1° Contenuto riservato: Certificazione Unica 2026: la previdenza complementare

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Criticità ricorrenti, controlli di coerenza, checklist operativa ed esempi pratici di compilazione (con casi “prima occupazione”)

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 3 FEBBRAIO 2026

La Certificazione Unica 2026 (CU 2026), riferita al periodo d’imposta 2025, prevede una specifica sezione denominata “Previdenza complementare” (punti 411-427), da compilare a cura del sostituto d’imposta quando, nel corso dell’anno, abbia versato contributi a una forma pensionistica complementare (collettiva o individuale) per conto del lavoratore; tenuto conto (in sede di conguaglio) di contributi versati direttamente dal contribuente a una forma pensionistica complementare; versato contributi per familiari fiscalmente a carico del lavoratore; versato contributi ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP), i cui contributi seguono i medesimi criteri fiscali del D.Lgs. 252/2005.

La sezione assume un rilievo operativo elevato perché:

1. incide sulla corretta determinazione del reddito di lavoro dipendente certificato (punti 1 e seguenti) e sulla deducibilità dei contributi nella dichiarazione;

2. veicola informazioni indispensabili per la gestione dell’eccedenza non dedotta e del regime dei “lavoratori di prima occupazione” (con “plafond” potenziato);

3. consente di gestire con trasparenza casi ricorrenti in amministrazione del personale (cambi azienda, più CU non conguagliate, versamenti extra-busta, premi di risultato convertiti, versamenti per familiari a carico).

Nella CU 2026 (periodo d’imposta 2025) le soglie e i meccanismi indicati dalle istruzioni restano ancorati ai parametri vigenti per il 2025 (in particolare il limite ordinario di deducibilità 5.164,57 euro). Le novità introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) rilevano in prospettiva con potenziali effetti sulla CU relativa al periodo d’imposta 2026.

Previdenza complementare: fondamenti giuridici e fiscali

La previdenza complementare costituisce il secondo pilastro del sistema previdenziale italiano ed è finalizzata a integrare le prestazioni della previdenza obbligatoria, il cui livello di copertura risulta strutturalmente inadeguato rispetto alle esigenze reddituali post-lavorative.

Sul piano normativo, il sistema è costruito secondo un modello di capitalizzazione individuale, nel quale i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro confluiscono in una posizione individuale, destinata a trasformarsi, al momento del pensionamento, in una rendita o in un capitale.

Le forme pensionistiche complementari

Dal punto di vista applicativo, le forme pensionistiche che più frequentemente rilevano nella gestione del personale sono:

  • fondi pensione negoziali, istituiti dalla contrattazione collettiva e caratterizzati da una stretta correlazione con il rapporto di lavoro;
  • fondi pensione aperti, accessibili sia in forma collettiva sia individuale;
  • piani individuali pensionistici (PIP) di tipo assicurativo, spesso scelti in assenza di una disciplina collettiva di riferimento.

A tali strumenti si affiancano i prodotti pensionistici paneuropei (PEPP), che, nella loro configurazione nazionale, si inseriscono nel sistema fiscale della previdenza complementare, condividendone i criteri di deducibilità e di tassazione.

Il trattamento fiscale dei contributi

Il trattamento fiscale dei contributi alla previdenza complementare è ispirato a un modello di differimento dell’imposizione, che può essere sintetizzato come segue:

  • contributi versati sono deducibili entro limiti prestabiliti;
  • rendimenti maturati sono assoggettati a una tassazione sostitutiva agevolata;
  • le prestazioni finali sono tassate secondo criteri anch’essi agevolati, con aliquote decrescenti in funzione dell’anzianità di partecipazione.

In tale contesto, la distinzione tra contributi dedotti e non dedotti assume un’importanza cruciale, poiché solo i primi concorrono, in linea di principio, alla base imponibile delle prestazioni. 
La CU rappresenta lo strumento attraverso cui tale distinzione viene formalizzata e resa verificabile nel tempo.

Adesione e contribuzione: rilievi sistematici ai fini della CU

Le modalità di adesione

L’adesione del lavoratore a una forma pensionistica complementare può avvenire in modalità diverse:

  • adesione collettiva, derivante da contratti collettivi o accordi aziendali;
  • adesione individuale, frutto di una scelta autonoma del lavoratore;
  • adesione mediante conferimento del TFR maturando, espresso o tacito.

Ai fini della Certificazione Unica, la modalità di adesione rileva solo indirettamente. Ciò che assume centralità è la dinamica contributiva che ne deriva e il relativo trattamento fiscale.

Le fonti della contribuzione

In un’ottica di corretta compilazione della CU, è opportuno distinguere analiticamente le diverse fonti di contribuzione:

  • contributi a carico del lavoratore, trattenuti in busta paga;
  • contributi a carico del datore di lavoro, derivanti da obblighi contrattuali o da scelte volontarie;
  • conferimenti di TFR;
  • versamenti effettuati direttamente dal lavoratore e considerati dal sostituto in sede di conguaglio;
  • contributi versati per familiari fiscalmente a carico.

La corretta qualificazione di tali flussi è il presupposto indispensabile per distinguere, in sede di certificazione, tra contributi dedotti e non dedotti.

Regola ordinaria di deducibilità e rappresentazione in CU

In via ordinaria, i contributi alla previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo entro il limite annuo di 5.164,57 euro.

Dal punto di vista operativo, il sistema si articola secondo una duplice logica:

  • quando il sostituto d’imposta tiene conto dei contributi in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, tali somme vengono escluse dall’imponibile e certificate nel punto 412;
  • quando, invece, i contributi non sono dedotti (per superamento dei limiti o per scelta del contribuente), essi devono essere indicati nel punto 413, affinché possano essere correttamente gestiti in dichiarazione.

Particolare attenzione deve essere prestata alle somme destinate alla previdenza complementare in sostituzione del premio di risultatoassoggettato a imposta sostitutiva, che non seguono la medesima logica dei contributi ordinari dedotti dal reddito di lavoro dipendente.

Lavoratori di prima occupazione dal 1° gennaio 2007

Inquadramento soggettivo

Rientrano nella categoria dei lavoratori di prima occupazione coloro che, alla data del 1° gennaio 2007, non risultavano titolari di alcuna posizione contributiva presso forme di previdenza obbligatoria.

L’individuazione corretta di tale requisito è essenziale, poiché condiziona l’accesso a un regime di deducibilità potenziata e impone la compilazione di specifici campi della CU.

La ratio del regime agevolato

La disciplina dei lavoratori di prima occupazione risponde a una finalità chiaramente incentivante: evitare che l’assenza di capacità contributiva nei primi anni di lavoro si traduca in una perdita definitiva del beneficio fiscale.

Il legislatore ha quindi previsto un meccanismo di recupero differito della deducibilità, articolato in due fasi:

  • una prima fase, coincidente con i primi 5 anni di partecipazione, nella quale si applicano le regole ordinarie;
  • una seconda fase, dal sesto anno in avanti e nei 20 annui successivi, nella quale è possibile dedurre contributi eccedenti il limite ordinario, nei limiti di un plafond calcolato sulla base della deduzione non fruita nei primi anni.

La CU 2026 prevede campi dedicati (415 e 416-420) proprio per consentire al contribuente e all’Agenzia delle Entrate di:

  • identificare la data di iscrizione al fondo per i “prima occupazione” (punto 415);
  • monitorare l’ammontare dei contributi versati e dedotti nell’anno e negli anni iniziali (punti 416 e 418);
  • quantificare il plafond residuo (“differenziale”) e gli anni residui di utilizzo del beneficio (punti 419 e 420);
  • tracciare i contributi dedotti eccedenti il limite ordinario utilizzati dal sesto anno (punto 417).

Le istruzioni CU forniscono anche una regola di compilazione temporale:

  • nei 5 cinque anni: compilare 416 e 418;
  • dal sesto anno in poi: compilare 416, 417, 419, 420;
  • in caso di totale utilizzo del differenziale (punto 419), è possibile non compilare i punti 416-420.

Struttura e funzione della sezione “Previdenza complementare” nella CU 2026

La sezione “Previdenza complementare” della CU 2026 è strutturata in modo da fornire una rappresentazione completa e coerente dei flussi contributivi e del loro trattamento fiscale.

In particolare, essa consente di:
– qualificare la posizione del lavoratore sotto il profilo previdenziale;
– distinguere i contributi dedotti da quelli non dedotti;
– documentare l’applicazione del regime speciale per i lavoratori di prima occupazione;
– tracciare i contributi versati per familiari fiscalmente a carico;
– identificare con precisione le forme pensionistiche destinatarie delle somme versate.

Nel modello CU 2026 la sezione include i seguenti punti (in sintesi):

  • 411: codice situazione (1 / 2 / 3);
  • 412: contributi dedotti dai redditi indicati ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13;
  • 413: contributi non dedotti dai redditi indicati ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13;
  • 415: data iscrizione al fondo (per “prima occupazione”);
  • 416-420: campi dedicati ai “prima occupazione” (importo versato, importo eccedente dedotto, dedotto nei primi 5 anni, differenziale, anni residui);
  • 421-424: contributi per familiari a carico e relativi codici fiscali;
  • 425-427: identificativo del fondo (codice fiscale del fondo/i). 

Istruzioni di compilazione: campo per campo (CU 2026 – periodo d’imposta 2025)

Punto 411 – “Previdenza complementare” (codice situazione)

Il punto 411 va compilato quando il sostituto:

  • ha versato contributi presso una forma di previdenza complementare o individuale;
    oppure
  • ha considerato contributi versati direttamente dal contribuente a una forma di previdenza.

Codici:

– deducibilità ordinaria ex art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 252/2005 entro 5.164,57 euro (e regole PEPP);

– soggetti iscritti a forme con squilibrio finanziario e piano di riequilibrio approvato dal Ministero del Lavoro;

– lavoratori di prima occupazione successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005 (operativamente: “prima occupazione” dal 1° gennaio 2007). 

Caso plurimo nello stesso anno: se per il medesimo percipiente si sono verificate più situazioni riconducibili a codici diversi, occorre indicarle distintamente compilando più volte i punti interessati.

Punto 412 – Contributi dedotti dal sostituto (entro i limiti)

Nel punto 412 indicare l’importo dei contributi e premi versati da lavoratore e datore alle forme pensionistiche complementari dedotto dai redditi ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13.

  • Per i lavoratori di prima occupazione, l’importo massimo indicabile (come “dedotto” nei punti reddituali) non può superare 5.164,57 euro.

Esclusione: i contributi destinati a previdenza complementare per scelta del lavoratore in sostituzione del premio di risultato assoggettato a tassazione agevolata non vanno indicati nel punto 412.
Il punto 412 “certifica” l’onere già scomputato in busta (riduzione imponibile fiscale) e quindi già riflesso nel reddito di lavoro dipendente indicato in CU.

Punto 413 – Contributi non dedotti

Nel punto 413 indicare l’importo dei contributi e premi non dedotto dai redditi ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13 (es. eccedenza rispetto al limite; scelta del contribuente; gestione di più CU non conguagliate).

Obbligo annotazioni (cod. CC): se i contributi sono indicati in più certificazioni non conguagliate, il sostituto deve verificare il rispetto dei limiti e deve sempre compilare le annotazioni (codice CC) per consentire al contribuente la verifica in dichiarazione.

Punto 415 – Data iscrizione al fondo (solo “prima occupazione”)

Nel punto 415 indicare la data di iscrizione al fondo di previdenza complementare effettuata successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005, relativamente ai lavoratori di prima occupazione (dal 1° gennaio 2007).

Punti 416-420 – “Prima occupazione” (regime potenziato)

Le istruzioni prevedono campi dedicati ai lavoratori di prima occupazione, con regole che variano nel tempo.

  • 416: importo complessivo dei contributi versati nell’anno (lavoratore + datore) alle forme ex D.Lgs. n. 252/2005 e ai sottoconti italiani PEPP.
  • 417: importo dei contributi dedotti nell’anno eccedenti il limite di 5.164,57 euro (esclusi dai redditi ai punti 1,2,3,4,5,13) che i “prima occupazione” possono dedurre nei 20 anni successivi al quinto anno. L’importo è già incluso nel 416.
  • 418: importo complessivo dei contributi dedotti nell’anno e negli anni precedenti, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione.
  • 419: per i “prima occupazione” che hanno maturato il diritto, indicare l’ammontare dei contributi deducibili pari alla differenza tra 25.822,85 euroe quanto effettivamente dedotto nei primi cinque anni, al netto di quanto già dedotto dal sesto anno.
  • 420: numero di anni residui nei quali è possibile usufruire della deduzione prevista dall’art. 8, comma 6, D.Lgs. n. 252/2005.

Regola temporale di compilazione:

  • Primi 5 anni di partecipazione: compilare 416 e 418.
  • Dal sesto anno in poi: compilare 416, 417, 419 e 420.
  • Se il differenziale (punto 419) è stato interamente dedotto, è possibile non compilare 416–420.

Punti 421-424 – Contributi per familiari a carico

La sezione va compilata se il sostituto ha versato contributi a forme di previdenza complementare a favore di familiari fiscalmente a carico del lavoratore.

  • 421: importo totale dei premi e contributi versati per familiari a carico;
  • 422: quota dedotta (esclusa dai redditi di lavoro dipendente) già compresa nel punto 412;
  • 423: quota non dedotta (non esclusa dai redditi) già compresa nel punto 413;
  • 424: codice fiscale di ciascun familiare a carico per il quale sono stati effettuati versamenti (campo “di dettaglio” a integrazione del 421).

Punti 425-427 – Identificativo del fondo

Nei punti 425, 426 e 427 indicare il codice fiscale del fondo (uno per ciascun eventuale fondo destinatario della contribuzione).

Esempi pratici di compilazione (con casi “prima occupazione”)

Gli importi sono espressi in euro. Gli esempi sono costruiti per evidenziare le logiche di compilazione; in concreto, la quadratura va sempre verificata con i dati payroll e con l’eventuale presenza di altre CU non conguagliate.

Esempio 1

Lavoratore “ordinario” (cod. 1), contribuzione entro 5.164,57

  • Contributi annui versati (lavoratore + datore): 3.600
  • Nessuna eccedenza, nessun familiare, un solo fondo

Compilazione

  • 411 = 1
  • 412 = 3.600
  • 413 = 0
  • 425 = CF Fondo

Esempio 2

Contributi eccedenti il limite (cod. 1), eccedenza non dedotta

  • Contributi annui versati: 6.000
  • Il sostituto deduce in busta fino a 5.164,57; eccedenza 835,43 non dedotta

Compilazione

  • 411 = 1
  • 412 = 5.164,57
  • 413 = 835,43
  • Annotazioni: se il lavoratore ha altre CU non conguagliate, inserire annotazione CC (istruzioni CU).

Esempio 3

“Prima occupazione” (cod. 3) – 3° anno di partecipazione (nei primi 5 anni)

  • Prima occupazione: sì (nessuna posizione contributiva al 1° gennaio 2007)
  • Iscrizione al fondo: 1° febbraio 2023
  • Contributi versati nel 2025: 2.000

Compilazione

  • 411 = 3
  • 415 = 1° febbraio 2023
  • 416 = 2.000
  • 418 = (somma dedotta 2023–2025 nei primi 5 anni; supponendo 2023=1.500, 2024=1.800, 2025=2.000) ⇒ 5.300
  • 412 = 2.000 (entro 5.164,57)
  • 413 = 0

In questa fase (primi 5 anni), non si compila 417, 419, 420.

Esempio 4

“Prima occupazione” – 7° anno di partecipazione (dal sesto anno in poi) con utilizzo del plafond extra

  • Iscrizione al fondo: 1° gennaio 2018 (prima occupazione)
  • Nei primi 5 anni (2018–2022) dedotti complessivamente: 20.000
  • Limite teorico massimo quinquennio: 25.822,85 (5.164,57 × 5)
  • Plafond “recuperabile” = 5.822,85
  • Nel 2025 (8° anno di partecipazione) contributi versati: 7.746,86
  • Il lavoratore utilizza: 5.164,57 (ordinario) + 2.582,29 (extra) = 7.746,86

Compilazione

  • 411 = 3
  • 415 = 1° gennaio 2018
  • 416 = 7.746,86
  • 417 = 2.582,29 (quota eccedente 5.164,57 dedotta e esclusa dai redditi)
  • 419 = 5.822,85 al netto di quanto già utilizzato dal sesto anno (se nel 2023-2024 utilizzato 1.000, allora 4.822,85)
  • 420 = anni residui (es. 18 se ancora utilizzabili 18 anni nel range dei 20 successivi al quinto anno)
  • 412 = 5.164,57
  • 413 = 0

Esempio 5

Contributi per familiari a carico

  • Versamenti per familiare a carico (figlio): 1.200
  • Di questi, dedotti (esclusi dai redditi) 1.200

Compilazione

  • 421 = 1.200
  • 422 = 1.200
  • 423 = 0
  • 424 = CF familiare

Esempio 6

Più fondi nel medesimo anno

  • Il lavoratore versa a due fondi diversi (negoziale + PIP)

Compilazione

  • 425 = CF Fondo A
  • 426 = CF Fondo B
  • 427 = (vuoto se non c’è terzo fondo)

Criticità ricorrenti e controlli di coerenza (checklist operativa)

  1. Quadratura con imponibile fiscale: i contributi indicati in 412 devono essere coerenti con la quota effettivamente esclusa dal reddito di lavoro dipendente.
  2. Premio di risultato convertito: evitare l’errata inclusione nel 412 dei contributi versati in sostituzione di premio di risultato agevolato.
  3. Più CU non conguagliate: obbligo di annotazione CC e attenzione al superamento del limite annuo complessivo.
  4. Prima occupazione: verificare la definizione (assenza di posizione contributiva obbligatoria al 1° gennaio 2007) e compilare correttamente 415 e 416-420 secondo l’anno di partecipazione.
  5. Familiari a carico: coerenza tra 421 (totale) e dettaglio 424, nonché corretta ripartizione tra 422 e 423.
  6. Identificativo fondi: inserire sempre i codici fiscali corretti (425-427), specie in caso di migrazioni o adesioni multiple.
  7. PEPP: trattare i sottoconti italiani come forme assoggettate ai medesimi criteri del D.Lgs. n. 252/2005 e includerli nei campi dedicati.

Novità Legge di bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) e possibili riflessi sulle future CU

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 interviene sul D.Lgs. 252/2005 (art. 1, commi 201 e seguenti) con modifiche rilevanti.

Aumento del limite di deducibilità ordinaria

Dal periodo d’imposta 2026, il limite di deducibilità di cui all’art. 8, comma 4 , è innalzato a 5.300 euro.

Riflessi attesi in CU: per la CU riferita al periodo d’imposta 2026 (ossia la certificazione rilasciata l’anno successivo), è ragionevole attendersi:

  • aggiornamento del punto 412 (massimale “dedotto”) a 5.300;
  • aggiornamento dei controlli di coerenza in caso di più CU non conguagliate;
  • eventuali adattamenti delle istruzioni e delle software house.

Riscrittura del meccanismo “prima occupazione”

La stessa legge modifica l’art. 8, comma 6 , sostituendo i parametri fissi (25.822,85 e 2.582,29) con un criterio legato:

  • all’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi 5 anni;
  • con un tetto annuo di deduzione aggiuntiva non superiore alla metà del limite annuo (quindi, in base al nuovo limite 5.300, massimo potenziale 2.650 annui).

Riflessi attesi in CU: i campi 417, 419 e 420 – oggi costruiti sulle grandezze 5.164,57 / 25.822,85 / 2.582,29 – potrebbero richiedere:

  • una nuova parametrizzazione del “differenziale” e della quota annua extra;
  • aggiornamento delle istruzioni e, verosimilmente, della struttura dei controlli.

Decorrenza e attuazione

Le disposizioni introdotte dalla Legge n. 199/2025 si applicano dal 1° luglio 2026 e la COVIP adegua le proprie istruzioni entro la stessa data.

Implicazioni operative: l’entrata in vigore infrannuale rende particolarmente importante la gestione delle informazioni per il periodo d’imposta 2026, perché la deducibilità fiscale è annuale ma i flussi contributivi possono cambiare assetto nel corso dell’anno (adesione, scelta, TFR, ecc.).

Ciò aumenta l’esigenza di:

  • tracciamenti puntuali dei versamenti;
  • corretta qualificazione tra “dedotto in busta” e “non dedotto”;
  • conservazione delle informazioni sul quinquennio per i “prima occupazione”.

Tabella riassuntiva finale (CU 2026 – Previdenza complementare)

Punto CUContenutoQuando si compilaNote operative / errori tipici
411Codice situazione (1/2/3)Se il sostituto versa o considera contributi previdenza complementareCodice 3 per “prima occupazione”; se più situazioni nello stesso anno, indicazione distinta.
412Contributi dedotti dai redditi (punti 1, 2, 3, 4, 5, 13)Quando i contributi sono esclusi dal reddito in CUMax 5.164,57 (2025); escludere contributi da conversione premio di risultato.
413Contributi non dedottiEccedenze o scelta contribuenteIn caso di più CU non conguagliate: annotazioni cod. CC.
415Data iscrizione al fondoSolo “prima occupazione”Data iscrizione successiva all’entrata in vigore D.Lgs. n. 252/2005.
416Versati nell’anno (prima occupazione)“Prima occupazione”Include versamenti PEPP; base per 417.
417Importi eccedenti (dedotti) oltre 5.164,57“Prima occupazione” dal 6° annoQuota extra dedotta; inclusa nel 416.
418Totale dedotto nei primi 5 anniSolo nei primi 5 anniCampo “storico”: compilare solo entro il quinquennio.
419Differenziale deducibile residuo“Prima occupazione” dal 6° annoBasato su 25.822,85 – dedotto nei primi 5 anni, al netto del già utilizzato.
420Anni residui di utilizzo“Prima occupazione” dal 6° annoAnni residui nel ventennio successivo al quinto anno.
421Contributi per familiari a carico – totaleSe versati per familiari a caricoCoerenza con 424 (dettaglio).
422Quota dedotta familiariSe dedotta (esclusa dai redditi)Deve essere “dentro” 412 come logica fiscale.
423Quota non dedotta familiariSe non dedottaDeve essere “dentro” 413 come logica fiscale.
424CF familiare a caricoSe 421 compilatoUn CF per ciascun familiare destinatario dei versamenti.
425-427CF fondo/iSempre se c’è contribuzioneInserire uno per ogni fondo destinatario (max 3).

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