CIRCOLARE MONOGRAFICA
Analisi della disciplina applicabile, approfondimenti operativi, analisi del regime sanzionatorio ed esempi completi di calcolo
DI ALESSIA NOVIELLO | 14 GENNAIO 2026
Con la Nota 22 dicembre 2025, prot. n. 11245 , l’INAIL ha reso disponibili le istruzioni operative per l’autoliquidazione dei premi assicurativi 2025-2026, con particolare riferimento alle riduzioni contributive, alle scadenze, alle modalità di pagamento, alla rateazione e agli adempimenti telematici a carico dei datori di lavoro.
L’autoliquidazione costituisce un adempimento di primaria importanza nella gestione del rapporto assicurativo con l’Istituto, incidendo direttamente sulla regolarità contributiva, sul DURC e sull’accesso a benefici normativi e contributivi.
La presente circolare fornisce un’analisi della disciplina applicabile, con approfondimenti operativi, analisi del regime sanzionatorio ed esempi completi di calcolo, inclusivi del contributo ex ANMIL (1%) e degli interessi di rateazione.
Funzione e struttura dell’autoliquidazione INAIL
L’autoliquidazione è il procedimento mediante il quale il datore di lavoro determina autonomamente:
- il premio di regolazione riferito all’anno 2025, sulla base delle retribuzioni effettive;
- il premio anticipato per l’anno 2026, calcolato sulle retribuzioni presunte.
Il sistema è fondato sul principio di autodeterminazione controllata, restando in capo all’INAIL i poteri di verifica e accertamento successivi.
Errori nella determinazione del premio o omissioni nei versamenti possono determinare recuperi contributivi, sanzioni civili e irregolarità del DURC.
Soggetti obbligati e posizioni assicurative
Sono tenuti alla presentazione dell’autoliquidazione tutti i datori di lavoro titolari di Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) che occupano lavoratori assicurati ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965.
Rientrano nell’obbligo, a titolo esemplificativo:
- imprese industriali, commerciali e artigiane;
- studi professionali con personale dipendente;
- enti e associazioni con lavoratori assicurati.
Basi di calcolo del premio
Retribuzioni imponibili
Il premio è determinato applicando il tasso di tariffa alle retribuzioni imponibili, nel rispetto dei minimali e massimali di legge, assumendo le retribuzioni al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.
Le retribuzioni presunte per l’anno successivo devono essere determinate con criteri prudenziali, coerenti con l’andamento occupazionale e produttivo dell’impresa.
Riduzioni contributive applicabili all’autoliquidazione 2025-2026
La Nota INAIL 22 dicembre 2025, prot. n. 11245 riepiloga, a legislazione vigente, tutte le riduzioni contributive applicabili all’autoliquidazione dei premi 2025-2026, distinguendo tra posizioni assicurative territoriali (PAT) e posizioni assicurative navigazione (PAN).
Le riduzioni operano, salvo diversa indicazione, sia sulla regolazione 2025 sia sulla rata/anticipazione 2026, a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC) e non sussistano cause ostative.
Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT)
È prevista una riduzione contributiva pari al 44,32% del premio assicurativo dovuto, applicabile:
- alla regolazione 2025;
- alla rata 2026.
La riduzione riguarda:
- pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne;
- cooperative della piccola pesca;
- soci pescatori di società di persone.
La domanda di ammissione è presentata direttamente in sede di dichiarazione delle retribuzioni, indicando nella sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il codice tipo “3”.
Sgravi per la pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN)
Per la gestione navigazione sono previste le seguenti agevolazioni:
- pesca oltre gli stretti: esonero totale (100%) dal versamento dei premi;
- pesca mediterranea: sgravio fino al 70%;
- pesca costiera: riduzione contributiva del 44,32%.
Le aliquote assicurative risultano pertanto rideterminate come segue:
| Tipologia pesca | Regolazione 2025 | Rata 2026 |
| Oltre gli stretti | 0,00% | 0,00% |
| Mediterranea | 2,19% | 2,19% |
| Costiera | 2,82% | 2,82% |
Sgravio per navi iscritte al Registro Internazionale (PAN)
Le imprese armatrici che impiegano personale imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale italiano beneficiano dell’esonero totale dal versamento dei premi INAIL.
Lo sgravio si estende:
- alle imprese appaltatrici di servizi complementari a bordo di navi da crociera;
- alle imprese che svolgono attività di officina e cantiere su mezzi navali operanti fuori dalle acque territoriali italiane.
Sgravio per navi autorizzate all’annotazione nell’elenco di cui al D.M. 21 novembre 2023 (PAN)
È riconosciuto l’esonero totale dei premi assicurativi alle imprese di navigazione, residenti o con stabile organizzazione in Italia, che utilizzano navi:
- iscritte nei registri UE/SEE;
- autorizzate all’annotazione nell’elenco previsto dal D.M. 21 novembre 2023;
- impiegate in traffici commerciali internazionali.
Lo sgravio è subordinato alla sussistenza dell’obbligo contributivo previdenziale a carico dell’armatore.
Incentivi per maternità, paternità e sostituzione di lavoratori in congedo (PAT)
Alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori in sostituzione di dipendenti in congedo parentale spetta una riduzione del 50% dei premi per i lavoratori assunti.
La riduzione:
- si applica fino al compimento di un anno di età del figlio;
- opera sia sulla regolazione 2025 sia sulla rata 2026.
La domanda è presentata tramite dichiarazione delle retribuzioni con codice tipo “7”.
Riduzione per le imprese artigiane (PAT)
È confermata la riduzione del premio per le imprese artigiane in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 296/2006.
- Regolazione 2025: riduzione pari al 5,07%, a condizione che:
- l’impresa non abbia registrato infortuni nel biennio 2023-2024;
- siano rispettate le norme in materia di sicurezza;
- sia stata presentata la preventiva richiesta.
La riduzione per la regolazione 2026 sarà subordinata alla presentazione della domanda nella dichiarazione delle retribuzioni 2025.
Riduzione per i datori di lavoro operanti a Campione d’Italia (PAT)
Per i datori di lavoro operanti nel Comune di Campione d’Italia è prevista una riduzione del 50% del premio per i lavoratori retribuiti in franchi svizzeri.
La riduzione si applica:
- alla regolazione 2025;
- alla rata 2026.
Riduzioni per cooperative agricole e consorzi in zone montane o svantaggiate (PAT)
Sono previste le seguenti agevolazioni:
- 75% per cooperative operanti in zone montane;
- 68% per cooperative operanti in zone svantaggiate.
Le riduzioni si applicano sia alla regolazione 2025 sia alla rata 2026 e sono identificate nelle basi di calcolo con codici specifici.
Riduzione proporzionale per cooperative agricole non ubicate in zone montane o svantaggiate (PAT)
Alle cooperative agricole non operanti in zone montane o svantaggiate spetta una riduzione:
- in proporzione al prodotto conferito dai soci proveniente da tali zone;
- applicabile sia alla regolazione 2025 sia alla rata 2026.
Le riduzioni non sono cumulabili con quelle previste per le cooperative operanti direttamente in zone montane o svantaggiate.
Incentivi assunzioni Legge n. 92/2012 (PAT)
È riconosciuta una riduzione del 50% dei premi per:
- assunzioni di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi;
- assunzioni di donne prive di impiego regolarmente retribuito.
La riduzione opera:
- per 12 mesi (tempo determinato);
- fino a 18 mesi (tempo indeterminato).
Aiuti di Stato
Le riduzioni costituiscono aiuti di Stato e sono subordinate alle verifiche tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato. In caso di indebita fruizione è previsto il recupero totale delle somme con applicazione di sanzioni.
Il corretto utilizzo delle riduzioni contributive richiede un’attenta verifica dei requisiti soggettivi, delle modalità dichiarative e della compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato, al fine di evitare recuperi contributivi e sanzioni.
Tabella riepilogativa operativa delle riduzioni
| Riduzione | Codice | Misura | Ambito |
| Piccola pesca costiera | Tipo 3 | 44,32% | PAT |
| Pesca oltre gli stretti | – | 100% | PAN |
| Pesca mediterranea | – | fino 70% | PAN |
| Pesca costiera | – | 44,32% | PAN |
| Registro Internazionale | – | 100% | PAN |
| Navi D.M. 21 novembre 2023 | – | 100% | PAT |
| Maternità/paternità | Tipo 7 | 50% | PAT |
| Imprese artigiane | Cod. 127 | 5,07% | PAT |
| Campione d’Italia | Cod. 003 | 50% | PAT |
| Coop. agricole zone montane | Cod. 005 | 75% | PAT |
| Coop. agricole zone svantaggiate | Cod. 025 | 68% | PAT |
| Coop. agricole proporzionale | – | 75% / 68% | PAT |
| Assunzioni Legge n. 92/2012 | Codici H–Y | 50% | PAT |
Nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole
Con deliberazione n. 146 del 21 luglio 2025, il Consiglio di Amministrazione dell’INAIL ha approvato la nuova Tabella A “Bonus”, prevista dall’articolo 20, comma 5, delle Modalità di applicazione delle tariffe di cui al D.M. 27 febbraio 2019, introducendo una revisione delle aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole, nonché una modifica delle percentuali applicabili ai sensi dei commi 8 e 9 del medesimo articolo.
La revisione delle aliquote è stata successivamente autorizzata dal D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, che all’articolo 1, comma 1 , ha conferito all’INAIL la facoltà di intervenire sui meccanismi di oscillazione in bonus del tasso medio, con la finalità di premiare i datori di lavoro virtuosi sotto il profilo della prevenzione e della sicurezza, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria.
Applicazione provvisoria delle nuove aliquote
Le nuove aliquote di oscillazione in bonus sono applicate in via provvisoria, secondo quanto stabilito dalla deliberazione del Presidente dell’INAIL n. 17 del 10 novembre 2025, con espressa riserva dell’Istituto di richiedere i maggiori premi eventualmente dovuti nei seguenti casi:
- mancata adozione del decreto interministeriale previsto dall’articolo 1, comma 3 , del D.L. n. 159/2025, ovvero diversa riformulazione della proposta INAIL contenuta nella deliberazione n. 146 del 21 luglio 2025;
- accertamento, nei confronti del soggetto assicurante, di sentenze definitive di condanna, intervenute negli ultimi 2 anni, per violazioni gravi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità che saranno definite dal decreto interministeriale previsto dall’articolo 1, comma 4 , del medesimo decreto-legge.
L’accesso al bonus per andamento infortunistico favorevole non dipende esclusivamente dall’assenza di eventi lesivi, ma richiede anche il pieno rispetto sostanziale della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
In presenza delle condizioni ostative sopra indicate, l’INAIL potrà procedere al recupero retroattivo dei premi, con conseguente rideterminazione dell’importo dovuto in sede di autoliquidazione.
Scadenze dell’autoliquidazione 2025-2026 e apertura dei servizi telematici
In relazione all’autoliquidazione dei premi assicurativi 2025-2026, la INAIL conferma il termine del 16 febbraio 2026 per il versamento del premio in unica soluzione ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale.
Il termine per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2025 è fissato al 2 marzo 2026.
Calendario delle principali scadenze
| Adempimento | Termine |
| Versamento premio / 1ª rata | 16 febbraio 2026 |
| Dichiarazione retribuzioni 2025 | 2 marzo 2026 |
| 2ª rata | 16 maggio 2026 |
| 3ª rata | 16 agosto 2026 |
| 4ª rata | 16 novembre 2026 |
Apertura e disponibilità dei servizi telematici
Al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi di autoliquidazione, l’INAIL ha programmato l’attivazione progressiva dei servizi telematici dedicati, accessibili tramite il portale istituzionale www.inail.it, secondo il seguente calendario:
- dal 2 gennaio 2026
- Servizio Riduzione di Presunto per datori di lavoro titolari di PAT;
- Servizio Riduzione di Presunto per datori di lavoro titolari di PAN;
- Servizio di richiesta del certificato di assicurazione dell’equipaggio (PAN);
- dall’8 gennaio 2026
- Invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT);
- AL.P.I. online per il calcolo del premio (PAT);
- Invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN).
Sul portale istituzionale dell’INAIL sono resi disponibili i manuali operativi aggiornati, consultabili nella sezione:
Supporto → Guide e manuali operativi → Pagamento del premio assicurativo – Autoliquidazione, a supporto di datori di lavoro e professionisti nella gestione degli adempimenti.
Modalità di versamento e rateazione
Il premio deve essere versato mediante modello F24, con possibilità di:
- pagamento in unica soluzione;
- rateazione in quattro rate trimestrali, con applicazione degli interessi legali.
Pagamento unico vs rateizzato
| Modalità | Aspetti positivi | Aspetti critici |
| Unica soluzione | Nessun interesse | Impatto finanziario immediato |
| Rateazione | Migliore liquidità | Maggior costo complessivo |
Riduzione del presunto: presupposti, modalità operative e scadenze
La riduzione del presunto consente al datore di lavoro di richiedere all’INAIL la rideterminazione in diminuzione delle retribuzioni presunteassunte a base del premio anticipato per l’anno successivo, qualora si preveda una riduzione dell’attività lavorativa rispetto all’anno precedente.
L’istituto è finalizzato a evitare il versamento di premi anticipati non coerenti con l’effettiva capacità produttiva dell’impresa e si applica sia ai datori di lavoro titolari di Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) sia agli operatori della Gestione Navigazione (PAN).
Casi in cui è ammessa la riduzione
La riduzione del presunto può essere richiesta, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
- riduzione o cessazione parziale dell’attività prevista nell’anno successivo;
- diminuzione del numero dei dipendenti o delle giornate lavorate;
- riduzione dell’orario di lavoro (es. ricorso a part-time o ammortizzatori sociali);
- previsione di disarmo delle unità navali, totale o parziale, per gli armatori;
- periodi programmati di inattività o sospensione dell’attività produttiva.
La richiesta deve essere adeguatamente motivata e fondata su elementi oggettivi e documentabili. L’INAIL si riserva la facoltà di effettuare verifiche successive sulla reale sussistenza delle condizioni dichiarate.
Modalità di presentazione
La riduzione del presunto deve essere richiesta esclusivamente in modalità telematica:
- per i datori di lavoro titolari di PAT, tramite il servizio online “Riduzione Presunto”;
- per i soggetti titolari di PAN, tramite l’analogo servizio dedicato alla gestione navigazione.
L’importo delle minori retribuzioni presunte indicato nella richiesta costituisce la nuova base di calcolo del premio anticipato per l’anno di riferimento, salvo eventuali rettifiche in sede di controllo.
Scadenza per la richiesta
Per l’autoliquidazione 2025-2026, la richiesta di riduzione del presunto deve essere presentata entro il 16 febbraio 2026.
Il termine coincide con la scadenza del versamento del premio in unica soluzione o della prima rata. Le richieste presentate oltre tale data non producono effetti sul premio anticipato dovuto.
Effetti della riduzione e controlli INAIL
L’accoglimento della riduzione comporta:
- la diminuzione del premio anticipato per l’anno successivo;
- l’obbligo di conguaglio in sede di regolazione qualora le retribuzioni effettive risultino superiori a quelle presunte ridotte.
In caso di riduzione indebita o non giustificata, l’INAIL procede al recupero dei premi non versati, con applicazione delle sanzioni civilipreviste dalla normativa vigente.
Regime sanzionatorio
Omesso o tardivo versamento
L’omesso o tardivo versamento del premio comporta l’applicazione di:
- sanzioni civili calcolate sull’importo dovuto;
- interessi di mora fino alla data del pagamento.
L’importo delle sanzioni può crescere in modo significativo nel tempo, rendendo oneroso il recupero della posizione.
Dichiarazione infedele delle retribuzioni
La sotto-dichiarazione delle retribuzioni costituisce una violazione sostanziale e può determinare:
- recupero del premio evaso;
- applicazione di sanzioni civili aggravate;
- possibile segnalazione ai fini ispettivi.
L’errore materiale può essere sanato, ma la dichiarazione sistematicamente infedele espone l’azienda a verifiche approfondite.
Effetti sul DURC
Le irregolarità contributive incidono direttamente sul Documento Unico di Regolarità Contributiva, con conseguenze su:
- appalti pubblici;
- agevolazioni contributive;
- benefici normativi.
Esempio pratico di calcolo
Dati dell’esempio
- Retribuzioni effettive 2025: euro 300.000
- Tasso medio di tariffa: 4‰
- Premio anticipato 2025 già versato: euro 1.000
- Retribuzioni presunte 2026: euro 300.000
- Contributo ex ANMIL: 1% del premio
- Tasso di interesse per rateazione: 8,15% annuo
Premio di competenza 2025
Premio lordo 2025:
euro 300.000 × 4‰ = € 1.200
Contributo ex ANMIL (1%):
euro 1.200 × 1% = € 12
→ Premio complessivo 2025: € 1.212
Regolazione 2025
Premio complessivo 2025: € 1.212
Premio anticipato già versato: € 1.000
→ Regolazione a debito 2025: € 212
Premio anticipato 2026
Premio lordo 2026:
euro 300.000 × 4‰ = € 1.200
Contributo ex ANMIL (1%):
euro 1.200 × 1% = € 12
→ Premio anticipato 2026: € 1.212
Totale autoliquidazione
| Voce | Importo |
| Regolazione 2025 | € 212 |
| Anticipazione 2026 | € 1.212 |
| Totale | € 1.424 |
Rateazione con interessi
Nella Circolare n. 61 del 23 dicembre 2025, l’INAIL comunica che, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con D.M. 10 dicembre 2025 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025, ha fissato il saggio degli interessi legali nella misura dell’1,60% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.
Detto tasso rappresenta la misura massima di riduzione delle sanzioni civili prevista dall’articolo 116 , commi 15, 15-bis, 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Esso costituisce inoltre la misura della sanzione applicabile nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi riconducibili a oggettive incertezze derivanti da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi in ordine alla sussistenza dell’obbligo contributivo, successivamente accertato in sede giudiziale o amministrativa, a condizione che il versamento dei contributi o dei premi avvenga entro il termine fissato dagli enti impositori.
La prima rata non sconta interessi; gli interessi sono applicati alle rate successive in funzione della dilazione temporale.
Scuole non statali – Polizza assicurativa alunni e studenti: denuncia e scadenza del 30 novembre
Per le scuole non statali (scuole paritarie, legalmente riconosciute e istituti di istruzione e formazione professionale) che hanno attivato la polizza assicurativa INAIL per alunni e studenti, è previsto uno specifico adempimento distinto dall’autoliquidazione ordinaria dei datori di lavoro titolari di PAT.
Tali istituzioni sono tenute a presentare all’INAIL la denuncia del numero degli alunni e studenti assicurati, finalizzata alla regolazione del premio relativo alla copertura assicurativa scolastica.
La denuncia deve contenere:
- il numero complessivo degli alunni e studenti iscritti e assicurati;
- le eventuali variazioni intervenute rispetto al periodo precedente;
- gli elementi necessari alla corretta determinazione del premio di regolazione.
Scadenza della denuncia
Per le scuole non statali con polizza alunni/studenti, la denuncia deve essere presentata entro il 30 novembre dell’anno di riferimento.
Il termine del 30 novembre è specifico per la polizza alunni e studenti e non coincide con le scadenze dell’autoliquidazione INAIL previste per i datori di lavoro (16 febbraio / 2 marzo). Il mancato rispetto della scadenza può comportare l’applicazione delle sanzioni civili previste dalla normativa vigente e il recupero del premio dovuto. La Circolare INAIL n. 45 del 26 ottobre 2023, identifica i soggetti assicurabili nelle scuole e gli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali, escludendo gli Enti di formazione, anche se accreditati a livelli regionale e nazionale.
La previsione di una scadenza differenziata tiene conto dell’andamento dell’anno scolastico e consente alle scuole di comunicare dati consolidati relativi alla popolazione studentesca effettivamente assicurata.
Ruolo del professionista
Il professionista svolge un ruolo chiave nel:
- controllo delle basi retributive;
- verifica delle riduzioni spettanti;
- prevenzione delle irregolarità sanzionabili.
Una gestione preventiva dell’autoliquidazione riduce drasticamente il rischio di contenzioso con l’INAIL.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
- INAIL, Circolare 26 ottobre 2023, n. 45
- INAIL, Nota 22 dicembre 2025, prot. n. 11245
- INAIL, Circolare 23 dicembre 2025, n. 61
- Modalità di Applicazione delle Tariffe INAIL
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