1° Contenuto riservato: Dicembre e festività: gestione del cedolino

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Analisi sistematica delle regole applicabili ed esempi operativi

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 2 GENNAIO 2026

Le festività che ricorrono nel mese di dicembre comportano specifiche implicazioni nella gestione retributiva dei rapporti di lavoro, richiedendo un’attenta applicazione della disciplina di legge, delle indicazioni di prassi e delle previsioni contrattuali.

La corretta elaborazione del cedolino impone una lettura integrata delle fonti, anche alla luce delle possibili prestazioni lavorative rese nei giorni festivi e delle diverse tipologie di rapporto in essere.

Questo contributo propone un’analisi sistematica delle regole applicabili, corredate da esempi operativi, con particolare attenzione ai casi di lavoro intermittente e alle disposizioni dei principali CCNL.

La retribuzione per i giorni considerati festivi

A norma dell’articolo 1 della Legge 27 maggio 1949, n. 260, sono considerati festivi (festività non abolite), agli effetti della osservanza del completo orario festivo:

  • tutte le domeniche;
  • il primo giorno dell’anno;
  • il giorno dell’Epifania (6 gennaio);
  • il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
  • il giorno di lunedì dopo Pasqua;
  • il 1° maggio: Festa del Lavoro;
  • il 2 giugno, Festa della Repubblica;
  • il giorno dell’Assunzione della B. V. Maria, 15 agosto;
  • il giorno di Ognissanti, 1° novembre;
  • il giorno della festa dell’Immacolata Concezione, 8 dicembre;
  • il giorno di Natale;
  • il giorno 26 dicembre, S. Stefano.

A decorrere dal 2026anche il 4 ottobre è ufficialmente riconosciuto come festività nazionale civile, in quanto dedicato a San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, ai sensi della Legge 8 ottobre 2025, n. 151.

In tali giornate, oltre che in ulteriori festività evidenziate dalla contrattazione collettiva, i lavoratori si asterranno dalla prestazione, salvo diverso accordo con il datore di lavoro.

Sul punto, il Ministero del Lavoro, con Interpello del 10 luglio 2009, n. 60 , ha stabilito come, relativamente al principio della coincidenza del riposo con la domenica, non sembrano sussistere particolari ostacoli per la sua derogabilità.

In proposito, in particolare, non vi è alcuna norma costituzionale che sancisca tale coincidenza e va, anzi ricordato che la stessa Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle previsioni contenute nella Legge n. 370/1934 che imponevano ai lavoratori della stampa il riposo domenicale.

Soltanto nella legge ordinaria (D.Lgs. n. 66/2003) è stabilita la coincidenza del riposo settimanale con la domenica, coincidenza prevista – peraltro – solo in via tendenziale.

Ciò premesso, va comunque ricordato che l’individuazione di un giorno di riposo settimanale diverso dalla domenica non deve contrastare con il principio della periodicità del riposo stesso, secondo il quale occorre osservare, mediamente, un giorno di riposo ogni sei giorni di lavoro.

Deve, peraltro, sottolinearsi la differenza fra il riposo settimanale – volto alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente di lavoro in generale – ed il diritto di astensione dalla prestazione lavorativa nei giorni previsti come festività.

In questi casi, deve escludersi che il suddetto diritto possa essere disconosciuto unilateralmente dal datore di lavoro, essendo la relativa rinunciabilità rimessa esclusivamente all’accordo tra datore di lavoro e lavoratore, accordo che – si ritiene – possa essere raggiunto anche in sede di contrattazione collettiva.

Il trattamento retributivo delle festività

Per quanto attiene al trattamento retributivo, l’articolo 5 della suddetta Legge n. 260/1949 stabilisce che durante le festività i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio (quota giornaliera o quote orarie in base alla tipologia di retribuzione: mensilizzata oppure oraria).

La normale retribuzione sopra indicata sarà determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad un sesto dell’orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge.

Diversamente, in caso di prestazione lavorativa durante tali giornate, invece, essi percepiranno, oltre alla retribuzione globale di fatto giornaliera, anche quanto spetta per le ore di lavoro effettivamente prestate, insieme alla maggiorazione prevista dal contratto collettivo di riferimento.

Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera.

Nello specifico:

In relazione al trattamento economico per le festività non abolite per i lavoratori retribuiti NON in misura FISSA si precisa, altresì, che:

  • nel caso di assenza a causa di infortunio sul lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere la sola differenza tra l’indennità per inabilità corrisposta dall’Inail e la normale retribuzione globale giornaliera;
  • non è dovuto il trattamento per le assenze, durante le festività, per sciopero o assenza ingiustificata;
  • per retribuzione globale di fatto giornaliera deve intendersi la normale intera retribuzione compreso ogni onere accessorio, anche se essa sia superiore a quella minima stabilita dai contratti collettivi;

Per determinare il sesto della retribuzione settimanale deve essere escluso l’eventuale lavoro straordinario.

Il caso dei lavoratori intermittenti

Seppur legge e contrattazione collettiva definiscano specificatamente quale sia il regime da applicarsi nei casi di prestazione lavorativa in occasione delle festività, non vi è una norma che espressamente identifichi i casi in cui tale regime sia applicabile anche ai lavoratori intermittenti.

Tale disciplina, dunque, può essere applicata anche ai lavoratori c.d. a chiamata?

La risposta è affermativa, nonostante il silenzio della contrattazione collettiva che, nella maggior parte dei casi, non regolamenta specificatamente l’istituto ma rimanda, nella definizione del rapporto di lavoro intermittente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2015.

Si ricorda, infatti, che qualora il ccnl di settore non disciplini un aspetto del rapporto di lavoro, occorrerà attenersi a quanto determinato dalla legge.

E per queste ragioni, in virtù del disposto di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 81/2015, rubricato Principio di non discriminazione”, il lavoratore intermittente non deve ricevere:

  • per i periodi lavorati;
  • a parità di mansioni svolte;

un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello. 

Tuttavia, il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.

Ne deriva che, in tutti i casi in cui al lavoratore dipendente non a chiamata di pari livello spetti una maggiorazione per la prestazione lavorata, la stessa dovrà essere attribuita anche al lavoratore intermittente che presti la medesima opera alle medesime condizioni.

Le disposizioni sulle festività nella contrattazione collettiva

Abbiamo più volte evidenziato come la disciplina delle festività sia oggetto anche della contrattazione collettiva. Di seguito, a titolo esemplificativo, riportiamo la disciplina stabilita da alcuni contratti collettivi.

SETTOREDISCIPLINA SULLE FESTIVITA’
Commercio e Terziario – ConfcommercioIn caso di coincidenza di una delle festività con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione.
Metalmeccanici (Industria) La retribuzione delle festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale retribuzione mensile. Qualora, invece, una delle festività cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l’importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione fissa mensile
Metalmeccanici, Orafi, Argentieri e Odontotecnici (Artigianato) Settori Metalmeccanica e Installazione di Impianti e Orafi, Argentieri ed Affini:
Operai: le festività cadenti di domenica saranno retribuite nella misura di 1/6 dell’orario settimanale contrattuale;
Impiegati: per le festività cadenti di domenica è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l’importo di una quota giornaliera della retribuzione pari a 1/26.
Scuole Private – Aninsei/AssoscuolaTutte le festività coincidenti con la domenica vengono retribuite con 1/26 della retribuzione globale oltre alla normale retribuzione.
La ricorrenza del S. Patrono è giornata festiva, pertanto qualora fosse lavorata, o va recuperata con una giornata di permesso retribuito, anche in aggiunta alle ferie estive o, retribuita con 1/26 della retribuzione mensile.

La determinazione della retribuzione delle festività natalizie

Come evidenziato in premessa, nel corso del mese di dicembre sono presenti ben tre festività a favore dei lavoratori dipendenti:

  • il giorno della festa dell’Immacolata Concezione, 8 dicembre;
  • il giorno di Natale;
  • il giorno 26 dicembre, S. Stefano.

Sulla base delle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva, prima analizzate, e in funzione del giorno della settimana corrispondente alle predette feste, dunque, il dipendente avrà diritto ad un diverso trattamento economico: vediamo quale.

FestivitàGiorno della settimana corrispondenteModalità di retribuzione
8 dicembrelunedìPoiché, in linea generale, si tratta di una giornata ricompresa nel normale orario di lavoro, il dipendente:
si asterrà dalla prestazione lavorativa;
verrà retribuito con la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio.
25 dicembregiovedìPoiché, in linea generale, si tratta di una giornata ricompresa nel normale orario di lavoro, il dipendente:
si asterrà dalla prestazione lavorativa;
verrà retribuito con la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio.
26 dicembrevenerdìPoiché, in linea generale, si tratta di una giornata ricompresa nel normale orario di lavoro, il dipendente:
si asterrà dalla prestazione lavorativa;
verrà retribuito con la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio.

Esempio di retribuzione delle festività in caso di paga mensilizzata

Si supponga il caso di un’impiegata nel settore metalmeccanica industria, tempo indeterminato, tempo pieno livello D1, retribuzione lorda mensile euro 1.742,03.

Lo sviluppo del cedolino avverrà come di seguito indicato:

DescrizioneUnità/giorniValore unitarioRetribuzione lorda mensile
Compenso ordinario231.742,03/26= 67,001123*67,0011=1.541,02
Festività goduta3 (08/12 + 25/12 + 26/12)1.742,03/26= 67,00113*67,0011=201,0033
  Totale1.742,03

Esempio di retribuzione delle festività in caso di paga oraria

Si supponga il caso di un operaio nel settore pulizie artigianato, tempo indeterminato, tempo pieno, livello 4°, retribuzione lorda oraria euro 9,20.

Lo sviluppo del cedolino avverrà come di seguito indicato:

DescrizioneUnità/oreValore unitarioRetribuzione lorda mensile
Compenso ordinario1609,201.472,00
Festività goduta19,98 (08/12 + 25/12 + 26/12: ogni festività viene retribuita con il valore di 6,66) 
9,20
 
19,98*9,20=183,82
  Totale1.655,82

Si ricorda che per la corretta gestione delle festività è indispensabile anche la verifica delle disposizioni della contrattazione collettiva. Vi sono contratti, infatti, in cui le festività cadenti di domenica non vengono retribuite nella misura di 1/6 ma garantiscono l’aumento del monte ore di permessi.

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