CIRCOLARE PER IL CLIENTE
A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 1 LUGLIO 2026
Nella presente circolare si dà risposta ai quesiti pervenuti nella giornata di Aggiornamento e Applicazione pratica del Master MySolution Lavoro 2025/2026 che si è svolta in diretta il 18 giugno dal titolo “Le Relazioni sindacali e la contrattazione collettiva aziendale” e che ha analizzato l’evoluzione delle relazioni sindacali e il crescente ruolo della contrattazione aziendale nel sistema del lavoro italiano, oggi sempre più orientato verso logiche di prossimità.
IN BREVE
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE TELEMATICHE
Le FAQ MLPS sulla piattaforma SIISL
MLPS, FAQ 22 giugno 2026
Dal 22 giugno 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato le FAQ inerenti la piattaforma SIISL.
Di seguito le principali novità.
- Posso inviare una comunicazione a partire dall’offerta di lavoro pubblicata sul SIISL? Si, a partire dal 1° luglio 2026. Direttamente dal dettaglio di un’offerta di lavoro, tramite apposita funzionalità, verrai reindirizzato al portale CO, dove potrai inserire una nuova Comunicazione Obbligatoria.
- Posso inviare una comunicazione a partire dal CV del candidato che voglio assumere? Si, a partire dal 1° luglio 2026. Direttamente dal dettaglio del CV cittadino, tramite apposita funzionalità, verrai reindirizzato al portale CO, dove potrai inserire una nuova Comunicazione Obbligatoria.
- Posso inviare una comunicazione a partire dalla manifestazione di interesse? Si, a partire dal 1° luglio 2026. Direttamente dal dettaglio della manifestazione di interesse, tramite apposita funzionalità, verrai reindirizzato al portale CO, dove potrai inserire una nuova Comunicazione Obbligatoria.
- Cosa posso fare dalla dashboard del portale CO? La dashboard rappresenta la pagina principale e consente di gestire le comunicazioni. Da questa sezione puoi effettuare ricerche su tutte le CO inviate tramite il SIISL, visualizzare lo stato delle comunicazioni, completare eventuali bozze, scaricare le ricevute e accedere alle principali funzionalità operative (rettifica, annullamento). A partire dal 1° luglio 2026, potrai ricercare anche tutte le CO inviate tramite i sistemi regionali nei sei mesi precedenti.
DIRITTO DEL LAVORO
Pubblicata in GU la legge di conversione del DL Lavoro
Nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2026, n. 147 è stata pubblicata la legge 25 giugno 2026, n. 112, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”.
Il provvedimento in specie prevede, tra le altre cose, l’istituzione di 4 nuovi incentivi occupazionali:
- Bonus donne 2026;
- Bonus giovani 2026;
- Bonus ZES 2026;
- Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro.
Ma il cuore della legge è l’art. 7, rubricato “Salario giusto e incentivi”.
Rispetto al D.L. n. 62/2026, in sede di conversione è stato inserito il comma 4bis, che ha previsto che “il trattamento economico complessivo è costituito da tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative, nonché dalle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e dagli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi contratti collettivi. Sono in ogni caso escluse le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori”.
IMPOSIZIONE FISCALE
I chiarimenti AE sulla tassazione agevolata degli incrementi dei rinnovi CCNL
Agenzia delle Entrate, Circolare 24 giugno 2026, n. 3
L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 24 giugno 2026, n. 3 – ha fornito alcuni chiarimenti (attraverso le risposte alle principali FAQ ricevute) in merito alla tassazione agevolata degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, ex lege n. 199/2025.
Nel dettaglio, l’imposta sostitutiva del 5% si applica:
- agli incrementi delle indennità erogate mensilmente e connesse allo svolgimento della mansione, come ad esempio l’indennità di cassa;
- agli incrementi contrattuali derivanti da rinnovi dei CCNL sottoscritti nel triennio 2024-2026, erogati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, anche se relativi ad annualità precedenti. Restano invece esclusi gli importi erogati una tantum;
- ai superminimi riconosciuti dal datore di lavoro sulla base di un accordo individuale stipulato con il dipendente, che vengono assorbiti dagli aumenti retributivi previsti dal rinnovo del CCNL;
- agli incrementi retributivi corrisposti in relazione alla retribuzione dei giorni di ferie, alle festività soppresse e ai permessi (di natura contrattuale collettiva, come ad esempio i ROL o i PAR), alla gratifica feriale eventualmente prevista dai singoli CCNL e al trattamento aggiuntivo eventualmente riconosciuto dai singoli CCNL per la festività soppressa del 4 novembre.
INAIL, PRESTAZIONI
INAIL: borse di studio ai figli dei lavoratori deceduti per infortunio
INAIL, Circolare 23 giugno 2026, n. 31
L’INAIL – con Circolare del 23 giugno 2026, n. 31– ha reso note le modalità operative per la fruizione della borsa di studio riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2026, ai superstiti dei lavoratori assicurati deceduti per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, ex art. 8, D.L. n. 159/2025.
Tale prestazione, finalizzata a garantire il diritto allo studio e a sostenere percorsi di formazione professionale in favore di alunni e studenti colpiti da gravi lutti familiari riconducibili a eventi infortunistici sul lavoro o a malattie professionali, consiste nell’erogazione di una somma a titolo di borsa di studio ai superstiti già titolari di rendita.
Al riguardo, l’Istituto ha precisato che i superstiti che possono fruire della borsa di studio sono gli alunni di:
- scuole primarie (elementari);
- scuole secondarie di primo grado (medie);
- scuole secondarie di secondo grado (superiori) e percorsi di formazione professionale (IeFP);
- università, Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
- Istituti tecnologici superiori (ITS Academy);
- istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e le università dell’Unione europea;
- scuole, istituti, università e Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, comunque denominati, operanti all’estero, che svolgano attività di istruzione e formazione e che rilascino titoli validi nel territorio italiano.
INPS, CONTRIBUZIONE
Piccoli coloni e compartecipanti familiari: contributi per l’anno 2026
INPS, Circolare 26 giugno 2026, n. 70
L’INPS – con Circolare 26 giugno 2026, n. 70 – ha fornito alcune indicazioni relative alla contribuzione dovuta dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2026.
Per l’anno 2026 continua ad applicarsi il disposto dell’art. 3, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 146/1997, che prevede l’aumento di 0,20% dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30%, di cui all’art. 1, comma 769, della Legge n. 296/2006.
Pertanto, l’aliquota per l’anno 2026 risulta così determinata:
| Aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti Dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 | ||
| Concedente | Concessionario | Totale |
| 21,55% (esclusa la quota base pari a 0,11%) | 8,84% | 30,39% |
I termini di scadenza per il pagamento delle quattro rate per la contribuzione relativa all’anno 2026 sono il 16 luglio 2026, il 16 settembre 2026, il 16 novembre 2026 e il 18 gennaio 2027.
Per la visualizzazione dei nuovi Avvisi di tariffazione dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai piccoli coloni e compartecipanti familiari si rinvia al Messaggio n. 2065 del 30 giugno 2025.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le novità sulla previdenza complementare da luglio 2026
MLPS, Comunicato stampa 18 giugno 2026
La legge n. 199/2025 ha previsto delle rilevanti novità sulla previdenza complementare, decorrenti dal 1° luglio 2026.
Di seguito, il contenuto del comunicato MLPS pubblicato il 18 giugno 2026.
Più flessibilità sulla prestazione finale e nuove forme di rendita
Vengono introdotte importanti novità sulle modalità di liquidazione del montante accumulato al momento del pensionamento:
- innalzamento del capitale prelevabile. La quota massima del montante accumulato erogabile sotto forma di capitale sale dal 50% al 60%. Resta ferma la clausola di salvaguardia: se il 70% del montante finale genera una rendita annua inferiore al 50% dell’assegno sociale INPS, la posizione può essere interamente liquidata sotto forma di capitale.
- nuove tipologie di prestazione. Oltre alle formule tradizionali, il lavoratore potrà scegliere tra rendita a durata definita (calcolata per un numero di anni pari alla vita attesa residua dell’aderente. La rata annuale sarà determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione al numero di anni residui stimati); prelievi liberamente determinabili (nei limiti fissati dalla legge) ed erogazione frazionata (periodica del montante per una durata non inferiore a 5 anni).
Riduzione della tassazione e incentivi alla permanenza nei fondi
La riforma premia chi sceglie la permanenza di lungo periodo nelle forme pensionistiche complementari attraverso un regime fiscale agevolatoper le prestazioni frazionate:
- le prestazioni erogate in forma frazionata sono imponibili sul loro ammontare complessivo, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti finanziari già tassati in fase di accumulo);
- sulla parte imponibile viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta con un’aliquota base del 20%;
- tale aliquota si riduce di 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15esimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino a un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali (consentendo quindi di scendere fino a un’aliquota minima del 15% dopo 35 anni di iscrizione).
Adesione automatica e criteri di individuazione del Fondo
Dal primo luglio 2026 si rafforza il meccanismo di allocazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e dei contributi previdenziali in assenza di esplicita dichiarazione del lavoratore:
- destinazione del TFR. In caso di adesione automatica, il TFR e i contributi a carico del datore di lavoro e del dipendente confluiscono nella forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi (anche territoriali o aziendali) applicati in azienda;
- criterio della maggioranza. Se sono presenti più forme pensionistiche contrattuali, il TFR è devoluto a quella che conta il maggior numero di lavoratori iscritti all’interno dell’azienda, salvo diversi accordi aziendali specifici;
- forma residuale. In totale assenza di accordi o contratti collettivi, la destinazione dell’adesione automatica è rappresentata dalla forma pensionistica residuale individuata dal regolamento ministeriale (Ministero del Lavoro, D.M. n. 85 del 31 marzo 2020), a cui viene conferito l’intero importo del TFR;
- esonero contributivo per redditi bassi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la sua retribuzione annuale lorda (RAL) sia inferiore al valore dell’assegno sociale INPS.
SICUREZZA SUL LAVORO
Le linee guida INL per il recupero dei crediti
INL, Nota 24 giugno 2026, prot. n. 4634
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 24 giugno 2026, prot. n. 4634 – ha fornito le prime indicazioni operative volte a garantire un’applicazione uniforme delle procedure di recupero dei crediti della patente a crediti da parte delle Commissioni territoriali.
Le linee guida disciplinano innanzitutto la composizione della Commissione, prevedendo la partecipazione, oltre ai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, di un rappresentante dell’ASL territorialmente competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), individuato tramite l’Organismo Paritetico competente. Vengono inoltre fornite indicazioni operative per l’individuazione dei componenti e per l’organizzazione delle sedute, tenendo conto, per quanto possibile, del settore economico in cui opera l’impresa o il lavoratore autonomo interessato.
Il recupero dei crediti può avvenire attraverso due strumenti: la formazione aggiuntiva e gli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La formazione deve essere ulteriore rispetto a quella obbligatoria prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e non può essere considerata valida ai fini dell’aggiornamento periodico.
I corsi devono essere erogati esclusivamente da soggetti formatori qualificati, nel rispetto dei requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, possono svolgersi in presenza o in videoconferenza sincrona e devono concludersi con un test finale superato con almeno il 70% delle risposte corrette. È inoltre richiesta una frequenza minima pari al 90% delle ore previste.
APPROFONDIMENTI
DIRITTO DEL LAVORO
Le principali novità della legge di conversione del DL Lavoro
Nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2026, n. 147 è stata pubblicata la legge 25 giugno 2026, n. 112, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”.
L’art. 1 ha introdotto un esonero contributivo totale per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate e molto svantaggiateeffettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.
Nel dettaglio:
- l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di € 650 mensili per lavoratrice; per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, oppure da almeno 12 mesi se appartenenti alle categorie di lavoratori svantaggiati individuate dal Regolamento UE n. 651/2014.
- per le assunzioni di donne svantaggiate o molto svantaggiate residenti nelle regioni della ZES Unica l’esonero è elevato ad euro 800 mensili per lavoratrice.
Le macro-categorie di riferimento beneficiari sono le seguenti:
1. Donne molto svantaggiate – vi rientrano le donne:
- di qualsiasi età;
- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- residenti ovunque.
2. Donne svantaggiate – vi rientrano le donne:
- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- residenti nelle regioni ZES Unica (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna);
- oppure occupate in settori ad alta disparità di genere.
Il beneficio pieno di 24 mesi spetta alle lavoratrici:
- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- oppure prive di impiego da almeno 12 mesi e appartenenti alle categorie UE indicate dal Regolamento 651/2014.
Le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato non danno diritto al beneficio, anche in presenza di tutti i requisiti soggettivi della lavoratrice.
L’INPS – con Circolare n. 57/2026 e Messaggio n. 1970/2026 – ha reso note le istruzioni normative ed operative dell’incentivo in specie.
L’art. 2 ha introdotto un esonero contributivo totale per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani che non abbiano compiuto 35 anni e che rientrino nelle categorie di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati individuate dal Regolamento, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.
L’agevolazione è riconosciuta entro il limite massimo di:
- € 500 mensili per lavoratore nel regime ordinario;
- € 650 mensili per lavoratore in caso di assunzione presso sedi o unità produttive ubicate nelle regioni della ZES Unica del Mezzogiorno.
Nei rapporti part-time, il massimale dell’esonero deve essere riproporzionato in funzione dell’orario di lavoro applicato (pertanto, il limite massimo mensile non resta fisso ma deve essere ridotto proporzionalmente alla percentuale di part-time).
L’INPS – con Circolare n. 55/2026 e Messaggio n. 1966/2026 – ha reso note le istruzioni normative ed operative dell’incentivo in specie.
L’art. 3 ha introdotto un esonero del 100% per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026 presso sedi o unità produttive ubicate nelle regioni della ZES Unica del Mezzogiorno.
La misura è destinata ai datori di lavoro privati che occupano fino a dieci dipendenti e assumono lavoratori che abbiano compiuto 35 anni e risultino disoccupati da almeno 24 mesi.
L’esonero è riconosciuto per un massimo di 24 mesi e nel limite di € 650 mensili per lavoratore.
Nei rapporti part-time, il massimale dell’esonero deve essere riproporzionato in funzione dell’orario di lavoro applicato (pertanto, il limite massimo mensile non resta fisso ma deve essere ridotto proporzionalmente alla percentuale di part-time).
L’INPS – con Circolare n. 56/2026 e Messaggio n. 1968/2026 – ha reso note le istruzioni normative ed operative dell’incentivo in specie.
Tra le novità più rilevanti inserite in fase di conversione del D.L. n. 62/2026, si segnala:
Rinnovi contrattuali – si prevede che:
- al fine di favorire il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro alle rispettive scadenze naturali e di assicurare continuità alla tutela economica dei lavoratori, le parti stipulanti, nell’esercizio della propria autonomia contrattuale, prevedono procedure idonee a garantire regolarità nei rinnovi nonché meccanismi volti ad assicurare adeguata copertura economica nel periodo intercorrente tra la scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e la sottoscrizione del relativo rinnovo, assumendo a riferimento la data di scadenza naturale del precedente contratto collettivo nazionale di lavoro;
- in caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi entro i primi nove mesi successivi alla naturale scadenza, in assenza di diverse pattuizioni contrattuali, le retribuzioni sono adeguate, a titolo di anticipazione forfetaria dell’incremento retributivo, alla variazione dell’indicatore dei prezzi al consumo al netto dei prodotti energetici importati (IPCA-NEI), nella misura pari al 50%;
- nei settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi ai sensi dell’elenco di cui al D.P.R. n. 1525/1963 ovvero nei settori a cui appartengono i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L., la misura dell’adeguamento è determinata dalla contrattazione collettiva sulla base di indicatori economici settoriali e non può comunque superare il 50% dell’indicatore dei prezzi al consumo al netto dei prodotti energetici importati (IPCA-NEI);
- il contributo di assistenza contrattuale, ove previsto, non può essere riconosciuto decorsi dodici mesi dalla scadenza naturale del contratto e fino al suo rinnovo.
Distacco di lavoratori per finalità di salvaguardia occupazionale e continuità produttiva – è consentito, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2029, il distacco di uno o più lavoratori tra aziende diverse non dello stesso settore, quando tale pratica risulti finalizzata alla salvaguardia dei livelli occupazionali o della continuità produttiva (è demandato ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali il compito di definire le disposizioni applicative).
Staff leasing – il lavoratore assunto dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato può svolgere periodi di missione a termine presso un medesimo utilizzatore, aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata complessiva, anche non continuativa e ulteriore rispetto ai 24 mesi, non superiore a 36 mesi, salvo che il contratto collettivo applicato dall’utilizzatore preveda un diverso limite temporale.
Nel dettaglio:
- il nuovo limite temporale di 36 mesi decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 62/2026;
- eventuali precedenti periodi di missione di lavoratori già assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato non rilevano ai fini del suddetto computo.
Tirocini extracurriculari – La durata massima dei tirocini extracurriculari, ex art. 1, commi da 720 a 726, legge 30 dicembre 2021, n. 234, non può eccedere il limite di dodici mesi complessivi per ciascun gruppo di imprese, fermi restando gli altri limiti previsti dalla legislazione vigente.
IMPOSIZIONE FISCALE
Incrementi rinnovi CCNL: l’intervento dell’AE sul regime di tassazione
L’Agenzia delle Entrate – con Circolare n. 3/2026 – ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle novità apportate dalla legge n. 199/2025, in materia di detassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni.
Com’è noto, l’art. 1, comma 7, legge di bilancio 2026 ha previsto che gli incrementi retributivi corrisposti nel corso del 2026, in attuazione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti nel triennio 2024-2026, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 5%.
Tale l’imposta sostitutiva del 5% si applica anche agli incrementi retributivi relativi alle indennità erogate mensilmente connesse allo svolgimento della mansione (ad esempio indennità di cassa o indennità variabili), in quanto riconducibili alla retribuzione ordinaria.
Nel caso in cui gli incrementi retributivi previsti dai CCNL sottoscritti nel triennio 2024/2026 siano riconosciuti anche per periodi antecedenti alla sottoscrizione (ad esempio con decorrenza economica dall’anno 2023), l’imposta in questione si applica anche a tali somme, ferma restando l’esclusione degli importi erogati “una tantum”.
Inoltre, laddove gli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL assorbano l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo o di analoghi elementi retributivi, l’AE ha precisato che, anche se tali importi sono riconosciuti sulla base di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro, il beneficio si applica comunque, in considerazione dell’analoga funzione economica e della natura retributiva dei suddetti istituti.
È stato poi evidenziato che l’imposta sostitutiva del 5% si applica anche agli incrementi retributivi corrisposti in relazione alla retribuzione dei giorni di ferie e di festività soppresse, alla gratifica feriale eventualmente prevista dai singoli Ccnl, nonché al trattamento aggiuntivo eventualmente previsto dai singoli Contratti collettivi per la festività soppressa del 4 novembre.
Infine, la Circolare in commento ha fornito ulteriori chiarimenti anche sul perimetro applicativo dei commi 10 e 11 della legge n. 199/2025, con cui è stata introdotta, per l’anno 2026, un’imposta sostitutiva del 15%, alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro.
Sul punto, l’AE ha precisato che l’imposta del 15% si applica anche alla maggiorazione prevista dai CCNL per il lavoro svolto nella giornata di domenica, pur se non coincidente con il giorno di riposo settimanale previsto contrattualmente, all’intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo, nonché all’indennità di pernottamento prevista dall’art. 117 del CCNL Credito.
In caso di part-time verticale l’agevolazione si applica solo in caso di lavoro nel giorno di riposo stabilito dalle parti, mentre non trova applicazione nel caso di lavoro supplementare in giorni non identificabili in quello di riposo o di esercizio di clausole elastiche, per il quale sono previste maggiorazioni ad hoc dal contratto collettivo o dal D.Lgs. n. 81/2015.
Per quanto riguarda le indennità di reperibilità,previste dai Contratti collettivi nazionali in relazione al lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e al lavoro a turni, considerato che viene remunerata una condizione di disponibilità del lavoratore, che accetta una limitazione della propria libertà personale e organizzativa, l’imposta sostitutiva si applica anche laddove il lavoratore non abbia effettivamente prestato la connessa attività lavorativa.
L’AE ha, poi, specificato che entrambe le imposte sostitutive, del 5% e del 15%, non si applicano nel caso in cui non vi sia un CCNL applicato dal datore di lavoro, mentre trovano piena applicazione nei confronti dei lavoratori che fruiscono del nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori residenti all’estero che si trasferiscono in Italia. In tali ipotesi, quindi, gli incrementi e le indennità devono essere assoggettati alle imposte sostitutive per l’intero ammontare, senza tener conto delle riduzioni previste dalle relative norme agevolative.
Resta fermo che, qualora il lavoratore rinunci espressamente all’applicazione dell’imposta sostitutiva, gli incrementi retributivi concorrono alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti nella misura ridotta prevista dalla norma.
INAIL, PRESTAZIONI
Borse di studio ai figli delle vittime del lavoro: la procedura definita dall’INAIL
L’INAIL – con Circolare n. 31/2026 – ha definito le modalità operative per l’accesso alle nuove borse di studio destinate agli studenti superstiti di lavoratori deceduti a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.
A decorrere dal 24 giugno 2026 è attivo il servizio telematico attraverso il quale gli aventi diritto potranno presentare domanda per ottenere il contributo economico annuale previsto dall’art. 8, D.L. n. 159/2025 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198/2025).
La borsa di studio viene riconosciuta in aggiunta alle prestazioni economiche già previste dalla normativa Inail e risulta pienamente cumulabile con le altre forme di sostegno erogate ai superstiti.
La prestazione è destinata agli studenti che risultano titolari di rendita ai superstiti a seguito del decesso di un lavoratore assicurato.
Possono accedere al beneficio gli iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado, alle scuole secondarie di secondo grado, ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), alle università, alle istituzioni AFAM e agli ITS Academy.
Il contributo è riconosciuto anche agli studenti che frequentano istituzioni scolastiche o universitarie dell’Unione europea e agli iscritti a percorsi di studio svolti all’estero, purché i titoli conseguiti siano riconosciuti validi nel territorio italiano.
La durata del beneficio varia in funzione del percorso di studi e dei limiti anagrafici stabiliti dalla normativa vigente. Per gli studenti universitari il sostegno può essere riconosciuto fino al completamento del corso legale di studi e comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età.
L’entità della borsa di studio cambia in base al livello di istruzione frequentato: per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo gradoè previsto un contributo annuale di € 3.000.
L’importo sale a 5.000 euro per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Per università, istituzioni AFAM e ITS Academy il sostegno economico raggiunge invece € 7.000 annui.
Le somme erogate dall’Inail sono esenti da imposizione fiscale e vengono riconosciute per ciascun anno di frequenza regolarmente completato.
L’accesso alla prestazione è subordinato al conseguimento di risultati scolastici o accademici che attestino la regolare prosecuzione del percorso formativo. Per gli studenti delle scuole dell’obbligo è richiesta la promozione alla classe successiva, mentre per gli studenti delle scuole superiori il beneficio è subordinato al superamento dell’anno scolastico o al conseguimento del diploma finale. In ambito universitario, invece, è necessario aver acquisito almeno la metà dei crediti formativi previsti dal piano di studi per l’anno accademico di riferimento.
Analogo criterio viene applicato agli studenti delle istituzioni AFAM attraverso il conseguimento di almeno il 50% dei crediti formativi accademici previsti.
La misura dispone di una dotazione finanziaria pari a 26 milioni di euro annui.
La normativa prevede che le borse di studio siano assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Una volta raggiunto il limite di spesa disponibile, l’Inail non potrà accogliere ulteriori richieste, anche in presenza di tutti i requisiti previsti.
L’istruttoria delle domande, finalizzata all’accertamento dei presupposti previsti per il riconoscimento della borsa di studio e all’eventuale erogazione dell’importo dovuto in base al ciclo di studi, è effettuato dalla Sede Inail competente per la pratica di infortunio o malattia professionale dell’assicurato deceduto.
La Sede Inail competente provvede, nell’ambito della gestione della domanda, a richiedere eventuali integrazioni o chiarimenti sulle informazioni e documentazioni fornite.
A conclusione dell’istruttoria, l’esito della domanda è comunicato mediante l’invio di apposito provvedimento.
La prestazione sarà erogata dall’Inail tramite la modalità di pagamento indicata nel modulo di domanda.
Inoltre, l’Inail effettua idonei controlli, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nel caso di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000.
Qualora dal controllo si dovessero rilevare false dichiarazioni, l’Inail richiede la restituzione della somma indebitamente corrisposta a titolo di borsa di studio, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., previa revoca del provvedimento dell’accoglimento di domanda opportunamente motivato.
PRINCIPALI SCADENZE
| Data scadenza/decorrenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
| Venerdì 10/07/2026 | Fondi | Fondo A.Pastore: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti. | Aziende commercio, trasporto e spedizione | Modello PIA- BNL |
| Venerdì 10/07/2026 | Fondi | Fondo M.Besusso: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti. | Aziende commercio, trasporto e spedizione | Modello PIA- BNL |
| Venerdì 10/07/2026 | Fondi | Fondo M.Negri: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti. | Aziende commercio, trasporto e spedizione | Modello PIA – BNL |
| Venerdì 10/07/2026 | INPS lav.dom. | Versamento dei contributi per i lavoratori domestici relativi al trimestre precedente. | Datori di lavoro domestico | Inps via telematica – Tramite Contact Center – Bollettino Mav |
| Giovedì 16/07/2026 | INPS | Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria. | Datori di lavoro del settore privato con almeno 50 addetti dalla loro prima costituzione e datori che hanno raggiunto i 60 addetti alla fine del 2025 | Modello F 24 on line |
| Giovedì 16/07/2026 | INPS | Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria. | Committenti | Modello F 24 on line |
| Giovedì 16/07/2026 | INPS | Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente. | Datori di lavoro | Modello F 24 on line |
| Giovedì 16/07/2026 | INPS | Versamento contributo fondo di integrazione salariale | Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J) | Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens |
| Giovedì 16/07/2026 | INPS ex Enpals | Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente | Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport | Modello F 24 on line |
| Giovedì 16/07/2026 | IRPEF | Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
| Giovedì 16/07/2026 | IRPEF | Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
| Giovedì 16/07/2026 | IRPEF | Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
| Giovedì 16/07/2026 | INPGI | Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata) | Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratti di collaborazione | Modello F24/Accise |
| Lunedì 20/07/2026 | Fondi | Previndapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti | Aziende Piccola Media Industria | Modello PREV/1 e versamento su C/C bancario |
| Lunedì 20/07/2026 | Fondi | Previndai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti | Aziende industriali | Bonifico bancario – Denuncia telematica al fondo |
| Lunedì 20/07/2026 | FASC | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati | Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica | Bonifico bancario – Denuncia telematica |
| Giovedì 23/07/2026 | Mod.730 | Consegna al dipendente/collaboratore una copia del Mod. 730 e il prospetto di liquidazione della dichiarazione presentata dal 21 giugno al 15 luglio. Trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte e presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio. | Sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale | Consegna e invio telematico |
| Sabato 25/07/2026 | ENPAIA | Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati | Aziende agricole | PagoPA- denuncia on line |
| Venerdì 31/07/2026 | INPS ex Enpals | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Aziende settori sport e spettacolo | Trasmissione telematica |
| Venerdì 31/07/2026 | INPS | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Datori di lavoro | Trasmissione telematica |
| Venerdì 31/07/2026 | LUL | Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente | Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta | Stampa meccanografica – Stampa Laser |
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