CIRCOLARE MONOGRAFICA
Sintesi operativa delle modalità con cui il datore di lavoro è chiamato a gestire i conguagli in busta paga
di Francesco Geria – LaborTre Studio Associato | 1 Agosto 2025
A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, i sostituti d’imposta – datori di lavoro e enti pensionistici – sono tenuti a effettuare i conguagli derivanti dalle dichiarazioni Modello 730: rimborsi o trattenute riferite a IRPEF, cedolare secca, addizionali, acconti su redditi soggetti a tassazione separata.
Tale obbligo scaturisce dall’assistenza fiscale prestata ai dipendenti, disciplinata dall’art. 42, commi 7-quinquies e 7-sexies, del D.L. n. 207/2008, convertito nella Legge n. 14/2009.
Il presente contributo intende fornire una sintesi operativa delle modalità con cui il datore di lavoro è chiamato a gestire tali conguagli in busta paga e a riversare o recuperare le somme attraverso il modello F24.
Il modello 730: la definizioni e le tipologie di dichiarazione
L’assistenza fiscale prestata attraverso il Modello 730 costituisce una procedura semplificata con cui i lavoratori dipendenti dichiarano i propri redditi al fine di:
- ottenere il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga a partire dalla prima retribuzione utile e, in ogni caso, sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevute le risultanze del modello 730;
- versare le somme dovute tramite trattenuta paga a partire dalla prima retribuzione utile e, in ogni caso, sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevute le risultanze del modello 730.
Attenzione!
L’assistenza fiscale è prestata o direttamente dal sostituto d’imposta (che predispone e invia i modelli 730 per conto del lavoratore) o tramite CAF a cui il lavoratore si rivolgono.
Quanto al termine di presentazione del modello 730, per espressa previsione dell’articolo 16-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in Legge 19 dicembre 2019, n. 157, il 730 deve essere presentato entro il 30 settembre direttamente all’Agenzia delle Entrate, dal Caf, dal professionista o dal sostituto d’imposta.
Attenzione!
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 30 aprile, in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Approfondimento:
Le istruzioni alla compilazione del modello 730 specificano che a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all’IRPEF e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’IRPEF e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’IRPEF, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’IRPEF.
Poste le suddette premesse di carattere normativo, le risultanze delle dichiarazioni vengono successivamente inviate dall’Agenzia delle Entrate ai sostituti d’imposta tramite procedura telematica, affinché questi ultimi provvedano direttamente ad effettuare le suddette operazioni di rimborso delle imposte a credito ovvero di trattenuta a debito. Attraverso tale procedura, pertanto, il lavoratore viene esonerato da qualsiasi adempimento.
Approfondimento:
L’efficacia della trasmissione del flusso contenete le risultanze dei 730-4 si basa sulla comunicazione all’Agenzia stessa, da parte del sostituto, dell’indirizzo telematico a cui inviare tali risultati.
Tale comunicazione è effettuata in occasione dell’invio delle CU tramite:
– modello CT (in occasione del primo invio delle CU).
È ammessa successivamente la variazione delle informazioni trasmette all’Agenzia delle Entrate tramite modello CSO (cfr. Provvedimento del 12 marzo 2019, n. 58168 ).
Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2025 sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
- al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;
- a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2024 al mese di giugno dell’anno 2025;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva;
- persone che percepiscono alcune tipologie di redditi soggetti a tassazione separata e/o a imposta sostitutiva, nonché da rivalutazione del valore dei terreni;
- persone che percepiscono redditi derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze, nonché plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate e dalla cessione di cripto-attività.
Attenzione!
I contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 precompilato o ordinario anche in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato.
Per quanto qui interessa, tuttavia, rispetto alla gestione dei rapporti di lavoro dipendente, è comunque necessaria la condizione che – al momento della presentazione dichiarazione annuale – il rapporto di lavoro sia in essere e sussista un sostituto d’imposta a cui inviare le risultanze del modello 730-4.
Nello specifico, l’accesso all’assistenza fiscale è consentito qualora vi sia un sostituto d’imposta e un rapporto di lavoro dipendente in corso.
Approfondimento:
All’atto della predisposizione del modello 730, il lavoratore interessato avrà cura di indicare il codice fiscale del sostituto d’imposta:
– evidenziato nella CU 2025;
– del datore di lavoro presso cui si è in forza nell’anno in corso.
In ogni caso, si segnala che, qualora il rapporto di lavoro con il sostituto d’imposta sia cessato dopo il 17 marzo (termine di presentazione della Certificazione Unica 2025, in quanto il giorno 16 marzo era cadente di domenica) e nel modello 730-4 sia indicato il codice fiscale del datore di lavoro presso il quale si è concluso il suddetto rapporto, quest’ultimo dovrà:
- in caso di conguaglio a credito, effettuare il rimborso del dovuto in caso di rapporto cessato dopo il 17 marzo;
- in caso di saldo a debito, comunicare al contribuente gli importi dovuti affinché provveda in autonomia al versamento qualora il rapporto sia cessato dopo il 17 marzo ma prima delle operazioni di conguaglio.
Quanto alle modalità di presentazione, si evidenziano le seguenti possibilità:
Modello 730 precompilato | Presentazione direttaSe il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate deve:indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF, anche se non esprime alcuna scelta;verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi. |
Presentazione tramite sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitatoIn alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate, il modello 730 precompilato può essere presentato: dal proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale; da un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, Società tra professionisti). Attenzione! Il contribuente deve consegnare al sostituto d’imposta, al Caf o al professionista un’apposita delega per l’accesso al proprio modello 730 precompilato. | |
Modello 730 ordinario | Il mod. 730 ordinario può essere presentato dal sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato.I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato. |
Adempimenti dei sostituti d’imposta: il conguaglio a debito
Dopo aver ricevuto le risultanze dei modelli 730-4, i sostituti d’imposta sono tenuti ad effettuare le operazioni di conguaglio che posso tradursi in un debito o in credito nei confronti del contribuente interessato.
In particolare, nell’ipotesi di risultato a debito, il datore di lavoro dovrà trattenere dalle spettanze del dipendente di competenza della prima retribuzione utile e, in ogni caso, della retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevute le risultanze del modello 730, i debiti indicati nella dichiarazione 730-4.
Attenzione!
Si evidenzia che la trattenuta dovrà avvenire al netto di ogni ritenuta anche non fiscale.
Nel caso in cui la retribuzione di competenza del mese di luglio risulti insufficiente per trattenere l’intero importo dovuto:
- la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo;
e in caso di ulteriore incapienza, - dalle retribuzioni dei successivi mesi (le operazioni devono concludersi entro il periodo paga del mese di novembre).
Approfondimento:
Il differito pagamento comporta l’applicazione dell’interesse in ragione dello 0,40% mensile, trattenuto anch’esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.
Inoltre, se è stata chiesta la rateizzazione, il sostituto d’imposta calcola l’importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,33 per cento mensile previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio.
Infine, se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell’importo rateizzato, il sostituto d’imposta applica, oltre all’interesse dovuto per la rateizzazione, anche l’interesse dello 0,40 per cento mensile riferito al differito pagamento.
Riassumendo
Rata n. | Scadenza ordinaria | Interesse % | Scadenza posticipata (+0,40%) | Interesse % maggiorato |
1 | 30 giugno 2025 | 0,00% | 30 luglio 2025 | 0,00% |
2 | 16 luglio 2025 | 0,17% | 20 agosto 2025 | 0,18% |
3 | 20 agosto 2025 | 0,50% | 16 settembre 2025 | 0,51% |
4 | 16 settembre 2025 | 0,83% | 16 ottobre 2025 | 0,84% |
5 | 16 ottobre 2025 | 1,16% | 17 novembre 2025 | 1,17% |
6 | 17 novembre 2025 | 1,49% | 16 dicembre 2025 | 1,50% |
7 | 16 dicembre 2025 | 1,82% | — | — |
Approfondimento:
Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre è trattenuto l’importo dell’unica o della seconda rata di acconto per l’IRPEF e per la cedolare secca. Se tale retribuzione è insufficiente l’importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40%.
L’importo trattenuto per conguaglio sulle retribuzioni è versato, unitamente alle ritenute d’acconto relative alle stesse retribuzioni, utilizzando gli appositi codici tributo per la compilazione dei modelli F24, ossia:
- 4731 – Sezione erario: IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta;
- 4730 – Sezione erario: IRPEF in acconto trattenuta dal sostituto d’imposta;
Attenzione!
Per entrambi i codici si dovrà indicare:
– mese di versamento delle retribuzioni da cui è stato trattenuto l’imposto del debito;
– anno relativo all’imposta da versare.
- 1630 – Sezione erario: interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale;
- 4201 – Sezione erario: acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata trattenuto dal sostituto d’imposta;
- 1057 – Sezione erario: imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili;
- 1845 – Sezione erario: imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione;
- 1846 – Sezione erario: Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011;
Attenzione!
Nella compilazione dei suddetti codici tributi si dovranno indicare il mese e l’anno a cui si riferisce la trattenuta.
- 3803 – Sezione Regioni: addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale;
- 3790 – Sezione Regioni: interessi pagamento dilazionato dell’addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale;
- 3845 – Sezione IMUed altri tributi locali: addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta;
- 3846 – Sezione IMUed altri tributi locali: addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta;
- 3795 – Sezione IMUed altri tributi locali: interessi pagamento dilazionato dell’addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale.
Approfondimento:
Se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte il sostituto d’imposta deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre, le somme ancora dovute affinché lo stesso vi provveda autonomamente.
Infatti, le somme a debito residuali, maggiorate dell’interesse dello 0,40% mensile, considerando anche il mese di gennaio (dell’anno successivo a quello di assistenza fiscale), devono essere versate direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.
Esempio:
Si riporta un esempio di compilazione del modello F24, ove con codici tributo 3803 e 3846 sono indicati gli importi trattenuti al dipendente a titolo di addizionali regionali e comunali come da risultanza del modello 730-4 trasmesso quest’anno dall’Agenzia delle Entrate:

Adempimenti dei sostituti d’imposta: il conguaglio a credito
Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso è effettuato:
- mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di IRPEF e/o di addizionale comunale e regionale all’IRPEF effettuate sui compensi di competenza della prima retribuzione utile e, in ogni caso, della retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevute le risultanze del modello 730;
- utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza della prima retribuzione utile e, in ogni caso, della retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevute le risultanze del modello 730, di tutti i percipienti e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale.
Attenzione!
Se anche quest’ultimo ammontare delle ritenute è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno. Di tale evenienza il sostituto ne deve dare notizia al dipendente contestualmente all’erogazione della prima rata di rimborso.
In presenza di una pluralità di aventi diritto, inoltre, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l’importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l’ammontare complessivo del credito da rimborsare.
Attenzione!
Se alla fine dell’anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto d’imposta deve comunicare all’interessato, gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche a indicarli nella relativa certificazione (CU).
Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.
Il recupero di quanto rimborsato ai dipendenti dovrà essere evidenziato nel modello F24 tramite uno dei seguenti codici:
- 1631 – Sezione erario: somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale;
- 3796 – Sezione regioni: somme a titolo di addizionale regionale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale;
- 3797 – Sezione IMU ed altri tributi locali: somme a titolo di addizionale comunale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale
Approfondimento:
Occorre precisare che:
– il sostituto d’imposta può effettuare rimborsi esclusivamente fino a capienza delle ritenute d’acconto relative al periodo d’imposta in corsa;
– la compensazione mediante modello F24 deve avvenire di mese in mese per un importo di crediti non eccedente l’importo totale di ritenute e debiti per imposte versate con il medesimo modello.
Esempio: Si riporta un esempio di compilazione del modello F24, ove con codici tributo 1631, 3796 e 3797 sono indicati gli importi rimborsati al dipendente a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali come da risultanza del modello 730-4 trasmesso quest’anno dall’Agenzia delle Entrate:

La procedura di diniego
Posto che i sostituti d’imposta sono obbligati dall’articolo 37 del D.Lgs. n. 241/1997 ad effettuare i conguagli derivanti dall’assistenza fiscale, essi dovranno, altresì, restituire immediatamente ai CAF o ai professionisti abilitati i 730-4 relativi ai soggetti con i quali non hanno avuto alcun rapporto di lavoro e, pertanto, non sono tenuti ad effettuare i conguagli, sia se sono pervenuti dall’Agenzia delle Entrate tramite i Servizi Telematici sia se, nei casi di esclusione, sono pervenuti direttamente dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.
Parimenti, non potrà essere effettuato alcun conguaglio nei confronti di soggetti che abbiano cessato il rapporto di lavoro dipendente con il sostituto interessato prima della data stabilita per all’avvio delle operazioni attinenti alla presentazione del modello 730. Tale termine, per l’anno 2025, è fissato al 17 marzo (termine ultimo per la presentazione della Certificazione Unica 2025).
Approfondimento:
Si precisa che, diversamente, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare il conguaglio a credito per quei dipendenti cessati dal 18 marzo in poi, per i quali riceva il flusso telematico contenete il modello 730-4.
Nei casi sopra evidenziati, dunque, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del flusso contenete il modello 730-4, il sostituto dovrà espletare la procedura telematica di diniego, introdotto con Circolare dell’Agenzia stessa n. 4/2018, attraverso l’apposito portale dell’Agenzia delle Entrate indicando una tra le seguenti motivazioni:
- rapporto di lavoro con il contribuente mai esistito;
- rapporto di lavoro con il contribuente terminato prima dell’inizio del termine di presentazione dei 730.
Attenzione!
Secondo una interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, i 5 giorni per comunicare il diniego decorrono dal momento in cui la stessa Amministrazione Finanziaria mette a disposizione i flussi telematici del 730-4 (e quindi non dalla data in cui vengono scaricati). Pertanto, si consiglia, a parere di chi scrive, di scaricare periodicamente i flussi ad esempio ogni lunedì mattina durante il periodo di campagna dei modelli 730.
Diversamente, qualora il rapporto di lavoro sia cessato dopo il 17 marzo (termine valido per il 2025, in quanto il 16 marzo era cadente di domenica) e presenti un saldo a debito, il sostituto non dovrà effettuare la procedura di diniego ma dovrà comunicare all’interessato gli importi dovuti affinché lo stesso provveda al versamento in autonomia.
Attenzione!
Si precisa che in nessun caso il diniego potrà essere annullato o rettificato.
Ricapitolando:
Fattispecie | Procedura |
Rapporto con il contribuente mai esistito | Diniego entro 5 giorni dal ricevimento del flusso 730-4 |
Rapporto di lavoro con il contribuente terminato prima dell’inizio del termine di presentazione dei 730 | Diniego entro 5 giorni dal ricevimento del flusso 730-4 |
Rapporto di lavoro cessato dopo il 17 marzo 2025 | Se saldo a debito, comunicazione all’interessato degli importi dovuti affinché lo stesso provveda al versamento in autonomia |
Rapporto di lavoro cessato dopo il 17 marzo 2025 | Effettuazione del conguaglio a credito |
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 37 e 39
- D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, art. 16-bis (convertito, con modificazioni, in Legge 19 dicembre 2019, n. 157)
- Agenzia delle Entrate, Circolare 9 maggio 2013, n. 14
- Agenzia delle Entrate, Circolare 12 marzo 2018, n. 4Circolare del 12 marzo 2018, n. 4
- Agenzia delle Entrate, Istruzioni per la compilazione del Modello 730/2025
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