1° Contenuto riservato: I nuovi incentivi occupazionali previsti dalla Legge di Bilancio 2026

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Panoramica sulle disposizioni lavoristiche di maggior interesse e focus sui “nuovi incentivi occupazionali”

A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 8 GENNAIO 2026

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025, n. 301 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.

Di seguito, le disposizioni lavoristiche e di gestione del personale: revisione scaglioni IRPEF, tassazione rinnovi contrattuali, premi di produttività, imposta sostitutiva maggiorazioni lavoro notturno, festivo a turni, riduzione IRPEF dividendi azioni ai lavoratori dipendenti, buoni pasto, trattamento integrativo speciale turismo, incentivo occupazione giovani, lavoro in agricoltura e imprese agricole nei contratti di rete, ammortizzatori sociali, nuove imprese e salvaguardia dell’occupazione, liquidazione anticipata NASpI, pensione soggetti disagiati, pensioni e aumento della speranza di vita, incentivo posticipo pensione, previdenza complementare e pensionamento anticipato, omesso versamento contributi IVS, TFR e adesione alla previdenza complementare, bonus mamme, incentivo occupazione madri lavoratrici, congedo parentale e congedo malattia figli minori, contratto a termine e genitorialità, credito imposta ZES, credito d’imposta agricoli.

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025, n. 301 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.

La Legge di Bilancio 2026 presenta una serie di disposizioni che impattano sulla gestione del rapporto di lavoro (sia in termini di costituzione dello stesso che nel costo del lavoro, fino all’operatività di tutti gli istituti variabili).

Tra le disposizioni più sorprendenti, si segnalano nuovi incentivi occupazionali per Giovani, Donne e Zona ZES.

Prima dell’analisi di questi nuovi incentivi occupazionali, si farà una panoramica sulle disposizioni lavoristiche di maggior interesse.

Legge di Bilancio 2026: le disposizioni di interesse

In tema di novità fiscali in ambito di rapporto di lavoro, si segnalano le seguenti disposizioni.

  • Imposta sostitutiva su incrementi retributivi contrattuali nel settore privato – Gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di nuovi contratti collettivi di lavoro, sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono sottoposti a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, costituita da un’aliquota del 5%, limitatamente ai casi in cui il complessivo reddito da lavoro dipendente del soggetto, nel 2025, non è superiore ad euro 33.000. Il lavoratore può rinunciare, con atto scritto, al regime sostitutivo (con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie).
  • Imposta sostitutiva su premi di risultato – Per gli anni 2026 e 2027, si stabilisce:
    1. la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva fissandola all’1% contro la precedente aliquota fissata al 5% per gli anni 2026 e 2027;
    2. l’elevamento del limite annuo dell’imponibile ammesso al regime tributario in oggetto ad euro 5.000 lordi fissato, prima delle modifiche, ad euro 3.000.

Resta confermato che l’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente privato del soggetto non sia stato superiore, nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, ad euro 80.000.

  • Imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e festivo – Per il periodo di imposta 2026, limitatamente ai dipendenti del settore privato aventi un determinato requisito di reddito, e con esclusione dell’ambito delle attività del settore turistico alberghiero, viene definita un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con aliquota del 15% con riferimento a maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro nei giorni di riposo settimanali e indennità e altri emolumenti inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari ad euro 1.500.

Il riconoscimento di tale regime tributario è subordinato alla condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia stato superiore, nell’anno 2025, ad euro 40.000.

  • Detassazione piani di partecipazione finanziaria dei dipendenti – Si applica anche per il 2026 l’art. 6 , Legge n. 76/2025, secondo cui nelle aziende che prevedono piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore ad euro 1.500 annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.
  • Trattamento integrativo speciale per i dipendenti delle strutture turistico-alberghiere – In favore dei dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale è stato confermato, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, il riconoscimento del trattamento integrativo speciale, pari al 15% della retribuzione lorda, per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno. Il trattamento integrativo si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore ad euro 40.000 nel periodo d’imposta 2025.

Le disposizioni appena elencate (alcune contenenti elementi di novità assoluta) hanno il chiaro intento di migliorare il potere di acquisto dei lavoratori dipendenti.

Con riferimento alla gestione del rapporto di lavoro (ed al costo dello stesso), si segnalano le seguenti disposizioni.

  • Esonero contributivo per promuovere l’assunzione di madri lavoratrici – Si istituisce un esonero contributivo totale per i datori di lavoro privati che assumono donne con almeno 3 figli minorenni e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. La misura dell’incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
    L’esonero spetta:
    1. per 12 mesi dalla data dell’assunzione, qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;
    2. nel limite massimo di 18 mesi dalla data dell’assunzione con contratto a tempo determinato, se il contratto a termine viene trasformato in tempo indeterminato;
    3. per un periodo di 24 mesi dalla data dell’assunzione, qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo:

    1. non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato;
    2. non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
    3. è riconosciuto nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per l’anno 2026, di 18,3 milioni di euro per l’anno 2027, di 24,7 milioni di euro per l’anno 2028, di 25,3 milioni di euro per l’anno 2029, di 25,9 milioni di euro per l’anno 2030, di 26,5 milioni di euro per l’anno 2031, di 27 milioni di euro per l’anno 2032, di 27,6 milioni di euro per l’anno 2033, di 28,2 milioni di euro per l’anno 2034 e di 28,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2035. Al raggiungimento di tale limite di spesa, l’INPS non accetterà ulteriori domande di accesso all’incentivo.
  • Incentivi per la trasformazione dei contratti – Sono introdotti incentivi per la trasformazione dei contratti da full time a part time. In particolare, viene disposto che, fermo restando quanto previsto dal capo II del D.Lgs. n. 81/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno 40 punti percentuali. Ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti di fruire della priorità nella trasformazione da full time a part time, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo pari ad euro 3.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
    L’esonero:
    1. non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato;
    2. non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
    3. è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4 , D.Lgs. n. 216/2023.

Sarà un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le pari Opportunità e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, a definire le disposizioni attuative.

  • Incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa – Prorogato l’incentivo al posticipo del pensionamento di cui all’art. 1, comma 286 , Legge n. 197/2022 a favore dei lavoratori dipendenti che, pur avendo raggiunto i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato, decidono di rimanere in servizio, rinunciando all’accredito contributivo e ottenendo in cambio l’importo in busta paga. Per usufruire di questo incentivo i requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2026. Le somme così corrisposte non sono imponibili né ai fini fiscali né ai fini contributivi. La richiesta per ottenere il bonus corrispondente all’esonero contributivo già dalla prima data utile va fatta all’Inps, che verifica i requisiti e comunica l’esito entro 30 giorni al datore di lavoro, il quale riconosce il beneficio in busta paga.
  • Nuove risorse per gli incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale – Aumentato per il 2027 da 21,9 milioni a 24,1 milioni e per il 2028 da 3,5 milioni a 12,2 milioni di euro il tetto di spesa a copertura degli incentivi di cui all’articolo 4-ter, comma 14, del D.L. n. 4/2024, previsti, in via sperimentale per il 2024 e il 2025, per i processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori.
  • Prolungamento del contratto di lavoro stipulato in sostituzione delle lavoratrici in congedo – Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, si prevede la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore, assunti a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o parentale ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001, per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino. Com’è noto, l’art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001 prevede che, nelle aziende con meno di 20 dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50%.
  • Nuovo bonus mamme 2026 – Viene confermato anche nel 2026 e rafforzato il bonus in favore delle lavoratrici madri introdotto dall’art. 6 , D.L. n. 95/2025. Nel dettaglio, la disposizione posticipa di un anno, al 2027 (anziché dal 2026), l’entrata in vigore della decontribuzione parziale prevista dall’art. 1, comma 219 , Legge n. 207/2024 a favore delle lavoratrici dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico), delle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione (e che non hanno optato per il regime forfetario), madri di 2 figli e con retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore ad euro 40.000 su base annua. In luogo della suddetta decontribuzione parziale, per il solo anno 2026 sarà riconosciuto un contributo di euro 60 per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo.
    Hanno diritto al contributo:
    1. le lavoratrici dipendenti a tempo determinato e indeterminato (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico), le lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata, madri di 2 figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni), titolari di reddito da lavoro non superiore ad euro 40.000 su base annua;
    2. le lavoratrici dipendenti a tempo determinato (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico), le lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata, madri di più di 2 figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni), titolari di reddito da lavoro non superiore ad euro 40.000 su base annua.

Le mensilità spettanti del contributo, a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre 2026, saranno corrisposte a dicembre 2026, in un’unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2026.

Il contributo:

    1. viene erogato dall’INPS, dietro la presentazione di apposita domanda;
    2. non è imponibile ai fini fiscali e contributivi;
    3. non rileva ai fini della determinazione dell’ISEE.

Per le lavoratrici madri di 3 o più figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni), titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel 2026 resta in vigore l’esonero totale dei contributi previdenziali (nel limite massimo di euro 3.000) previsto dall’art. 1, comma 180 , Legge n. 213/2023.

Tale misura agevolativa riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato dei settori pubblico e privato, incluso il settore agricolo, compresi i casi di regime di part-time, con l’esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

  • Congedo parentale – Potenziato il congedo parentale, attraverso l’estensione del limite di età per l’utilizzo fino ai 14 anni del figlio (in luogo degli attuali 12 anni). Inoltre, si raddoppia, da 5 a 10, i giorni di permesso per malattia di ogni figlio ed eleva da 8 a 14 anni il requisito anagrafico del figlio per la fruizione del congedo.

Le disposizioni appena elencate novellano alcune norme già esistenti, migliorando la flessibilità del rapporto di lavoro (si pensi alle norme sulle lavoratrici madri), ovvero creando i meccanismi migliori per la trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine.

Discorso a parte meritano i “nuovi incentivi occupazionali” previsti solo per il 2026.

Gli incentivi occupazionali per Giovani, Donne e Zona ZES

La Legge n. 199/2025 autorizza la spesa di 154 milioni di euro per l’anno 2026, 400 milioni di euro per l’anno 2027 e 271 milioni di euro per l’anno 2028, al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della ZES speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali.

Si prevede che tali risorse vengano destinate a riconoscere l’esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, per l’assunzione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto.

Sarà un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze che dovrà definire la disciplina degli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto dei suddetti limiti di spesa.
Nell’adozione del decreto si terrà conto della valutazione degli effetti sull’occupazione dei bonus giovani, donne e ZES di cui agli artt. 22 , 2324 del D.L. n. 60/2024.

La formulazione della norma (segnatamente, i commi 153-155 ) è del tutto vaga e – a differenza di incentivi disciplinati sempre da norme primarie – demanda ad un successivo decreto interministeriale la definizione operativa di dettaglio.

Al contempo, l’annunciata proroga per tutto il 2026 degli incentivi ex artt. 21-24 , D.L. n. 60/2024, è stata espunta dal decreto c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. n. 200/2025 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2025, n. 302).

Da un punto di vista tecnico, rimane difficile immaginare la piena operatività degli incentivi ex Legge di Bilancio 2026 nei primi mesi dell’anno corrente: un decreto interministeriale con un contenuto così ampio (dettagliare 3 incentivi occupazionali, da coordinare con l’INPS, sulla scorta dell’analisi di monitoraggio di quelli “passati”), certamente non vedrà la luce in tempi brevissimi; il tutto, a discapito di un mercato del lavoro che corre veloce (come dimostrato dagli ultimi dati ISTAT) e di aziende che continuano a cercare lavoratori.

L’auspicio è che in fase di conversione del Decreto Milleproroghe , possa essere inserito un emendamento che proroghi nuovamente gli incentivi del Decreto Coesione (e che, magari, ci possa essere una norma di raccordo che “assorba” le disposizioni della Legge di Bilancio 2026 , onde evitare un’inutile stratificazione di norme simili).

Riferimenti normativi:

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