CIRCOLARE MONOGRAFICA
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 5 SETTEMBRE 2025
Quadro normativo relativo alle diverse forme di agevolazione in favore delle lavoratrici madri con focus sul nuovo bonus
Il D.L. n. 95 del 30 giugno 2025 (c.d. Decreto Omnibus) introduce un nuovo beneficio contributivo rivolto alle lavoratrici subordinate e autonome, iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie (incluse le casse professionali e la Gestione Separata), che siano madri di almeno 2 figli e in possesso di determinati requisiti reddituali e lavorativi.
Contestualmente, lo stesso decreto differisce al 2026 l’entrata in vigore dell’esonero contributivo parziale per le lavoratrici madri previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 219 –220, Legge n. 207/2024).
Il presente contributo si propone di ricostruire il quadro normativo relativo alle diverse forme di agevolazione in favore delle lavoratrici madri, focalizzandosi sul nuovo bonus introdotto dal D.L. n. 95/2025.
Esonero lavoratrici madri: terminata la misura 2024 per le lavoratrici con 2 figli
L’articolo 1, commi da 180 a 182 , della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) aveva previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di 3 o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (c.d. Bonus mamme).
Con Messaggio 31 gennaio 2025, n. 401, l’INPS fornisce chiarimenti sulla durata della misura alla luce della previsione di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).
La Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, Legge di Bilancio 2024), ha previsto all’articolo 1, comma 180, che: “Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”.
Ai sensi del successivo comma 181, tale esonero è stato esteso, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di 2 figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Per quanto riguarda l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 181, della Legge di Bilancio 2024, previsto in favore delle lavoratrici madri di 2 figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, come espressamente previsto dalla medesima disposizione, questo ha cessato di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024.
Pertanto, con riferimento alle lavoratrici titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, a partire dal 1° gennaio 2025, rispettino il requisito dell’essere madre di 2 figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni, il bonus mamme previsto dall’articolo 1, comma 181, della Legge di Bilancio 2024 non può più essere riconosciuto.
Per quanto riguarda l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2024, previsto in favore delle lavoratrici madri di 3 o più figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni) titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, si rammenta che, ai sensi della medesima disposizione, lo stesso trova applicazione fino al 31 dicembre 2026.
Pertanto, l’esonero in argomento può essere riconosciuto in favore delle lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, fino al 31 dicembre 2026, integrino il requisito richiesto dall’articolo 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2024, ossia essere madri di tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni.
In considerazione dell’espressa previsione dell’efficacia temporale della suddetta misura fino al 31 dicembre 2026, la stessa può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui la nascita (o l’affido/adozione) del terzo figlio (o successivo) si verifichi nel corso delle annualità 2025-2026.
Le novità della Legge di Bilancio 2025
L’articolo 1, commi 219 e 220, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (di seguito, Legge di Bilancio 2025), ha previsto, in favore delle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, la cui retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua, nonché delle lavoratrici autonome, a decorrere dall’anno 2025, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.
Ai sensi del citato comma 219, le lavoratrici “devono essere madri di due o più figli e l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dall’anno 2027, per le madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 l’esonero di cui al presente comma non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall’articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213”.
In considerazione del fatto che l’articolo 1, comma 219, ultimo periodo, della Legge di Bilancio 2025 demanda la disciplina delle modalità attuative della predetta misura all’adozione di un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, si fa presente che – a seguito dell’adozione del suddetto decreto attuativo – l’Istituto fornirà le indicazioni per la disciplina e la gestione di tale misura.
Il bonus mamme 2025
In questo contesto normativo, si inseriscono le previsioni dell’articolo 6 del D.L. 30 giugno 2025, n. 95 (convertito in Legge 8 agosto 2025, n. 118), con cui:
- è stata posticipata al 2026 l’entrata in vigore della decontribuzione a favore delle madri lavoratrici prevista dall’art. 1 commi 219 e 220 della Legge di Bilancio 2025;
- è stato introdotto, per il 2025, un bonus mamme a favore delle lavoratrici madri che rispettino determinati requisiti oggettivi e soggettivi.
Nel dettaglio, la disposizione prevede il riconoscimento, a domanda dell’INPS, di una somma pari a 40 euro al mese per ogni mese o frazione di rapporto di lavoro o attività autonoma, a favore di lavoratrici con contratto di lavoro dipendente o autonomo che abbiano un reddito inferiore ai 40mila euro l’anno e siano madri di 2 o più figli, fino al raggiungimento dei 10 anni di quello più piccolo.
La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, con più di 2 figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Le mensilità spettanti della somma, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025.
Per le lavoratrici madri di 3 o più figli titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per il 2025 resta in vigore la previsione della Manovra di bilancio per il 2024 (art.1, comma 180, Legge n. 213/2023).
Dal 2026 entreranno in vigore stabilmente le previsioni di cui alla Legge di Bilancio per il 2025 (articolo 1, comma 219, Legge n. 207/2024).
Ciò posto, sebbene la misura preveda espressamente che il bonus sia riconosciuto dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), la possibilità che nella stesura della circolare esplicativa i datori di lavoro vengano chiamati in causa ad anticipare e porre a conguaglio quanto spettante per le lavoratrici madri dipendenti non è esclusa.
Infatti, se il bonus deve essere riconosciuto nel mese di dicembre 2025 e poiché il quantum è strettamente legato alla presenza di un rapporto di lavoro, considerato che le denunce mensili (Uniemens) di novembre e dicembre 2025 verranno inviate dai datori di lavoro rispettivamente entro il 31 dicembre 2025 e il 31 gennaio 2026, l’INPS non avrebbe materialmente tutti i dati necessari a quantificare l’erogazione e la presenza di un rapporto di lavoro. Se è vero che la decontribuzione parziale prevista dalla Legge di Bilancio 2025 è stata prorogata al 2026, vige sempre l’esonero contributivo totale della quota dipendente, con un massimo di 3.000 euro annui, per le mamme lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con 3 o più figli fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo riconosciuto dall’ art. 1 comma 180 della Legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024).
Come specificato dal Messaggio INPS n. 401 del 31 gennaio 2025, il suddetto beneficio ha cessato di avere applicazione per le lavoratrici madri di 2 figli e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre 2024, mentre può essere riconosciuto in favore delle lavoratrici titolari di un rapporto a tempo indeterminato madri di tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni fino al 31 dicembre 2026.
Pertanto, stante la situazione attuale, le prestazioni a favore delle lavoratrici mamme possono sintetizzarsi come da prospetto che segue.
Anno 2025
mamme lavoratrici con 2 figli, dipendenti (a tempo determinato/indeterminato) e lavoratrici autonome/professionistecon reddito < € 40.000figlio più piccolo < 10 anni | Bonus euro 40,00 mensili |
mamme lavoratrici con 3 o più figli dipendenti (solo a tempo determinato) e lavoratrici autonome/professionistecon reddito < € 40.000figlio più piccolo < 18 anni | Bonus euro 40,00 mensili |
mamme lavoratrici con tre o più figli dipendenti con rapporto a tempo indeterminato e figlio più piccolo < 18 anni | Esonero contributivo totale quota dipendente max euro 3.000/anno |
Anno 2026
mamme lavoratrici con 2 figli, dipendenti e autonome/professionistecon reddito < € 40.000figlio più piccolo < 10 anni | Esonero contributivo parziale da determinarsi con decreto ministeriale da emanarsi |
mamme lavoratrici con 3 o più figli dipendenti con rapporto a tempo indeterminato e figlio più piccolo < 18 anni | Esonero contributivo totale quota dipendente max euro 3.000/anno |
Anno 2027
mamme lavoratrici con 2 figlimamme lavoratrici con 3 o più figli dipendenti con rapporto a tempo indeterminatocon reddito < € 40.000figlio più piccolo <10 anniescluse lavoratrici già beneficiare esonero contributivo art. 1 c. 180 Legge n. 213/23 | Esonero contributivo parziale da determinarsi con decreto ministeriale da emanarsi |
Riferimenti normativi:
- D.L. 30 giugno 2025, n. 95, art. 6 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118)
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi da 180 a 182
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 219 e 220
- INPS, Messaggio 31 gennaio 2025, n. 401
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