1° Contenuto riservato: Bonus Giovani prorogato fino al 30 aprile 2026

CIRCOLARE MONOGRAFICA

L’art. 14 della Legge n. 26/2026 ha prorogato, con modalità diverse i bonus occupazionali introdotti dal D.L. n. 60/2024

A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 23 MARZO 2026

Nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2024, n. 105 è stato pubblicato il D.L. 7 maggio 2024, n. 60, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”.

Nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2024, n. 157 è stata pubblicata la Legge 4 luglio 2024, n. 95, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”.

In data 9 maggio 2026, è stato poi pubblicato il D.M. n. 66/2025, inerente l’attuazione del Bonus de quo.

Successivamente, l’INPS – con Circolare 12 maggio 2025, n. 90 e con Messaggio 18 giugno 2025, n. 1935 – ha reso note le necessarie istruzioni operative afferenti alle assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

Ora, l’art. 14 della Legge 27 febbraio 2026, n. 26 (legge di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe) ha prorogato, con modalità diverse, i bonus occupazionali introdotti dal D.L. n. 60/2024 (c.d. Decreto Coesione).

Premessa

A decorrere dall’8 maggio 2024, è entrato in vigore il c.d. Decreto Coesione (convertito, con modificazioni, nella Legge n. 95/2024).

Il provvedimento ha istituito 4 nuovi incentivi occupazionali:

Tali Bonus avevano scadenza temporale 31 dicembre 2025.

Per il 2026, si è dovuto attendere la legge di conversione del Decreto Milleproroghe.

Nel dettaglio, la Legge n. 26/2026 ha previsto:

  • Bonus Giovani (art. 22) – Per le assunzioni a tempo indeterminato (ovvero, per le trasformazioni da tempo determinato in tempo indeterminato) intercorse dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026, la percentuale di esonero contributivo non è più del 100%, ma scende al 70%, con la possibilità di recuperare l’intensità piena soltanto al verificarsi di una condizione aggiuntiva, consistente nell’incremento occupazionale netto generato dall’assunzione stessa. Cambia, infine, il massimale economico di fruizione, in quanto il beneficio di euro 650 mensili (in precedenza riservato alle sole regioni della ZES unica) viene ora riconosciuto anche per le assunzioni effettuate in unità produttive situate nelle regioni Marche e Umbria (nelle altre Regioni non ricomprese nella zona ZES, il beneficio rimane invariato in euro 500 mensili).
  • Bonus Donne (art. 23) – Prevista la possibilità di effettuare assunzioni incentivate fino al 31 dicembre 2026, con le stesse modalità normate in passato (e declinate nella Circolare INPS n. 91/2025).
  • Bonus ZES (art. 24) – Per le assunzioni a tempo indeterminato intercorse dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026, la percentuale di esonerocontributivo non è più del 100%, ma scende al 70%, con la possibilità di recuperare l’intensità piena soltanto al verificarsi di una condizione aggiuntiva, consistente nell’incremento occupazionale netto generato dall’assunzione stessa. Cambia, infine, l’ambito geografico di riferimento: il beneficio di euro 650 mensili viene ora riconosciuto anche per le assunzioni effettuate in unità produttive situate nelle regioni Marche e Umbria.

Nell’analisi che segue, il dettaglio della misura bonus Giovani (inizialmente cessata al 31 dicembre 2025 e successivamente prorogata al 30 aprile 2026) e le novità introdotte dalla Legge n. 26/2026 (che dovranno, inevitabilmente, essere declinate in una Circolare INPS di prossima emanazione).

Decreto attuativo MLPS/MEF n. 66/2025

Sono beneficiari dell’incentivo in specie i datori di lavoro del settore privato (tranne quelli del settore domestico) che assumano – dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 – under 35 anni, che non hanno mai avuto rapporti a tempo indeterminato in precedenza.

Tali datori di lavoro dovranno, altresì, rispettare le disposizioni inerenti:
– il DURC;
– le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
– le disposizioni contenute nei CCNL;
– art. 31, D.Lgs. n. 150/2015.

I soggetti destinatari devono rispettare congiuntamente le seguenti condizioni:

  • alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età;
  • non siano mai stati occupati a tempo indeterminato (in parziale deroga alla suddetta disposizione, l’esonero spetta in riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’incentivo in specie). 

Il rapporto di lavoro deve essere a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione (ovvero, con contratto a tempo determinato trasformato a tempo indeterminato), part time e full time.

L’esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Non sono incentivabili i rapporti di lavoro in apprendistato, ex D.Lgs. n. 81/2015, né quelli di lavoro domestico.

L’esonero è riconosciuto, per un periodo al massimo pari a 24 mesi, nella misura totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite massimo di importo pari ad euro 500 su base mensile.

Tale importo, generalizzato in tutta Italia, riguarda anche rapporti di lavoro attivati a decorrere dal 1° settembre 2024.

Se la sede di lavoro o l’unità produttiva di impiego è in area Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) l’importo massimo fruibile mensilmente a titolo di sgravio sale ad euro 650 mensili.
Tale importo, inerente alla zona ZES, riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro attivati dopo l’approvazione della misura da parte della Commissione Europea (31 gennaio 2025) e successivi alla presentazione della relativa domanda all’INPS (modulo attivo dal 16 maggio 2025).

Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma compatibile, senza alcuna riduzione, con:
– la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023 (maxideduzione del costo del lavoro);
– l’esonero disciplinato dall’art. 5, Legge 5 novembre 2021, n. 162, pari all’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di euro 50.000 annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere”, ex art. 46-bis, D.Lgs. n. 198/2006, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ex Lege n. 223/1991, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in commento, ovvero di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero in commento.

I chiarimenti INPS: Circolare n. 90/2025 e Messaggio n. 1935/2025

L’INPS – con Circolare 12 maggio 2025, n. 90 – ha fornito istruzioni operative sulla modalità di richiesta incentivo.

Il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione tramite il modulo telematico “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22- Giovani”, disponibile a decorrere dal 16 maggio 2025 all’interno del “Portale delle Agevolazioni”.

La domanda da inoltrare all’INPS per via telematica deve contenere le seguenti informazioni:

  • dati identificativi dell’impresa;
  • dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
  • tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
  • retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
  • indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.

La domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati (nelle ZES solo per i rapporti di lavoro non ancora in corso).

Nello specifico:

  • le aziende che hanno già effettuato l’assunzione (e che beneficeranno dello sgravio pari ad euro 500 mensili) dovranno inoltrare il modulo per dare modo all’INPS di monitorare le risorse complessivamente impiegate;
  • le aziende che dovranno assumere in zona ZES (e che beneficeranno dello sgravio pari ad euro 650 mensile) dovranno obbligatoriamente trasmettere il modulo ed attendere la risposta dell’INPS; prima di procedere con l’assunzione incentivata.

L’esito viene comunicato a mezzo posta elettronica certificata (PEC), o a mezzo posta elettronica ordinaria (e-mail) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.

Il recupero dei mesi pregressi (dal mese di settembre 2024 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di giugno 2025, luglio 2025 e agosto 2025.

L’INPS – con Messaggio 18 giugno 2025, n. 1935 – ha reso noto che la Commissione europea ha richiesto di includere, tra i criteri di ammissibilità della spesa sul programma per gli incentivi all’occupazione per i giovani, l’aumento netto del numero totale di lavoratori nell’impresa.

Pertanto, per la legittima fruizione dell’esonero contributivo di cui al comma 1 dell’articolo 22 in argomento, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto.

Il modulo di domanda già in uso per la richiesta dell’esonero “Giovani” di cui al decreto Coesione è stato implementato con l’inserimento della seguente dichiarazione da rilasciare ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “la legittima fruizione dell’esonero ex art. 22, comma 1, del D.L. 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento occupazionale netto”.

Bonus Giovani: le novità del 2026

Com’è noto, fino al 31 dicembre 2025, per le assunzioni di giovani con un’età fino a 35 anni, era stato previsto un esonero totale per 24 mesi fino ad euro 650 euro mensili (nell’area ZES), ovvero euro 500 (in tutte le altre Regioni).

Ora, con le modifiche introdotte dall’art. 14, Legge n. 26/2026, tale misura potrà essere utilizzata per le assunzioni effettuate fino al 30 aprile 2026.

Come per il c.d. bonus ZES (art. 24 del Decreto Coesione), anche per tale agevolazione è previsto un beneficio differenziato al 70%ma che sale al 100% in caso di assunzioni che comportino un incremento occupazionale.

Nel dettaglio, la reale novità introdotta dalla disposizione normativa in commento, recita “Per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero di cui al comma 1 è elevata al 100 per cento qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto”.

L’altra importante novità riguarda l’allargamento della zona ZES: infatti, anche le assunzioni effettuate nelle regioni Umbria e Marche avranno uno sgravio contributivo pari ad euro 650 mensili (in luogo di euro 500, come previsto in precedenza).

Per la piena operatività della misura in commento (cioè, per la fruizione da parte del datore di lavoro dello sgravio contributivo de quo) si dovranno attendere le necessarie istruzioni operative dell’INPS, che in una Circolare di prossima emanazione dovrà specificare:
– meccanismi di controllo e verifica dell’incremento occupazionale netto, così come richiamato dalla norma,
– istruzioni per il passaggio dal 70% al 100% dello sgravio contributivo,
– informazioni per il recupero dei contributi pieni già versati (per le assunzioni già effettuate da gennaio 2026).

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