CIRCOLARE MONOGRAFICA
L’art. 14 del Decreto Milleproroghe, convertito in legge, ha prorogato, con modalità diverse i bonus occupazionali introdotti dal D.L. n. 60/2024
A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 30 MARZO 2026
Nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2024, n. 105 è stato pubblicato il D.L. 7 maggio 2024, n. 60, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”.
Nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2024, n. 157 è stata pubblicata la Legge 4 luglio 2024, n. 95, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”.
In data 9 maggio 2025, è stato poi pubblicato il decreto MLPS/MEF n. 67/2025 , inerente l’attuazione del Bonus de quo.
Successivamente, l’INPS – con Circolare 12 maggio 2025, n. 91– ha reso note le necessarie istruzioni operative afferenti alle assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
Ora, l’art. 14 del D.L. n. 200/2025 (c.d. Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2026, n. 26ha prorogato, con modalità diverse, i bonus occupazionali introdotti dal D.L. n. 60/2024 (c.d. Decreto Coesione).
Premessa
A decorrere dall’8 maggio 2024, è entrato in vigore il c.d. Decreto Coesione (convertito, con modificazioni, nella Legge n. 95/2024).
Il provvedimento ha istituito 4 nuovi incentivi occupazionali:
- Bonus Settori Strategici (art. 21);
- Bonus Giovani (art. 22);
- Bonus Donne (art. 23);
- Bonus ZES (art. 24).
Tali Bonus avevano scadenza temporale 31 dicembre 2025.
Per il 2026, si è dovuto attendere la legge di conversione del Decreto Milleproroghe.
Nel dettaglio, l’art. 14 del D.L. n. 200/2025, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 26/2026 ha previsto:
- Bonus Giovani (art. 22) – Per le assunzioni a tempo indeterminato (ovvero, per le trasformazioni da tempo determinato in tempo indeterminato) intercorse dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026, la percentuale di esonero contributivo non è più del 100%, ma scende al 70%, con la possibilità di recuperare l’intensità piena soltanto al verificarsi di una condizione aggiuntiva, consistente nell’incremento occupazionale netto generato dall’assunzione stessa. Cambia, infine, il massimale economico di fruizione, in quanto il beneficio di euro 650 mensili (in precedenza riservato alle sole regioni della ZES unica) viene ora riconosciuto anche per le assunzioni effettuate in unità produttive situate nelle regioni Marche e Umbria (nelle altre Regioni non ricomprese nella zona ZES, il beneficio rimane invariato in euro 500 mensili).
- Bonus Donne (art. 23) – Prevista la possibilità di effettuare assunzioni incentivate fino al 31 dicembre2026, con le stesse modalità normate in passato (e declinate nella Circolare INPS n. 91/2025).
- Bonus ZES (art. 24) – Per le assunzioni a tempo indeterminato intercorse dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026, la percentuale di esonero contributivo non è più del 100%, ma scende al 70%, con la possibilità di recuperare l’intensità piena soltanto al verificarsi di una condizione aggiuntiva, consistente nell’incremento occupazionale netto generato dall’assunzione stessa. Cambia, infine, l’ambito geografico di riferimento: il beneficio di euro 650 mensili viene ora riconosciuto anche per le assunzioni effettuate in unità produttive situate nelle regioni Marche e Umbria.
Nell’analisi che segue, il dettaglio della misura bonus Donne (inizialmente cessata al 31 dicembre 2025 e successivamente prorogata per tutto il 2026) e le novità introdotte dalla Legge n. 26/2026 (che dovranno, inevitabilmente, essere declinate in una Circolare INPS di prossima emanazione).
Decreto attuativo MLPS/MEF n. 67/2025
Sono beneficiari dell’incentivo in specie i datori di lavoro del settore privato (tranne quelli del settore domestico) che assumano – dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 – donne svantaggiate.
Tali datori di lavoro dovranno, altresì, rispettare le disposizioni inerenti:
– il DURC;
– le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
– le disposizioni contenute nei CCNL;
– art. 31, D.Lgs. n. 150/2015;
– la realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione;
– le condizioni generali di compatibilità con il mercato interno del Regolamento UE n. 651/2014.
I soggetti destinatari sono le donne che rispettino alternativamente una delle seguenti condizioni:
- qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’art. 2 , punto 4), lett. f), Regolamento UE n. 651/2024 (il beneficio non può superare il 50% dei costi salariali). Per tale assunzione, che deve decorrere dopo aver trasmesso in via telematica all’INPS la richiesta di sgravio contributivo (modulo attivo dal 16 maggio 2025), la durata dell’esonero è pari a 24 mesi;
- qualsiasi età, ovunque residenti, operanti nelle professioni e nei settori con un tasso di disparità di occupazione superiore almeno del 25%tra uomini e donne, così come individuati ogni anno con decreto MLPS/MEF (per l’anno 2026, decreto interministeriale MLPS/MEF n. 3795/2025 ). Per tale assunzione, che può decorrere anche dal 1° settembre 2024, la durata dell’esonero è pari a 12 mesi;
- qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. Per tale assunzione, che può decorrere anche dal 1° settembre 2024, la durata dell’esonero è pari a 24 mesi.
Il rapporto di lavoro deve essere a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, part time e full time.
Non sono incentivabili i rapporti di lavoro in apprendistato, ex D.Lgs. n. 81/2015, né quelli di lavoro domestico.
Le assunzioni in specie devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate, ex art. 2359, cod. civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ex lege n. 223/1991, nella medesima unità produttiva.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in commento, ovvero di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero in commento.
Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma compatibile, senza alcuna riduzione, con:
– la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023 (maxideduzione del costo del lavoro);
– l’esonero disciplinato dall’art. 5, Legge 5 novembre 2021, n. 162, pari all’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di euro 50.000 annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere”, ex art. 46-bis, D.Lgs. n. 198/2006, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta.
L’esonero è riconosciuto, per un periodo al massimo pari a 24 mesi, nella misura totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite massimo di importo pari ad euro 650 su base mensile (in caso di assunzione di donna in settori in cui ci sia “gender gap”, la durata dell’esonero è pari a 12 mesi).
I chiarimenti INPS: la Circolare n. 91/2025
L’INPS – con Circolare 12 maggio 2025, n. 91 – ha fornito istruzioni operative sulla modalità di richiesta incentivo.
Il datore di lavoro interessato deve presentare all’INPS la domanda di ammissione alle agevolazioni tramite la funzione “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23- Donne” presente nel “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, a decorrere dal 16 maggio 2025.
Nel modulo di istanza on-line devono essere indicate le seguenti informazioni:
- dati identificativi dell’impresa;
- dati identificativi della lavoratrice nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato, ivi inclusa la residenza;
- tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;
- retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
- dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice.
In caso di donne impiegate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionaledi genere e all’esonero per le assunzioni a tempo indeterminato di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti, la domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati.
La domanda all’INPS deve essere presentata prima di assumere e le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio.
In caso di esito positivo la comunicazione obbligatoria deve essere inviata entro il termine perentorio di 10 giorni.
Il recupero dei mesi pregressi (dal mese di settembre 2024 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di giugno 2025, luglio 2025 e agosto 2025.
Bonus Donne: le novità del 2026
L’art. 23, D.L. n. 60/2024 (c.d. Decreto Coesione) faceva terminare l’incentivo in specie al 31 dicembre 2025.
Ora, con le modifiche introdotte dall’art. 14, D.L. n. 200/2025, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 26/2026 , tale misura potrà essere utilizzata per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2026.
Per la piena operatività della misura in commento (cioè, per la fruizione da parte del datore di lavoro dello sgravio contributivo de quo) si dovranno attendere le necessarie istruzioni operative dell’INPS, che in una Circolare di prossima emanazione dovrà specificare:
– meccanismi di controllo e verifica dell’incremento occupazionale netto, così come richiamato dalla norma;
– informazioni per il recupero dei contributi pieni già versati (per le assunzioni già effettuate da gennaio 2026).
Riferimenti normativi:
- D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95)
- D.M. 11 aprile 2025, n. 67
- D.L. 31 dicembre 2025, n. 200), art. 14 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 26)
- INPS, Circolare 12 maggio 2025, n. 91
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