CIRCOLARE MONOGRAFICA
I contributi per il 2026, il regime contributivo agevolato dei forfetari, termine e modalità di versamento
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 12 FEBBRAIO 2026
L’Istituto, con Circolare n. 14/2026 , indica gli importi dei contributi dovuti per il 2026, dagli iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti; le aliquote contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche sono fissate al 24% per tutti i titolari e collaboratori. Gli artigiani e gli esercenti delle attività commerciali, over 65 già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, continuano a beneficiare anche nel 2026 della riduzione del 50% dei contributi dovuti.
Si ricorda che l’aliquota contributiva aggiuntiva, dovuta per finanziare l’indennizzo in caso di cessazione dell’attività commerciale senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia, è pari allo 0,48%. È dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di 0,62 euro mensili. Pertanto, le aliquote di tutti i titolari, coadiuvanti o coadiutori, risultano il 24% per gli artigiani e il 24,48% per i commercianti.
Premessa
L’INPS ha pubblicato la Circolare n. 14/2026 con cui fornisce i valori aggiornati degli importi dei contributi dovuti per gli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2026, determinati sulla base della variazione dell’indice ISTAT; sono così determinate le aliquote da applicare sul reddito minimale, l’importo massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS e definite modalità e termini di pagamento degli importi dovuti.
Restano confermate le date di pagamento delle rate contributive trimestrali.
Artigiani e commercianti: i contributi per il 2026
Con la citata Circolare n. 14 del 9 febbraio 2026, dal titolo “Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2026”, l’INPS aggiorna gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2026 per:
- gli artigiani;
- gli esercenti attività commerciali a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli iscritti alla Gestione degli esercenti l’attività commerciale sono tenuti al versamento di un’aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48% di cui:
– la quota pari allo 0,46% è destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale (di cui all’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 207/1996), che garantisce il pagamento degli indennizzi per la cessazione definitiva dell’attività commerciale;
– la quota pari allo 0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
Per effetto di quanto disposto dalla norma (articolo 49, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni), è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di euro 0,62 mensili.
Le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
| Scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti | |
| Titolari e coadiuvanti/coadiutori | fino a euro 56.224,00 | 24% | 24,48% |
| superiore a euro 56.224,00 | 25% | 25,48% |
Contribuzione IVS sul minimale di reddito
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del +1,4%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2024-dicembre 2024 e il periodo gennaio 2025-dicembre 2025.
Conseguentemente, per l’anno 2026, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a euro 18.808,00.
Tale valore è stato ottenuto, in base alle disposizioni normative vigenti (contenute nell’articolo 1, comma 3, della Legge 2 agosto 1990, n. 233), moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2026 (euro 58,13) e aggiungendo al prodotto l’importo di euro 671,39 (così come disposto dall’articolo 6 della Legge 31 dicembre 1991, n. 415).
Il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
| Posizioni contributive | Artigiani | Commercianti |
| Titolari e coadiuvanti/coadiutori | 4.521,36 (4.513,92 IVS + 7,44 maternità) | euro 4.611,64 (4.604,20 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità) |
Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato al mese risulta pari a:
| Posizioni contributive | Artigiani | Commercianti |
| Titolari e coadiuvanti/coadiutori | euro 376,78 (376,16 IVS + 0,62 maternità) | euro 384, 31 (euro 383,69 IVS e finanziamento cessazione attività commerciale + 0,62 maternità) |
Il minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell’impresa.
Contribuzione sul massimale imponibile di reddito annuo
Il contributo per l’anno 2026 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2026 per la quota eccedente il predetto minimale di euro 18.808,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di euro 56.224,00 euro.
Per i redditi superiori a euro 56.224,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale (disposto dall’articolo 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 novembre 1992, n. 438).
Le aliquote contributive risultano determinate come segue:
| Artigiani | Commercianti | |
| Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 | ||
| Titolari e coadiuvanti/coadiutori | euro 22.864,51 (euro 56.224 x 24% + euro 37.483 x 25%) | euro 23.314,31 (euro 56.224 x 24,48% + euro 37.483 x 25,48%) |
| Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva | ||
| Titolari e coadiuvanti/coadiutori | euro 30.011,51 (euro 56.224 x 24% + euro 66.071 x 25%) | euro 30.598,53 (euro 56.224 x 24,48% + euro 66.071 x 25,48%) |
Contribuzione a saldo
Il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:
- è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza);
- è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2026, ai redditi 2026, da denunciare al fisco nel 2027).
In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2026, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Regime contributivo agevolato dei forfetari
→ La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Legge di Stabilità 2015), art. 1, commi 76-84 e s.m.i., ha introdotto un regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai precedenti commi 54 ss. della stessa legge.
→ La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016), art. 1, comma 111 , ha riformulato la disposizione di cui al comma 77, art. 1della Legge n. 190/2014, relativa alla quantificazione del contributo dovuto ed alle modalità di accredito.
→ L’articolo 1, commi 691 e 692, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio per il 2020), ha modificato alcuni requisiti per l’accesso al regime fiscale agevolato.
I soggetti interessati continuano ad essere individuati ai sensi dell’art. 1, comma 54, della Legge n. 190/2014, come riformulato dall’art. 1, comma 111, della Legge n. 208/2015, la quale ha aggiunto ulteriori specificazioni in merito ai requisiti richiesti per accedere al regime fiscale agevolato e poter optare, di conseguenza, per il regime previdenziale in commento.
Si tratta, pertanto, di persone fisiche esercenti attività d’impresa, titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, che nell’anno precedente da un lato abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall’altro, non si siano trovate in determinate condizioni specificamente elencate.
Il regime introdotto dalla Legge n. 208/2015, ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda; analogamente a quanto previsto in precedenza, inoltre, ai fini della determinazione della contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti, ai sensi dell’art. 1, della Legge 2 agosto 1990, n. 233, la base imponibile è costituita dal reddito forfetario individuato ai fini fiscali.
La novità rispetto al regime precedente consiste nel fatto che la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%.
L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto, secondo le modalità di seguito descritte.
I soggetti che hanno intrapreso nel 2025 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2026 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2026.
I soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2026, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.
Il termine decadenziale del 28 febbraio di cui sopra vale anche per coloro che, pur esercitando attività d’impresa prima dell’entrata in vigore della norma, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome. In tali casi andrà compilato l’apposito modello cartaceo, specificando l’attività esercitata attraverso l’indicazione del codice REA, allegato alla presente e da consegnare in sede.
Nel caso in cui, invece, il soggetto in questione non voglia più usufruire del regime agevolato, il medesimo deve inviare entro il 28 febbraio 2026 istanza di rinuncia al regime agevolato. La rinuncia al regime agevolato presentata entro tale data determina il ripristino, definitivo, del regime ordinario con decorrenza dal 1° gennaio 2026, in conformità al disposto di cui all’articolo 1, comma 82, della Legge n. 190/2014.
Pertanto, l’uscita dal regime contributivo agevolato ha carattere definitivo, precludendo ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio.
Le comunicazioni pervenute successivamente al 28 febbraio 2026 determinano, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza dal 1° gennaio 2027 (cfr. il Messaggio n. 15 del 3 gennaio 2019).
Termine e modalità di versamento
I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
- 18 maggio 2026, 20 agosto 2026, 16 novembre 2026 e 16 febbraio 2027, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2025, primo acconto 2026 e secondo acconto 2026.
Si ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.
Compilazione della sezione INPS
Per compilare correttamente il modello F24, bisogna indicare:
- il codice sede, presso cui è aperta la posizione contributiva;
- la causale contributo, come indicata nel paragrafo successivo;
- il codice INPS, rilevato dalla comunicazione inviata dall’Istituto con i modelli di pagamento (composto da 17 cifre);
- il periodo di riferimento “da”, con mese e anno di inizio periodo contributivo nella forma mm/aaaa;
- il periodo di riferimento “a”, con mese e anno di fine periodo contributivo nella forma mm/aaaa;
- gli importi a debito versati, riferiti ai contributi o agli interessi che si versano;
- gli importi a credito eventualmente compensati.
Causali di versamento
| Contributi correnti | ||
| Descrizione causale | Causale per artigiani | Causale per commercianti |
| Pagamento contributi dovuti sul minimale di reddito | AF | CF |
| Pagamento contributi eccedenti il minimale di reddito (a debito) | AP | CP |
| Indicazione dell’importo versato in eccedenza sui contributi eccedenti il minimale di reddito risultanti dalla dichiarazione dei redditi (a credito) | AP | CP |
| Pagamento rateale dei contributi dovuti eccedenti il minimale | APR | CPR |
| Contributi richiesti dall’INPS per prima emissione di modello F24 che recupera anche anni precedenti | ||
| Descrizione causale | Causale per artigiani | Causale per commercianti |
| Contributi dovuti sul minimale di reddito anni pregressi | AFP | CFP |
| Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale anni pregressi | APP | CPP |
| Contributi scaduti oggetto di regolarizzazione (da avviso di pagamento) | ||
| Descrizione causale | Causale per artigiani | Causale per commercianti |
| Pagamento per intero dei debiti segnalati con avviso di pagamento | AR ARN | CR CRN |
| Pagamento debiti contributivi eccedenti il minimale di reddito a seguito di accertamento con adesione derivante da accertamenti dell’Amministrazione Finanziaria | APMF | CPMF |
| Pagamenti rateizzati a seguito di domanda di dilazione in fase amministrativa | AD | CD |
Ravvedimento operoso omesso versamento della rata INPS dovuta
Va evidenziato che l’istituto del ravvedimento operoso è applicabile anche per l’omesso versamento dei contributi INPS.
Tale istituto consente di regolarizzare le violazioni relative agli omessi o tardivi versamenti attraverso il pagamento dell’importo dovuto, degli interessi legali e della sanzione in misura ridotta.
Per perfezionare il ravvedimento operoso è necessario:
- effettuare il pagamento dell’imposta o del contributo omesso;
- versare gli interessi legali calcolati al tasso legale per il periodo di ritardo;
- versare la sanzione nella misura ridotta prevista in base al termine entro cui si effettua la regolarizzazione.
È importante sottolineare che se manca anche uno solo dei tre componenti (contributo, interessi o sanzione), il ravvedimento non si perfeziona.
Il pagamento parziale non è sufficiente a perfezionare il ravvedimento.
Le riduzioni della sanzione variano in base al momento in cui viene effettuata la regolarizzazione:
- entro 30 giorni dalla scadenza originaria: riduzione della sanzione a 1/10;
- entro 90 giorni dalla scadenza originaria: riduzione della sanzione a 1/9;
- entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: riduzione della sanzione a 1/8.
Il pagamento deve essere effettuato con il modello F24 e, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, è ammessa la compensazione tra un proprio credito e quanto dovuto a titolo di ravvedimento.
Riferimenti normativi:
- D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 articolo 24, comma 22 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214)
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 articolo 1, comma 380
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207 articolo 1, comma 186
- INPS, Circolare 9 febbraio 2026, n. 14
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise