1° Contenuto riservato: Come cambia l’Assegno Unico dopo il Decreto Semplificazioni PNRR

CIRCOLARE MONOGRAFICA

La misura assume la qualificazione di prestazione familiare ai sensi del Regolamento (CE) 883/2004, finendo nelle regole di coordinamento tra i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri

DI FRANCESCA BICICCHI – STUDIO NEVIO BIANCHI & PARTNERS | 6 AGOSTO 2026

L’INPS, in seguito all’entrata in vigore dell’articolo 7-bis del D.L. n. 19/2026, convertito con la Legge n. 50/2026 , ha rimesso ordine nell’intera materia relativa all’Assegno Unico e Universale con la Circolare n. 81/2026 , avvertendo che le indicazioni contenute in circolari e messaggi diffusi dal 2022 restano valide solo se compatibili e non in contrasto con le nuove istruzioni.

Da misura nazionale a prestazione familiare europea

Il legislatore, con l’intervento della scorsa primavera, ha messo mano al D.Lgs. n. 230/2021.

→ All’articolo 1  è stato introdotto il comma 2-bis ai sensi del quale, ai soli fini dell’attribuzione dell’Assegno, si considerano anche i figliresidenti in un altro Stato UE, purché fiscalmente a carico secondo la normativa italiana.

→ All’articolo 3, comma 1 , è stato eliminato il riferimento ai requisiti “di cittadinanza, residenza e soggiorno” nell’alinea e, alla lettera a), l’inciso sulla titolarità del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente. Nel medesimo articolo, la lettera c) viene ampliata aprendo la possibilità di fruire dell’Assegno, non solo a chi risulta residente e domiciliato in Italia, ma anche ai titolari di un contratto di lavoro subordinato o esercenti attività di lavoro autonomo che comportino l’iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana e in regola con il pagamento dei contributi previdenziali dovuti. Viene, infine, abrogata la lettera d) che prevedeva come requisito l’essere o essere stato residente in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di almeno 6 mesi.

→ All’articolo 6 , infine, sono stati inseriti il comma 01 , secondo cui l’erogazione è commisurata alla durata effettiva di residenza, domicilio o prestazione di lavoro svolta in Italia, e il comma 1-bis che impone ai lavoratori non residenti di presentare la domanda per il periodo di durata della prestazione lavorativa e rinnovarla comunque ogni anno a partire dal 1° marzo.

L’INPS chiarisce che, per effetto della novella normativa, la misura assume la qualificazione di prestazione familiare ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del Regolamento CE 883/2004, finendo nelle regole di coordinamento tra i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri.

Figli oltre confine: si allarga la platea, non il nucleo ISEE

Il nuovo comma 2-bis amplia la categoria dei figli per i quali la prestazione può essere riconosciuta, ma non tocca i criteri con cui si individuano i figli a carico ai fini ISEE. Il figlio che vive in altro Stato UE ed è fiscalmente a carico secondo le regole italiane entra nel perimetro dell’Assegno, ma non nel nucleo familiare rilevante per il calcolo dell’indicatore.

La prestazione spetta per ciascun figlio a carico nei nuclei con figli minorenni, figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni e, quando c’è un figlio con disabilità, senza limiti di età.
Per i minorenni si guarda agli articoli 7 e 9 del D.P.C.M. n. 159/2013, mentre nei nuclei con figli maggiorenni l’ISEE si determina secondo gli articoli da 2 a 6 e 9 dello stesso decreto.
Se l’ISEE manca, i figli vanno indicati e autocertificati in domanda, applicando le regole di composizione del nucleo dell’articolo 3 del D.P.C.M., con l’apertura ai figli fiscalmente a carico residenti in altro Stato UE.

Sui figli maggiorenni l’INPS insiste sul fatto che i requisiti da verificare sono l’appartenenza al nucleo ISEE (automatica se il figlio convive con uno o entrambi i genitori, subordinata a carico fiscale, stato libero e assenza di figli propri se non convive) e le condizioni dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 230/2021, fra cui il reddito complessivo annuo non superiore a 8.000 euro.

Su questa soglia arriva la precisazione secondo cui il reddito si calcola al lordo degli oneri deducibili e rileva anche quando la normativa prevede esclusioni o esenzioni dall’imposizione o quando si tratta di somme assoggettate a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, purché la disciplina ne imponga la considerazione nel reddito complessivo.

Diverso il caso del figlio maggiorenne residente in convivenza anagrafica il quale costituisce nucleo autonomo e non viene attratto nell’ISEE dei genitori.

Per i figli con disabilità l’Assegno spetta senza limiti di età e senza le condizioni previste della citata lettera b) (frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o di laurea; svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale), a patto che il figlio risulti incluso nel nucleo ISEE di uno o entrambi i genitori o sia individuato attraverso i dati autocertificati.

Nei nuclei orfanili il diritto arriva fino ai 21 anni di età o senza limiti di età se alla data del decesso dei genitori o del genitore superstite il figlio risultava incluso nel nucleo o a loro carico, si trova in condizione di disabilità grave ed è titolare di pensione ai superstiti.

Chi può chiedere l’Assegno

Si ricorda che i requisiti vanno posseduti tutti insiemeal momento della domanda e per tutta la durata della prestazione.

In merito ai requisiti di cittadinanza e soggiorno, rientrano i cittadini italiani o di altro Stato UE, loro familiari, e cittadini di Paesi terzi che abbiano il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il permesso unico di lavoro che autorizzi un’attività superiore a 6 mesi o il permesso per motivi di ricerca che consenta un soggiorno superiore a 6 mesi.

Qui entra in gioco il coordinamento comunitario. Se per lo stesso periodo e per gli stessi figli il diritto a prestazioni familiari esiste in più Stati membri, bisogna capire quale Stato è competente in via prioritaria, seguendo l’articolo 68 del Regolamento CE 883/2004. Pesa anzitutto lo svolgimento dell’attività lavorativa; in mancanza di attività conta la residenza; se il lavoro è svolto in più Stati, prevale lo Stato di residenza dei figli, sempre che lì l’attività sia effettivamente esercitata.
Individuato lo Stato prioritario, l’eventuale diritto previsto dalla legislazione di un altro Stato resta sospeso fino a concorrenza dell’importo dovuto in via prioritaria, mentre lo Stato competente in via sussidiaria riconosce, se spettante, l’integrazione differenziale. Lo stesso schema si applica alla Svizzera e ai Paesi dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) nei termini stabiliti dagli accordi internazionali.

Per i Paesi legati all’Italia da accordi bilaterali o multilaterali di sicurezza sociale, il fatto che l’accordo richiami assegni familiari o prestazioni familiari previgenti non basta a estenderlo automaticamente all’Assegno Unico.

Per quanto riguarda il pagamento dell’imposta sul reddito in Italia, si guarda a un’imposta teoricamente dovuta, determinata al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni. Il requisito c’è anche quando l’imposta, in concreto, non viene versata perché una norma prevede un’esclusione o un’esenzione.

La modifica più importante riguarda il terzo requisito. Accanto alla residenza e al domicilio in Italia si affianca la possibilità di avere un contratto di lavoro subordinato o esercitare un’attività autonoma che comportino l’iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana ed essere in regola con i contributi.
Per il lavoro autonomo la regolarità si considera sussistente se gli obblighi risultano adempiuti o se non emergono omissioni tali da escludere l’effettivo assoggettamento del lavoratore alla normativa italiana di sicurezza sociale.

Ai sensi del nuovo comma 01 dell’articolo 6, poi, per chi lavora in Italia senza risiedervi, riconoscimento ed erogazione sono commisurati alla durata dell’attività svolta nel territorio nazionale. Pertanto, il diritto vige nel periodo in cui c’è attività con iscrizione alla gestione previdenziale obbligatoria e si ferma quando il periodo finisce. Per i residenti la prestazione è dovuta per tutta la durata della residenza in Italia, a prescindere dai giorni di effettiva permanenza sul territorio, se non incidono sulla permanenza del requisito.

La domanda: proattività da una parte, scadenzario dall’altra

Ogni soggetto legittimato presenta un’unica domanda per tutti i figli beneficiari, con la possibilità di integrarla in caso di nuove nascite o sopravvenuta presenza di altri figli.

→ Per i lavoratori residenti in Italia la domanda viene acquisita con il meccanismo della proattività (Circolare n. 7/2026).

→ Per i lavoratori non residenti, invece, la domanda va presentata in riferimento a ciascun periodo di svolgimento dell’attività lavorativa in Italia e va comunque ripresentata ogni anno, in riferimento al periodo fra il 1° marzo e il 28 febbraio dell’anno successivo.

Possono presentare domanda il genitore in possesso dei requisiti, il genitore del genitore minorenne o incapace di agire, gli affidatari, i soggetti muniti di rappresentanza legale e, nei casi previsti, il figlio maggiorenne. La circolare chiude espressamente la possibilità a fratelli, nonni e zii che non abbiano un titolo giuridico idoneo a conferire poteri di rappresentanza legale o di gestione della prestazione.

C’è poi il caso dell’affidamento temporaneo, dove l’affidatario può considerare il minore nucleo familiare autonomo, presentando una DSU riferita solo a lui, o includerlo nel proprio nucleo ISEE. Le due strade sono alternative, la decisione vale per l’intero periodo di validità della DSU e si riflette su importo e maggiorazioni.

Importo, maggiorazioni e ISEE

L’importo mensile si determina sulla base della Tabella 1 allegata al D.Lgs. n. 230/2021 e in funzione dell’ISEE con misura massima fino alla soglia minima, riduzione progressiva all’aumentare dell’indicatore e importo minimo oltre la soglia massima o quando manca un ISEE in corso di validità.

Da marzo 2026 rileva l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. Importi, maggiorazioni e soglie si aggiornano ogni anno in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Le maggiorazioni seguono tre logiche. Alcune guardano al figlio per età inferiore a 1 anno, fascia fra 1 e 3 anni nei nuclei numerosi entro la soglia ISEE prevista, condizione di disabilità con importi differenziati per grado. Altre guardano ai genitori con madre di età inferiore a 21 anni, attività lavorativa svolta da entrambi. Altre guardano al nucleo, quando è numeroso, con figli successivi al secondo, o 4 o più figli. Le prime seguono le stesse modalità di ripartizione dell’Assegno fra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, mentre le ultime spettano soltanto al genitore o ai genitori nel cui nucleo ISEE, o dichiarato in domanda quando l’ISEE manca, risultano presenti i figli che determinano quella condizione.

Se l’attestazione ISEE presenta omissioni o difformità, la domanda viene comunque istruita, ma la prestazione è erogata nella misura minima. Il richiedente può rettificare la DSU, presentandone una nuova entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione o producendo idonea documentazione; in questo caso l’importo viene rideterminato, con eventuale riconoscimento delle somme spettanti a titolo di integrazione.

Anche laddove i dati dichiarati nella DSU non corrispondano a quelli presenti negli archivi dell’Istituto o di altre pubbliche amministrazioni, viene riconosciuto l’importo minimo.

Pagamenti, decorrenza e il nodo del transitorio

L’Assegno viene pagato per intero al genitore richiedente o in pari misura fra i genitori, secondo quanto indicato in domanda, dove è possibile inserire anche i dati di pagamento dell’altro genitore. Con l’affidamento condiviso si può chiedere la ripartizione al 50%, se c’è accordo, la corresponsione integrale a uno solo dei due tenendo conto che, in caso di affidamento esclusivo o specifico provvedimento dell’Autorità giudiziaria, la ripartizione non può essere modificata dall’altro genitore.

La domanda produce effetti dal mese successivo a quello di presentazione, fermo restando il regime particolare per le domande presentate fra il 1° marzo e il 30 giugno di ciascun anno, illustrato con la Circolare n. 132/2022  e, da ultimo, con la Circolare n. 7/2026 .

Le domande presentate dal 21 aprile 2026 vengono definite in via provvisoria, in attesa che il servizio telematico si adegui alla nuova disciplina e la prestazione viene erogata sulla base dei dati disponibili al momento dell’istruttoria.
Domande e posizioni potranno essere verificate e, eventualmente, rilavorate dopo l’adeguamento del sistema informativo o a seguito della presentazione o dell’aggiornamento della domanda tramite il nuovo servizio. Le mensilità coinvolte partono da maggio 2026, in quanto successive all’entrata in vigore dell’articolo 7-bis
All‘esito delle verifiche le posizioni possono essere confermate o ridefinite, gli importi già erogati rideterminati, le somme a credito corrisposte e quelle indebitamente percepite recuperate secondo la disciplina vigente.

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