1° Contenuto riservato: Ammortizzatori sociali 2026: primi chiarimenti INPS

CIRCOLARE MONOGRAFICA

A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 29 GENNAIO 2026

L’INPS – con Circolare 15 gennaio 2026, n. 1 – ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie nel corso dell’anno 2026, introdotte: dal D.L. 1° dicembre 2025, n. 180, dalla Legge 2 dicembre 2025, n. 182, dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Tra le altre cose, viene segnalato che per le imprese considerate di interesse strategico nazionale, che occupano almeno mille lavoratori dipendenti, impegnate in complessi processi di riorganizzazione aziendale non ancora portati a termine, può essere autorizzato, in via eccezionale, un ulteriore periodo di CIGS.

Tale ulteriore periodo è subordinato a una specifica domanda da parte del datore di lavoro e viene autorizzato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in deroga agli artt. 4 e 22, D.Lgs. n. 148/2015.

Il trattamento è concesso in continuità con le tutele già riconosciute, con l’obiettivo di salvaguardare sia il livello occupazionale sia il patrimonio di competenze dell’impresa interessata.

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025, n. 301 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.

Il provvedimento affronta varie tematiche inerenti, tra le altre cose, la gestione amministrativa, fiscale e contributiva del rapporto di lavoro.

Ora l’INPS – con Circolare n. 1/2026 – ha fornito i primi chiarimenti in merito ai nuovi ammortizzatori sociali 2026.

Nell’analisi che segue, prima dell’analisi della Circolare INPS in commento, un veloce riepilogo per punti della Legge di Bilancio 2026 .

Le novità più rilevanti da un punto di vista fiscale

Di seguito, gli aspetti di rilievo.

  • Rimodulazione delle aliquote IRPEF – Dal periodo d’imposta 2026, sul reddito imponibile si applicano le seguenti aliquote IRPEF, progressive per scaglioni di reddito:
    1. fino ad euro 28.000: 23%;
    2. oltre euro 28.000 e fino ad euro 50.000: 33%;
    3. oltre euro 50.000: 43%.
  • Imposta sostitutiva su incrementi retributivi contrattuali nel settore privato – Gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di nuovi contratti collettivi di lavoro, sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono sottoposti a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, costituita da un’aliquota del 5%, limitatamente ai casi in cui il complessivo reddito da lavoro dipendente del soggetto, nel 2025, non è superiore ad euro 33.000. Il lavoratore può rinunciare, con atto scritto, al regime sostitutivo (con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie).
  • Imposta sostitutiva su premi di risultato – Per gli anni 2026 e 2027, si stabilisce:
    1. la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva fissandola all’1% contro la precedente aliquota fissata al 5% per gli anni 2026 e 2027;
    2. l’elevamento del limite annuo dell’imponibile ammesso al regime tributario in oggetto ad euro 5.000 lordi fissato, prima delle modifiche, ad euro 3.000.

Resta confermato che l’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente privato del soggetto non sia stato superiore, nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, ad euro 80.000.

  • Imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e festivo – Per il periodo di imposta 2026, limitatamente ai dipendenti del settore privato aventi un determinato requisito di reddito, e con esclusione dell’ambito delle attività del settore turistico alberghiero, viene definita un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con aliquota del 15% con riferimento a maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro nei giorni di riposo settimanali e indennità e altri emolumenti inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari ad euro 1.500.

Il riconoscimento di tale regime tributario è subordinato alla condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia stato superiore, nell’anno 2025, ad euro 40.000.

Le novità in ambito prettamente lavoristico

Con riferimento alla costituzione/gestione del rapporto di lavoro, si segnala quanto segue.

  • Esonero contributivo per promuovere l’assunzione di madri lavoratrici – Si istituisce un esonero contributivo totale per i datori di lavoro privati che assumono donne con almeno 3 figli minorenni, a prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. La misura dell’incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
    L’esonero spetta:
    1. per 12 mesi dalla data dell’assunzione, qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;
    2. nel limite massimo di 18 mesi dalla data dell’assunzione con contratto a tempo determinato, se il contratto a termine viene trasformato in tempo indeterminato;
    3. per un periodo di 24 mesi dalla data dell’assunzione, qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo:
– non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato;
– non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
– è riconosciuto nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per l’anno 2026, di 18,3 milioni di euro per l’anno 2027, di 24,7 milioni di euro per l’anno 2028, di 25,3 milioni di euro per l’anno 2029, di 25,9 milioni di euro per l’anno 2030, di 26,5 milioni di euro per l’anno 2031, di 27 milioni di euro per l’anno 2032, di 27,6 milioni di euro per l’anno 2033, di 28,2 milioni di euro per l’anno 2034 e di 28,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2035. Al raggiungimento di tale limite di spesa, l’INPS non accetterà ulteriori domande di accesso all’incentivo.

  • Incentivi per la trasformazione dei contratti – Introdotti incentivi per la trasformazione dei contratti da full time a part time. In particolare, viene disposto che, fermo restando quanto previsto dal Capo II del D.Lgs. n. 81/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno 40 punti percentuali. Ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti di fruire della priorità nella trasformazione da full time a part time, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro aziendale, è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo pari ad euro 3.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero:
– non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato;
– non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
– è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023.
Sarà un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le pari Opportunità e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, a definire le disposizioni attuative.

  • Prolungamento del contratto di lavoro stipulato in sostituzione delle lavoratrici in congedo – Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, si prevede la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore, assunti a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o parentale ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001, per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino. Com’è noto, l’art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001 prevede che, nelle aziende con meno di 20 dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50%.
  • Nuovo bonus mamme 2026 – Viene confermato anche nel 2026 e rafforzato il bonus in favore delle lavoratrici madri introdotto dall’art. 6 , D.L. n. 95/2025. Nel dettaglio, la disposizione posticipa di un anno, al 2027 (anziché dal 2026), l’entrata in vigore della decontribuzione parziale prevista dall’art. 1, comma 219 , Legge n. 207/2024 a favore delle lavoratrici dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico), delle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione (e che non hanno optato per il regime forfetario), madri di 2 figli e con retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore ad euro 40.000 su base annua. In luogo della suddetta decontribuzione parziale, per il solo anno 2026 sarà riconosciuto un contributo di euro 60 per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo.

Le novità del 2026: i chiarimenti dell’INPS

La Circolare INPS n. 1/2026 ha fornito i primi chiarimenti in merito alla tematica in specie.

Nel dettaglio.

  • Modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpI – Allungati i termini per l’erogazione della liquidazione anticipata della NASpI che può essere richiesta dal beneficiario come incentivo all’autoimprenditorialità. A mente dell’art. 8, D.Lgs. n. 22/2015, il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Con la modifica apportata, dal 2026, la prestazione non sarà più erogata in un’unica soluzione ma in due rate:
    1. la prima in misura pari al 70% dell’intero importo;
    2. la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata della prestazione (che è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni), qualora questo intervenga prima dei 6 mesi dall’inizio dell’attività, o non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, qualora il termine del periodo di trattamento intervenga successivamente. L’erogazione di tale seconda rata è concessa a condizione che il beneficiario non abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e non sia titolare di pensione diretta, eccetto l’assegno ordinario di invalidità. In caso di intervenuta rioccupazione, quindi, non si ha diritto alla liquidazione di tale seconda rata e, ai sensi del richiamato articolo 8 , vi è l’obbligo di restituire per intero l’anticipazione ottenuta (salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale).
  • Indennità di discontinuità nel settore spettacolo – Modificato il D.Lgs. n. 175/2023, in materia di ammortizzatori e indennità in favore dei lavoratori dello spettacolo. In primo luogo, viene aumentato da euro 30.000 ad euro 35.000 il tetto massimo di reddito IRPEF dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda, richiesto per l’accesso all’indennità. Viene poi disposto che per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, il requisito di aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 51 giornatedi contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, si intende soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno 15 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno precedente ovvero almeno 30 giornatecomplessive nei 2 anni precedenti a quello di presentazione della domanda. Con un’ulteriore modifica, viene disposto che, ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nell’anno o negli anni considerati (anziché “nel medesimo anno”).

Relativamente alle prestazioni di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, si segnala quanto segue.

L’art. 44, comma 11-bis, D.Lgs. n. 148/2015 consente, nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi della normativa vigente, la prosecuzione di trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga, finalizzati al completamento dei piani di recupero occupazionale.

In via ordinaria, il ricorso alla CIGS comporta, per il datore di lavoro, l’obbligo di versare una contribuzione addizionale, prevista dall’art. 5, D.Lgs. n. 148/2015, commisurata all’effettivo utilizzo dell’ammortizzatore.

La Legge di Bilancio 2026 proroga, infatti, per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionalegià introdotto nel 2025.

L’agevolazione non opera automaticamente: resta subordinata all’autorizzazione ministeriale al trattamento di integrazione salariale e, soprattutto, alla disponibilità delle risorse finanziarie stanziate.
In termini operativi, l’impresa presenta la domanda di CIGS secondo le modalità ordinarie e l’INPS applica l’esonero in sede di autorizzazione, previa verifica del requisito territoriale.

In via ordinaria, il ricorso alla CIGS comporta il pagamento di una contribuzione addizionale proporzionata all’utilizzo dell’ammortizzatore.

La Legge di Bilancio 2026 proroga l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità produttive ubicate nelle aree di crisi industriale complessa, per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi, nel limite complessivo di spesa pari a 100 milioni di euro.

Il presupposto è la cessazione, anche parziale, dell’attività produttiva, accompagnata dall’assenza di prospettive di continuità nel breve periodo.
Il beneficio incide direttamente sul costo del lavoro e rende più sostenibile il ricorso alla CIGS in contesti territoriali già compromessi, ma resta subordinato all’autorizzazione ministeriale e alla disponibilità finanziaria.

Dal punto di vista procedurale, il trattamento richiede la stipula di un accordo sindacale in sede governativa presso il MLPS.

L’erogazione avviene, di regola, con pagamento diretto da parte dell’INPS, proprio in ragione della cessazione dell’attività aziendale.

Infine, due particolarità.

  • CIGS per cessazione di attività – Anche per il 2026 è confermata la possibilità di autorizzare un ulteriore periodo di integrazione salariale fino a 6 mesi, non prorogabili, a condizione che la trattativa di cessione sia sufficientemente avanzata e che vi siano reali possibilità di salvaguardia dei livelli occupazionali. La procedura prevede un accordo stipulato in sede ministeriale, nel quale vengano esplicitate le prospettive industriali e occupazionali, e l’autorizzazione avviene sempre entro i limiti di spesa previsti.
  • CIGS imprese di rilevanza strategica – La disciplina, introdotta dall’art. 42 , D.L. n. 75/2023, rivolta alle imprese con almeno 1.000 dipendenti, èulteriormente prorogata al 2026, con uno stanziamento di oltre 63 milioni di euro.

L’ulteriore periodo di CIGS può avere durata:
– fino a 12 mesi per riorganizzazione o contratto di solidarietà;
– fino a 6 mesi per crisi aziendale.
L’accesso allo strumento è subordinato a un decreto di autorizzazione del MLPS e al rispetto del limite di spesa stanziato.

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