CIRCOLARE MONOGRAFICA
I potenziali beneficiari devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica dal 15 giugno ed entro il 31 ottobre
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 24 GIUGNO 2026
Per fruire dell’indennità ISCRO, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, riservata ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata dell’INPS, i potenziali beneficiari devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento; l’INPS con un proprio documento ricorda che la domanda si può presentare dal 15 giugno al 31 ottobre 2026.
Premessa
L’INPS con il Messaggio n. 1987/2026 ripristina il servizio telematico per la presentazione delle istanze per accedere all’ISCRO. Sono confermate le regole di accesso, il divieto di fruizione nel biennio successivo e l’obbligo di autocertificazione dei redditi.
Normativa di riferimento
La Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (Legge di Bilancio 2024), all’art. 1, commi da 142 a 155 , disciplina l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, denominata ISCRO, rivolta ai lavoratori iscritti alla Gestione separata (di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335), che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR).
Tale misura è stata introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023, dall’art. 1, comma 386, dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, e riconosciuta a regime, dal 1° gennaio 2024, dalle citate disposizioni di cui alla Legge di Bilancio 2024 .
Requisiti richiesti per beneficiare dell’ISCRO
L’indennità ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa) è riconosciuta ai lavoratori, che possono fare valere congiuntamente, oltre l’iscrizione alla Gestione separata, anche i seguenti requisiti previsti (art. 1, comma 144 della Legge n. 213/2023):
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di Assegno di Inclusione (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85);
- aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
- aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
Assegno di inclusione 2026: novità
Va ricordato che da quest’anno, l’Assegno di Inclusione (ADI) diventa più stabile per le famiglie beneficiarie. L’INPS, con il Messaggio 23 febbraio 2026, n. 640, chiarisce le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.
La principale modifica riguarda l’eliminazione del mese di sospensione che, finora, interveniva dopo i primi 18 mesi di erogazione e dopo ciascun rinnovo.
I nuclei familiari che presentano domanda di rinnovo già dal mese successivo all’ultimo pagamento potranno evitare interruzioni nel sostegno economico.
Il beneficio continua ad avere una durata massima di 18 mesi, rinnovabile per 12 mesi, e la prima mensilità del rinnovo sarà pari al 50% dell’importo spettante.
Tra le novità, è prevista anche l’estensione del contributo straordinario aggiuntivo, fino a un massimo di 500 euro, anche per i nuclei che hanno maturato il diciottesimo mese nel novembre 2025 e hanno presentato domanda entro lo stesso anno, previa verifica dei requisiti.
A chi ha terminato la fruizione delle prime 18 mensilità nel 2025 e presenta domanda di rinnovo nel 2026 sono applicate le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.
La Legge di Bilancio 2026 rafforza, infine, le risorse destinate alla misura, con uno stanziamento aggiuntivo di 160 milioni di euro per il 2026 e incrementi progressivi negli anni successivi.
Le nuove disposizioni puntano a garantire maggiore continuità del sostegno economico alle famiglie in condizione di vulnerabilità, semplificano i rinnovi e consolidano la stabilità finanziaria della misura.
Reddito di riferimento
La Circolare dell’INPS 29 gennaio 2025, n. 25, evidenzia che (ai i sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 144, lettera d), della Legge 30 dicembre 2023, n. 213), il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell’anno 2025 (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 12.648,00 euro.
Per l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) nell’anno 2026, il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione è pari a 12.749,18 euro.
Questo importo rappresenta il reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda e costituisce il parametro per verificare l’ammissibilità alla prestazione ISCRO per l’anno 2026.
Inoltre, per quanto riguarda gli importi dell’indennità ISCRO per l’anno 2026:
- l’importo mensile minimo è pari a 255,53 euro;
- l’importo mensile massimo è pari a 817,69 euro.
Dal punto di vista contributivo, l’aliquota di finanziamento dell’ISCRO è stata stabilita nella misura dello 0,35% a decorrere dall’anno di imposta 2024. Tale contributo è a carico dei lavoratori autonomi che esercitano per professione abituale le attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre gestioni previdenziali, né pensionati.
Procedura di presentazione della domanda
Per presentare la domanda è necessario accedere alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” disponibile nel sito istituzionale www.inps.it e raggiungibile digitando il titolo della sezione nel motore di ricerca o seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; dopo l’autenticazione, è necessario selezionare la voce “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”.
In alternativa al portale web, l’indennità ISCRO per l’anno 2026 può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) o al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Chi non può accedere alla domanda e chi è incompatibile
| Chi non può accedere alla domanda |
| Non possono accedere all’indennità ISCRO per l’anno 2026 i seguenti soggetti |
| coloro che hanno già fruito dell’indennità ISCRO per gli anni 2024 o 2025. L’indennità non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa; |
| coloro che sono decaduti dal diritto all’indennità ISCRO. Anche se non hanno beneficiato della prestazione per tutte le sei mensilità previste, non possono accedere alla prestazione nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione dell’indennità ISCRO decaduta; |
| coloro che sono titolari di trattamento pensionistico diretto; |
| coloro che sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; |
| coloro che sono beneficiari dell’Assegno di Inclusione; |
| coloro che non sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria. Il riconoscimento dell’indennità è subordinato all’esito positivo della verifica di regolarità contributiva tramite il servizio DURC Online; |
| coloro che non sono titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni alla data di presentazione della domanda; |
| coloro che non hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda; |
| coloro che non sono iscritti alla Gestione separata per l’esercizio di attività di lavoro autonomo, |
| possono invece presentare utilmente domanda per l’anno 2026 coloro che non hanno presentato domanda per gli anni 2024 e/o 2025, nonché coloro che, pur avendo presentato domanda nelle precedenti annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine. |
L’indennità ISCRO, in ragione della previsione di cui all’art. 1, comma 144, lettera a) e lettera b), della Legge n. 213/2023, è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’AGO e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della medesima, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, nonché con l’APE sociale e con l’Assegno di inclusione.
L’indennità ISCRO è, altresì, incompatibile con la fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, ALAS e dell’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo.
L’indennità ISCRO, come illustrato nella Circolare n. 94 del 30 giugno 2021 dell’INPS, è compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza; al contrario, la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consente l’accesso all’indennità in argomento.
Gestione separata
Con specifico riferimento al requisito dell’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, commi 26 e 27, della Legge n. 335/1995, come chiarito con il Messaggio n. 1129 del 31 marzo 2026 dell’INPS, si evidenzia che, ai fini dell’accesso alla prestazione in argomento, la mancata formalizzazione di tale adempimento non pregiudica la liquidazione della stessa nel caso in cui sia stato assolto l’obbligo del versamento contributivo alla Gestione medesima, ferma restando la necessaria formalizzazione dell’adempimento dell’iscrizione alla Gestione separata da parte del lavoratore.
| Domanda: Cosa è la gestione separata INPS? |
| Risposta: La Gestione Separata INPS è un fondo pensionistico a cui devono registrarsi lavoratori autonomi e liberi professionisti senza cassa. Alcuni professionisti (come avvocati, notai, medici) hanno, infatti, una Cassa previdenziale dedicata alla loro attività. Se non rientrano in questa categoria, hanno l’obbligo di iscriversi alla gestione separata INPS. L’iscrizione è rivolta alle seguenti categorie di lavoratori parasubordinati: titolari di cariche sociali quali Presidente del CdA, amministratori di società, sindaci e revisori di società o enti pubbliche e privati; componenti di collegi e commissioni; rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (disciplinati dall’art. 409 c.p.c.); venditori a domicilio con reddito superiore a 5.000 euro; spedizionieri doganali non dipendenti (da gennaio 1998); titolari di assegni di ricerca; titolari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca; amministratori locali; titolari di reddito da lavoro autonomo occasionale superiore a 5.000 euro annui; associati in partecipazione con apporto di solo lavoro fino al 31 dicembre 2015; medici con contratto di formazione specialistica; prestatori di lavoro occasionale accessorio; magistrati onorari confermati non esclusivisti; collaboratori coordinati e continuativi del settore sportivo dilettantistico. |
La mancata presentazione della domanda alla gestione separata non è di ostacolo per la richiesta degli ammortizzatori sociali
L’INPS con il Messaggio n. 1129 del 31 marzo 2026 , recante “Requisito dell’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, ai fini dell’accesso alle prestazioni ISCRO e DIS-COLL” nel richiamare l’indennità ISCRO evidenzia che nella Circolare n. 84/2024 dell’Agenzia delle Entrate era stato chiarito che i destinatari della misura in argomento sono i liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o a una società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata e in possesso dei requisiti legislativamente previsti, tra cui la regolarità contributiva e l’assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie.
In particolare, in ordine al requisito dell’iscrizione alla Gestione separata, è stato precisato che la stessa deve essere formalizzata, ai sensi dell’articolo 2, commi 26 e 27, della Legge n. 335/1995, a cura del libero professionista, non conseguendo in via automatica agli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione effettuati.
Analogamente, l’articolo 15, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, e successive modificazioni, che ha introdotto la prestazione di disoccupazione DIS-COLL a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, degli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, prevede, ai fini dell’accesso alla misura, l’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata, nonché, tra gli altri requisiti, il versamento di 1 mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente all’evento di cessazione dal lavoro e il predetto evento.
Osservano i tecnici ministeriali che in fase di attuazione delle disposizioni introduttive delle richiamate indennità ISCRO e DIS-COLL e in sede di istruttoria delle domande presentate dai potenziali beneficiari, è emersa, nonostante l’assolvimento dell’obbligo contributivo, la mancata formalizzazione dell’iscrizione alla Gestione separata da parte di numerosi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi/assegnisti e dottorandi di ricerca, con il conseguente rigetto delle relative domande di accesso alle relative misure.
L’INPS con il citato Messaggio n. 1129 del 31 marzo 2026 , chiarisce che, ai fini dell’accesso alle indennità ISCRO e DIS-COLL, la mancata formalizzazione di tale adempimento, cioè la formale iscrizione alla Gestione separata, non pregiudica la liquidazione della prestazione stessa nel caso in cui sia stato assolto l’obbligo del versamento contributivo alla Gestione medesima.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53, comma 1
- Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 386–400
- D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85)
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213 , art. 1, commi 142–155
- D.L. 7 maggio 2024, n. 60, art. 17-bis (convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95)
- INPS, Circolare 30 giugno 2021, n. 94
- INPS, Circolare 23 luglio 2024, n. 84
- INPS, Circolare 29 gennaio 2025, n. 25
- INPS, Messaggio 15 giugno 2026, n. 1987
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.