CIRCOLARE MONOGRAFICA
Inquadramento reddituale dell’amministratore, caso degli amministratori senza compenso, deducibilità dei costi e profili contributivi
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 14 MAGGIO 2026
L’attribuzione di fringe benefits e misure di welfare agli amministratori di società rappresenta un ambito particolarmente delicato, perché si colloca al confine tra disciplina del reddito di lavoro dipendente, redditi assimilati, deducibilità dei costi societari, corretta qualificazione del compenso e rischio di utilizzo improprio di strumenti fiscalmente agevolati.
Il punto centrale è che l’amministratore non è, di norma, un lavoratore dipendente della società. Tuttavia, quando percepisce compensi per l’ufficio ricoperto, tali compensi rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1 , lett. c-bis), TUIR. Da tale assimilazione deriva, in linea generale, l’applicazione delle regole di determinazione del reddito previste dall’art. 51 TUIR, comprese quelle relative ai compensi in natura e ai fringe benefits.
La materia richiede però una distinzione e soprattutto cautela essenziale: da un lato vi è l’amministratore percettore di compenso, dall’altro quello dell’amministratore senza compenso. In quest’ultima ipotesi, la prassi dell’Agenzia delle Entrate ha assunto una posizione restrittiva, ritenendo che i benefit attribuiti a soggetti che non percepiscono alcun compenso per l’incarico svolgano una funzione essenzialmente remunerativa e debbano quindi essere assoggettati a tassazione.
L’inquadramento reddituale dell’amministratore
L’art. 50, comma 1 , lett. c-bis), TUIR ricomprende tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le somme e i valori percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.
La conseguenza è rilevante: il reddito dell’amministratore, ove non attratto nell’ambito del lavoro autonomo professionale, è determinato secondo le regole dell’art. 51 TUIR. Pertanto, anche per l’amministratore opera il principio di onnicomprensività, secondo cui costituiscono reddito tutte le somme e tutti i valori percepiti, a qualunque titolo, in relazione all’incarico.
Ne deriva che sono potenzialmente imponibili (o esenti), in rispetto delle disposizioni previste:
- compensi deliberati dall’assemblea o dallo statuto;
- gettoni di presenza;
- rimborsi spese non documentati o forfetari;
- autovetture concesse in uso promiscuo;
- telefoni, computer, alloggi, polizze, prestiti agevolati;
- buoni acquisto, buoni carburante e altri documenti di legittimazione;
- servizi welfare, ove compatibili con il quadro soggettivo e oggettivo dell’art. 51 TUIR.
Amministratori e lavoratori dipendenti: similitudini e differenze
La principale similitudine riguarda la regola di determinazione del reddito: sia per i lavoratori dipendenti sia per gli amministratori percettori di redditi assimilati trova applicazione l’art. 51 TUIR.
La principale differenza riguarda invece il presupposto giuridico del rapporto. Il lavoratore dipendente presta attività “alle dipendenze e sotto la direzione” del datore di lavoro; l’amministratore esercita invece un ufficio gestorio, fondato su nomina societaria e poteri di amministrazione. Per tale ragione, non tutte le discipline pensate per il lavoro subordinato possono essere automaticamente estese agli amministratori.
| Profilo | Lavoratore dipendente | Amministratore di società |
| Fonte del rapporto | Contratto di lavoro subordinato | Nomina societaria / rapporto organico |
| Reddito | Art. 49 TUIR | Art. 50, comma 1 , lett. c-bis), TUIR |
| Determinazione del reddito | Art. 51 TUIR | Art. 51 TUIR, in quanto reddito assimilato |
| Fringe benefit ex art. 51, comma 3 | Applicabili | Applicabili se vi è reddito assimilato e compenso |
| Welfare collettivo | Ammesso alle condizioni dell’art. 51 | Ammesso con maggiori cautele |
| Premi di risultato detassati | Ammessi per lavoratori dipendenti del settore privato | Non ammessi |
| Welfarizzazione del premio di risultato | Ammessa per dipendenti aventi diritto | Non ammessa per amministratori |
| Amministratore senza compenso | Non comparabile | Benefit con rischio di tassabilità per presunzione di compenso |
La Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016 , in materia di premi di risultato e welfare aziendale, conferma che la disciplina agevolativa dei premi di risultato riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato e non i titolari di redditi assimilati; tale esclusione è coerente con quanto richiamato anche nel materiale allegato, secondo cui collaboratori e amministratori non possono essere destinatari di premi di risultato e della relativa opzione welfare.
Applicazione dei fringe benefits agli amministratori percettori di compenso
Quando l’amministratore percepisce un compenso qualificato come reddito assimilato, la disciplina dei fringe benefits può trovare applicazione secondo le regole dell’art. 51 TUIR.
Ciò significa che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati all’amministratore, al coniuge o ai familiari indicati nell’art. 12 TUIR, o il diritto di ottenerli da terzi, deve essere determinato secondo il valore normale ex art. 9 TUIR, salvo criteri speciali previsti come quelli dell’art. 51, comma 4, TUIR.
Per gli amministratori possono quindi trovare applicazione, in linea generale:
- la soglia di esenzione dei beni e servizi ex art. 51, comma 3, TUIR;
- i criteri convenzionali per autoveicoli in uso promiscuo;
- i criteri per prestiti agevolati;
- i criteri per fabbricati concessi in uso, locazione o comodato;
- la disciplina dei buoni pasto, ove compatibile con l’effettiva organizzazione del rapporto;
- le regole su servizi welfare ex art. 51, comma 2, ove ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi.
Per il triennio 2025-2027, l’art. 1, commi 390 e 391, Legge n. 207/2024 ha previsto l’innalzamento temporaneo della soglia di esenzione dei fringe benefits a euro 1.000, elevata a euro 2.000 per i soggetti con figli fiscalmente a carico.
La Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 16 maggio 2025 ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e dal D.Lgs. n. 192/2024 in materia di redditi di lavoro dipendente.
Va tuttavia precisato che, per gli amministratori, l’applicazione delle soglie di esenzione richiede la sussistenza di un reddito assimilato effettivo. In assenza di compenso, il beneficio rischia di assumere esso stesso la funzione di remunerazione dell’incarico.
Il presupposto dell’applicazione del medesimo trattamento riservato ai lavoratori dipendenti si basa sull’assimilazione del loro reddito a quello da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1 , lett. c-bis , TUIR.
Tale interpretazione è avvalorata dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lombardia all’interpello n. 954-1417/2016, che prevede l’erogazione di misure di welfare non solo a dipendenti, ma anche agli amministratori.
Il caso degli amministratori senza compenso
Il caso degli amministratori senza compenso costituisce il profilo più critico.
L’Agenzia delle Entrate, con Risposta a interpello n. 522 del 13 dicembre 2019 , ha affermato che i benefits corrisposti agli amministratori che non percepiscono alcun compenso per l’incarico svolto assumono una funzione essenzialmente remunerativa e, pertanto, devono essere assoggettati a tassazione secondo il principio di onnicomprensività.
Il principio è particolarmente rilevante: se l’amministratore non percepisce compenso, il benefit non si aggiunge a una remunerazione già esistente, ma diventa esso stesso la forma attraverso la quale la società remunera l’attività gestoria. In tale ipotesi, l’esenzione rischia di alterare la struttura ordinaria di tassazione del reddito.
In altri termini:
| Situazione | Trattamento |
| Amministratore con compenso deliberato e benefit accessorio | Possibile applicazione art. 51 TUIR, se ricorrono i presupposti |
| Amministratore senza compenso ma con benefit | Benefit tendenzialmente remunerativo e imponibile |
| Amministratore senza compenso incluso in piano welfare | Elevato rischio di disconoscimento dell’esenzione |
| Benefit attribuito solo agli amministratori senza compenso | Elevato rischio di qualificazione come compenso in natura |
L’assenza di compenso non consente quindi di “azzerare” la fiscalità del rapporto attraverso l’attribuzione di utilità in natura. Al contrario, proprio l’assenza di un compenso monetario rende più evidente la funzione remunerativa del benefit.
Welfare aziendale e amministratori: condizioni e cautele
Alla luce della tematica trattata sembra utile accennare sinteticamente anche possibilità di offrire servizi di welfare agli amministratori di società.
Il welfare aziendale può essere esteso agli amministratori ma solo con particolare prudenza. Difatti, gli amministratori possono essere individuati come categoria destinataria delle misure di welfare, ma vi è da sottolineare che le agevolazioni fiscali e contributive dell’art. 51 costituiscono deroghe al principio di onnicomprensività e non è quindi automatica l’esclusione dal reddito per soggetti che non sono dipendenti dell’impresa.
La Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia delle Entrate, nell’interpello n. 954-1417/2016 ha ritenuto possibile l’erogazione di misure di welfare anche agli amministratori, valorizzando l’assimilazione del relativo reddito a quello di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 TUIR. Tuttavia, la stessa impostazione suggerisce prudenza quando il piano riguardi esclusivamente gli amministratori e non anche la generalità dei dipendenti o categorie oggettivamente individuate.
In termini operativi, il piano welfare rivolto anche agli amministratori dovrebbe rispettare almeno le seguenti condizioni:
- esistenza di un compenso deliberato o comunque di un reddito assimilato;
- individuazione oggettiva della categoria destinataria;
- assenza di finalità sostitutiva del compenso;
- regolamento aziendale o fonte istitutiva formalizzata;
- coerenza tra benefit attribuito e disciplina dell’art. 51 TUIR;
- documentazione del costo e del criterio di assegnazione;
- corretta esposizione nelle certificazioni fiscali;
- verifica della deducibilità in capo alla società.
Il piano risulta invece maggiormente esposto a contestazione quando:
- riguarda solo amministratori senza compenso;
- sostituisce compensi deliberati ma non erogati;
- attribuisce utilità sproporzionate rispetto all’incarico;
- non individua categorie omogenee;
- è privo di regolamento o delibera;
- non presenta un collegamento razionale con l’attività sociale.
Deducibilità dei costi in capo alla società
La deducibilità dei costi sostenuti dalla società per benefits e welfare agli amministratori deve essere valutata alla luce del principio di inerenza, della corretta imputazione del compenso e delle specifiche disposizioni del TUIR.
Per i compensi agli amministratori, l’art. 95, comma 5, TUIR stabilisce che sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti. La questione diventa più complessa quando il compenso è erogato in natura o attraverso servizi welfare.
Se il benefit è qualificabile come componente del compenso dell’amministratore, la società dovrà verificare:
- esistenza di una delibera assembleare o previsione statutaria;
- certezza e determinabilità del costo;
- inerenza rispetto all’attività sociale;
- corretta imputazione temporale;
- assoggettamento fiscale e contributivo ove dovuto;
- coerenza con la disciplina civilistica del compenso amministratori.
La Risposta Agenzia Entrate n. 10/2019 richiama anche l’art. 95 TUIR nel contesto dei piani welfare, confermando che la deducibilità deve essere valutata congiuntamente alla corretta qualificazione fiscale del benefit attribuito.
È quindi prudente che l’attribuzione di benefits agli amministratori sia oggetto di specifica delibera, soprattutto quando il beneficio abbia valore significativo o natura remunerativa.
Profili contributivi
Sul piano previdenziale, i compensi degli amministratori rientrano, di norma, nella Gestione Separata INPS, salvo specifiche ipotesi di iscrizione ad altre gestioni o qualificazioni particolari.
Quando il benefit è imponibile fiscalmente come compenso in natura, occorre verificare anche il relativo trattamento contributivo. In linea generale, per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili, il valore imponibile fiscalmente tende ad assumere rilevanza anche ai fini previdenziali, ferma restando la specificità della Gestione Separata.
Pertanto, nel caso di amministratore percettore di compenso:
- il benefit esente nei limiti dell’art. 51 TUIR non concorre, di regola, all’imponibile;
- il benefit imponibile concorre alla base di calcolo;
- il benefit attribuito senza compenso monetario può determinare l’emersione di un compenso in natura.
Il rischio maggiore si verifica quando la società non assoggetta a contribuzione un’utilità che, in sede di controllo, viene riqualificata come compenso all’amministratore.
Conclusioni
I benefits agli amministratori di società sono potenzialmente ammissibili, ma richiedono una gestione più rigorosa rispetto a quella ordinariamente adottata per i lavoratori dipendenti.
L’assimilazione reddituale ex art. 50 TUIR consente, per gli amministratori percettori di compenso, l’applicazione delle regole dell’art. 51 TUIR. Tuttavia, tale assimilazione non trasforma l’amministratore in lavoratore subordinato e non consente di estendere automaticamente ogni disciplina agevolativa prevista per i dipendenti.
Il punto di maggiore criticità riguarda gli amministratori senza compenso. In tale ipotesi, secondo l’Agenzia delle Entrate, il benefit assume funzione remunerativa e deve essere tassato. La società non può quindi utilizzare welfare e fringe benefits per attribuire vantaggi esenti a soggetti che, formalmente, non percepiscono alcun compenso per l’incarico gestorio.
La corretta gestione richiede delibere puntuali, criteri oggettivi, valorizzazione documentata, coerenza fiscale e previdenziale, nonché un’attenta valutazione della deducibilità. In assenza di tali presidi, il benefit può essere riqualificato come compenso occulto, con effetti fiscali, contributivi e sanzionatori.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 9 , 50, comma 1, lett. c-bis) , 51 , 95, comma 5 e 100 ;
- Min. Finanze, Circolare 23 dicembre 1997, n. 326/E
- Agenzia delle Entrate, Circolare 15 giugno 2016 n. 28/E
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 13 dicembre 2019, n. 522
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