1° Contenuto riservato: Certificazione Unica: tutte le novità sul dichiarativo 2026

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Esposizione dei compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche, evidenza dell’ulteriore detrazione, certificazione dei redditi di lavoro sportivo e gestione dei compensi straordinari del comparto sanitari

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 30 GENNAIO 2026

Come ogni anno, anche per il 2026 si avvicina il termine per la compilazione della Certificazione Unica.

Per il periodo d’imposta 2025, infatti, i sostituti sono chiamati a trasmettere, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare, al percipiente, entro la medesima data del 16 marzo.

Con il presente intervento, vogliamo soffermarci sulle principali novità rispetto al modello dello scorso anno, quali l’esposizione dei compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche, l’evidenza dell’ulteriore detrazione, la certificazione dei redditi di lavoro sportivo e la gestione dei compensi straordinari del comparto sanitario.

Cos’è la certificazione unica

Prima di addentrarci nell’analisi delle novità contenute nella Certificazione Unica 2026 (CU 2026), è opportuno un breve cenno su cosa sia questo dichiarativo.

La CU 2026, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2026, unitamente alle informazioni per il contribuente, è il documento attraverso il quale attestare:
a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendenteequiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti nell’anno 2025 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e a imposta sostitutiva;
b) l’ammontare complessivo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, del TUIR;
c) l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2025, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
d) l’ammontare complessivo dei compensi erogati nell’anno 2025 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’articolo 21, comma 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
e) l’ammotare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’articolo 11 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413;
f) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nell’anno 2025 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
g) l’amontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell’articolo 17, comma 1, del TUIR);
h) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi) di cui all’articolo 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96
i) le relative ritenute di acconto operate;
l) le detrazioni effettuate.

La Certificazione Unica “CU 2026” viene altresì utilizzata per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2025 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali. 

Compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche

Entrano nella CU 2026 i compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche che, per espressa previsione dell’articolo 1, comma 552, lettera a) della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, vengono inseriti tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e, in particolare, sono disciplinati alla lettera 1-bis.

Nel nuovo campo 13 della sezione dati fiscali della CU 2026, dunque, va indicata la quota imponibile dei compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell’esercizio di scommesse sportive iscritti in apposito registro tenuto dall’attività vigilante. Nel punto 480, invece, si espone l’ammontare di tali compensi al lordo della quota che non concorre alla formazione del reddito (euro 15.000).

La distinta esposizione di questi valori in appositi campi della certificazione 2026, fa sì che anche le sezioni dedicate ai conguagli, al compenso lordo campione d’Italia e ai redditi dei punti da 1 a 5 e 13 al netto dei compensi campione d’Italia presentino degli appositi campi dedicati ai compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche.

Si tratta, in particolare, dei campi:
– 536;
– 544;
– 767;
– 777.

L’introduzione dell’ulteriore detrazione

All’interno della sezione “detrazioni e crediti” della CU 2026, viene introdotta la casella 368 – “ulteriore detrazione”, in riferimento alla misura prevista dell’articolo 1, commi da 6 a 8 della Legge di Bilancio 2025.

Nel punto va indicato l’importo dell’ulteriore detrazione dall’imposta lorda riconosciuta ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 49del TUIR, ad accezione dei percettori di redditi da pensione, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro, ma non superiore a 40.000 euro.

Tale detrazione deve essere rapportata al periodo di lavoro nell’anno e spetta in misura pari a 1.000 euro se il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro, ovvero al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

Welfare aziendale canoni e spese di manutenzione

La Legge n. 207/2024, all’articolo 1, commi da 386 a 389, ha introdotto un regime temporaneo di non con­correnza al reddito in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025 che abbiano trasferito la residenza nel Comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri da quello di precedente residenza.

Tale agevolazione trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025, che abbiano percepito reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente alla data di assunzione a tempo indeterminato.

La norma dispone la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente per i primi 2 anni a de­correre dalla data di assunzione delle somme erogate dai datori di lavoro o da questi rimborsate ai medesimi la­voratori dipendenti per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dagli stessi lavoratori.

Si precisa che dette somme non concorrono alla formazione del reddito nel limite di 5.000 euro annui.

Qualora il rimborso delle spese ai sensi del comma 386 sia superiore al limite previsto dalla norma solo la parte eccedente di detto limite concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Alla luce di questa nuova disciplina, nel punto 476 della CU 2026 si dovrà riportare l’importo rimborsato nel limite di 5.000 euro, così come previsto dall’articolo 1, comma 386 della Legge 207/2024.

Redditi di lavoro sportivo

Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163, e dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 e da ultimo, dal D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, ha dato attuazione alla Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”.

Per effetto di tale riordino normativo, a decorrere dal 1° luglio 2023, la disciplina dettata in materia previdenziale di cui al D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166, già prevista per il settore professionistico, è estesa al settore del dilettantismo in relazione ai lavoratori sportivi di cui all’art. 25, comma 1 del medesimo decreto assunti con contratto di lavoro subordinato, i quali sono altresì iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP).

Inoltre, in relazione ai lavoratori sportivi titolari di un contratto di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409c.p.c., resta fermo l’obbligo di iscrizione al medesimo Fondo esclusivamente nell’ambito nei settori professionistici.

Sotto il profilo fiscale, invece, a decorrere dal 1° luglio 2023, i compensi percepiti dai lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi, ma tra quelli di redditi di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo.

Infine, la disciplina del lavoro sportivo e dei redditi relativi ha visto ulteriori modifiche apportate dal D.L. 31 maggio 2024, n. 71 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106.

Ne deriva che, queste novità normative determinano importanti riflessi sulla compilazione della CU sin dalla sua versione 2024. Anche nella certificazione riferita ai redditi 2025, il dichiarativo presenta molteplici novità quanto all’esposizione di questi particolari redditi.

La prima novità riguarda l’implementazione della sezione “dati relativi ai conguagli” che viene implementata con i campi da 557 a 564.

Quanto alla loro compilazione, nei punti da 557 a 560, vanno indicati i redditi di lavoro sportivo erogati da altri sostituti rispettivamente per il lavoro sportivo dilettantistico e per il lavoro sportivo professionistico under 23, relativamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

I presenti punti devono essere compilati al lordo della franchigia di 15.000 euro.

Con riferimento ai redditi riportati nei precedenti punti da 557 a 560, poi, si dovranno indicare i dati relativi alla durata del rapporto di lavoro, in particolare nel punto 561 il numero dei giorni e nei punti 562 e 563 la data di inizio e la data di cessazione.

Il punto 564 deve essere barrato se il lavoratore è ancora in forza al 31 dicembre 2025 ed è alternativo alla data di cessazione del rapporto di lavoro (punto 563).

All’interno della sezione “redditi di lavoro sportivo”, poi, vengono introdotti i nuovi campi da 787 a 790, strettamente connessi alla compilazione delle precedenti caselle da 781 a 786.

L’articolo 25 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, ha previsto che ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1 , n. 3 del Codice di procedura civile.

All’articolo 36, i commi 6 e 6-ter prevedono una tassazione particolare prevista rispettivamente nell’area del dilettan­tismo e nell’area del professionismo.

In particolare, il comma 6 prevede che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro.

Il comma 6-ter  prevede che al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico le retribuzioni agli stessi riconosciute non costituiscono reddito fino all’importo annuo massimo di euro 15.000.

Si precisa che sia per il comma 6 che per il comma 6-ter l’importo di 15.000 euro costituisce una franchigia, per­tanto, solo la parte eccedente tale limite dovrà essere assoggettata a tassazione ordinaria, da riportare nei punti 1 e/o 2.

Ne deriva che:

  • nei punti 781 e 784 va indicato l’importo lordo del reddito di lavoro sportivo svolto nell’ambito delle attività di­lettantistiche, comprensivo dell’importo della franchigia di 15.000 euro;
  • nei punti 782 e 785 va indicato l’importo lordo delle retribuzioni riconosciute ai lavoratori sportivi professionisti di età inferiore a 23 anni, comprensivo dell’importo della franchigia di 15.000 euro;

Si precisa che nel caso in cui il sostituto conguagli redditi derivanti da altri rapporti di lavoro sportivo, quest’ultimo dovrà riportare tali red­diti nei punti 781, 784, 782 e 785.

  • nei punti 783 e 786 vanno indicati i redditi già riportati nei punti 1 e 2 che non derivino né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell’ambito delle attività dilettantistiche né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell’ambito delle at­tività professionistiche.

Con riferimento ai redditi riportati nei precedenti punti 781, 782,784 e 785, poi, si dovranno indicare i dati relativi alla durata del rapporto di lavoro, in particolare nel punto 787 il numero dei giorni e nei punti 788 e 789 la data di inizio e la data di cessazione.

Il punto 790, inoltre, deve essere barrato se il lavoratore è ancora in forza al 31 dicembre 2025 ed è alternativo alla data di cessazione del rapporto di lavoro (punto 789).

Si precisa che i punti da 787 a 790 devono essere compilati se gli importi riportati ai campi 781, 782, 784 e 785 sono di importo inferiore alla fran­chigia di 15.000 euro.

Si precisa che le indicazioni riportate nei punti da 787 a 790 riguardano le informazioni del rapporto di lavoro relativo al sostituto che rilascia la Certificazione unica.

Infine, all’interno della sezione “INPS gestione separata parasubordinati sportivi dilettantistici e figure assimilate” all’interno della parte della CU 2026 dedicata ai dati previdenziali ed assistenziali, vengono inseriti i nuovi campi 54 e 55.

Al punto 54 – Franchigia previdenziale – indicare la quota di franchigia utilizzata che non può essere superiore a euro 5.000,00 considerando anche eventuale franchigia applicata come lavoratore autonomo occasionale o lavoro autonomo professionista nonché quanto esposto al successivo punto 55.

Al punto 55 – Rimborsi spese forfettarie – indicare gli importi dei rimborsi spese forfettarie, che, anche se non co­stituiscono reddito, concorrono sia al raggiungimento della franchigia previdenziale di euro 5.000 sia di quella fiscale di euro 15.000.

Compensi straordinari comparto sanitario

Con l’articolo 1, comma 354 della Legge n. 207/2024 è stata prevista un’imposta sostitutiva pari al 5% sui compensi per lavoro straordinario di cui all’articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale.

Anche all’interno della CU, dunque, viene inserita una nuova sezione, utile ad esporre questi valori.

Per la sua compilazione:

  • nel punto 674 va indicato l’importo dei compensi erogati, mentre le relative imposte sostitutive devono essere riportate nel successivo punto 675;
  • nel punto 676 va indicato l’importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel precedente punto 675.

Le somme che non concorrono alla formazione del reddito

L’articolo 1, comma 4 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha stabilito che ai titolari di reddito di lavoro di­pendente di cui all’articolo 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euroè riconosciuta una somma, che non con­corre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la per­centuale corrispondente di seguito indicata:

  1. 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
  2. 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
  3. 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, la norma prevede che il reddito di lavoro dipendente venga rapportato all’intero anno.

Nel caso in cui il reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, il comma 6, della Legge n. 207/2024 riconosce, ai titolari di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, una ulteriore detrazione dall’imposta lorda.

Nella nuova sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito” i punti da 718 a 723 riportano in­formazioni relative ai requisiti per il riconoscimento della spettanza della somma di cui al comma 4 o dell’ulteriore detrazione di cui al comma 6 .

I predetti benefici sono riconosciuti in via automatica dal sostituto d’imposta, all’atto dell’erogazione delle retri­buzioni, senza pertanto, necessità di alcuna istanza da parte del lavoratore.

Per il calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento) si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca e delle somme elargite a titolo di li­beralità dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di sommini­strazione di alimenti e bevande assoggettate a imposta sostitutiva, di cui all’articolo 1 commi da 58 a 62, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Il comma 9 della Legge n. 207 del 2024 prevede che per la determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recanti incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e la quota esente del reddito agevolato ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, e dell’articolo 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 in materia di regime fiscale agevolativo per i la­voratori impatriati.

Per la compilazione del punto 718 è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

1 – se nei punti 1, 2, 455, 456, 781, 782, 784 e 785 sono compresi redditi di lavoro dipendente di cui all’arti­colo 49, del TUIR, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo, per i quali spettano le agevolazioni di cui all’articolo 1, commi 4 e 6 della Legge n. 207/2024;

2 – se nei punti 1, 2, 781 e 784 non sono compresi redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, del TUIR, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo, per i quali spettano le age­volazioni di cui all’articolo 1, commi 4 e 6 della Legge n. 207/2024.

Il punto 718 deve essere compilato se presenti almeno uno dei seguenti punti 1, 2, 455, 456 781, 782, 784 e 785.
Si precisa che il presente punto deve essere compilato anche nella ipotesi in cui il reddito complessivo sia supe­riore a 40.000 euro.

Nel punto 719 indicare l’importo del reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 , con esclusione di quelli indicati al comma 2 dello stesso articolo già riportati nei punti 1 e 2.

Si precisa che nel presente punto non do­vranno essere riportati gli importi dei redditi indicati nei punti 1 e 2 relativi a redditi assimilati al lavoro dipen­dente, al reddito di lavoro dipendente sportivo dilettante, al reddito di lavoro dipendente sportivo under 23 e al reddito di lavoro dipendente percepito da lavoratori frontalieri.

Nel punto 720 riportare l’importo del reddito di lavoro dipendente sportivo dilettantistico, al lordo della franchi­gia, tale importo è già riportato nei punti 781 e 784. Si precisa che il punto 720 deve essere compilato anche se nei punti 781 e 784 sono riportati importi inferiori alla franchigia.

Nel punto 721 riportare il numero dei giorni di lavoro già indicato al campo 6, relativo ai soli redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR ad esclusione del comma 2 dello stesso articolo.

Si precisa che in caso di più rapporti di lavoro dipendente conguagliati in una unica CU nel presente punto dovrà essere indicato il numero dei giorni di lavoro dipendente totali, tenendo conto, quindi, di tutti i rapporti di lavoro conguagliati. Resta fermo che, in presenza di più rapporti di lavoro relativi a redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

Nel punto 722 va indicata la data di inizio del rapporto di lavoro dipendente; nel caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro dipendente da un sostituto ad un altro deve essere indicata la data di inizio del rapporto con il primo sostituto.

Nel punto 723 va indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Si precisa che le informazioni riportate nei punti 722 e 723 riguardano sempre la data di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro relativo al sostituto che rilascia la Certificazione unica. Pertanto, in caso di CU conguagliante nei punti 722 e 723 andrà indicata la data del rapporto di lavoro del sostituto conguagliante. Le informazioni relative alla data di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro degli altri rapporti conguagliati dovranno essere distintamente riportati per ciascun rapporto di lavoro nei punti 735 e 736.

Per la compilazione del punto 724 è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

1 – se il sostituto d’imposta ha riconosciuto al dipendente la somma che non concorre alla formazione del reddito di cui all’articolo 1, comma 4 , della Legge n. 207/2024 e l’ha erogata in tutto o in parte;

2 – se il sostituto d’imposta non ha riconosciuto al dipendente la somma che non concorre alla formazione del red­dito di cui all’articolo 1, comma 4 , della Legge n. 207/2024 ovvero l’ha riconosciuta, ma non l’ha erogata neanche in parte.

In caso di indicazione del codice 1 nel punto 718 è richiesta la compilazione obbligatoria dei punti 721 e 724.

Nel punto 725 va indicato l’importo della somma che non concorre alla formazione del reddito, che il sostituto d’imposta ha erogato al lavoratore dipendente.

Nel punto 726 va indicato l’importo della somma che non concorre alla formazione del reddito, che il sostituto d’imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente.

I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica la somma di cui al comma 4 e la detrazione di cui al comma 6 di cui al­l’articolo 1 della Legge n. 207/2024 all’atto della erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse.
Qualora in tale sede la somma di cui al comma 4 o la detrazione di cui al comma 6 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo.
Nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

Nel caso in cui si debba procedere al recupero della somma precedentemente riconosciuta indicare nel punto 727 l’ammontare di detta somma recuperata entro le operazioni di conguaglio; nel caso in cui il recupero avven­ga in forma rateizzata, riportare nel punto 728 l’ammontare da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio. In entrambi i casi l’importo da riportare al punto 725 deve intendersi nettizzato dell’importo recupe­rato e da recuperare.

Nel caso di conguaglio di redditi derivanti da precedenti rapporti di lavoro, la compilazione dei presenti punti deve tenere conto della somma erogata o dell’ulteriore detrazione attribuita da precedenti sostituti. In tal caso nei punti da 731 a 741 devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel punto 741 il codice fiscale del pre­cedente sostituto d’imposta.

Si precisa che il punto 740 deve essere compilato nell’ipotesi di operazione straor­dinaria con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto e nell’ipotesi di operazione straordinaria con estinzione del precedente sostituto d’imposta e con prose­cuzione dell’attività da parte del nuovo, nel caso in cui il primo sostituto abbia recuperato la somma erogata che non concorre alla formazione de reddito.

L’importo indicato nel punto 740 deve essere riportato anche nel pre­cedente punto 727.

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