1° Contenuto riservato: Contratto a termine per sostituzione maternità e fruizione dello sgravio contributivo

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Chiarimenti INPS sulle regole applicative in riferimento alle modalità di fruizione della misura prevista per le assunzioni in sostituzione

A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 27 APRILE 2026

L’INPS – con Messaggio 21 aprile 2026, n. 1343 – ha chiarito che, a decorrere dal 1° gennaio 2026 (data di entrata in vigore della Legge n. 199/2025), lo sgravio contributivo del 50% riconosciuto ai datori di lavoro che assumono a tempo determinato in sostituzione lavoratori/trici in congedo, ex art. 4, D.Lgs. n. 151/2001, può essere fruito anche per tutto il periodo di affiancamento successivo al rientro della lavoratrice/tore ed entro la data di compimento del primo anno di vita del bambino.

Com’è noto, la Legge di Bilancio 2026 ha inserito all’art. 4 del T.U. maternità, il nuovo comma 2-bis secondo cui al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione per sostituzione del lavoratore/trice in congedo, il contratto di lavoro può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.

Al contempo, resta fermo che al datore di lavoro viene sempre attribuito il codice di autorizzazione 9R avente il significato di “Azienda, anche di fornitura di lavoro temporaneo, avente titolo allo sgravio ex art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 151/2001″ anche per il periodo di affiancamento successivo al rientro della lavoratrice/tore.

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025, n. 301 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.

Il provvedimento affronta varie tematiche inerenti, tra le altre cose, la gestione amministrativa, fiscale e contributiva del rapporto di lavoro.

L’INPS – con Messaggio n. 1343/2026 – ha fornito i chiarimenti interpretativi in merito alla disposizione, prevista dalla Legge di Bilancio 2026 , che consente di prolungare il contratto a termine per sostituzione maternità fino al compimento del primo anno di età del bambino.

Il documento di prassi definisce le regole applicative soprattutto con riferimento alle modalità di fruizione dello sgravio contributivo previsto per le assunzioni in sostituzione.

Nell’analisi che segue, prima dell’analisi del Messaggio INPS de quo, un veloce riepilogo delle novità in ambito lavoristico introdotte dalla legge di Bilancio 2026.

Le novità del 2026 in ambito lavoristico

Nella Gazzetta Ufficiale n. 301/2025 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”. Da un punto di vista lavoristico, si segnala quanto segue.

  • Nuovo sgravio contributivo parziale per le assunzioni a tempo indeterminato – La Legge di Bilancio 2026 introduce un nuovo sgravio contributivo al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica). L’agevolazione consiste in un esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per una durata massima di 24 mesi, per l’assunzione nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato. Sarà un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a definire gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto del limite di spesa. Nell’adozione del decreto si terrà conto della valutazione degli effetti sull’occupazione dei bonus giovani, donne e ZES di cui agli artt. 2223 e 24 del D.L. n. 60/2024.

Le disposizioni in commento sono state assorbite dalla legge di conversione del  c.d. Decreto Milleproroghe e dovrebbero confluire nell’emanando decreto legge c.d. “primo maggio”.

  • Esonero contributivo per promuovere l’assunzione di madri lavoratrici – Si istituisce un esonero contributivo totale per i datori di lavoro privati che assumono donne con almeno tre figli minorenni, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. La misura dell’incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’esonero spetta:
    1. per 12 mesi dalla data dell’assunzione, qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;
    2. nel limite massimo di 18 mesi dalla data dell’assunzione con contratto a tempo determinato, se il contratto a termine viene trasformato in tempo indeterminato;
    3. per un periodo di 24 mesi dalla data dell’assunzione, qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo:

    1. non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato;
    2. non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
    3. è riconosciuto nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per l’anno 2026, di 18,3 milioni di euro per l’anno 2027, di 24,7 milioni di euro per l’anno 2028, di 25,3 milioni di euro per l’anno 2029, di 25,9 milioni di euro per l’anno 2030, di 26,5 milioni di euro per l’anno 2031, di 27 milioni di euro per l’anno 2032, di 27,6 milioni di euro per l’anno 2033, di 28,2 milioni di euro per l’anno 2034 e di 28,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2035. Al raggiungimento di tale limite di spesa, l’INPS non accetterà ulteriori domande di accesso all’incentivo.
  • Incentivi per la trasformazione dei contratti – Introdotti incentivi per la trasformazione dei contratti da full time a part time. In particolare, viene disposto che, fermo restando quanto previsto dal capo II del D.Lgs. n. 81/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno 40 punti percentuali. Ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti di fruire della priorità nella trasformazione da full time a part time, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo pari ad euro 3.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero:
a) non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato;
b) non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
c) è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023.
Sarà un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell’economia e delle finanze, a definire le disposizioni attuative.

  • Incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa – Prorogato l’incentivo al posticipo del pensionamento di cui all’art. 1, comma 286, Legge n. 197/2022 a favore dei lavoratori dipendenti che, pur avendo raggiunto i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato, decidono di rimanere in servizio, rinunciando all’accredito contributivo e ottenendo in cambio l’importo in busta paga. Per usufruire di questo incentivo i requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2026. Le somme così corrisposte non sono imponibili né ai fini fiscali né ai fini contributivi. La richiesta per ottenere il bonus corrispondente all’esonero contributivo già dalla prima data utile va fatta all’Inps, che verifica i requisiti e comunica l’esito entro 30 giorni al datore di lavoro, il quale riconosce il beneficio in busta paga.
  • Nuove risorse per gli incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale – Aumentato per il 2027 da 21,9 milioni a 24,1 milioni e per il 2028 da 3,5 milioni a 12,2 milioni di euro il tetto di spesa a copertura degli incentivi di cui all’articolo 4-ter, comma 14, del D.L. n. 4/2024, previsti, in via sperimentale per il 2024 e il 2025, per i processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori.
  • Prolungamento del contratto di lavoro stipulato in sostituzione delle lavoratrici in congedo – Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, si prevede la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore, assunti a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o parentale ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001, per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino. Com’è noto, l’art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001 prevede che, nelle aziende con meno di 20 dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50%.
  • Nuovo bonus mamme 2026 – Viene confermato anche nel 2026 e rafforzato il bonus in favore delle lavoratrici madri introdotto dall’art. 6, D.L. n. 95/2025. Nel dettaglio, la disposizione posticipa di un anno, al 2027 (anziché dal 2026), l’entrata in vigore della decontribuzione parziale prevista dall’art. 1, comma 219, Legge n. 207/2024 a favore delle lavoratrici dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico), delle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione (e che non hanno optato per il regime forfetario), madri di due figli e con retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore ad euro 40.000 su base annua. In luogo della suddetta decontribuzione parziale, per il solo anno 2026 sarà riconosciuto un contributo di euro 60 per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo.

Hanno diritto al contributo:
a)  le lavoratrici dipendenti a tempo determinato e indeterminato (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico), le lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata, madri di 2 figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni), titolari di reddito da lavoro non superiore ad euro 40.000 su base annua;
b) le lavoratrici dipendenti a tempo determinato (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico), le lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata, madri di più di 2 figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni), titolari di reddito da lavoro non superiore ad euro 40.000 su base annua.

Le mensilità spettanti del contributo, a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre 2026, saranno corrisposte a dicembre 2026, in un’unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2026.
Il contributo:

    1.  viene erogato dall’INPS, dietro la presentazione di apposita domanda;
    2. non è imponibile ai fini fiscali e contributivi;
    3. non rileva ai fini della determinazione dell’ISEE.

Per le lavoratrici madri di 3 o più figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni), titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel 2026 resta in vigore l’esonero totale dei contributi previdenziali (nel limite massimo di euro 3.000) previsto dall’art. 1, comma 180, Legge n. 213/2023.
Tale misura agevolativa riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato dei settori pubblico e privato, incluso il settore agricolo, compresi i casi di regime di part-time, con l’esclusione dei rapporti di lavoro domestico. 

  • Congedo parentale – Potenziato congedo parentale, attraverso l’estensione del limite di età per l’utilizzo fino ai 14 anni del figlio (in luogo degli attuali 12 anni). Inoltre, si raddoppia, da 5 a 10, i giorni di permesso per malattia di ogni figlio ed eleva da 8 a 14 anni il requisito anagrafico del figlio per la fruizione del congedo.

Sostituzione di una lavoratrice in maternità: i chiarimenti INPS sullo sgravio contributivo

L’INPS – con Messaggio n. 1343/2026 – ha fornito i primi chiarimenti applicativi, confermando la possibilità di accedere allo sgravio contributivo previsto dall’art. 4, comma 3 , Testo unico anche per il periodo di affiancamento successivo al rientro in servizio.

Al riguardo, l’Istituto di previdenza ha precisato che la novità opera a decorrere dal 1° gennaio 2026 e che, ricorrendone i requisiti, il beneficio contributivo può estendersi fino al compimento del primo anno di età del bambino.

La validità del codice di autorizzazione “9R”, attribuito alle posizioni contributive dei datori di lavoro aventi titolo allo sgravio, può essere prolungata per coprire anche la fase di affiancamento, persino prescindendo dall’equivalenza delle qualifiche tra sostituto e sostituito, purché sia rispettata l’equivalenza oraria delle prestazioni.

La nuova facoltà di prolungamento non esonera il datore di lavoro dal rispetto della disciplina generale del contratto a termine.

Il rapporto resta soggetto ai limiti di durata massima previsti dall’art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015, che impone di considerare anche la sommatoria con eventuali precedenti rapporti a tempo determinato o di somministrazione intercorsi con lo stesso lavoratore per mansioni di pari livello e categoria legale.

Se il prolungamento si realizza mediante proroga, occorre tener conto del numero massimo di proroghe consentite e del limite complessivo dei 24 mesi, salvo diversa disciplina dei contratti collettivi. In tal senso, pur nella specialità della causale sostitutiva, il datore deve svolgere un’attenta verifica preventiva della posizione del lavoratore assunto, per evitare il rischio di superare i limiti di legge e di incorrere nella trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Laddove la causale sottesa alla stipula di un contratto a termine sia quella sostitutivanon è dovuto il contributo addizionale dell’1,40%normalmente previsto per la generalità dei rapporti a termine.
Inoltre, con riferimento ai datori di lavoro con meno di 20 dipendenti, lo sgravio consiste nella riduzione del 50% della contribuzione previdenziale INPS e del premio INAIL dovuti per il lavoratore assunto in sostituzione.

La verifica del requisito dimensionale deve essere effettuata computando i lavoratori in forza al momento dell’assunzione, con l’esclusione di:

  • dirigenti;
  • lavoranti a domicilio;
  • lavoratori a tempo indeterminato e determinato assenti;
  • apprendisti.

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