CIRCOLARE PER IL CLIENTE
A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 7 MAGGIO 2026
IN BREVE
ADEMPIMENTI
Prorogata al 15 maggio la scadenza di presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile
MLPS, Comunicato Stampa 30 aprile 2026
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Comunicato 30 aprile 2026 – ha reso noto che “al fine di consentire ai soggetti interessati da difficoltà tecniche di perfezionare le procedure, il termine per la presentazione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, previsto dall’art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, relativamente al biennio 2024-2025 è differito al 15 maggio 2026”.
Com’è noto, la compilazione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile relativa al biennio 2024-2025 è obbligatoria per le aziende, pubbliche e private, che occupano più di 50 dipendenti, mentre resta su base volontaria per quelle con un numero inferiore di dipendenti.
DIRITTO DEL LAVORO
Legge annuale PMI e Nota INL: i primi chiarimenti operativi
Legge 11 marzo 2026, n. 34; INL, Nota 15 aprile 2026, prot. n. 780
Nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2026, n. 68 è stata pubblicata la legge 11 marzo 2026, n. 34, recante “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 15 aprile 2026, prot. n. 780 (pubblicata in data 23 aprile 2026) – ha fornito le prime indicazioni operative relative alla legge n. 34/2026.
Di seguito, le novità più rilevanti:
- l’addestramento sull’uso corretto delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze e di dispositivi, anche di protezione individuale, può avvenire mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e deve essere tracciato in un apposito registro, anche informatizzato;
- fissata ogni tre anni la verifica per le piattaforme di lavoro mobili elevabili e le piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto.
DIRITTO DEL LAVORO
Pubblicato in GU il Decreto Lavoro
In data 28 aprile 2026, il Consiglio dei Ministri n. 172 ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale.
Di seguito le tematiche di maggior interesse.
Incentivi occupazionali
Il provvedimento prevede le seguenti misure:
- bonus assunzione donne 2026, consistente in un esonero contributivo del 100% (fino a 650 euro mensili) per 24 mesi per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate, con un incremento a 800 euro per le assunzioni effettuate nelle regioni della zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno;
- bonus assunzione giovani 2026, che prevede l’esonero del 100% dei contributi previdenziali (fino a 500 euro mensili) per 24 mesi per le nuove assunzioni di personale non dirigenziale di età inferiore ai 35 anni, con limite elevato a 650 euro nel Sud e nelle aree di crisi;
- bonus stabilizzazione giovani 2026, che prevede l’esonero del 100% dei contributi fino a 500 euro per 24 mesi anche per le stabilizzazioni di contratti a termine, stipulati tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026 e della durata massima di 12 mesi, effettuate tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, per personale di età inferiore ai 35 anni mai occupato stabilmente in precedenza;
- bonus assunzioni ZES 2026, per i datori di lavoro che occupano fino a un massimo di 10 dipendenti nella ZES unica per il Mezzogiorno, consistente in un esonero contributivo totale (fino a 650 euro mensili) per l’assunzione di soggetti over 35 disoccupati da almeno 24 mesi;
- sgravio contributivo per le imprese che adottano la certificazione UNI/PdR 192:2026, un nuovo strumento di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro, che definisce requisiti verificabili e indicatori di performance per le organizzazioni, private e pubbliche, che scelgono di investire in modo strutturato su maternità, paternità, carichi di cura, flessibilità organizzativa, welfare aziendale, salute e continuità di carriera. La misura contenuta nel decreto prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le aziende in possesso della certificazione collegata alla valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura, con una misura fino all’1% e nel limite massimo di € 50.000 annui per ciascuna impresa.
Definizione di Salario giusto
La disciplina sui trattamenti economici complessivi (TEC) tutela l’equilibrio di interessi tra lavoratori e parti sociali. Si garantisce ai lavoratori una retribuzione non inferiore ai minimi stabiliti dai contratti collettivi nazionali (CCNL) stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, contrastando il dumping. La norma tutela le imprese favorendo la concorrenza leale e valorizza l’autonomia di sindacati e datori di lavoro, evitando l’imposizione di un salario minimo fissato per legge e lasciando alla contrattazione la definizione delle voci retributive.
Disciplina dei rinnovi contrattuali
Il decreto interviene sulla disciplina del rinnovo dei contratti collettivi di lavoro. Nel rispetto dell’autonomia delle parti sociali, si stabilisce che siano le stesse a disciplinare, in sede di rinnovo, le decorrenze degli incrementi retributivi, gli eventuali importi una tantum e gli strumenti di copertura economica per il periodo tra la scadenza del vecchio contratto e la firma del nuovo, assumendo la data di scadenza naturale del contratto previgente come riferimento per assicurare la continuità della tutela economica. Qualora il rinnovo non avvenga entro 12 mesi dalla scadenza, le retribuzioni sono adeguate forfettariamente in misura pari al 30% della variazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato (IPCA).
Contrasto al caporalato digitale e tutele tecnologiche
Il provvedimento introduce misure specifiche per prevenire l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, con particolare riferimento alle attività gestite tramite piattaforme digitali, attraverso:
- la verifica dell’identità digitale del lavoratore. Si tratta di una misura volta a impedire il fenomeno della cessione o del “noleggio” degli account che alimenta forme di caporalato, consentendo l’accesso alle piattaforme esclusivamente tramite sistemi di identificazione certa (SPID, CIE o sistemi di autenticazione forte); vige il divieto di cedere le proprie credenziali o utilizzare account non riconducibili alla propria identità, con responsabilità dei gestori per i sistemi di controllo e sanzioni amministrative o sospensione dell’attività per omessa vigilanza;
- il diritto alla trasparenza algoritmica, che impone l’obbligo di fornire informazioni chiare sulle modalità di funzionamento degli algoritmi che influenzano l’assegnazione dei compiti e i compensi, garantendo il diritto di conoscere i parametri del proprio “rating” e di richiedere l’intervento umano per il riesame di decisioni automatizzate che incidano significativamente sul rapporto di lavoro.
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Pubblicate le FAQ dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, FAQ
Il MLPS ha pubblicato le FAQ relative ai numerosi quesiti interpretativi pervenuti alla Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, riguardanti l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione.
Tra le tante risposte, se ne segnalano alcune di maggiore interesse:
- Quali corsi deve frequentare il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi? Il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, dovrà frequentare i corsi previsti dal punto 4 della parte II dell’Accordo SR 59/2025. Il percorso formativo si articola, con un modulo comune e ulteriori moduli tecnici-integrativi per particolari settori di riferimento. Al modulo comune si accede dopo aver frequentato il corso propedeutico per datore di lavoro di cui al punto 3 dell’Accordo SR 59/2025.
- La formazione del lavoratore va considerata strettamente preassuntiva? Si potrebbe erogare nei primi giorni a partire dalla data di assunzione? Ai sensi dell’articolo 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 la formazione deve avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.
L’Accordo SR, nel ribadire tale precetto, specifica “Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo”.
INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI
Aggiornate le tabelle tipologiche per le comunicazioni e la denuncia di infortunio
INAIL, Comunicato stampa 4 maggio 2026
L’INAIL – con comunicato del 4 maggio 2026 – ha reso noto che a decorrere dal 22 maggio 2026 sono aggiornate le tabelle di decodifica necessarie agli utenti dei servizi che utilizzano l’inoltro tramite file.
Le modifiche sono riportate nel file “20260522-Variazioni Comuni-ASL-Sedi Inail-CAP.xlsx”. È, inoltre, disponibile la tabella generale “20260522-Comuni-ASL-Sedi Inail-CAP.xlsx”, con lo storico dei comuni, le associazioni Istat-Asl e quelle Istat-sedi Inail-Cap, che sostituisce totalmente la tabella attualmente in uso.
I file sono disponibili ai seguenti percorsi:
- “Comunicazione di infortunio”: Home > Atti e documenti > Prevenzione > Comunicazione di infortunio > Comunicazione infortunio – Tabelle di decodifica dei dati;
- “Denuncia/comunicazione di infortunio”: Home > Atti e Documenti > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia infortunio > Denuncia di infortunio – Tabelle di decodifica dei dati;
- “Denuncia di malattia professionale e di silicosi/asbestosi”: Home > Atti e Documenti > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia malattia professionale > Denuncia di malattia professionale/silicosi asbestosi – Tabelle di decodifica dei dati;
- “Certificati medici (di infortunio)”: Home > Atti e Documenti > Assicurazione > sezione Prestazioni > Certificati medici > Certificato medico di infortunio – Tabelle di decodifica dei dati per certificati medici di infortunio.
INCENTIVI ALLE AZIENDE
Voucher cloud & cybersecurity: le novità del MIMIT
MIMIT, D.Dirett. 22 aprile 2026
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – con decreto direttoriale del 22 aprile 2026 – ha disposto la proroga fino alle ore 12:00 del 27 maggio 2026 per l’invio al Ministero delle istanze di iscrizione all’elenco fornitori nell’ambito del Voucher Cloud & Cybersecurity di cui al Decreto Direttoriale 21 novembre 2025.
L’iniziativa “voucher cloud & cybersecurity” mette in campo 150 milioni di euro per sostenere l’acquisizione, da parte di PMI e lavoratori autonomi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso.
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
In GU la legge di conversione del decreto legge cd. PNRR
Nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2026, n. 91 è stata pubblicata la legge 20 aprile 2026, n. 50, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”.
Al riguardo, l’art. 30, comma 3, recita “Decorso il termine del 30 giugno 2026, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, sono accertate le risorse sulle quali non sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie per il conseguimento degli obiettivi del PNRR oggetto di rendicontazione all’Unione europea”.
Il dettato normativo è di particolare importanza in quanto definisce gli obblighi delle Regioni/Province Autonome nell’ambito del programma GOL: in tal senso, i soggetti attuatori dovranno impegnare le risorse assegnate entro il 30 giugno 2026.
PRIVACY
Le FAQ del Garante della Privacy sulla gestione di prove d’esame e corsi a distanza
Garante Privacy, FAQ
Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato una serie di FAQ di chiarimento sulle corrette modalità di utilizzo dei sistemi di supervisione per la regolarità delle prove d’esame e dei corsi a distanza.
Al riguardo, viene chiarito che:
- sebbene le università e gli enti di formazione siano legittimati a trattare i dati dei partecipanti a prove d’esame e corsi che si svolgono a distanza, ciò deve avvenire nei limiti del quadro normativo di settore ed esclusivamente ai fini del regolare svolgimento della prova e della frequenza ai corsi impiegando, ad esempio, servizi di videoconferenza o piattaforme che non consentano la raccolta di dati non pertinenti come la posizione geografica o i dati biometrici dei candidati;
- in caso di utilizzo di sistemi di supervisione (c.d. proctoring) spetta al titolare, quindi alle università e agli enti di formazione, adottare misure che garantiscano la conformità degli stessi alla disciplina privacy, anche nel caso in cui i sistemi e i servizi siano commercializzati da terzi;
- a seconda del numero dei partecipanti o iscritti alla sessione d’esame, tipologia di corso o di prova, il titolare potrà valutare la necessità di effettuare una registrazione audio-video dell’esame (anche riprendendo il volto della persona senza estrazione di dati biometrici), individuando un congruo termine di conservazione delle registrazioni;
- non sono invece consentiti sistemi che comportano trattamenti automatizzati di dati personali per analizzare e prevedere, anche mediante algoritmi, il comportamento dei partecipanti, come ad esempio, movimenti del corpo, frequenza dei click del mouse, operazioni compiute sulla tastiera, tentativi di accesso ad altre applicazioni, attività su Internet, al fine di elaborare indici di rischio o segnali di allerta relativi a possibili comportamenti fraudolenti.
APPROFONDIMENTI
DIRITTO DEL LAVORO
L’intervento INL su formazione cassaintegrati e sicurezza nel lavoro agile dopo la legge annuale PMI 2026
Nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2026, n. 68 è stata pubblicata la legge 11 marzo 2026, n. 34, recante “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”.
Tra le altre cose, si segnala la tematica della sicurezza sul lavoro in caso di lavoro agile (art. 11), che introduce, nell’art. 3, D.Lgs. n. 81/2008, il nuovo comma 7-bis, che attribuisce all’informativa scritta una funzione centrale nell’assolvimento degli obblighi di sicurezza compatibili con il lavoro agile.
Il datore di lavoro è infatti tenuto a consegnare, almeno annualmente, al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un documento nel quale siano individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto, con particolare attenzione ai rischi derivanti dall’uso dei videoterminali.
In tal senso, il Legislatore ha inteso ribadire che:
- il lavoro agile non si colloca in una dimensione eccentrica rispetto alla disciplina generale della sicurezza, ma ne costituisce una modalità attuativa che richiede un adattamento dei presìdi prevenzionistici;
- l’informazione ha valore sostanziale, in quanto non si esaurisce in un mero adempimento formale, ma diviene il principale veicolo attraverso cui trasferire conoscenze, istruzioni operative e consapevolezza dei rischi al lavoratore chiamato a svolgere l’attività al di fuori del perimetro aziendale.
Il documento dedica, inoltre, particolare attenzione al profilo dei videoterminali, richiamando gli artt. 172–179, D.Lgs. n. 81/2008 e ribadendo la necessità di presidiare i rischi per la vista, la postura, l’affaticamento fisico e mentale e lo stress lavoro-correlato.
Infine, l’art. 11, legge n. 34/2026 interviene anche sull’art. 55, D.Lgs. n. 81/2008, rafforzando l’effettività dell’obbligo informativo mediante il suo inserimento nel sistema delle violazioni sanzionate: pertanto, l’informativa annuale nel lavoro agile non rappresenta una mera raccomandazione organizzativa, ma un obbligo giuridico il cui inadempimento assume rilievo diretto sul piano prevenzionistico e repressivo.
La disciplina sanzionatoria in caso di mancata ottemperanza viene inserita nelle ipotesi previste dall’art. 55, comma 5, lett. c), la quale già prevedeva:
- l’arresto da due a quattro mesi
oppure
- l’ammenda da € 1.708,61 ad € 7.403,96
nei seguenti casi di violazione:
a) di cui all’art. 18 (obblighi specifici del datore di lavoro), comma 1:
- lett. c (affidamento di compiti ai lavoratori in considerazione delle loro capacità e condizioni di salute e sicurezza),
- lett. e (adozione di misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico),
- lett. f (richiesta dell’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione),
- lett. q (adozione di appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio),
b) di cui all’art. 36 (informazione in materia di salute e sicurezza),
- comma 1 (relativo ai rischi generici, procedure primo soccorso, antincendio, evacuazione, nominativi del rappresentante dei lavoratori per sicurezza, dell’RSPP e del medico competente),
- comma 2 (relativo ai rischi specifici, all’utilizzo di sostanze pericolose, alle misure ed alle attività di protezione e prevenzione adottate),
c) di cui all’art. 37 (formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti),
- comma 1 (formazione in tema rischi generici e di rischi specifici legati alla mansione ed ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda),
- comma 7 (formazione e periodico aggiornamento del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti),
- comma 7-ter (modalità formativa del preposto in presenza con aggiornamenti almeno biennali), comma 9 (formazione ed aggiornamento per i lavoratori addetti alle attività di antincendio e di primo soccorso),
- comma 10 (formazione particolare per gli RLS Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza),
d) art. 43 (gestione delle emergenze), comma 1:
- lett. d (adozione di un programma di interventi, di provvedimenti e di istruzioni che consenta ai lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato di mettersi al sicuro),
- lett. e-bis (garanzia della presenza di idonei mezzi di estinzione incendi),
e) art. 46 (prevenzione incendi), comma 2 (adozione di idonee misure finalizzate a prevenire gli incendi e tutelare l’incolumità dei lavoratori).
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 15 aprile 2026, prot. n. 780 – ha riepilogato la disciplina prevista dalla legge cd. PMI in merito a:
- modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza da parte dell’INAIL;
- obbligo di formazione anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni;
- impiego di tecnologie all’avanguardia per aumentare l’efficacia dell’addestramento;
- decadenza dal trattamento di integrazione salariale in caso di rifiuto o frequenza irregolare ad un corso di formazione o riqualificazione;
- lavoro agile;
- attività di combattimento.
Tra gli aspetti più rilevanti inerenti le novità introdotte, si segnala che “il lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 3 della presente legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione, ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo”.
INCENTIVI ALLE AZIENDE
Modalità di iscrizione all’elenco MiMIT 2026 dei fornitori per il bando voucher cloud & cybersecurity
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – con decreto direttoriale del 22 aprile 2026 – ha prorogato al 27 maggio 2026 la data entro la quale imprese (iscritte e non iscritte al registro delle imprese) e liberi professionisti possono presentare domanda per richiedere l’iscrizione all’elenco dei fornitori dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security ammissibili.
La registrazione all’elenco abilita i fornitori all’erogazione dei servizi e/o prodotti dichiarati in sede di presentazione dell’istanza, nonché conferisce a tali servizi e/o prodotti la qualifica necessaria ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni.
La misura, disciplinata dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, è destinata alle micro, piccole e medie imprese (PMI) e ai lavoratori autonomi(professionisti iscritti agli ordini e non) operanti sull’intero territorio nazionale che dispongono, all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps.
Il bando mette a disposizione 150 milioni di euro e prevede l’assegnazione di contributi a fondo perduto (di importo non superiore ad € 20.000) pari al 50% delle spese ammissibili, sostenute per l’acquisto, da fornitori iscritti nell’elenco ministeriale, di software, hardware e servizi specialistici di sicurezza informatica e cloud computing.
Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione da parte delle PMI e dei lavoratori autonomi saranno definiti con successivo provvedimento direttoriale, in esito alla formazione dell’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei prodotti e servizi agevolabili.
Sono ammissibili alle agevolazioni i servizi e prodotti di cloud computing e cybersecurity ricompresi in una o più delle seguenti categorie:
- soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IPS);
- soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità;
- servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS), database;
- servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX);
- servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione.
I servizi/prodotti agevolabili possono essere erogati tramite:
- acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
- sottoscrizione di un abbonamento;
- adottando una combinazione delle modalità sopra indicate.
All’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti agevolabili possono iscriversi:
- i fornitori che presentano servizi ammissibili con qualifica almeno di livello 1 (QC1), nel catalogo delle infrastrutture digitali e dei servizi cloud di cui al regolamento n. 21007/24, per l’offerta dei predetti servizi;
- i fornitori che non presentano soluzioni ammissibili qualificate dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) nel catalogo delle infrastrutture digitali e dei servizi cloud di cui al regolamento n. 21007/24, previa dimostrazione del possesso delle seguenti certificazioni afferenti alla categoria di appartenenza del servizio e/o prodotto agevolabile erogato:
a) soluzioni hardware cybersecurity (es. firewall, NGFW, router/switch, IDS/IPS), soluzioni software cybersecurity (es. antivirus, SIEM, crittografia, gestione vulnerabilità) e servizi professionali di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo: certificazione ISO 9001 e certificazione ISO/IEC 27001;
b) servizi cloud infrastrutturali e di piattaforma (IaaS e PaaS) e servizi Cloud SaaS (es. ERP, HRM, CRM, CMS, UCC): certificazione ISO 9001 e certificazione ISO/IEC 27001 con estensione ISO/IEC 27017 ovvero, quale alternativa la certificazione CSA Star Level 2.
Le verifiche sulle istanze presentate verranno condotte, anche a campione, da Infratel Italia, che procederà ad accertare la regolarità e la corrispondenza delle certificazioni indicate dai soggetti richiedenti, in sede di presentazione dell’istanza, con quelle ammissibili, ovvero il possesso di una qualifica almeno di livello 1 (QC1) in relazione ai servizi indicati nell’istanza.
Al termine delle verifiche, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy provvede, entro sessanta giorni dal 27 maggio 2026, a formare e pubblicare nell’area dedicata del portale, l’elenco dei fornitori e dei relativi servizi e/o prodotti erogabili, attribuendo a ciascun servizio e/o prodotto un codice identificativo.
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Le novità sulla platea dei beneficiari AUU e sulla portabilità del TFR
Nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2026, n. 91 è stata pubblicata la legge 20 aprile 2026, n. 50, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”.
Tra le cose di maggior rilievo, si segnala
- la decorrenza al 31 ottobre 2026 in caso di portabilità dei fondi pensione;
- le novità in tema di assegno unico e universale per i figli a carico.
Relativamente al punto 1), si precisa che la disciplina innovata stabilisce che il lavoratore possa cambiare fondo pensione, decorsi due anni dalla data di adesione allo stesso, e il trasferimento della posizione individuale include non solo il TFR maturando ma anche l’eventuale contributo a carico del datore di lavoro. Il contributo datoriale viene quindi concesso come beneficio perenne, che “segue” il lavoratore anche in caso di variazione da un fondo di categoria (dove il diritto sorge in automatico) a un fondo che non lo è.
La modifica recente, prevede che la decorrenza di tale modifica della legge di bilancio avrà decorrenza al 31 ottobre 2026, anticipando che ci saranno successivi interventi della COVIP a riguardo.
Il differimento della decorrenza, infatti, sembra sia un intervento prudenziale proprio per ampliare il lasso di tempo necessario agli adeguamenti necessari.
Resta ferma la data di efficacia del 1° luglio 2026 per tutte le altre modifiche introdotte in tema di TFR poiché la modifica incide esclusivamente su quanto previsto dalla lett. c) del comma 201, art. 1, legge n. 199/2025.
In merito al punto 2), si segnala l’estensione della platea dei beneficiari della misura, stante il fatto che rientrano nel beneficio anche i figli residenti in un altro Stato membro UE, purché sempre fiscalmente a carico.
Il diritto al beneficio dipende dal mantenimento, nel tempo, di determinate condizioni soggettive inerenti alla cittadinanza, la residenza e il soggiorno. Sotto il profilo della cittadinanza, possono accedere alla misura i cittadini italiani, i cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari, purché titolari di un valido diritto di soggiorno, anche permanente.
Per quanto riguarda il legame con il territorio italiano, questo può risultare sia dalla residenza e dal domicilio, sia dallo svolgimento di un’attività lavorativa. In quest’ultimo caso, è necessario che il lavoro (subordinato o autonomo) comporti l’iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la normativa italiana e che i contributi siano regolarmente versati.
Un ulteriore elemento richiesto riguarda la durata del rapporto con l’Italia: è sufficiente avervi risieduto per almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolari di un contratto di lavoro di durata non inferiore a sei mesi.
La normativa precisa inoltre che l’importo del beneficio varia in base al periodo effettivo durante il quale il richiedente ha un collegamento concreto con il territorio italiano, sia attraverso la residenza o il domicilio sia tramite l’attività lavorativa svolta.
Per i soggetti che lavorano in Italia senza esservi residenti, la richiesta deve essere riferita al periodo di attività lavorativa e va rinnovata ogni anno, con decorrenza dal 1° marzo.
PRINCIPALI SCADENZE
| Data scadenza/decorrenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
| Lunedì 18/05/2026 | INPS | Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria | Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti | Modello F 24 on line |
| Lunedì 18/05/2026 | INPS | Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria | Committenti | Modello F 24 on line |
| Lunedì 18/05/2026 | INPS | Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente | Datori di lavoro | Modello F 24 on line |
| Lunedì 18/05/2026 | INPS | Versamento contributo fondo di integrazione salariale | Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J) | Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens |
| Lunedì 18/05/2026 | INPS ex ENPALS | Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente | Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport | Modello F 24 on line |
| Lunedì 18/05/2026 | IRPEF | Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
| Lunedì 18/05/2026 | IRPEF | Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
| Lunedì 18/05/2026 | IRPEF | Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
| Lunedì 18/05/2026 | INPGI | Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata) | Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratto di collaborazione | Modello F24/Accise |
| Lunedì 18/05/2026 | INAIL | Autoliquidazione: versamento premio anticipato anno in corso e saldo premio anno precedente. Versamento 2^ rata | Datori di lavoro | Modello F24 on line titolari P.IVA oppure presso Banche e uff. Postali non titolari P.IVA |
| Mercoledì 20/05/2026 | ENASARCO | Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel 1° trimestre 2026 | Soggetti preponenti nel rapporto di agenzia | RID bancario |
| Mercoledì 20/05/2026 | FASC | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati | Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica | Bonifico bancario – Denuncia telematica |
| Lunedì 25/05/2026 | ENPAIA | Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati | Aziende agricole | M.A.V. bancario – denuncia on line |
| Lunedì 01/06/2026 | INPS | Domanda differimento adempimenti contributivi per ferie collettive | Datori di lavoro | Trasmissione telematica |
| Lunedì 01/06/2026 | INPS ex ENPALS | Denuncia contributiva mensile unificata (Uniemens) | Aziende settori sport e spettacolo | Procedura telematica |
| Lunedì 01/06/2026 | INPS | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Datori di lavoro | Trasmissione telematica |
| Lunedì 01/06/2026 | Fondi | Fasi: versamento contributi trimestrali Dirigenti aziende industriali | Datori di lavoro aziende industriali | Bollettino Bancario – RID |
| Lunedì 01/06/2026 | LUL | Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente | Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta | Stampa meccanografica – Stampa Laser |
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.