1° Contenuto Riservato: CPB 2026-2027: in chiaro le regole per l’adesione, rinnovi senza maggiorazione dell’acconto

PRIMA LETTURA – ACCERTAMENTO

Aperto un tavolo di confronto istituzionale sulla semplificazione della dichiarazione fiscale

DI MARCO BOMBEN | 7 OTTOBRE 2026

La circolare dell’Agenzia delle entrate del 6 ottobre 2026, n. 8/E esamina in modo organico la disciplina del Concordato preventivo biennale, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto Omnibus, applicabili principalmente al biennio 2026-2027. Il documento di prassi sostituisce le precedenti circolari sull’argomento e tratta in maniera sistematica la disciplina del Cpb, anche alla luce delle novità normative del 2026 e degli interventi di prassi. In appendice, sono inoltre raccolti i chiarimenti resi dall’Agenzia in risposta ai quesiti e FAQ, formulati dalla stampa specializzata o da organismi rappresentativi di categorie di operatori economici.

Rif.toAmbitoChiarimento
1Aspetti generaliIl concordato preventivo biennale è stato previsto per i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato, al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo.Si tratta di una proposta formulata dall’Agenzia delle entrate per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.Nel paragrafo l’Agenzia illustra la disciplina del CPB analizzando le singole disposizioni del decreto CPB, come attualmente vigente a seguito delle ultime modifiche normative.
1.1Adesione al CPBIl contribuente può aderire alla proposta di concordato per il biennio 2026-2027 entro il 31 ottobre 2026, ovvero entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Per il 2026 tale scadenza slitta al 2.11.2026.Il processo di calcolo della proposta è improntato a criteri di trasparenza, in quanto si basa sui dati dichiarati dal contribuente e tiene conto delle modalità di calcolo definite, per le proposte relative al biennio d’imposta 2026-2027, dal decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze dell’11 maggio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2026.
1.2MetodologiaLa proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati, le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi.La predetta metodologia tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA.Ai fini dell’elaborazione della predetta proposta, l’Agenzia delle entrate, oltre ai dati di cui sopra, ne acquisisce ulteriori dalle banche dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici.
1.3Eventi straordinariIl contribuente, in fase di inserimento nel software dei dati necessari al calcolo della proposta di CPB, può comunicare all’Agenzia delle entrate la presenza di possibili eventi straordinari di cui la stessa Agenzia terrà conto per determinare in modo ancora più puntuale la proposta di concordato.Si tratta, in particolare, di rendere noto all’Agenzia se, prima della elaborazione della proposta di CPB, si sono verificati eventi straordinari idonei a condizionare il regolare svolgimento dell’attività economica sino al punto di comportarne la sospensione per un significativo lasso temporale.Più in dettaglio, sono considerate idonee a incidere sulla rideterminazione della proposta, sospensioni pari ad almeno 30 giorni.Laddove venga comunicata tale circostanza, le proposte sono ridotte:in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.Gli eventi straordinari qui in argomento sono riconducibili alle medesime situazioni eccezionali che, se verificatesi in corso di CPB, laddove abbia luogo una contrazione delle basi imponibili effettive rispetto a quelle oggetto di concordato in misura eccedente il 30%, comportano la cessazione dello stesso CPB.
1.4Gradualità della propostaIl legislatore ha previsto un meccanismo volto a far intraprendere al contribuente che aderisce al CPB un percorso diretto al raggiungimento graduale, nel corso del biennio, di un livello di piena affidabilità fiscale.A tal fine viene previsto che la proposta di maggior reddito per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026, relativa ai redditi di impresa e lavoro autonomo oggetto del CPB, elaborata tenendo conto di quelli dichiarati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, corrisponda al 50 per cento del maggiore reddito individuato per il successivo periodo d’imposta 2027.Di seguito l’esempio numerico fornito dalla circolare:A. Reddito rilevante ai fini del CPB relativo al periodo d’imposta 2025: 95.
B. Maggior reddito teorico calcolabile ai fini del CPB per il periodo d’imposta 2026: 20.
C. Maggior reddito effettivamente proposto ai fini del CPB per il periodo d’imposta 2026: 10 (B/2).
D. Maggior reddito proposto ai fini del CPB per il periodo d’imposta 2027: 20.
E. Reddito proposto ai fini del CPB per il periodo d’imposta 2026: 105 (A + C).
F. Reddito proposto ai fini del CPB per il periodo d’imposta 2027: 115 (A + D).
1.5Soglie ISAGli attuali limiti fissati per la proposta di concordato, stabiliti in funzione del livello di affidabilità fiscale conseguito dal contribuente nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, sono previsti nella misura del:10%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari a 10;15%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;25%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8 ma inferiore a 9;30%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;35%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.Queste soglie non trovano applicazione nel caso in cui la proposta di reddito concordato, calcolata in base al comma precedente, risulti inferiore ai valori di riferimento settoriali derivanti dall’applicazione della metodologia di elaborazione prevista.
1.6Requisiti di accessoAi sensi dell’articolo 10 del decreto CPB l’accesso all’istituto è consentito ai contribuenti titolari di reddito di impresa o di reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni tenuti all’applicazione degli ISA. Quindi, come chiarito nella FAQ n. 2 del 17 ottobre 2024, rimangono esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione dell’istituto i soggetti che esercitano un’attività di impresa o di lavoro autonomo per la quale non risultano approvati gli ISA.La circolare ricorda che per effetto della modifica disposta dall’articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto Omnibus viene previsto, mediante l’introduzione di un nuovo comma 2-bis all’articolo 10 del decreto CPB, che l’adesione al CPB in assenza dei requisiti previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 10 è priva di effetti.
1.7Cause di esclusioneSono state previste le seguenti cause che impediscono ai contribuenti di accedere al concordato, differenti a seconda che si tratti di soggetti in regime forfetario o no:Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimentoCondanna per uno dei reati penali tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, dall’art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali), nonché dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p. (rispettivamente, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio), commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle partiCon riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioniAdesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario. Nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione di cui all’art. 5 D.P.R. n. 917/1986 è interessata da modifiche della compagine sociale fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato; in ipotesi di rinnovo dell’adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui sopra in caso di ingresso di soci o associati che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 49 e 50 D.P.R. n. 917/1986 – dal 1° gennaio 2027, artt. 51 e 52 D.Lgs. n. 117/2026) ovvero abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euroInizio dell’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.Con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo (art. 54 D.P.R. n. 917/1986 – dal 1° gennaio 2027, art. 56D.Lgs. n. 117/2026), e, contemporaneamente, partecipato a un’associazione di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), D.P.R. n. 917/1986 (dal 1° gennaio 2027, art. 5 D.Lgs. n. 917/1986) o a una società tra professionisti di cui all’art. 10 legge n. 183/2011, ovvero a una società tra avvocati di cui all’art. 4-bislegge n. 247/2012, che esercitano attività economiche riconducibili al medesimo ISA applicato individualmente dal contribuente. La predetta causa di esclusione non opera se l’associazione o la società partecipata aderiscono al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato.L’associazione di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), D.P.R. n. 917/1986 (dal 1° gennaio 2027, art. 5 D.Lgs. n. 917/1986) o la società tra professionisti di cui all’art. 10 legge n. 183/2011, ovvero la società tra avvocati di cui all’art. 4-bis legge n. 247/2012, nelle ipotesi in cui non aderiscono al concordato preventivo biennale, nei medesimi periodi d’imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 54 D.P.R. n. 917/1986 (dal 1° gennaio 2027, art. 56 D.Lgs. n. 117/2026), derivanti dall’esercizio di attività economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale applicato dalle predette società o associazioni.
1.8Ambito oggettivoLa proposta di concordato, se accettata, definisce per il successivo biennio il reddito di impresa, di lavoro autonomo e la base imponibile IRAP. Resta esclusa dal CPB l’IVA, che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni, vincolando i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti
1.9CessazioneIl CPB cessa di avere efficacia al verificarsi, in uno dei periodi di imposta in cui è vigente, di particolari situazioni che incidono in maniera radicale sui presupposti in base ai quali era stato stipulato in precedenza l’accordo tra Fisco e contribuente.Si tratta dei seguenti casi:cessazione o modifica dell’attività;presenza di circostanze eccezionali che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato;adesione al regime forfetario;operazioni di fusione, scissione o conferimento effettuate da società o enti, ovvero, per società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, modifiche della compagine sociale che comportino un aumento del numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato;dichiarazione di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1 del TUIR esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA maggiorato del 50%;titolare di reddito di lavoro autonomo che ha aderito al CPB e contemporaneamente partecipa a un’associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, a una STP ovvero a una STA, qualora venga meno l’adesione al CPB da parte dell’associazione, della società tra professionisti o della società tra avvocati partecipata;associazione professionale di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, STP o STA che ha aderito al CPB, qualora venga meno l’adesione al CPB di uno o più soci o associati che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo
1.10Effetti dell’adesioneL’accettazione della proposta obbliga il contribuente, nei periodi d’imposta oggetto di concordato, ad adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, a riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli ISA.Nei confronti di tutti coloro che aderiscono al CPB, l’art. 34 del D.Lgs. n. 13/2024 dispone che non possano essere effettuati gli accertamenti di cui all’art. 39 D.P.R. n. 600/1973 – dal 1° gennaio 2027, art. 254 D.Lgs. n. 141/2026, salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria non ricorrano cause di decadenza dal CPB.Inoltre, stante quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 13/2024, sono riconosciuti tutti i benefici elencati dal decreto ISA:l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte sui redditi e all’IRAP;l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (art. 30 legge n. 724/1994);l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, D.P.R. n. 600/1973 – dal 1° gennaio 2027, art. 254 D.Lgs. n. 117/2026, e 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972 – dal 1° gennaio 2027, art. 283 D.Lgs. n. 141/2026);l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 – dal 1° gennaio 2027, art. 293 D.Lgs. n. 141/2026 – con riferimento all’IVA;l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 D.P.R. n. 600/1973 – dal 1° gennaio 2027, art. 253 D.Lgs. n. 141/2026, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.La circolare conferma che in caso di adesione al CPB nel 2026 per il biennio d’imposta 2026-2027, il beneficio dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità trova applicazione già con riferimento al credito IVA che emerge dalla dichiarazione IVA 2027, relativa all’anno d’imposta 2026. Inoltre, tale beneficio, qualora rivolto ai soggetti che hanno aderito al CPB, può essere inteso con il limite più elevato di 70.000 euro.
1.11DecadenzaL’articolo 22 del decreto CPB prevede che, al verificarsi di fattispecie ritenute potenzialmente sintomatiche di comportamenti scarsamente affidabili, il contribuente decada dal concordato, che, quindi, cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta.Con le disposizioni di cui all’articolo 28, comma 1, lettera g), del decreto Omnibus il legislatore è intervenuto sui criteri che comportano la decadenza dal concordato. Tali modifiche decorrono a partire dalle adesioni per il CPB 2026-2027 e ridefiniscono l’ambito di applicazione delle ipotesi di decadenza derivante dalla notifica di un atto di accertamento (articolo 22, comma 1, lettera a) e da errori od omissioni riguardanti i dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato (articolo 22, comma 1, lettere b) e c). Nello specifico, la modifica dell’articolo 22 del decreto CPB ha sostanzialmente previsto:la soppressione delle lettere b) e c) che sono state sostituite dalle seguenti:“b) a seguito di accertamento, nel periodo d’imposta precedente a quelli oggetto del concordato, risulta la presenza di errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30 per cento rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordati”;“c) risultano commesse altre violazioni di non lieve entità di cui al comma 2”.la soppressione della lettera d) con la quale era prevista la decadenza dal CPB nei casi in cui all’atto dell’adesione vi fosse stata carenza dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2 del decreto CPB, ovvero la sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 11 del medesimo decreto CPB.
1.12RinnovoDecorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di legge e in assenza di cause di esclusione, l’Agenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei termini previsti. Ne consegue che il contribuente che ha aderito al CPB per i periodi d’imposta 2024-2025 può aderire a una nuova proposta di concordato biennale, elaborata dall’Agenzia delle entrate, relativa al successivo biennio d’imposta 2026-2027.In caso di rinnovo del concordato sono previsti i seguenti benefici:esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 100.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP;l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 100.000 euro annui;l’anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IVA (art. 43D.P.R. n. 600/1973 e art. 57 D.P.R. n. 633/1972 – dal 1° gennaio 2027, art. 293 D.Lgs. n. 141/2026). 
1.13Modifiche alle basi concordateL’articolo 19 del decreto CPB individua i termini dell’accordo tra le parti, con cui si definisce preventivamente il quantum della pretesa tributaria attraverso l’accettazione, da parte del contribuente, della proposta di concordato. In linea generale, a seguito dell’accettazione della proposta di concordato e del corretto adempimento degli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, gli eventuali maggiori o minori redditi, anche in caso di perdita, nonché i maggiori o minori valori della produzione conseguiti nei periodi d’imposta oggetto di concordato, non potranno influire sul quantum della pretesa tributaria preventivamente concordata.
1.14AccontiPer il versamento degli acconti d’imposta sono previste regole particolari, specie per il primo anno di applicazione dell’istituto.L’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.Per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato:se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, appositamente rettificato;se l’acconto dell’IRAP è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, appositamente rettificato;se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.Le maggiorazioni di cui alle lettere a. e b. sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto.
1.15Imposta sostitutivaPer i periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, appositamente rettificato, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un’aliquota:del 10%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;del 12%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;del 15%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.In caso di rinnovo del concordato, si assume quale parametro di riferimento, per l’individuazione dell’eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, appositamente rettificato.L’imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d’imposta in cui si è prodotta l’eccedenza.Le aliquote dell’imposta sostitutiva di cui sopra si applicano nei limiti di un’eccedenza non superiore a 85.000 euro. Nel caso in cui l’eccedenza sia superiore a 85.000 euro, e limitatamente alla parte che supera tale importo, l’imposta sostitutiva si applica:per i soggetti IRPEF, con l’aliquota del 43%, ossia quella prevista dall’art. 11, comma 1, lettera c), del TUIR – dal 1° gennaio 2027, art. 11 D.Lgs. n. 117/2026;per i soggetti IRES, con l’aliquota del 24%, ossia quella individuata dall’art. 77 del TUIR – dal 1° gennaio 2027, art. 86 D.Lgs. n. 117/2026.
1.16Commissione degli espertiL’articolo 36 del decreto CPB prevede che, prima della approvazione della metodologia di calcolo delle proposte di CPB riferite ai contribuenti che applicano gli ISA, sia sentita la Commissione di esperti di cui al comma 8 dell’articolo 9-bis, del decreto ISA. Si tratta, in particolare, dell’organo collegiale, composto da rappresentanti delle organizzazioni economiche di categoria, degli ordini professionali e dell’Amministrazione finanziaria, chiamato a formulare il proprio parere una volta terminata la fase di elaborazione degli ISA e prima della loro approvazione, al fine di verificarne la capacità di rappresentare la realtà cui si riferiscono
1.17Modello CPBL’adesione deve essere formalizzata mediante l’apposito modello CPB, con indicazione dei dati necessari e degli importi concordati (cfr. provvedimenti 27.2.2026)
1.18Trasmissione telematicaIl modello deve essere trasmesso esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario abilitato.L’adesione può essere effettuata con le due seguenti modalità alternative:invio congiunto al modello ISA (relativo al periodo d’imposta 2025), in allegato alla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2026);invio autonomo, unicamente con il frontespizio del modello REDDITI 2026, con compilazione della casella “Comunicazione CPB” con il codice “1 – Adesione”. Qualora il soggetto opti per tale modalità di invio, nel frontespizio del modello REDDITI dovranno essere inserite soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici, al soggetto firmatario della “Comunicazione CPB” e alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato. L’eventuale compilazione di altri campi del modello REDDITI è inibita o è comunque considerata priva di effetti.
2ControlliL’Agenzia programma specifiche attività di controllo sui contribuenti che non aderiscono al CPB o che decadono dall’istituto.La circolare ribadisce che il corretto assolvimento degli obblighi dichiarativi costituisce un elemento essenziale per l’elaborazione di una proposta di reddito concordato congrua, in quanto coerente con l’effettiva capacità economica del contribuente. Dal rapporto di stretta connessione tra il modello ISA e il CPB, si evince che la correttezza, la completezza e la coerenza dei dati comunicati, costituiscono condizione essenziale, sia in sede di compilazione del modello ISA, sia in sede di adesione al CPB, per il corretto funzionamento dell’istituto e per la conseguente congruità della proposta formulata dall’Amministrazione finanziaria.
3Sanzioni accessorieLa circolare richiama le sanzioni accessorie applicabili in presenza di violazioni connesse al CPB. In particolare, ex art. 2-ter del D.L. n. 113/2024 “quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale (…), non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall’accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, previste dal comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà”.

Riferimenti normativi:

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