CIRCOLARE MONOGRAFICA – RETRIBUZIONE
Come coordinare la nuova festività con le regole previste per la coincidenza tra giorno festivo e domenica
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 9 OTTOBRE 2026
Dal 1° gennaio 2026, il calendario delle festività nazionali si arricchisce di una nuova ricorrenza: il 4 ottobre, festa nazionale di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, istituita dalla Legge 8 ottobre 2025, n. 151.
La novità assume immediata rilevanza anche nella gestione del rapporto di lavoro e del cedolino paga. Nel 2026, inoltre, il 4 ottobre cade di domenica, rendendo necessario coordinare la nuova festività con le regole previste per la coincidenza tra giorno festivo e domenica. Vediamo, quindi, quale disciplina applicare e quali effetti economici ne derivano.
Le festività nel rapporto di lavoro
La disciplina fondamentale delle festività trova riferimento nella Legge 27 maggio 1949, n. 260, che individua le giornate considerate festive agli effetti dell’osservanza del completo orario festivo.
Tra le principali ricorrenze rientrano:
- 1° gennaio, primo giorno dell’anno;
- 6 gennaio, Epifania;
- 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
- lunedì dopo Pasqua;
- 1° maggio, Festa del Lavoro;
- 2 giugno, Festa della Repubblica;
- 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
- 1° novembre, Ognissanti;
- 8 dicembre, Immacolata Concezione;
- 25 dicembre, Natale;
- 26 dicembre, Santo Stefano.
A queste si aggiunge, dal 2026, il 4 ottobre, festa nazionale di San Francesco d’Assisi.
La disciplina legislativa deve poi essere coordinata con quella prevista dalla contrattazione collettiva, che può individuare ulteriori giornate festive e, soprattutto, regolamentare gli effetti economici derivanti dalla festività, dal lavoro prestato in giornata festiva e dalla coincidenza della festività con la domenica.
Il principio generale è quello dell’astensione dal lavoro durante la festività. L’eventuale prestazione lavorativa in tale giornata richiede, pertanto, l’applicazione delle specifiche regole previste dalla legge e dal contratto collettivo.
Va, inoltre, mantenuta distinta la disciplina della festività da quella del riposo settimanale. Quest’ultimo risponde a finalità di tutela della salute e sicurezza del lavoratore, mentre la festività attribuisce uno specifico diritto all’astensione dalla prestazione lavorativa.
Come vengono retribuite le festività
Sotto il profilo economico, l’articolo 5 della Legge n. 260/1949 stabilisce che, durante le festività, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai lavoratori dipendenti la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva degli elementi accessori rilevanti.
Le modalità concrete di esposizione e determinazione della retribuzione cambiano, tuttavia, in relazione al sistema retributivo utilizzato.
| Situazione | Trattamento economico |
| Festività infrasettimanale non lavorata – lavoratore con retribuzione fissa mensile | La festività è normalmente già compresa nella retribuzione mensile (nelle 26 giornate). Può esservi evidenza separata a LUL con “Festività Goduta” sempre nel totale di 26 giornate. |
| Festività infrasettimanale non lavorata – lavoratore non retribuito in misura fissa | Spetta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera. Può esservi evidenza separata a LUL con “Festività Goduta” con espressione oraria |
| Festività lavorata infrasettimanale | Alla retribuzione della festività (evidenziata a LUL come “Festività non Goduta”) si aggiungono il compenso per le ore effettivamente lavorate e la maggiorazione prevista dal CCNL |
| Festività coincidente con la domenica | In via generale, spetta un’ulteriore quota giornaliera di retribuzione (evidenziata a LUL come “Festività non Goduta”), secondo le disposizioni applicabili e il CCNL |
Per i lavoratori non retribuiti in misura fissa, la normale retribuzione relativa alla festività viene determinata ragguagliandola alla retribuzione corrispondente a un sesto dell’orario settimanale contrattuale o, in mancanza, di quello legale.
Nel calcolo del sesto della retribuzione settimanale deve essere escluso l’eventuale lavoro straordinario.
Particolare attenzione deve essere riservata, in ogni caso, alle previsioni del CCNL applicato, dal momento che la contrattazione collettiva può disciplinare modalità di calcolo, divisori e trattamenti specifici.
Quando vi è prestazione lavorativa durante una festività, al dipendente spettano:
- il trattamento economico proprio della festività;
- la retribuzione relativa alle ore effettivamente lavorate;
- la maggiorazione prevista dal contratto collettivo per il lavoro festivo e, qualora ne ricorrano i presupposti, domenicale.
L’eventuale riposo compensativo deve essere gestito secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicato e dall’organizzazione dell’orario di lavoro.
È quindi opportuno che nel cedolino le differenti componenti siano mantenute chiaramente distinte, evitando di confondere la quota spettante per la festività con la maggiorazione connessa alla prestazione concretamente eseguita.
Dal 2026 arriva la festività del 4 ottobre
Con la Legge 8 ottobre 2025, n. 151, il 4 ottobre è stato inserito tra i giorni festivi previsti dalla Legge 27 maggio 1949, n. 260. A decorrere dal 1° gennaio 2026, pertanto, il giorno dedicato a San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, assume a tutti gli effetti la natura di festività nazionale ed è soggetto al completo orario festivo nei luoghi di lavoro.
La nuova ricorrenza entra, quindi, nel sistema ordinario delle festività e non introduce un autonomo regime retributivo: trovano applicazione le regole generali già previste dalla legislazione vigente, da coordinare con le specifiche disposizioni del contratto collettivo applicato.
La prima applicazione della nuova festività presenta, tuttavia, una significativa particolarità: nel 2026 il 4 ottobre cade di domenica.
Per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato, la coincidenza tra festività e domenica comporta il riconoscimento, oltre alla normale retribuzione, di un’ulteriore quota giornaliera, comunemente evidenziata nel cedolino come “festività non goduta”.
La ratio del trattamento è quella di compensare economicamente il lavoratore che, per effetto della sovrapposizione tra la giornata festiva e la domenica, non può beneficiare di una distinta giornata di festività retribuita.
Ne consegue che, in linea generale, il cedolino di ottobre 2026 potrà comprendere una quota di retribuzione aggiuntiva, ferma restando la necessità di verificare:
- il CCNL applicato;
- la tipologia di retribuzione del lavoratore;
- il divisore contrattuale utilizzabile;
- la concreta articolazione dell’orario di lavoro;
- l’eventuale organizzazione del lavoro su turni;
- la coincidenza o meno della domenica con il riposo settimanale individuale.
Per i lavoratori con retribuzione fissa mensile, il trattamento economico ordinario della festività è già ricompreso nella retribuzione mensile.
La coincidenza del 4 ottobre con la domenica determina, pertanto, in via generale, il riconoscimento di una quota giornaliera aggiuntiva.
Il relativo valore dovrà essere determinato applicando alla retribuzione utile il divisore giornaliero previsto dal contratto collettivo.
Generalmente il divisore utilizzato è 26, ma tale valore non costituisce una regola assoluta. Occorre sempre verificare il CCNL applicato sia con riferimento al divisore sia con riguardo agli elementi retributivi che concorrono alla base di calcolo.
Per i lavoratori retribuiti a ore, invece, il trattamento deve essere rapportato alla normale retribuzione giornaliera e all’orario contrattuale. Anche in tale fattispecie assumono rilievo le eventuali disposizioni particolari della contrattazione collettiva, l’articolazione dei turni e la concreta collocazione del riposo settimanale.
Il trattamento può essere così sintetizzato:
| Situazione | Trattamento del 4 ottobre 2026 |
| Lavoratore mensilizzato che non presta attività | Retribuzione mensile ordinaria + quota aggiuntiva per festività coincidente con la domenica |
| Lavoratore retribuito a ore che non presta attività | Trattamento della festività determinato secondo la normale retribuzione giornaliera e l’orario contrattuale |
| Lavoratore turnista | Necessaria verifica dell’articolazione dei turni, del riposo settimanale e del CCNL |
| Lavoratore che presta attività il 4 ottobre | Trattamento della festività + retribuzione delle ore lavorate + maggiorazioni contrattuali applicabili |
Esemplificando
Si consideri un lavoratore:
- con retribuzione mensile;
- che non presta attività domenica 4 ottobre 2026;
- con retribuzione mensile utile ai fini della festività pari a euro 2.080,00;
- con divisore giornaliero contrattuale pari a 26.
La quota relativa alla festività coincidente con la domenica sarà determinata come segue:
euro 2.080,00 ÷ 26 = euro 80,00
Il cedolino del mese di ottobre potrà, quindi, essere rappresentato, limitatamente alle componenti considerate nell’esempio, nel seguente modo:
| Voce | Calcolo | Importo lordo |
| Retribuzione mensile | – | € 2.080,00 |
| Festività non goduta 4 ottobre | € 2.080,00 ÷ 26 | € 80,00 |
| Totale lordo | € 2.160,00 |
L’importo aggiuntivo di euro 80,00 sarà assoggettato alla normale contribuzione previdenziale e alla relativa tassazione fiscale.
E se il lavoratore presta attività il 4 ottobre? Il trattamento riconosciuto per la festività coincidente con la domenica deve essere tenuto distinto dalla remunerazione dell’eventuale attività lavorativa effettivamente prestata.
La quota per festività non goduta, infatti, deriva dalla coincidenza della ricorrenza con la domenica e non presuppone che il dipendente lavori nella giornata del 4 ottobre.
Qualora, invece, il lavoratore presti effettivamente attività domenica 4 ottobre 2026, dovranno essere considerate separatamente:
- il trattamento economico proprio della festività;
- la retribuzione relativa alle ore effettivamente lavorate;
- le maggiorazioni previste dal CCNL per il lavoro festivo e, ove applicabili, domenicale;
- l’eventuale riposo compensativo, secondo le disposizioni contrattuali e l’organizzazione dell’orario.
Le diverse componenti devono, quindi, essere correttamente distinte anche nell’elaborazione del cedolino, evitando di sovrapporre la quota riconosciuta per la festività coincidente con la domenica alla maggiorazione spettante per la prestazione effettivamente resa.
Una specifica verifica si rende necessaria soprattutto per i lavoratori turnisti e per coloro il cui riposo settimanale non coincide con la domenica.
In tali fattispecie, la corretta determinazione del trattamento economico richiede l’esame congiunto del calendario della festività, della collocazione del riposo, della prestazione eventualmente resa e delle disposizioni del contratto collettivo.
La novità del 4 ottobre non determina, dunque, un nuovo sistema di calcolo delle festività, ma inserisce una nuova ricorrenza nazionale nel quadro già esistente.
Proprio la coincidenza con la domenica nel primo anno di applicazione rende tuttavia necessario, per il 2026, prestare particolare attenzione alla corretta individuazione delle voci retributive da esporre nel cedolino e alle eventuali discipline particolari previste dalla contrattazione collettiva.
Riferimenti normativi:
- Legge 27 maggio 1949, n. 260
- Legge 31 marzo 1954, n. 90
- Legge 8 ottobre 2025, n. 151
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