1° Contenuto riservato: D.L. n. 159/2025: guida operativa per imprese e sicurezza sul lavoro

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Il provvedimento introduce obblighi formali, ridefinisce processi gestionali e incentivi economici e organizzativi per ridurre il rischio infortunistico

DI FEDERICO CONTINI | 15 GENNAIO 2026

Il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, è stato convertito in Legge 29 dicembre 2025, n. 198, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 31 dicembre 2025.

Il provvedimento ha natura strutturale: non si limita a introdurre obblighi formali, ma ridefinisce anche i processi gestionali (badge, formazione, sorveglianza sanitaria, appalti e subappalti) e gli incentivi economici e organizzativi per ridurre il rischio infortunistico.

Badge di cantiere e patente a punti: obblighi e scadenze

Una delle principali misure previste riguarda il badge nominativo dei lavoratori, obbligatorio nei cantieri edili e negli ambiti ad alto rischio per contrastare il lavoro irregolare e la manodopera non in regola. La tessera deve contenere i dati identificativi del lavoratore e un codice univoco anticontraffazione.

La legge di conversione conferma e rafforza questa previsione, collegandola alla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), che dal 1° aprile 2026 diventa centrale per la pubblicazione delle posizioni di lavoro, l’accesso a determinati benefici contributivi e la verifica dei dati autocertificati, in particolare per i lavoratori stranieri.
La patente a punti delle imprese viene irrigidita: le sanzioni per mancanza di patente o per crediti insufficienti arrivano fino a 12.000 euro e, dal 2026, la decurtazione dei crediti si applica per ogni singolo lavoratore irregolare.

L’obbligo di dotare i lavoratori di badge con codice anticontraffazione si applica secondo i termini stabiliti dalla legge e dai decreti attuativi.

Formazione entro 30 giorni: operatività e docenza

Il testo convertito introduce una deroga temporale significativa: nei settori della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo ricettivo, la formazione e l’addestramento specifico devono concludersi entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzo del lavoratore, anche se somministrato.

Questa disposizione agevola la gestione dei contratti stagionali o a breve termine, consentendo alle imprese di avviare le attività con i lavoratori sin dai primi giorni, purché la formazione sia documentata e completata entro il termine previsto.
Resta fermo l’obbligo di garantire fin dall’inizio informazioni e istruzioni tali da evitare l’esposizione a rischi elevati.

Appalti e subappalti: controlli e trasparenza

La legge rafforza l’attività di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con priorità sui controlli alle imprese che operano in subappalto.

Le imprese che risultano regolari possono essere inserite nella Lista di conformità INL, strumento reputazionale che facilita l’accesso a nuovi affidamenti da parte di committenti pubblici e privati. Inoltre, il committente è tenuto a indicare, nella notifica preliminare all’ASL, le imprese che operano in regime di subappalto prima dell’avvio dei lavori.

Questo obbligo aumenta la trasparenza e permette alle autorità di vigilanza di orientare i controlli in modo più efficace.

Alternanza scuola-lavoro e tutela degli studenti

La legge amplia la tutela degli studenti impegnati nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), prevedendo la copertura assicurativa INAIL anche per gli infortuni in itinere. È inoltre vietato impiegare studenti in lavorazioni ad elevato rischio.

Le scuole e le aziende ospitanti devono predisporre attività coerenti con la sicurezza, documentando i compiti assegnati e le misure di protezione adottate.

Scale verticali permanenti: cosa prevede la legge

La Legge di conversione del D.L. n. 159/2025 modifica il comma 2 dell’articolo 113 del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di scale verticali permanenti, confermando la soglia di altezza di 5 metri.

La disposizione si applica alle scale verticali permanenti che:

  • hanno altezza superiore a 5 metri;
  • sono fissate a un supporto e utilizzate come mezzo di accesso tra livelli;
  • presentano inclinazione superiore a 75 gradi.

In presenza di tali requisiti, la legge prevede che le scale siano dotate, in alternativa e in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto (art. 115, D.Lgs. n. 81/2008) oppure di una gabbia di sicurezza.

Questa alternativa consente di adeguarsi scegliendo la soluzione più idonea sulla base del rischio specifico del luogo di lavoro.

Secondo la legge:

  • pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale la scala è fissata;
  • qualora si adotti una gabbia di sicurezza, questa deve avere maglie o aperture tali da impedire la caduta accidentale di una persona verso l’esterno;
  • la parete interna della gabbia, opposta al piano dei pioli, non deve distare da questi più di 60 centimetri.

Per le scale verticali permanenti installate entro il 31 ottobre 2025, la nuova disciplina con le protezioni individuali o con gabbia acquisisce efficacia dal 1° febbraio 2026.

Questo significa che le imprese non devono intervenire immediatamente sulle scale già esistenti dalla data di entrata in vigore della legge, ma hanno tempo fino a 1° febbraio 2026 per adeguare le installazioni esistenti alla nuova disciplina.

Prima del D.L. n. 159/2025 , la norma tecnica del D.Lgs. n. 81/2008  prevedeva che le scale a pioli di altezza superiore a 5 metri fossero dotate di gabbia di protezione a partire da 2,50 metri di altezza dal piano di calpestio, con requisiti di distanza tra pioli e gabbia per impedire cadute accidentali.

La novità della legge è infatti:
a) la conferma della soglia di 5 metri come limite di applicazione; 
b) la possibilità di adottare sistemi di protezione individuale contro le cadute dall’alto come alternativa alla gabbia;
c) l’inserimento della data di efficacia differita (1° febbraio 2026) per le scale già installate.

Sorveglianza sanitaria e controllo alcool/droga

La legge afferma che i controlli sanitari obbligatori (esclusa la fase preassuntiva) devono essere conteggiati come ore di lavoro effettive, con evidenza nelle registrazioni aziendali. In presenza di un “ragionevole motivo”, il lavoratore può essere sottoposto a visita immediata per verificare l’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. Il personale sanitario dei servizi di prevenzione (non solo il medico competente) può effettuare i test alcolemici.

Questa norma rafforza la gestione quotidiana della salute in azienda, includendo anche iniziative di prevenzione oncologica e la possibilità di inserire, nei contratti collettivi aziendali, misure di promozione della salute.

Incentivi INAIL e borse di studio

Dal 1° gennaio 2026, l’INAIL potrà ridurre le aliquote del premio assicurativo per le aziende che mostrino un basso indice infortunistico,mentre le imprese con condanne definitive per gravi violazioni negli ultimi 2 anni saranno escluse da tali benefici.

Per i figli delle vittime di infortunio sul lavoro o malattie professionali, la legge prevede borse di studio annuali esentasse di importo compreso tra 3.000 e 7.000 euro, a seconda del ciclo di istruzione.

Sistema informativo SIISL e regolarità assunzioni

Il SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) non nasce con il D.L. n. 159/2025 , ma è una piattaforma già prevista nell’ordinamento, in particolare dal D.L. n. 19/2024 , che ne ha delineato l’utilizzo per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, soprattutto in relazione ai percettori dell’Assegno di inclusione. In questo senso, il SIISL esiste già almeno sul piano formale e regolatorio, anche se la sua piena operatività è stata finora progressiva e limitata a specifiche finalità.

La legge di conversione del D.L. n. 159/2025 interviene rafforzando e ampliando il ruolo del SIISL, trasformandolo da strumento prevalentemente orientato alle politiche attive del lavoro a piattaforma centrale anche per il presidio della regolarità delle assunzioni e dei requisiti formativi e professionali dei lavoratori, in particolare nei settori a maggiore rischio infortunistico e irregolarità (edilizia, agricoltura, turismo, appalti e subappalti).

Dal 1° aprile 2026, salvo eventuali slittamenti legati all’adozione dei provvedimenti attuativi, il SIISL dovrebbe diventare il canale ordinario per la pubblicazione delle posizioni di lavoro disponibili e per l’accesso a determinati benefici contributivi e incentivi. I datori di lavoro e le agenzie per il lavoro saranno chiamati a inserire nel sistema le offerte e le posizioni gestite, mentre la piattaforma sarà utilizzata anche per la verifica dei dati autocertificati dai lavoratori, inclusi quelli stranieri che abbiano svolto percorsi formativi nei Paesi di origine.

Occorre tuttavia evidenziare che l’effettiva messa a regime delle funzionalità più avanzate del SIISL è subordinata al parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali. Il sistema, infatti, tratta un insieme articolato di informazioni sensibili e personali (dati anagrafici, percorsi formativi, stato occupazionale, condizioni di accesso a benefici sociali), per le quali è necessario un bilanciamento puntuale tra esigenze di controllo, trasparenza e tutela della riservatezza. Eventuali richieste di integrazione o prescrizioni da parte del Garante potrebbero comportare una dilatazione dei tempi di piena operatività, pur in presenza di una cornice normativa già definita.

Revisione dell’assetto ispettivo

Per rafforzare l’efficacia dei controlli, la Legge autorizza un rafforzamento del personale ispettivo: l’INL potrà assumere 300 unità tra il 2026 e il 2028, e il contingente dei Carabinieri assegnato al Ministero del Lavoro passa da 710 a 810 unità.

Questo potenziamento è funzionale alla maggiore intensità dei controlli su appalti, subappalti e rispetto delle nuove disposizioni.

Rischio molestie e condotte violente

Una delle novità più rilevanti introdotte dal D.L. n. 159/2025 , e confermata nella legge di conversione, riguarda l’ampliamento del concetto di rischio nell’ambito della sicurezza sul lavoro. La conversione non si limita a rafforzare strumenti tradizionali come formazione, vigilanza e DPI, ma inserisce in modo esplicito anche il rischio di molestie e condotte violente nei luoghi di lavoro tra gli aspetti da considerare nella prevenzione.

In particolare, il decreto modifica l’articolo 15, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, che elenca le “misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”: alla lettera z) viene aggiunta una nuova lettera z bis.‑bis, che richiede la programmazione di misure di prevenzione delle condotte che possono costituire forme di violenza o molestie nei confronti dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Questa modifica è significativa perché formalizza, all’interno dello stesso paradigma della sicurezza fisica, la tutela della dignità e dell’incolumità psicofisica dei lavoratori anche rispetto a comportamenti non fisici ma comunque lesivi (come molestie, aggressioni verbali o psicologiche), allineandosi alle indicazioni della Convenzione ILO n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro.

Prima dell’intervento del D.L. n. 159/2025 convertito in Legge n. 198 del 29 dicembre 2025, l’analisi dei rischi di violenza o molestie poteva essere ricondotta alla sorveglianza sanitaria o alla valutazione dei rischi psicosociali, ma non era espressamente richiamata fra le “misure generali di tutela” nel testo dell’articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008. Con la modifica, invece, la prevenzione delle molestie e delle condotte violente diventa obbligatoria e riconosciuta come parte integrante della gestione della sicurezza.

Pertanto, la valutazione dei rischi (DVR) e le relative misure preventive dovranno tenere conto anche di comportamenti potenzialmente molesti o violenti, restituendo una visione più ampia e integrata del rischio.

near miss nella nuova impostazione prevenzionistica

La conversione in legge del D.L. n. 159/2025 rafforza il ruolo dei near miss (mancati infortuni) come strumento centrale di prevenzione. Con tale espressione si intendono quegli eventi che, pur non avendo provocato un danno al lavoratore, avrebbero potuto determinare un infortunio in presenza di condizioni leggermente diverse. Si tratta di situazioni frequenti nella quotidianità operativa – come una perdita di equilibrio su una scala, il cedimento parziale di un’attrezzatura o un errore procedurale intercettato in tempo – che fino ad oggi sono state spesso sottovalutate o non formalizzate.

La legge di conversione conferma l’introduzione di un obbligo di identificazione e analisi dei mancati infortuni per le imprese con più di 15 dipendenti, demandando a un successivo decreto ministeriale la definizione dei criteri per la predisposizione di un rapporto annuale di monitoraggio nazionale. L’obiettivo non è la mera raccolta statistica, bensì la costruzione di un sistema informativo capace di individuare le principali criticità ricorrenti nei diversi settori produttivi.

Dal punto di vista operativo, le imprese sono chiamate a integrare la gestione dei near miss all’interno del sistema di valutazione dei rischi e delle procedure aziendali, favorendo la segnalazione interna degli eventi e la loro analisi sotto il profilo tecnico, organizzativo e comportamentale. In tale prospettiva, il mancato infortunio diventa un indicatore anticipato di rischio e uno strumento di miglioramento continuo, coerente con l’impostazione complessiva del D.L. n. 159/2025 , che privilegia un approccio preventivo e proattivo rispetto alla tradizionale logica di intervento ex post.

Tabella riassuntiva delle principali novità

AmbitoObblighi principaliTermine/ObbligatorietàNote operative
Badge di cantiereTessera nominativa con codice anticontraffazioneentro 60 giorni dall’entrata in vigore (dicembre 2025)Collegamento SIISL
Patente a puntiDecurtazione crediti per lavoratore irregolaredal 1° gennaio 2026Sanzione euro 12.000
Formazione (per settori specifici)Completamento entro 30 giornidal testo convertitoDocumentazione formativa
Appalti/SubappaltiNotifica preliminare ASL completaimmediataTrasparenza contratti
Alternanza scuola-lavoroCopertura INAIL in itinereimmediataVietate mansioni ad alto rischio
Scale e DPIAdeguamento a criteri sicurezza1° febbraio 2026Integrazione norme UNI
Sorveglianza sanitariaControlli in orario di lavoroimmediataInclude alcol/droga
Incentivi INAILBonus INAIL per aziende virtuosedal 1° gennaio 2026Esclusione per condanne definitive
SIISLPubblicazione posizionidal 1° aprile 2026Verifica dati e contributi
IspettoriAssunzione 300 addetti2026-2028Controlli rafforzati
Rischio molestieValutazione del rischio documentataImmediataCon D.L. n. 159/2025
esplicito l’obbligo

Conclusioni

La Legge n. 198 del 29 dicembre 2025 ovvero la conversione del D.L. n. 159/2025 non introduce solo singole misure puntuali, ma delinea un percorso di progressivo rafforzamento del sistema di prevenzione, che nei prossimi mesi richiederà alle imprese un’attenta attività di adeguamento organizzativo, documentale e gestionale. Accanto alle novità già analizzate in tema di formazione, cantieri, vigilanza e sorveglianza sanitaria, il provvedimento contiene ulteriori disposizioni che avranno effetti concreti nel medio periodo.

Un primo ambito riguarda il sistema assicurativo e incentivante. A decorrere dal 1° gennaio 2026, l’INAIL potrà procedere alla revisione delle aliquote per l’oscillazione in bonus legata all’andamento infortunistico, con una logica più selettiva: l’accesso agli sconti tariffari sarà infatti precluso ai datori di lavoro che abbiano riportato, nei due anni precedenti, condanne definitive per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza.
Questo elemento rafforza il collegamento tra comportamento prevenzionistico dell’impresa e benefici economici, rendendo sempre più strategica la tracciabilità delle azioni di prevenzione e il rispetto sostanziale delle regole.

Sul piano della governance della sicurezza, la legge rafforza il ruolo istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro all’interno degli organismi consultivi e di indirizzo, incidendo indirettamente anche sui futuri orientamenti interpretativi e applicativi della normativa. In parallelo, vengono aggiornati i riferimenti alle norme tecniche UNI utilizzabili nei modelli di organizzazione e gestione, con l’obiettivo di favorirne una diffusione più ampia e accessibile, anche attraverso convenzioni che ne consentano la consultazione gratuita. Questo passaggio conferma la centralità delle norme tecniche come strumento operativo di attuazione della prevenzione, soprattutto per le imprese strutturate.

Ulteriori novità interessano la struttura amministrativa e sanitaria dell’INAIL, con la stabilizzazione del personale medico e infermieristico e una razionalizzazione delle movimentazioni finanziarie interne, misure che, pur non incidendo direttamente sugli obblighi aziendali, sono funzionali a rendere più efficiente il sistema di supporto alla prevenzione e alla tutela assicurativa.

Non meno rilevanti sono le disposizioni in materia di inclusione lavorativa, che ampliano gli strumenti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e con disabilità, rendendo più flessibili le convenzioni e le modalità di assolvimento degli obblighi occupazionali. Anche in questo caso, la sicurezza sul lavoro viene letta in una prospettiva più ampia, che integra tutela della salute, organizzazione del lavoro e responsabilità sociale dell’impresa.

Infine, il decreto interviene su ambiti specifici ma strategici, come la disciplina applicabile alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, la gestione del personale impiegato negli interventi contro il dissesto idrogeologico e la proroga di stati di emergenza, confermando l’intento di armonizzare le regole di sicurezza anche in contesti operativi straordinari.

Nel complesso, la legge di conversione del D.L. n. 159/2025 impone alle imprese di abbandonare una visione formale della sicurezza, orientandosi verso un modello integrato che tenga insieme prevenzione tecnica, formazione tempestiva, controllo dei processi, monitoraggio degli eventi sentinella e utilizzo consapevole degli strumenti digitali messi a disposizione dal legislatore. I prossimi mesi saranno decisivi per tradurre le disposizioni normative in procedure operative, in vista dell’entrata a regime delle misure più rilevanti a partire dal 2026.

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