CIRCOLARE MONOGRAFICA
Quadro operativo aggiornato sulla gestione dei rischi connessi all’esposizione professionale all’amianto
DI DANIELE BONADDIO | 10 SETTEMBRE 2026
Con una comunicazione pubblicata il 4 agosto 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso disponibili le “Guidelines for managing asbestos related health and safety risks at work”, elaborate nell’ambito della Commissione europea per fornire un quadro operativo aggiornato sulla gestione dei rischi connessi all’esposizione professionale all’amianto.
Il documento assume particolare rilevanza nel contesto italiano perché arriva dopo il recepimento della Direttiva UE 2023/2668 attraverso il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, entrato in vigore il 24 gennaio 2026, che ha modificato in maniera significativa il Capo III del Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 dedicato alla protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto.
Premessa
L’INL ha reso disponibili le “Guidelines for managing asbestos related health and safety risks at work”, elaborate nell’ambito della Commissione europea per fornire un quadro operativo aggiornato sulla gestione dei rischi connessi all’esposizione professionale all’amianto.
È importante chiarire subito la natura del documento: non si tratta di una circolare INL né di un nuovo atto normativo nazionale.
Le Linee guida sono state predisposte dall’unità C2 Salute e sicurezza sul lavoro della DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione della Commissione europea, in collaborazione con RPA Europe Prague e con i rappresentanti tripartiti del gruppo di lavoro sui prodotti chimici del Comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul lavoro.
L’INL ne ha curato la diffusione sul proprio portale per agevolarne l’utilizzo da parte delle imprese e degli operatori della prevenzione.
Il documento assume particolare rilevanza nel contesto italiano perché arriva dopo il recepimento della Direttiva UE 2023/2668 attraverso il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, entrato in vigore il 24 gennaio 2026, che ha modificato in maniera significativa il Capo III del Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008dedicato alla protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto.
Le Linee guida, quindi, non sostituiscono il Testo Unico sicurezza, ma costituiscono uno strumento tecnico di supporto per tradurre gli obblighi normativi in procedure effettivamente applicabili nei luoghi di lavoro.
Perché le nuove Linee guida sono importanti
Il documento europeo nasce con un’impostazione fortemente operativa.
L’INL evidenzia che la sua elaborazione ha coinvolto:
- 10 workshop online;
- oltre 800 partecipanti;
- 20 discussioni pilota sulla bozza;
- 9 visite in loco;
- oltre 50 fotografie di interventi reali;
- più di 40 casi di studio e buone pratiche provenienti dagli Stati membri.
Si tratta dunque di una guida costruita non soltanto sul dato normativo, ma anche sull’esperienza concreta di cantieri, bonifiche, manutenzioni e interventi nei quali il rischio amianto deve essere identificato e gestito.
Secondo la documentazione tecnica di approfondimento, la pubblicazione supera le 300 pagine ed è strutturata in 17 capitoli e 16 allegati, comprendendo indicazioni relative non soltanto agli edifici, ma anche a trasporti, attività estrattive, opere di ingegneria civile e servizi di emergenza.
Il valore delle Linee guida non sta nell’introduzione di nuovi obblighi giuridici autonomi, ma nella definizione di un percorso operativo strutturato che collega:
♦ identificazione dei materiali → valutazione del rischio → pianificazione dell’intervento → contenimento dell’esposizione → monitoraggio → decontaminazione → gestione dei rifiuti → verifica finale.
Questo approccio rende molto più difficile considerare la gestione dell’amianto come un adempimento meramente documentale.
Il quadro normativo di riferimento
La disciplina nazionale si fonda principalmente sul D.Lgs. n. 81/2008, Titolo IX, Capo III, come modificato dal D.Lgs. n. 213/2025.
Il decreto legislativo ha recepito la Direttiva UE 2023/2668 e ha inciso, tra gli altri, sugli articoli da 244 a 262 del Testo Unico, oltre a introdurre il nuovo Allegato XLIII-ter .
| Fonte | Contenuto principale |
| Legge n. 257/1992 | Cessazione dell’impiego dell’amianto in Italia |
| D.Lgs. n. 81/2008, Titolo IX, Capo III | Protezione dei lavoratori dai rischi connessi all’amianto |
| Direttiva 2009/148/CE | Quadro europeo originario |
| Direttiva UE 2023/2668 | Rafforzamento della tutela e nuovi valori limite |
| D.Lgs. n. 213/2025 | Recepimento italiano della Direttiva UE 2023/2668 |
| Linee guida Commissione UE | Supporto tecnico-operativo |
| Comunicazione INL 4 agosto 2026 | Diffusione nazionale delle Linee guida |
Le Linee guida costituiscono uno strumento tecnico di supporto, mentre gli obblighi cogenti per i datori di lavoro italiani derivano anzitutto dal D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 213/2025.
Il principio fondamentale: per l’amianto non esiste una soglia “sicura”
Uno degli elementi centrali della nuova impostazione europea è il riconoscimento della natura cancerogena dell’amianto.
Il principio di prevenzione non può quindi essere ridotto al semplice rispetto numerico di un valore limite.
La Direttiva UE 2023/2668 stabilisce che l’esposizione deve essere:
- ridotta al minimo;
- mantenuta, in ogni caso, al più basso livello tecnicamente possibile;
- mantenuta al di sotto del valore limite applicabile.
Il rispetto del valore limite non costituisce una “zona franca”. Un datore di lavoro non può ritenere esauriti i propri obblighi soltanto perché le misurazioni sono inferiori alla soglia normativa.
Se esistono misure tecnicamente praticabili in grado di ridurre ulteriormente la dispersione di fibre, esse devono essere valutate e adottate secondo i principi di prevenzione.
Il nuovo valore limite di esposizione
La Direttiva UE 2023/2668 ha ridotto in maniera significativa il valore limite professionale. Fino al 20 dicembre 2029, nessun lavoratore può essere esposto a una concentrazione superiore a:
- 0,01 fibre/cm³, calcolata come media ponderata su 8 ore.
Dal 21 dicembre 2029, gli Stati dovranno applicare almeno uno dei due sistemi previsti:
| Dal 21 dicembre 2029 | Valore |
| Metodo che considera anche le fibre più sottili | 0,01 fibre/cm³ |
| Sistema alternativo previsto dalla Direttiva | 0,002 fibre/cm³ |
Il valore deve essere riferito a una media ponderata nel tempo di 8 ore.
La riduzione del limite non è un mero aggiornamento quantitativo.
Essa è strettamente collegata all’evoluzione delle tecniche di misurazione. La Direttiva prevede infatti il progressivo passaggio verso la microscopia elettronica o altri metodi che assicurino risultati equivalenti o più accurati, proprio perché le tecniche tradizionali non consentono di individuare adeguatamente tutte le fibre sottili.
Prima regola: sapere se l’amianto è presente
Una delle indicazioni più forti delle Linee guida riguarda l’identificazione preventiva dei materiali contenenti amianto.
Il rischio deve essere conosciuto prima che:
- inizino lavori edili;
- vengano eseguite manutenzioni;
- siano effettuate demolizioni;
- si intervenga su impianti;
- vengano aperti cavedi, controsoffitti o canalizzazioni;
- siano rimossi rivestimenti;
- vengano perforati materiali di composizione incerta.
La ricerca preventiva deve basarsi su:
- documentazione tecnica dell’edificio;
- anno di costruzione;
- precedenti censimenti;
- sopralluoghi;
- campionamenti quando necessari;
- analisi da parte di soggetti qualificati.
Il momento peggiore per scoprire la presenza di amianto è durante l’esecuzione dei lavori.
L’individuazione tardiva può comportare:
- esposizione incontrollata dei lavoratori;
- contaminazione degli ambienti;
- sospensione immediata delle lavorazioni;
- necessità di bonifica emergenziale;
- aumento rilevante dei costi;
- responsabilità del datore di lavoro e degli altri soggetti della filiera.
Il registro dei materiali contenenti amianto
Le Linee guida attribuiscono particolare rilievo alla conoscenza continuativa del patrimonio edilizio.
Il registro dei materiali contenenti amianto non dovrebbe essere concepito come un documento statico, ma come uno strumento dinamico di gestione del rischio.
Dovrebbe consentire di conoscere almeno:
| Informazione | Utilità |
| Localizzazione del materiale | Individuazione delle aree a rischio |
| Tipologia del materiale | Valutazione della probabilità di rilascio |
| Stato di conservazione | Priorità degli interventi |
| Friabilità | Valutazione potenziale dispersione |
| Accessibilità | Rischio di danneggiamento |
| Interventi eseguiti | Tracciabilità |
| Controlli periodici | Aggiornamento del rischio |
| Bonifiche effettuate | Aggiornamento definitivo del censimento |
Un registro aggiornato ha una funzione anche nella gestione degli appalti. Il committente e il datore di lavoro devono essere in grado di trasferire alle imprese esecutrici le informazioni sulla presenza di amianto prima che vengano svolte attività in grado di disturbare i materiali.
La valutazione del rischio
La presenza di amianto non comporta automaticamente la stessa situazione di rischio in ogni contesto.
Devono essere valutati:
- tipo di materiale;
- friabilità;
- stato di conservazione;
- possibilità di danneggiamento;
- frequenza di accesso;
- natura delle lavorazioni;
- durata dell’esposizione;
- probabilità di dispersione;
- numero di lavoratori potenzialmente esposti;
- caratteristiche dei locali.
Il datore di lavoro deve quindi distinguere tra materiali:
- integri e confinati;
- deteriorati;
- friabili;
- soggetti a urti o vibrazioni;
- direttamente interessati dalle lavorazioni.
La valutazione del rischio amianto non può essere standardizzata attraverso formule generiche.
Due manufatti contenenti la stessa percentuale di amianto possono generare rischi profondamente differenti a seconda dello stato di conservazione e delle attività effettuate nelle vicinanze.
Bonificare non significa sempre rimuovere
Le Linee guida adottano un approccio basato sul rischio. La presenza di amianto non comporta necessariamente l’immediata demolizione o rimozione.
In funzione delle condizioni del materiale possono essere valutate:
- rimozione;
- incapsulamento;
- confinamento;
- mantenimento in situ accompagnato da programma di controllo e manutenzione.
| Tecnica | Caratteristica |
| Rimozione | Elimina il materiale ma può comportare esposizione elevata durante l’intervento |
| Incapsulamento | Tratta la superficie riducendo il rilascio di fibre |
| Confinamento | Isola il materiale dal restante ambiente |
| Gestione in situ | Possibile quando le condizioni lo consentono, con monitoraggio |
La soluzione apparentemente più radicale non è sempre quella che produce il rischio minore nell’immediato. Una rimozione mal pianificata può liberare una quantità di fibre notevolmente superiore rispetto alla corretta gestione di un materiale integro.
La scelta deve quindi derivare dalla valutazione del rischio e dalla pianificazione tecnica dell’intervento.
Riduzione dell’esposizione alla fonte
La Direttiva aggiornata richiede che l’organizzazione delle lavorazioni sia concepita in modo da evitare, per quanto possibile, la produzione di polvere di amianto.
Tra le misure da privilegiare:
- limitare il numero di lavoratori esposti;
- contenere l’area;
- utilizzare tecniche di lavorazione a bassa emissione;
- aspirare le polveri alla fonte;
- utilizzare sistemi di abbattimento;
- impiegare filtri HEPA;
- evitare lavorazioni inutilmente invasive;
- garantire corretta pulizia e manutenzione delle attrezzature.
La logica europea aggiornata rafforza la gerarchia delle misure di prevenzione: prima si evita o si riduce la dispersione alla fonte, poi si ricorre ai dispositivi individuali.
Il DPI respiratorio non può diventare la misura principale che consente di continuare una lavorazione organizzata in modo intrinsecamente pericoloso.
DPI respiratori: utilizzo necessario ma non permanente
Quando le misure tecniche e organizzative non consentono da sole di mantenere l’esposizione entro i valori richiesti, possono rendersi necessari dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
La normativa europea precisa però che il loro uso:
- non deve essere permanente;
- deve essere limitato al tempo strettamente necessario;
- deve essere accompagnato da pause;
- deve tenere conto delle condizioni fisiche e climatiche.
La protezione respiratoria deve essere scelta tenendo conto:
→ della concentrazione prevista;
→ del fattore di protezione;
→ della compatibilità con altre attrezzature;
→ dell’adattamento al volto;
→ della durata dell’attività;
→ della necessità di fit test;
→ della corretta manutenzione.
Una maschera formalmente certificata, ma non aderente correttamente al volto, può offrire una protezione molto inferiore a quella teorica.
Decontaminazione: separare nettamente area sporca e area pulita
Uno dei passaggi operativi più delicati riguarda la decontaminazione.
L’obiettivo non è soltanto proteggere chi opera nel cantiere, ma impedire che le fibre vengano trasportate:
- negli spogliatoi;
- nei veicoli;
- nelle abitazioni;
- nelle aree frequentate da altri lavoratori.
Le procedure devono prevedere percorsi controllati, gestione dei DPI, pulizia delle attrezzature e corretto trattamento degli indumenti.
La contaminazione secondaria costituisce uno dei rischi meno evidenti.
Il problema non termina all’uscita dall’area di lavoro: attrezzature, tute, scarpe, capelli e superfici possono diventare veicolo di diffusione delle fibre se la procedura di decontaminazione non è adeguata.
Il monitoraggio dell’aria
Le nuove regole europee rafforzano anche la qualità del campionamento.
Il monitoraggio deve riflettere l’esposizione personale del lavoratore e deve consentire una stima rappresentativa del turno di 8 ore.
Il campionamento deve quindi essere:
- rappresentativo;
- effettuato nelle fasi realmente critiche;
- collegato alle lavorazioni;
- documentato;
- interpretato da personale competente.
Una misurazione ambientale generica in un punto lontano dalla lavorazione non è necessariamente rappresentativa dell’esposizione personale dell’operatore.
Cosa accade quando il limite viene superato
La Direttiva prevede una regola particolarmente severa.
Quando il valore limite viene superato, oppure quando materiali contenenti amianto non precedentemente identificati vengono accidentalmente disturbati generando polvere, i lavori devono essere immediatamente sospesi.
L’attività può riprendere soltanto dopo l’adozione di adeguate misure di protezione.
Devono essere:
- individuate le cause;
- adottate misure correttive;
- verificata la loro efficacia;
- effettuate nuove misurazioni quando necessarie;
- autorizzata la ripresa dell’attività soltanto in condizioni controllate.
La prosecuzione delle lavorazioni dopo la scoperta accidentale di amianto è uno degli scenari a maggiore rischio.
La risposta corretta non è “terminare rapidamente il lavoro”, ma fermare l’attività, mettere in sicurezza l’area e rivalutare completamente l’intervento.
Formazione dei lavoratori
Le Linee guida dedicano particolare attenzione alla formazione.
Il lavoratore deve essere in grado di riconoscere:
- i materiali che possono contenere amianto;
- le attività che possono liberarvi fibre;
- le procedure da seguire;
- i DPI corretti;
- le modalità di decontaminazione;
- le situazioni nelle quali interrompere immediatamente il lavoro.
La formazione assume particolare rilevanza anche per categorie che non operano normalmente nel settore della bonifica, ma possono incontrare amianto accidentalmente:
- manutentori;
- elettricisti;
- idraulici;
- installatori;
- falegnami;
- tecnici HVAC;
- addetti alle telecomunicazioni;
- operatori edili;
- addetti alle emergenze.
Il rischio maggiore non riguarda soltanto l’addetto specializzato alla bonifica, che normalmente conosce l’ambiente nel quale opera.
Può essere molto più pericolosa l’esposizione del manutentore che fora inconsapevolmente una parete, apre una coibentazione o interviene su una vecchia tubazione senza sapere che contiene amianto.
Sorveglianza sanitaria
La lunga latenza delle patologie asbesto-correlate rende la sorveglianza sanitaria particolarmente importante.
Il sistema deve garantire:
- valutazione dell’idoneità;
- tracciabilità dell’esposizione;
- conservazione dei dati;
- informazione del lavoratore;
- eventuale prosecuzione dei controlli dopo la cessazione dell’esposizione nei casi previsti.
Le Linee guida comprendono inoltre materiali specifici dedicati alla sorveglianza sanitaria e ai programmi di controllo post-esposizione.
La fine del rapporto di lavoro o della specifica mansione non elimina necessariamente l’esigenza di monitorare la salute dell’ex esposto, considerati i lunghi tempi di latenza delle patologie correlate all’amianto.
Il nuovo elenco delle neoplasie correlate all’amianto
Il recepimento della Direttiva 2023/2668 ha inciso anche sul sistema di registrazione delle malattie professionali.
Il D.Lgs. n. 213/2025 ha introdotto nel Testo Unico l’Allegato XLIII-ter , dedicato alle neoplasie correlate all’amianto.
Ciò rafforza il collegamento tra:
- valutazione dell’esposizione;
- sorveglianza sanitaria;
- registrazione;
- tracciabilità;
- prevenzione delle patologie professionali.
Rifiuti contenenti amianto
La gestione del rischio non termina con la rimozione.
Il materiale rimosso diventa un rifiuto pericoloso che deve essere:
- correttamente confezionato;
- identificato;
- movimentato evitando dispersioni;
- trasportato da soggetti autorizzati;
- conferito presso impianti autorizzati;
- gestito nel rispetto della normativa ambientale.
Le Linee guida includono specifici allegati relativi ai codici europei dei rifiuti, alle modalità di smaltimento e ai sistemi adottati negli Stati membri.
La corretta bonifica sotto il profilo della sicurezza sul lavoro non esaurisce gli obblighi. La gestione del materiale rimosso deve essere coordinata anche con la disciplina ambientale sui rifiuti contenenti amianto.
Appalti e cantieri: il rischio deve essere trasferito lungo tutta la filiera
Le Linee guida assumono particolare importanza nei lavori affidati a imprese esterne.
La presenza di amianto deve essere conosciuta e comunicata prima dell’inizio delle attività.
In questa prospettiva assumono rilievo:
- committente;
- datore di lavoro;
- RSPP;
- coordinatore della sicurezza;
- impresa affidataria;
- imprese esecutrici;
- lavoratori autonomi;
- responsabile amianto, ove previsto;
- laboratori incaricati dei campionamenti.
Nei cantieri complessi il rischio più serio è spesso il vuoto informativo.
Il proprietario può conoscere la presenza dell’amianto, ma l’informazione deve arrivare materialmente al soggetto che deve effettuare il foro, demolire il controsoffitto o intervenire sull’impianto.
Una corretta gestione documentale deve quindi essere accompagnata da una reale trasmissione delle informazioni.
Implicazioni per il DVR
Le novità normative introdotte nel 2026 e le Linee guida europee rendono opportuna una verifica dei documenti di valutazione del rischio nelle organizzazioni potenzialmente interessate.
In particolare, dovrebbe essere verificata la presenza di:
- censimento dei materiali;
- procedure per manutentori e appaltatori;
- scenari di esposizione accidentale;
- procedure di emergenza;
- criteri di monitoraggio;
- DPI;
- procedure di decontaminazione;
- formazione;
- sorveglianza sanitaria;
- gestione dei rifiuti.
La documentazione specialistica pubblicata nel 2026 richiama espressamente la necessità di valutare l’aggiornamento di DVR, procedure di emergenza, formazione, sistemi di decontaminazione e protocolli sanitari alla luce del nuovo quadro normativo.
L’aggiornamento del DVR non deve ridursi alla sostituzione del vecchio valore limite con quello nuovo.
La revisione dovrebbe verificare l’intero processo di gestione del rischio, dalla possibilità di presenza dell’amianto sino alla gestione degli incidenti e della decontaminazione.
Riferimenti normativi:
- Legge 27 marzo 1992, n. 257
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Titolo IX, Capo III, artt. 244–262 e Allegato XLIII-ter
- Direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/148/CE
- Direttiva UE 22 novembre 2023, n. 2023/2668
- D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213
- INL, Comunicazione 4 agosto 2026
- Linee guida Commissione UE
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