1° Contenuto riservato: Dichiarazione dei redditi dei giornalisti autonomi: chiarimenti INPGI

CIRCOLARE MONOGRAFICA

L’INPGI illustra le modalità con cui giornalisti autonomi entro il 30 settembre devono effettuare la comunicazione obbligatoria dei redditi percepiti nel corso del 2024

A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 31 LUGLIO 2025


L’INPGI con una propria Circolare n. 5/2025  illustra le modalità con le quali i giornalisti autonomi dovranno entro il prossimo 30 settembre effettuare la comunicazione obbligatoria dei redditi percepiti nel corso del 2024; il documento illustra quali sono i dati che devono essere recuperati del modello redditi persone fisiche 2025, periodo di imposta 2024, al fine dell’inserimento dei dati necessari al calcolo dei contributi dovuti nel programma predisposto dall’INPGI.

Premessa

L’INPGI – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani – con la Circolare n. 5 del 16 luglio 2025 , ha chiarito che scade il prossimo 30 settembre  il termine per trasmettere allo stesso Istituto,  tramite la procedura telematica prevista sul portale telematico dello stesso istituto, la comunicazione obbligatoria dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso del 2024.

La comunicazione reddituale deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito, già attivo dalle ore 10,00, del giorno 17 luglio 2025, tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 22.00 (il giorno 30 settembre 2025 il servizio sarà attivo fino alle ore 24.00).

Chi sono i soggetti tenuti all’adempimento

Sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti iscritti che nel predetto anno abbiano svolto attività autonoma giornalistica:

  • libero-professionale con Partita IVA;
  • con ritenuta di acconto;
  • come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti;
  • mediante cessione di diritto d’autore.

Le modalità per effettuare la comunicazione sono l’identificazione:
– tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
oppure
– tramite CIE (Carta d’identità Elettronica).

I giornalisti che contemporaneamente all’attività libero professionale hanno svolto “attività giornalistica sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa” devono comunicare i soli redditi riferiti all’attività libero professionale.

I giornalisti che hanno svolto esclusivamente attività da Co.Co.Co. non sono tenuti a presentare la comunicazione dei redditi.

Casi particolari
Assenza di reddito professionale
→ sono tenuti alla comunicazione anche coloro i quali – pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale – non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’anno 2024. In tal caso, il giornalista interessato – pur dichiarando l’assenza di reddito autonomo – può procedere al versamento del contributo minimo e aggiuntivo utile all’acquisizione dell’anzianità contributiva riferita all’anno 2024, ovvero dichiarare di non voler versare la contribuzione e sospendere così, di fatto, la posizione assicurativa per il solo anno 2024.
Cessazione dello svolgimento dell’attività professionale
→ coloro i quali hanno cessato lo svolgimento dell’attività giornalistica libero professionale entro il 31 dicembre 2023 possono sospendere gli adempimenti contributivi INPGI per l’anno 2024 e seguenti, compilando ed inoltrando all’INPGI l’apposito modulo di cessazione attività. In tal caso, l’inoltro di tale comunicazione entro il 30 settembre 2025 esonera il giornalista dall’invio della comunicazione reddituale in oggetto.
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
→ si ricorda che non sono tenuti all’invio della comunicazione reddituale i giornalisti che abbiano svolto l’attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, ai fini dell’esonero dall’obbligo di inoltro della comunicazione reddituale, il giornalista che in precedenza è stato assicurato INPGI per altra attività libero professionale (partita IVA, ritenuta d’acconto, cessione diritti d’autore, ecc.) che non vi avesse ancora provveduto deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione (modulo: Dichiarazione di attività).

In caso di morte dell’iscritto, la comunicazione relativa all’anno del decesso deve essere presentata dagli eredi, tramite raccomandata (o PEC contributi@inpgi.legalmail.it ), utilizzando il seguente MODULO.

Sanzioni in caso di presentazione della dichiarazione redditi 2024 in ritardo

La Circolare  dell’INPGI ricorda  che nell’ipotesi in cui l’inoltro della comunicazione reddituale sia effettuato oltre i termini di scadenza (per l’anno 2024 il 30 settembre 2025), vi è un addebito  di una apposita sanzione per ritardata comunicazione reddituale.

Riepilogo delle sanzioni per ritardata Comunicazione Reddituale
Periodo di presentazione (successiva al 30 settembre 2025)Importo sanzione
Ridotta (*)Intera
Dal 1 ottobreal 30 ottobre€ 7,46€ 14,93
Dal 31 ottobreal 29 novembre€ 14,93€ 29,86
Dal 30 novembreal 29 dicembre€ 22,39€ 44,79
Dal 30 dicembre 2025 in poi€ 29,86€ 59,73
(*) La sanzione “ridotta” si applica agli iscritti all’Albo da meno di 5 anni ed ai titolari di pensione diretta

Compilazione dei quadri reddituali

Il soggetto interessato una volta identificato sul portale INPGI  tramite SPID o CIA , dovrà accedere alla denuncia. Una volta ottenuto l’accesso  i passaggi da seguire sono i seguenti:

→  Quadro “A” – dati anagrafici: I campi presenti in tale quadro sono precompilati. Nel caso in cui gli stessi risultino variati è necessario darne tempestiva comunicazione all’Istituto, compilando il modulo online, presente nell’Area riservata del sito Area Iscritti.

→  Quadro “B” – dati reddituali: B1 – Reddito NETTO: Per la determinazione del reddito netto occorre prendere in considerazione gli importi indicati nei seguenti righi dei Modelli UNICO/2025 e/o Modello 730/2025, dove sono riportati i compensi da lavoro autonomo prodotti nell’anno 2024:

UNICO 2025RIGO RE23Reddito professionale netto (RE6 meno RE20)
RIGO RL32Altri redditi netti di lavoro autonomo da utilizzo opere ingegno (RL25 meno RL31)
RIGO RL19Reddito netto (RL15 [colonna 2] meno eventuali spese RL15 [colonna 3)
RIGO RH15Redditi (o perdite) di partecipazione in associazione fra artisti e professionisti
RIGO LM6 – LM9Reddito netto nel Regime di vantaggio (Il reddito da assoggettare deve essere considerato al netto delle perdite pregresse, ma al lordo dei contributi previdenziali), deve essere riportata la differenza tra l’importo del rigo LM6 e quello del rigo LM9
RIGO LM34- LM37Reddito netto nel Regime forfettario (il reddito da assoggettare deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali), deve essere riportata la differenza tra l’importo del rigo LM34 e quello del rigo LM37
730/2025RIGO 5Altri redditi (prospetto di liquidazione del modello 730/2025 – riepilogativo IRPEF)

Il totale dei compensi da attività giornalistica autonoma ricavato dai suddetti quadri corrisponde al reddito professionale netto che va indicato in corrispondenza della casella B1 e sul quale sarà calcolato il contributo soggettivo.

La circolare dell’INPGI precisa che:
1. nel caso in cui il reddito risultasse negativo o pari a zero dovrà essere indicato comunque il valore numerico 0 (zero);
2. nel caso in cui il reddito netto risultasse superiore al massimale, fissato per l’anno 2024 a € 119.650,00, il contributo soggettivo verrà comunque calcolato considerando tale importo massimo imponibile.

→  Quadro “B” – dati reddituali: B2  reddito LORDO:  Per la determinazione del reddito lordo occorre prendere in considerazione gli importi indicati nei seguenti righi dei Modelli UNICO/2025 e 730/2025, dove sono dichiarati i compensi da lavoro autonomo prodotti nell’anno 2024:

UNICO 2025RIGO RE6Totale compensi da attività professionale
RIGO RL25Proventi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno
RIGO RL15Compensi derivanti da attività non esercitata abitualmente (colonna 2)
RIGO LM2Totale componenti positivi (Redditi con Regime dei minimi)
RIGO LM22Totale componenti positivi riferiti all’attività giornalistica autonoma (colonna 3)
730/2025RIGO D3Redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno (codice 1)
RIGO D5Corrispettivi derivanti da attività non esercitata abitualmente (codice 2)
UNICO 2025 (società di persone)RIGO RE6Corrispettivi derivanti da attività professionale svolta in forma associata (rapportata alla quota di partecipazione, quadro RO)

→ Quadro “C” – contributo aggiuntivo: La normativa vigente consente al giornalista di versare, a titolo facoltativo, un ulteriore quota di contribuzione, al fine di migliorare, incrementandola, la propria posizione assicurativa. I giornalisti interessati ad incrementare il proprio montante contributivo possono indicare in questo spazio l’importo di contribuzione che intendono versare in aggiunta al contributo soggettivo obbligatorio, con un minimo del 5% del reddito netto.

→ Quadro “D” – assenza di reddito: Il presente quadro deve essere compilato esclusivamente dai giornalisti iscritti che non abbiano conseguito alcun reddito riconducibile ad attività giornalistica autonoma. In questo quadro, il giornalista privo di redditi di natura giornalistica deve indicare se ha versato o meno la contribuzione minima. Nel caso in cui non l’abbia versata può avvalersi della facoltà di sospendere – limitatamente all’anno in questione – l’iscrizione all’INPGI, senza alcun obbligo di versamento.

→ Quadro “E” – Modalità di versamento: I contributi dovuti e risultanti dall’elaborazione della comunicazione online possono essere versati – a scelta del giornalista – in unica soluzione entro il 31 ottobre 2025, oppure in 3 rate mensili con scadenza il 31 Ottobre, il 30 novembre ed il 31 dicembre. La modalità prescelta dovrà essere segnalata in questo quadro, barrando con un flag l’apposita casella.

Come si versano i contributi INPGI

Il pagamento, sia in unica soluzione che a rate mensili, potrà essere effettuato come segue.

Modello F24 Accise

Il versamento dei contributi alla Gestione Separata può essere eseguito utilizzando il Modello F24/Accise. In tal modo sarà possibile eseguire compensazione con i crediti vantati verso l’Erario o verso altri enti previdenziali che prevedano la possibilità di compensazione.

Non sarà possibile, invece, utilizzare in compensazione per il pagamento di tributi e contributi dovuti ad altri enti o gestioni eventuali crediti vantati nei confronti dell’INPGI.

I versamenti con modello F24/Accise possono essere effettuati, presentando il modello compilato, presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche, degli agenti per la riscossione o tramite intermediari abilitati.

E’ inoltre possibile eseguire il versamento in modalità telematica  (modalità tra l’altro obbligatoria per i titolari di partita IVA).

Modalità di compilazione del modello F24/Accise

Deve essere compilata la “Sezione accise/monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” con le seguenti modalità:

  • Ente: indicare sempre la lettera P (allineata a sinistra);
  • Provincia: lasciare in bianco;
  • Codice Tributo: utilizzare uno dei codici elencati nella tabella successiva;
  • Codice Identificativo: indicare sempre 22222 (5 cifre);
  • Mese (MM): indicare sempre 01;
  • Anno (AAAA):
    1. per i codici tributo da G001 a G007 indicare l’anno  al quale si  riferisce a debito;
    2. per pagamenti rateali (codice G00R) indicare l’anno in cui viene concessa la rateizzazione (riportato sulla lettera con la quale l’Istituto trasmette il piano di ammortamento del debito);
  • Importi a debito versati: indicare gli importi da pagare (non sono ammessi valori negativi).

codici da indicare nel campo “codice tributo” sono riportati nella seguente tabella:

CODICE TRIBUTODescrizione
G001“Gestione separata d.lgs.103/96 – contributi minimi in acconto”
G002“Gestione separata d.lgs.103/96 – contributi obbligatori saldo unica soluzione”
G003“Gestione separata d.lgs.103/96 – contributi obbligatori saldo a rate”
G004“Gestione separata d.lgs.103/96 – contributi da versare anni pregressi”
G005“Gestione separata d.lgs.103/96 – sanzioni per il ritardato pagamento dei contributi ex art. 9 del Regolamento approvato con D.I. del 21.05.1997”
G006“Gestione separata d.lgs.103/96 – interessi di mora”
G007“Gestione separata d.lgs.103/96 – sanzioni per ritardata e infedele comunicazione ex art. 10 del Regolamento approvato con D.I. del 21.05.1997”
G008Gestione separata d.lgs.103/96 – contributi volontari
G00R“Gestione separata d.lgs.103/96 – rata debito rateizzato”

Bonifico bancario

I pagamenti tramite bonifico bancario dovranno essere eseguiti utilizzando i seguenti estremi:

BeneficiarioINPGI GESTIONE SEPARATA
IBANBANCO BPMIT 60 D 05034 11701 000000002907

Non sono ammessi bonifici cumulativi per più pagamenti, quindi qualora il giornalista debba procedere al versamento di due tipologie di pagamento dovrà effettuare due bonifici.

Queste indicazioni vanno riportare obbligatoriamente sulla causale del bonifico:

Tipologia del versamento

AC: acconto
SU: saldo in unica soluzione
S1: 1^ rata del saldo
S2: 2^ rata del saldo
S3: 3^ rata del saldo
R: pagamento rata di un debito rateizzato

Anno di riferimento del pagamento

  • Per i codici AC, S1, S2, S3 indicare l’anno a cui si riferiscono i contributi;
  • Con il  codice SU  possono essere indicati i pagamenti in unica soluzione sia dell’anno corrente che degli anni pregressi;
  • Per il codice R indicare l’anno in cui è stato sviluppato il piano di ammortamento.
  • Codice iscritto o in alternativa codice fiscale.
ESEMPIO
Ecco alcuni esempi di corretta compilazione della causale, ipotizzando che il codice iscritto del giornalista sia  A11111:Pagamento acconto 2010: AC 2010 A11111 (o codice fiscale)Pagamento saldo 2009 in unica rata: SU 2009 A11111 (o codice fiscale)Pagamento 2^ rata del saldo 2009: S2 2009 A11111 (o codice fiscale)Pagamento di una rata di debito rateizzato con piano di ammortamento sviluppato nel 2008:    R 2008 A11111 (o codice fiscale)Pagamento di una rata di debito rateizzato con piano di ammortamento sviluppato nel 2009: R 2009 A11111 (o codice fiscale).

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