CIRCOLARE MONOGRAFICA
Possibilità di redigere la CU “conguagliante” e nuovi campi per i rimborsi forfettari
DI MICHELE SILIATO | 4 FEBBRAIO 2026
Il nuovo modello “CU 2026”, approvato dall’Amministrazione finanziaria con il Provvedimento 15 gennaio 2026, n. 15707, contiene nuovi e rilevanti punti per la comunicazione delle informazioni reddituali derivanti da attività di lavoro sportivo nell’ambito del dilettantismo.
Le nuove sezioni elaborate dall’Agenzia delle Entrate, con riferimento ai redditi percepiti nel periodo d’imposta 2025, affinano i dati informativi già presenti lo scorso anno per i percettori di tali redditi che, come noto, godono del particolare regime previdenziale e fiscale agevolato previsto rispettivamente dagli artt. 35 e 36, D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.
Sul piano fiscale, invece, i compensi percepiti in relazione alle prestazioni di lavoro sportivo nell’ambito del dilettantismo non costituiscono base imponibile fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro.
Premessa
Il nuovo modello “CU 2026”, approvato dall’Amministrazione finanziaria con il Provvedimento 15 gennaio 2026, n. 15707 , contiene nuovi e rilevanti punti per la comunicazione delle informazioni reddituali derivanti da attività di lavoro sportivo nell’ambito del dilettantismo. Le nuove sezionielaborate dall’Agenzia delle Entrate, con riferimento ai redditi percepiti nel periodo d’imposta 2025, affinano i dati informativi già presenti lo scorso anno per i percettori di tali redditi che, come noto, godono del particolare regime previdenziale e fiscale agevolato previsto rispettivamente dagli artt. 35 e 36, D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.
Si rammenta, per quanto attiene agli obblighi previdenziali, che nell’area del dilettantismo i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazione autonome sono iscritti alla gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335. In tale regime previdenziale, ai sensi dell’art. 35, comma 7, D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, l’aliquota contributiva di finanziamento ai fini IVS è fissata nella misura del 25% o del 24% rispettivamente per coloro che sono o meno iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria ovvero sono percettori di pensione. Per i primi, inoltre, è altresì dovuta la percentuale di finanziamento della c.d. contribuzione minore.
Sul piano fiscale, invece, i compensi percepiti in relazione alle prestazioni di lavoro sportivo nell’ambito del dilettantismo non costituiscono base imponibile fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro.
Dal 31 luglio 2024 i c.d. Enti del settore sportivo (i.e. società e associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le discipline sportive associate, etc.) possono avvalersi delle prestazioni di soggetti volontari ai quali può essere riconosciuto un rimborso forfettario nel limite complessivo di 400 euro mensili. Tale rimborso è attribuibile esclusivamente in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.A. e sempreché queste ultime, abbiano, con proprie deliberazioni, individuato le specifiche tipologie di spese e attività di volontariato ammesse. Ai sensi dell’art. 29, comma 2, ultimo periodo, i rimborsi forfettari in argomento concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità “previdenziale” previsti dall’art. 35, comma 8-bis, e costituiscono base imponibile dal relativo superamento, nonché al superamento dei limiti “fiscali” previsti dall’art. 36, comma 6 . Non costituiscono, invece, reddito imponibile.
CU “Conguagliante” anche per i lavoratori sportivi
Nella sezione inerente ai “Dati relativi ai conguagli” vengono introdotti i punti da 557 a 564.
La sezione, dedicata ai sostituti che conguagliano anche i redditi corrisposti da altri soggetti, dovrà eventualmente essere compilata anche dai committenti o datori di lavoro del settore sportivo evidenziando:
- ai punti da 557 a 560, i redditi di lavoro sportivo erogati da altri sostituti rispettivamente per il lavoro sportivo dilettantistico e per il lavoro sportivo professionistico under 23, relativamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato. L’importo da indicare è al lordo della franchigia dei 15.000 euro;
- al punto 561, il numero di giorni del rapporto di lavoro;
- al punto 562, la data di inizio del rapporto di lavoro;
- l punto 563, la data di cessazione del rapporto di lavoro. Se quest’ultimo è ancora in essere al 31 dicembre 2025 va barrato, in luogo della compilazione del punto 563, il punto 564.
I dati da inserire in questa sezione sono quelli di cui il datore di lavoro o committente ha tenuto conto ai fini del conguaglio nella Certificazione Unica 2026 rilasciata al sostituito.
CU sportivi 2026 e incidenza sull’indennità esente
I compensi da lavoro sportivo incideranno anche sulla compilazione dei punti 718 e ss. dedicati all’indennità esente o alla c.d. somma che non concorre a formare il reddito imponibile prevista dal comma 4 , art. 1, Legge di Bilancio 2025, riconosciuta ai titolari di reddito di lavoro dipendente, con esclusione di quelli indicati alla lett. a), comma 2, art. 49, TUIR, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
In particolare, nella CU 2026 sarà necessario valorizzare:
- nel punto 718, il codice 1, se nei punti 1, 2, 455, 456, 781, 782, 784 e 785 sono compresi redditi di lavoro dipendente per i quali spettano le agevolazioni, ovvero il codice 2, se i redditi esposti nella sezione non sono compresi tra quelli di lavoro dipendente. Il punto 718 dovrà essere compilato se presente almeno uno dei punti precedentemente citati, anche se il reddito complessivo sia superiore a 40.000 euro;
- nel punto 719, sarà necessario indicare l’importo del reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49, con esclusione di quelli indicati al comma 2dello stesso articolo. Non dovranno essere riportati, altresì, eventuali redditi, ancorché indicati al punto 1 e 2, relativi a redditi assimilati a lavoro dipendente, al reddito di lavoro sportivo dilettantistico, al reddito di lavoro dipendente sportivo under 23 e al reddito di lavoro dipendente percepito da lavoratori frontalieri;
- nel punto 720, sarà necessario inserire l’eventuale reddito di lavoro dipendente sportivo dilettantistico, al lordo della franchigia, così come già riportato nei punti 781 e 784;
- nel punto 721, andrà indicato il numero dei giorni, già indicato al campo 6, relativo ai redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, con esclusione – sempre – di quelli espressamente previsti al comma 2 del medesimo articolo. Laddove si stia redigendo una Certificazione Unica conguagliante, dovranno essere indicati i giorni da lavoro dipendente totali, tenendo dunque conto di tutti i rapporti di lavoro conguagliati;
- nei punti 722 e 723, andrà rispettivamente indicata la data di inizio e l’eventuale data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Nel caso di CU conguagliante, le predette date saranno relative alla data di inizio e di cessazione del rapporto relativo al sostituto che rilascia la CU. Le informazioni di data inizio e data cessazione inerenti ad altri rapporti conguagliati saranno distintamente riportate per ciascun rapporto ai punti 735 e 736.
CU 2026 – Redditi di lavoro sportivo
Per quanto concerne il lavoro sportivo, non vi sono particolari novità, se non per qualche ulteriore campo informativo.
Per la gestione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore dilettantistico:
- nei punti 781 e 784 va indicato l’importo lordo del reddito di lavoro sportivo svolto nell’ambito delle attività dilettantistiche, comprensivo dell’importo della franchigia di 15.000 euro;
- nei punti 782 e 785 va indicato l’importo lordo delle retribuzioni riconosciute ai lavoratori sportivi professionisti di età inferiore a 23 anni, comprensivo dell’importo della franchigia di 15.000 euro;
- nei punti 783 e 786 vanno indicati i redditi già riportati nei punti 1 e 2 che non derivino né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell’ambito delle attività dilettantistiche né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell’ambito delle attività professionistiche.
I nuovi punti, invece, attengono:
– al punto 787, nel quale andrà riportato il numero di giorni del rapporto di lavoro sportivo;
– ai punti 788, 789 e 790, rispettivamente per indicare la data di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro ovvero la sussistenza dello stesso al 31 dicembre 2025.
Si precisa che i punti da 787 a 790 devono essere compilati se gli importi riportati ai punti 781, 782, 784 e 785 sono inferiori alla franchigia di 15.000 euro.
I dati riportati nei punti da 787 a 790 riguardano esclusivamente le informazioni del rapporto di lavoro relativo al sostituto che rilascia la Certificazione Unica.
Parasubordinati del settore sportivo, come compilare la CU 2026
Nel modello di Certificazione Unica 2026 la gestione dei dati previdenziali dei lavoratori sportivi dilettantistici è interamente contenuta nella Sezione 3-bis denominata “INPS GESTIONE SEPARATA Parasubordinati Sportivi dilettantistici e figure assimilate”.
La sezione è riservata, dunque, alla certificazione dei compensi corrisposti nell’anno 2025 agli sportivi dilettantistici di cui all’art. 35, D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, iscritti alla Gestione separata INPS che hanno prodotto redditi rientranti nelle disposizioni di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis e all’art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR. La medesima sezione è, altresì, compilata per i soggetti disciplinati dall’art. 37, del medesimo decreto legislativo, ovverosia per i lavoratori che hanno instaurato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto l’attività di carattere amministrativo-gestionale sempreché resa a favore dei soggetti dell’ordinamento sportivo (ASD, SSD, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione sportiva).
Rispetto a quanto già previsto nel modello di certificazione dello scorso anno, sono stati aggiunti i punti inerenti alla Franchigia previdenziale e ai Rimborsi spese forfettarie.
Conseguentemente, nel compilare la CU 2026, i sostituti d’imposta che hanno erogato compensi rientranti nella sezione in argomento dovranno annotare nel:
- punto 53, il totale dei compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati sportivi e figure assimilate del settore dilettantistico nell’anno 2025, avendo cura di conteggiare anche le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2026 purché relative all’anno 2025 (c.d. principio di cassa allargata). Principio che non si applica nel caso in cui i compensi erogati rientrino tra i redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. l), per attività sportive e similari.
- punto 54, la quota di franchigia “utilizzata” che non potrà, comunque, essere superiore a 5.000 euro;
- punto 55, gli importi dei rimborsi spese forfettarie che, pur non costituendo reddito, concorrono al raggiungimento delle soglie di franchigia previdenziale (5.000 euro) e fiscale (15.000 euro);
- punto 56, l’imponibile contributivo totale nei limiti del massimale annuo, pari, per il 2025, a 120.607 euro;
- punto 57, l’imponibile previdenziale ai fini IVS sul quale è stato calcolato il contributo ai fini pensionistici. Fino al 31 dicembre 2027, si rammenta che l’imponibile di tale contribuzione deve essere preso a riferimento nella misura del 50% dell’imponibile contributivo (punto 56);
- punto 58, il totale dei contributi dovuti alla gestione separata alle aliquote vigenti;
- punto 59, il totale dei contributi effettivamente trattenuti al prestatore per la quota a suo carico;
- punto 60, il totale dei contributi effettivamente versati dal committente;
- nei punti 61 e 62, i mesi per i quali è stata presentata la denuncia Uniemens. In particolare, andrà barrato il punto 61 qualora per tutti i mesi dell’anno 2025 vi sia un flusso Uniemens ovvero, al punto 62, i singoli mesi dell’anno in cui non è stata presentata la denuncia Uniemens per il contribuente interessato;
- ai punti 63 e 64, infine, dovrà essere riportato il tipo rapporto (codici da D1 a D7).
Si rammenta che per i collaboratori coordinati e continuativi amministrativo-gestionali nell’ambito del settore dilettantistico andrà compilata, con le modalità ordinarie, anche la sezione INAIL.
CU 2026 – Sportivi e lavoro autonomo
Per quanto concerne le certificazioni uniche di lavoro autonomo “abituale” in ambito sportivo, si evidenzia:
- l’eliminazione della tipologia reddituale “N2”, relativa ai redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di un contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del D.L.gs. 28 febbraio 2021, n. 36, come previsto dall’art. 53, comma 2, lett. a), TUIR, in vigore fino al 30 luglio 2024;
- l’eliminazione della successiva tipologia reddituale “N3”, relativa ai redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di un contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative, come previsto dall’art. 53, comma 2 , lett. a), TUIR, vigente fino al 30 luglio 2024.
Ed invero, lo scorso anno i compensi da lavoro autonomo sportivo, in CU, risultavano suddivisi in diverse causali, in considerazione delle modifiche apportate dall’art. 3, D.L. n. 71/2024, che ha abrogato la lettera a), comma 2, art. 53, TUIR, che riconduceva i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di un contratto diverso da quello di lavoro subordinato o della collaborazione coordinata e continuativa “sportiva” all’alveo dei redditi di lavoro autonomo, sicché, successivamente all’abrogazione di detta disposizione, in ambito sportivo è possibile esclusivamente che il reddito venga configurato tra i redditi di lavoro autonomo abituale, redditi di lavoro dipendente o assimilato e redditi da prestazioni occasionali.
Conseguentemente, per certificare i compensi dei lavoratori autonomi sportivi dovranno essere utilizzate le medesime modalità già viste lo scorso anno per i compensi post 30 luglio 2024.
In particolare, dovranno essere utilizzate le seguenti tipologie reddituali:
- “A” per gli sportivi professionisti abituali;
- “A”, con espressa evidenza del codice “20” nel punto “6”, per gli sportivi dilettanti abituali;
- “M”, per il lavoro autonomo svolto in modo non abituale.
Sul quantum da certificare, anche laddove vi sia il codice “A”, al punto “4 – Ammontare lordo corrisposto”, dovranno essere ricomprese le eventuali somme che non concorrono a formare il reddito fino alla soglia di esenzione di 15.000 euro prevista dall’art. 36, comma 6, D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, che devono, poi, essere riportate al successivo punto 7. Dette modalità dovranno essere utilizzate anche nel caso in cui l’ammontare dei compensi non ecceda i 15.000 euro.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, artt. 35 e 36
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 gennaio 2026, n. 15707
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