1° Contenuto riservato: Congedo di paternità obbligatorio e genitori intenzionali

CIRCOLARE MONOGRAFICA

DI FRANCESCA BICICCHI – STUDIO NEVIO BIANCHI & PARTNERS | 12 NOVEMBRE 2025

La Corte costituzionale apre alle coppie omogenitoriali e l’INPS si adegua

La Sentenza n. 115/2025 della Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto al congedo di paternità obbligatorio alla lavoratrice genitore intenzionale in una coppia di due donne risultanti genitori nei registri dello stato civile. L’INPS, con Messaggio n. 3322/2025 , ha fornito istruzioni operative e chiarito gli effetti della pronuncia.

Il quadro normativo di riferimento

L’articolo 27-bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, inserito dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, disciplina il congedo di paternità obbligatorio.

Tale istituto, introdotto in attuazione della Direttiva UE 2019/1158 , riconosce al padre lavoratore dipendente il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, da fruire tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i cinque mesi successivi alla nascita. Durante tale periodo spetta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.
La finalità della norma, come ha ricordato la stessa Corte costituzionale, è quella di promuovere una più equa ripartizione delle responsabilità familiari e favorire un legame precoce tra il padre e il figlio.

Il congedo è compatibile con quello di maternità e può essere fruito anche in caso di adozione o affidamento.

La formulazione letterale, tuttavia, limitava il diritto al solo “padre lavoratore”, escludendo di fatto i casi di coppie dello stesso sesso, nelle quali una delle due madri risulti giuridicamente “secondo genitore” nei registri dello stato civile.

L’origine del contenzioso: la questione di legittimità sollevata dalla Corte d’appello di Brescia

Il giudizio che ha portato alla Sentenza n. 115/2025 trae origine da un’azione antidiscriminazione promossa da Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBTI+ Aps, in rappresentanza di coppie di genitori dello stesso sesso riconosciute dai registri di stato civile.

L’oggetto del contendere era la condotta discriminatoria dell’INPS, che, tramite la propria piattaforma telematica, non consentiva alle coppie omogenitoriali di presentare domanda di congedo parentale o di paternità, poiché il sistema informatico segnalava errore in caso di due codici fiscali appartenenti a persone dello stesso genere.
A seguito di un primo adeguamento del sistema, che aveva consentito l’accesso ai congedi parentali ex articolo 32 D.Lgs. n. 151/2001, l’Istituto non aveva però esteso la possibilità anche al congedo obbligatorio di paternità disciplinato dall’art. 27-bis .

La Corte d’appello di Brescia – sezione lavoro ha, quindi, sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la norma, nella parte in cui riservava il beneficio al solo padre lavoratore, violasse gli articoli 3 e 117, comma 1, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 2 e 3 della Direttiva n. 2000/78/CE (sulla parità di trattamento in materia di occupazione) e all’articolo 4 della Direttiva UE 2019/1158, che prevede il diritto al congedo di paternità anche per il “secondo genitore equivalente”, ove riconosciuto dal diritto nazionale.

Argomentazioni delle parti e il ruolo della Corte costituzionale

Nel giudizio costituzionale si sono costituiti, oltre a Rete Lenford e alla CGIL, anche l’INPS e la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata dall’Avvocatura generale dello Stato.

L’Istituto previdenziale ha eccepito l’inammissibilità e la manifesta infondatezza della questione, sostenendo che il legislatore, nel recepire la direttiva europea, aveva consapevolmente riservato il beneficio al “padre lavoratore”, mantenendo una distinzione coerente con l’impianto del diritto interno, che riconosce ruoli e diritti diversi a madre e padre.

L’INPS ha inoltre richiamato la Legge 20 maggio 2016, n. 76, sulle unioni civili, rilevando che essa non disciplina i profili della filiazione, e la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della stessa Corte costituzionale (Sentenze n. 230/2020, n. 32/2021, n. 183/2023), che ribadiscono la necessità di un intervento legislativo per il pieno riconoscimento della genitorialità omosessuale.

Secondo l’Avvocatura dello Stato, un’estensione automatica del congedo alla madre intenzionale avrebbe comportato un intervento manipolativo non consentito, invadendo la discrezionalità del legislatore in materia di politiche familiari e previdenziali.

Il ragionamento della Corte: uguaglianza e non discriminazione

La Corte costituzionale, con Sentenza n. 115/2025 , ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001, nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio anche alla lavoratrice che sia secondo genitore equivalente in una coppia di due donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.

La decisione si fonda su due assi portanti. Prima di tutto la violazione dell’articolo 3 della Costituzione, poiché due situazioni giuridiche equivalenti (il padre in una coppia eterosessuale e la madre intenzionale in una coppia omogenitoriale) vengono trattate in modo diseguale senza ragionevolezza e, in secondo luogo, il contrasto con l’articolo 117, comma 1, della Costituzione, in relazione all’articolo 4della Direttiva UE 2019/1158, che impone agli Stati membri di garantire il congedo di paternità anche al “secondo genitore equivalente”quando tale figura sia riconosciuta nell’ordinamento interno.

La Corte sottolinea che, nei casi in cui il legame genitoriale di coppie dello stesso sesso risulti iscritto nei registri dello stato civile, il secondo genitore è giuridicamente titolare dei diritti e doveri genitoriali, inclusi quelli connessi alla tutela della genitorialità lavorativa.

Il mancato riconoscimento del congedo obbligatorio si traduce, pertanto, in una discriminazione diretta basata sull’orientamento sessuale e in una lesione dei diritti del minore alla cura e alla relazione con entrambi i genitori, tutelati dagli articoli 30 e 31 della Costituzione.

L’estensione del diritto e la portata della pronuncia

Con la Sentenza n. 115/2025 , la Corte ha esteso erga omnes gli effetti del riconoscimento, stabilendo che il congedo di paternità obbligatorio spetta anche alla lavoratrice genitore intenzionale, nelle coppie di due donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.

La pronuncia si inserisce nel solco delle precedenti decisioni in materia di tutela dei rapporti familiari e genitoriali, confermando la funzione dell’art. 27-bis come misura a favore del minore e non esclusivamente del padre lavoratore.

Particolare rilievo assume il richiamo al principio di parità sostanziale, già affermato in precedenti pronunce (tra le altre, Sentenze n. 285/2010e n. 179/1993), secondo cui i congedi parentali e i riposi giornalieri mirano ad agevolare il processo di sviluppo relazionale del bambino con entrambi i genitori.

Gli effetti della sentenza: il Messaggio INPS n. 3322/2025

A seguito della pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2025, l’INPS ha diffuso il messaggio n. 3322 del 5 novembre 2025con cui ha fornito istruzioni operative per l’attuazione della pronuncia.

Il documento chiarisce che l’articolo 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 ha cessato di produrre effetti nella parte dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, ossia dal 24 luglio 2025.

La pronuncia, precisa l’Istituto, esplica i suoi effetti anche sui rapporti non ancora esauriti o non definiti alla data di cessazione degli effetti della norma.

Di conseguenza, le fruizioni di congedo di paternità obbligatorio avvenute prima del 24 luglio 2025 da parte di lavoratrici genitori intenzionali non sono da considerarsi indebite, purché avvenute nel rispetto delle disposizioni vigenti, mentre le domande di congedo a pagamento diretto presentate dalle lavoratrici interessate per periodi antecedenti al 24 luglio 2025 devono essere riesaminate dalle strutture territoriali INPS, su istanza di parte, nel rispetto dei termini di prescrizione annuale previsti dall’articolo 6, comma 6, della Legge n. 138/1943, e dei termini di decadenza di cui all’articolo 47, comma 3, del D.P.R. n. 639/1970.

Tali chiarimenti si pongono in integrazione del precedente Messaggio INPS n. 2450 del 7 agosto 2025, confermando la piena operatività della nuova disciplina interpretata alla luce della sentenza costituzionale.

Profili applicativi e riflessi sul sistema delle tutele

Dal punto di vista operativo, la novità determina un ampliamento soggettivo della platea dei beneficiari del congedo di paternità obbligatorio, che ora comprende il padre lavoratore dipendente e la lavoratrice genitore intenzionale in coppia di due donne, risultanti genitori nei registri dello stato civile.

Le strutture INPS dovranno, dunque, adeguare le procedure informatiche di ricezione delle domande, consentendo la presentazione da parte della lavoratrice in possesso dello status di “secondo genitore equivalente”, verificabile tramite le risultanze anagrafiche e la documentazione di stato civile.

Sul piano sostanziale, la decisione incide sull’equilibrio complessivo delle tutele parentali previste dal D.Lgs. n. 151/2001, riaffermando la logica unitaria di protezione del minore e della relazione genitoriale, indipendentemente dal genere o dall’orientamento sessuale dei genitori.

La valenza sistemica della decisione: oltre il caso concreto

La Corte costituzionale, pur limitando la propria pronuncia alla fattispecie di coppie femminili con iscrizione nei registri di stato civile, ha tracciato un principio generale: quando il diritto nazionale riconosce formalmente l’esistenza del legame genitoriale, non può negare i correlativi diritti lavorativi e previdenziali.

In tale prospettiva, la Sentenza n. 115/2025 rappresenta un punto di svolta nella riconfigurazione del concetto di genitorialità lavorativa, ponendo le basi per un’evoluzione legislativa e amministrativa coerente con i principi di uguaglianza, non discriminazione e tutela del minore sanciti dalla Costituzione e dal diritto dell’Unione europea.

Conclusioni

La combinazione della Sentenza n. 115/2025 e del Messaggio INPS n. 3322/2025 segna un passaggio decisivo nel processo di adeguamento del sistema delle tutele parentali ai principi di eguaglianza e non discriminazione.

La Corte costituzionale ha colmato un vuoto normativo che escludeva le madri intenzionali dalle tutele di congedo obbligatorio, mentre l’INPS ha prontamente fornito gli strumenti per la concreta applicazione della pronuncia, garantendo la certezza dei diritti e l’uniformità operativa sul territorio.

Si tratta di un intervento che consolida l’impianto del D.Lgs. n. 151/2001 come strumento di promozione dell’equilibrio tra vita professionale e familiare, in linea con la Direttiva UE 2019/1158 e con l’evoluzione costituzionale e sociale del concetto di famiglia.

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