1° Contenuto riservato: Accordi sindacali per la CIGO: validità unica anche in caso di proroghe non consecutive

CIRCOLARE MONOGRAFICA

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 31 OTTOBRE 2025

La conferma del Consiglio di Stato con Sentenza n. 7187/2025

La recente Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 3 settembre 2025, n. 7187, affronta un nodo interpretativo di particolare rilievo nella prassi applicativa della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO): la necessità o meno di rinnovare l’accordo sindacale in caso di domande successive riferite al medesimo evento causale, ma fruite in modalità non continuativa. 

Premessa

Il Supremo Consesso amministrativo, confermando la decisione del TAR Lombardia, ha statuito che l’accordo sindacale stipulato ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 conserva efficacia anche in presenza di richieste di proroga relative a periodi già previsti e fondati sulla medesima situazione di crisi.

La pronuncia riafferma che, in assenza di una previsione normativa che ne limiti la durata, l’accordo sindacale mantiene la propria validità fino all’esaurimento dell’arco temporale originariamente pattuito, escludendo ogni automatismo che imponga una reiterazione dell’intesa per ciascuna istanza successiva.

Procedura di attivazione della CIGO e perimetro applicativo dell’art. 14, D.Lgs. n. 148/2015

Nel sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, l’articolo 14 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, disciplina il procedimento informativo e consultivo da attivare nei confronti delle rappresentanze sindacali in caso di richiesta di intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO).

Tale disposizione, riveste un ruolo cruciale poiché garantisce un confronto trasparente tra datore di lavoro e parti sociali prima dell’attivazione dell’ammortizzatore.

Il comma 1 impone al datore di lavoro di avviare, con comunicazione preventiva, l’informazione nei confronti:

  • delle rappresentanze sindacali aziendali, qualora costituite;
  • e anche delle articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

La comunicazione deve indicare:
– le cause della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
– la durata prevista;
– il numero dei lavoratori interessati;
– i criteri di individuazione del personale coinvolto;
– eventuali misure programmate per la gestione degli esuberi o per il ricollocamento.

Il comma 2 prevede che, su richiesta anche di una sola delle parti, venga avviato un esame congiunto da tenersi anche in via telematica. Il confronto ha la finalità di individuare misure condivise per la gestione della crisi e può concludersi con la sottoscrizione di un verbale di accordo sindacale, che, pur non essendo obbligatorio, costituisce elemento di favore nella valutazione della domanda da parte dell’INPS.

L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.

Il legislatore non impone una forma vincolata per tali adempimenti. La giurisprudenza amministrativa e gli atti di prassi (tra cui il Messaggio INPS n. 980/2023) convergono nel ritenere che la procedura debba essere valutata in base al principio di effettività, ossia alla concreta partecipazione delle organizzazioni sindacali, anche a prescindere da formalismi documentali.

In presenza di eventi oggettivamente non evitabili (cosiddetti EONE), la comunicazione può essere effettuata anche in data concomitante o successiva all’inizio della sospensione.

Infatti, in tali casi, che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare ai soggetti interessati (RSU, RSA e OO.SS.) la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta dell’impresa o dei soggetti coinvolti, da presentarsi entro 3 giorni dalla comunicazione, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta.

Per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei, le disposizioni si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

Riassumendo:

FaseContenutoDestinatariForma previstaTempistica
Comunicazione preventivaInformativa su causa, durata, entità e criteriOO.SS. territoriali + RSA/RSUPEC, raccomandata A/R, fax, consegna a manoPrima dell’inizio della sospensione (salvo eventi oggettivamente non evitabili che può essere contestuale).
Per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei, le disposizioni si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.
Esame congiuntoDiscussione sul piano di gestione della crisiParti socialiVerbale sottoscritto o attestazione sindacaleEntro 25 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti
Prova dell’adempimentoDimostrazione dell’avvenuta attivazione della proceduraINPSVerbale, attestazioni sindacali, documentazione integrativaCon la domanda o in fase istruttoria

La ratio della norma non è quella di subordinare il trattamento all’assenso preventivo delle parti sindacali, bensì di assicurare la massima trasparenza e di promuovere un confronto tempestivo ed efficace, in grado di favorire soluzioni condivise e limitare gli impatti sociali delle flessioni produttive.

Proprio da tale lettura sistematica discende la conclusione secondo cui, una volta correttamente attivata la procedura ex articolo 14 e sottoscritto un accordo sindacale riferito a una causale specifica, non è necessario reiterare la procedura per ciascuna successiva istanza di proroga correlata alla medesima situazione produttiva.

Questo è il principio riaffermato dalla giurisprudenza amministrativa più recente, a partire dalla sentenza del Consiglio di Stato del 3 settembre 2025, n. 7187, che si esaminerà nel prossimo paragrafo.

Un solo accordo sindacale per più domande CIGO: il principio di continuità affermato dal Consiglio di Stato

La Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, 3 settembre 2025, n. 7187, rappresenta un importante chiarimento interpretativo in materia di validità temporale degli accordi sindacali nell’ambito delle procedure di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO). Il caso oggetto di giudizio trae origine dal diniego opposto dall’INPS alla terza istanza di accesso alla CIGO presentata da un’azienda, già destinataria di due autorizzazioni precedenti basate sul medesimo accordo sindacale.

La società, a fronte di una rilevante riduzione delle commesse produttive estere, aveva regolarmente attivato la procedura sindacale prevista dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 148/2015, comunicando via PEC alle rappresentanze sindacali le cause della sospensione e concludendo un accordo con una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
L’accordo prevedeva espressamente la possibilità di fruire delle settimane di integrazione salariale “in maniera non consecutiva, entro il limite massimo previsto dalla normativa. Dopo una prima e una seconda domanda approvate senza obiezioni dall’Istituto, la terza istanza – volta a completare il periodo di integrazione salariale già autorizzato – veniva respinta con la motivazione che la procedura sindacale si sarebbe dovuta rinnovare, trattandosi di una domanda separata e riferita a un nuovo periodo.

La posizione assunta dall’INPS si fondava su una lettura formalistica dell’articolo 14 , secondo la quale ogni domanda di accesso alla CIGO – anche se riferita alla medesima causale – richiederebbe una nuova procedura di informazione e consultazione sindacale, con relativo verbale di accordo.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con la Sentenza 31 luglio 2023, n. 1984, aveva già rigettato questa impostazione, rilevando che:

  • l’accordo sindacale era stato concluso correttamente e in forma conforme alle prescrizioni normative;
  • la fruizione non consecutiva della CIGO era stata espressamente prevista e condivisa tra le parti;
  • al momento della terza domanda residuava ancora parte del monte ore autorizzato e non fruito.

Il Consiglio di Stato ha confermato integralmente le argomentazioni del primo giudice, sottolineando che la normativa vigente non prevede alcuna scadenza automatica dell’efficacia dell’accordo sindacale. L’articolo 14 impone l’attivazione della procedura informativa e consultiva solo in via preventiva rispetto alla causale che determina la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, senza introdurre vincoli temporali rigidi sulla validità dell’accordo.

A ciò si aggiunge che, nel caso di specie, l’accordo sindacale individuava chiaramente un periodo massimo di 7 settimane, fruibile anche in modo frazionato, e tale previsione – in assenza di modificazioni della causale – rendeva superflua la ripetizione della procedura.

Sul piano sistematico, la Sentenza chiarisce che il contenuto dell’accordo e la sua portata sostanziale prevalgono su qualunque automatismo amministrativo, riaffermando l’orientamento per cui la verifica dell’effettività degli adempimenti informativi e consultivi deve fondarsi sulla conformità al quadro normativo e non su ricostruzioni formalistiche arbitrarie. La Corte ha inoltre rilevato la condotta incoerente dell’INPS che, dopo aver riconosciuto la validità dell’accordo per le prime due istanze, ha preteso un nuovo adempimento solo in occasione della terza domanda, disattendendo il principio di affidamento e contraddicendo i propri comportamenti precedenti.

La massima giurisprudenziale che si ricava dalla sentenza può così sintetizzarsi: “L’accordo sindacale stipulato a seguito della procedura prevista dall’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 148 del 2015 conserva validità anche in relazione a successive domande di accesso alla CIGO riferite alla medesima causale e presentate entro il limite di fruizione autorizzato, salvo che intervengano mutamenti sostanziali nella situazione aziendale o modificazioni normative che impongano un nuovo confronto tra le parti sociali.”

Questa interpretazione, oltre a garantire una maggiore stabilità nella gestione delle crisi aziendali, contribuisce a uniformare la prassi applicativa, evitando disallineamenti interpretativi che generano contenzioso. La sentenza, peraltro, si inserisce in un orientamento più ampio volto a privilegiare la sostanza degli adempimenti rispetto alla loro formalizzazione documentale, con evidenti ricadute in termini di certezza del diritto e di razionalizzazione amministrativa.

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