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CIRCOLARE MONOGRAFICA

Il dettaglio della misura inizialmente cessata al 31 dicembre 2025, successivamente prorogata al 30 aprile 2026, poi abrogata ed ora “rinata” per tutto il 2026

A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 18 MAGGIO 2026

Nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2024, n. 105 è stato pubblicato il D.L. 7 maggio 2024, n. 60, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”.

Nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2024, n. 157 è stata pubblicata la Legge 4 luglio 2024, n. 95, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”.

Nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2025, n. 55 è stato pubblicato il D.M. 7 gennaio 2025, recante “Criteri e modalità attuative dell’esonero introdotte dall’articolo 24 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95 (Bonus ZES)”.

L’INPS – con Circolare 3 febbraio 2026, n. 10 – ha reso note le istruzioni operative afferenti il Bonus de quo (inerente le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025).

Successivamente, l’art. 14 della Legge 27 febbraio 2026, n. 26 (Legge di conversione del decreto c.d. Milleproroghe) ha prorogato, con modalità diverse, i bonus occupazionali introdotti dal D.L. n. 60/2024 (c.d. Decreto Coesione).

Ora, nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2026, n. 99 è stato pubblicato il D.L. 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”. Il provvedimento istituisce nuovi incentivi occupazionali, prevede alcune misure di conciliazione vita-lavoro e definisce il concetto di “salario giusto”. L’art. 5 abroga l’art. 14 , D.L. 200/2025, convertito in Legge n. 26/2026 : pertanto, sono abrogate le proroghe agli incentivi occupazionali del D.L. n. 60/2024 (c.d. Decreto Coesione).

L’art. 3 istituisce il cd. Bonus ZES 2026. In data 14 maggio 2026, l’INPS – con Circolare 14 maggio 2026, n. 56 – ha fornito i primi chiarimenti di carattere normativo, rimandando ad un successivo Messaggio gli aspetti di carattere prettamente operativo.

Premessa

A decorrere dall’8 maggio 2024, è entrato in vigore il c.d. Decreto Coesione (convertito, con modificazioni, nella Legge n. 95/2024).

Il provvedimento ha istituito 4 nuovi incentivi occupazionali:

Tali Bonus avevano scadenza temporale 31 dicembre 2025.

Per il 2026, si è dovuto attendere la legge di conversione del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 200/2025 , convertito in legge n. 26/2026 ).

Nel dettaglio, il D.L. n. 60/2024, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 95/2024 ha previsto:

  • Bonus Giovani (art. 22 ) – Per le assunzioni a tempo indeterminato (ovvero, per le trasformazioni da tempo determinato in tempo indeterminato) intercorse dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026, la percentuale di esonero contributivo non è più del 100%, ma scende al 70%, con la possibilità di recuperare l’intensità piena soltanto al verificarsi di una condizione aggiuntiva, consistente nell’incremento occupazionale netto generato dall’assunzione stessa. Cambia, infine, il massimale economico di fruizione, in quanto il beneficio di euro 650 mensili (in precedenza riservato alle sole regioni della ZES unica) viene ora riconosciuto anche per le assunzioni effettuate in unità produttive situate nelle regioni Marche e Umbria (nelle altre Regioni non ricomprese nella zona ZES, il beneficio rimane invariato in euro 500 mensili).
  • Bonus Donne (art. 23 ) – Prevista la possibilità di effettuare assunzioni incentivate fino al 31/12/2026, con le stesse modalità normate in passato (e declinate nella Circolare INPS n. 91/2025).
  • Bonus ZES (art. 24 ) – Per le assunzioni a tempo indeterminato intercorse dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026, la percentuale di esonero contributivo non è più del 100%, ma scende al 70%, con la possibilità di recuperare l’intensità piena soltanto al verificarsi di una condizione aggiuntiva, consistente nell’incremento occupazionale netto generato dall’assunzione stessa. Cambia, infine, l’ambito geografico di riferimento: il beneficio di euro 650 mensili viene ora riconosciuto anche per le assunzioni effettuate in unità produttive situate nelle regioni Marche e Umbria.

Il 30 aprile, però, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 62/2026 : tra le altre cose, il provvedimento in specie abroga l’art. 14 del D.L. n. 200/2025, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 26/2026 (quindi, cancella tutte le proroghe degli incentivi del decreto coesione) ed, al contempo, istituisce i seguenti incentivi:

  • Bonus Donne 2026 (art. 1 )
  • Bonus Giovani 2026 (art. 2 )
  • Bonus ZES 2026 (art. 3 )
  • Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro (art. 4 )

In data 14 maggio 2026, l’INPS ha pubblicato le prime Circolari inerenti i bonus ex artt. 1-3 , D.L. n. 62/2026.

Nell’analisi che segue, il dettaglio della misura bonus ZES (inizialmente cessata al 31 dicembre 2025, successivamente prorogata al 30 aprile 2026, poi abrogata ed ora “rinata” per tutto il 2026).

Decreto attuativo MLPS/MEF 7 gennaio 2025

Il bonus ZES 2026 ha praticamente i connotati di quello declinato nel decreto Coesione e dettagliato nel D.M. 7 gennaio 2025 , salvo le modifiche degli ambiti temporali.

Come si ricorderà, il bonus ZES del decreto Coesione 2024/2025 (così come declinato nel decreto MLPS/MEF 7 gennaio 2025 ) riguardava i datori di lavoro del settore privato (tranne quelli del settore domestico) che:

  • occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna) lavoratori nelle medesime Regioni;
  • assumono – dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 – soggetti che hanno compiuto 35 anni e che sono disoccupati da almeno 24 mesi.

Tali datori di lavoro dovranno, altresì, rispettare le disposizioni inerenti:
– DURC;
– norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
– disposizioni contenute nei CCNL;
– art. 31, D.Lgs. n. 150/2015.

soggetti destinatari devono rispettare congiuntamente le seguenti condizioni:

  • alla data dell’assunzione devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età;
  • devono essere disoccupati da almeno 24 mesi (a parziale deroga, l’esonero in specie spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’incentivo in commento).

Il rapporto di lavoro deve essere a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, part time e full time.

L’esonero è riconosciuto, per un periodo al massimo pari a 24 mesi, nella misura totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite massimo di importo pari ad euro 650 su base mensile.

Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma compatibili, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023 (maxideduzione del costo del lavoro), prorogato dalla Legge n. 207/2024 fino al 2027.

L’INPS – con Circolare n. 10/2026  – ha previsto che tale misura è inoltre compatibile con l’esonero disciplinato dall’art. 5, Legge 5 novembre 2021, n. 162, pari all’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di euro 50.000 annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’articolo 46-bis del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ex lege n. 223/1991, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in commento, ovvero di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revocadell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero in commento.

I chiarimenti INPS: Circolare n. 10/2026

L’INPS – con Circolare 3 febbraio 2026, n. 10 – ha illustrato l’esonero contributivo introdotto dall’art. 24, D.L. n. 60/2024 in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e fornisce indicazioni per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.

Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente l’esonero contributivo in argomento per l’assunzione già effettuata deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” – “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 24”.

Nel modulo di istanza on line devono essere indicate, anche sulla base di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del D.M. 7 gennaio 2025, le seguenti informazioni:
– i dati identificativi dell’impresa, con particolare riferimento al numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l’assunzione incentivata;
– i dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato e la dichiarazione circa la sussistenzadello status di disoccupato di lunga durata alla data di assunzione;
– l’indicazione della tipologia di contratto di lavoro (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;
– l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro. Nel caso di rapporto part-time deve essere indicata la retribuzione effettivamente erogata;
– l’indicazione della Regione e della Provincia di esecuzione effettiva della prestazione lavorativa (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo).

L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali provvede a:

  • calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
  • consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta, relativamente al rispetto della c.d. clausola Deggendorf richiamata al paragrafo 7 della Circolare in commento;
  • fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i requisiti di cui sopra siano rispettati, un riscontro in merito all’accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Bonus ZES: le novità del 2026 definite dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe …

Com’è noto, fino al 31 dicembre 2025, per le assunzioni di giovani con un’età uguale o maggiore a trentacinque anni nella ZES Unica Mezzogiorno, era stato previsto un esonero totale per 24 mesi fino ad euro 650 euro mensili.

Ora, con le modifiche introdotte dall’art. 14 D.L. n. 200/2025, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 26/2026, tale misura potrà essere utilizzata per le assunzioni effettuate fino al 30 aprile 2026.

Come per il c.d. bonus Giovani, anche per tale agevolazione è previsto un beneficio differenziato al 70%, ma che sale al 100% in caso di assunzioni che comportino un incremento occupazionale.

Nel dettaglio, la reale novità introdotta dalla disposizione normativa in commento, recita “Per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero di cui al comma 1 è elevata al 100 per cento qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto”.

… il Bonus ZES 2026 istituito dal Decreto 1° maggio

L’art. 3 istituisce il c.d. Bonus ZES 2026.

contraenti sono i seguenti.

Datori di lavoro del settore privato (tranne quelli del settore domestico) che:

  • occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime Regioni (rispetto allo scorso anno, vengono ricomprese anche le regioni Umbria e Marche);
  • assumano – dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 – soggetti che hanno compiuto 35 anni e che sono disoccupati da almeno 24 mesi.

Tali datori di lavoro dovranno, altresì, rispettare le disposizioni inerenti:

  • il DURC
  • le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
  • le disposizioni contenute nei CCNL
  • art. 31, D.Lgs. n. 150/2015.

Il rapporto di lavoro deve essere a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, part time e full time. Tale rapporto di lavoro deve essere attivato da datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime Regioni.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

L’esonero è riconosciuto, per un periodo al massimo pari a 24 mesi, nella misura totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite massimo di importo pari ad euro 650 su base mensile.

Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma compatibili, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023 (maxideduzione del costo del lavoro), prorogato dalla Legge n. 207/2024 fino al 2027.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ex lege n. 223/1991, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in commento, ovvero di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero in commento.

L’esonero spetta anche con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in specie.

L’assunzione incentivata deve comportare incremento occupazionale netto della forza lavoro del datore di lavoro.

Per la piena operatività della misura in commento (cioè, per la fruizione da parte del datore di lavoro dello sgravio contributivo de quo) si dovranno attendere le necessarie istruzioni operative dell’INPS, che in una Circolare di prossima emanazione dovrà specificare:
– meccanismi di controllo e verifica dell’incremento occupazionale netto, così come richiamato dalla norma
– informazioni per il recupero dei contributi pieni già versati (per le assunzioni già effettuate da gennaio 2026).

I chiarimenti INPS relativamente alla procedura di richiesta bonus

L’INPS – con Circolare 14 maggio 2026, n. 56 – ha fornito i primi chiarimenti di carattere normativo rispetto al bonus de quo.

Con riferimento al procedimento di ammissione all’esonero, l’Istituto ha chiarito che allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente l’esonero contributivo in specie deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line, appositamente aggiornato, reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus ZES 2026”.

Con un successivo Messaggio, l’INPS comunicherà l’avvenuta messa a disposizione del suddetto modulo.

Nel modulo di istanza on-line devono essere indicate le seguenti informazioni:

  • dati identificativi dell’impresa, con particolare riferimento al numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l’assunzione incentivata;
  • dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato e la dichiarazione circa la sussistenza dello status di disoccupato di lunga durata alla data di assunzione;
  • la tipologia di contratto di lavoro (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;
  • l’importo della retribuzione media mensile, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro. Nel caso di rapporto di lavoro part-time deve essere indicata la retribuzione effettivamente erogata;
  • la Regione e la Provincia di esecuzione effettiva della prestazione lavorativa (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo).

Ai fini della concessione dell’esonero contributivo in commento, il datore di lavoro deve dichiarare di corrispondere ai lavoratori un trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo, così come determinato dall’art. 7 , D.L. n. 62/2026.

L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali provvede a:

  • calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
  • consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta, relativamente al rispetto della c.d. clausola Deggendorf;
  • fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i requisiti di cui sopra siano rispettati, un riscontro in merito all’accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

La domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate sia per i rapporti di lavoro non ancora instaurati.

→ Qualora la domanda di riconoscimento dell’esonero in specie sia inviata per un’assunzione in corso, con indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con il riconoscimento dell’importo spettante.

→ Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento dell’esonero in argomento sia inviata per un’assunzione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione al datore di lavoro, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), o a mezzo posta elettronica ordinaria (e-mail) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il medesimo a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.

In tale periodo temporale l’INPS consulta quotidianamente l’archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav/Unisomm relativa al rapporto di lavoro da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove rilevi la presenza di tale comunicazione.

termini previsti per la presentazione della comunicazione obbligatoria sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di proporre una nuova istanza.
Pertanto, i datori di lavoro devono prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici dell’INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto di lavoro per cui si chiede l’esonero in argomento.
Si evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda contenente dati diversi da quelli presenti nelle comunicazioni Unilav/Unisomm.

Ai fini dell’ammissione alla fruizione della misura di esonero, l’INPS quantifica quanto può essere erogato per ciascuna annualità per il singolo rapporto di lavoro, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per tutti i 24 mesi di agevolazione spettante.

L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.

Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale, nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l’esonero spettante e fruire dell’importo ridotto.

Il modulo di domanda deve essere utilizzato esclusivamente per la prima assunzione incentivata, mentre, ai fini del riconoscimento del beneficio residuo spettante per la successiva assunzione del lavoratore, non è previsto l’invio di una nuova richiesta.

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