1° Contenuto riservato: Dimissioni per fatti concludenti: l’INPS chiarisce quando c’è il diritto alla prestazione di disoccupazione NASpI

COMMENTO

A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 30 DICEMBRE 2025

Nel caso  di cessazione del rapporto di lavoro denunciata su UniLav con la causale “FC – dimissioni per fatti concludenti” è precluso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto tale fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Laddove, invece, la causale di cessazione del rapporto di lavoro sia per licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, anche riconducibili a un’assenza ingiustificata del lavoratore protratta nel tempo, il medesimo, se in possesso di tutti i requisiti legislativamente previsti, può accedere all’indennità di disoccupazione NASpI.

Premessa

Con la Circolare n. 154 del 22 dicembre 2025, l’INPS fornisce un quadro sistematico della disciplina introdotta dall’art. 19 della Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro 2024), che ha tipizzato la risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni per fatti concludenti.

La Legge n. 203 del 13 dicembre 2024 , recante “Disposizioni in materia di lavoro” (c.d. Collegato lavoro 2024) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 303 del 28 dicembre 2024, ed è entrata in vigore il 12 gennaio 2025.

L’articolo 19 , che aggiunge il comma 7-bis, all’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, prevede che l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore e che a tale fattispecie non si applica la disciplina vigente in materia di dimissioni telematiche. Tale previsione non si applica se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza.

In sostanza la citata disposizione introduce la possibilità di intendere risolto il rapporto di lavoro per volontà del lavoratore in caso di assenza ingiustificata dello stesso protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto medesimo o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni.

L’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro comporta, tra l’altro, l’impossibilità per il lavoratore di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, mancando il requisito dell’involontarietà della cessazione del rapporto di lavoro medesimo.

Risoluzione del rapporto di lavoro a seguito delle cosiddette dimissioni per fatti concludenti

L’articolo 19 del Collegato Lavoro 2024, introduce la fattispecie della risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni per fatti concludenti, riconoscendo al datore di lavoro la possibilità di ricondurre al comportamento del lavoratore, che si concretizza nell’assenza ingiustificata dal lavoro oltre un determinato termine o periodo, un effetto risolutivo del rapporto di lavoro medesimo.

Sull’argomento sono stati forniti chiarimenti con la Circolare n. 6 del 27 marzo 2025, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Le indicazioni rese dal Ministero hanno incidenza sulla valutazione delle causali di cessazione del rapporto di lavoro ai fini dell’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI.

In particolare il Ministero ha chiarito che l’effetto risolutivo di cui alla previsione introdotta dall’articolo 19 , del collegato Lavoro 2024 “non discende automaticamente dall’assenza ingiustificata, ma si verifica solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di prenderne atto, valorizzando la presunta volontà dismissiva del rapporto da parte del lavoratore e facendone derivare la conseguenza prevista dalla norma“.
Di conseguenza, osserva l’INPS, rientra nella facoltà del datore di lavoro valutare se, in caso di assenza ingiustificata protratta per un certo periodo di tempo, come da previsione normativa, avviare la “procedura” di cui all’articolo 19 del Collegato Lavoro 2024,  per la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito delle dimissioni per fatti concludenti.

La nuova procedura, infatti, non è obbligatoria per il datore di lavoro.

Il documento dell’INPS precisa che “diversi contratti collettivi riconducono ad un’assenza ingiustificata protratta nel tempo – di durata variabile, anche inferiore ai quindici giorni previsti dall’articolo 19 in esame – conseguenze di tipo disciplinare, consentendo al datore di procedere al licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo“.

L’ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) si è espresso sulle disposizioni contenute nell’articolo 19 del Collegato Lavoro 2024, riconoscendo come una facoltà l’avvio della procedura di cui allo stesso articolo 19 ; in particolare  l’Ispettorato ha chiarito che la predetta comunicazione: “[…] va effettuata solo laddove il datore di lavoro intenda evidentemente far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto non va effettuata sempre e in ogni caso“.

L’INPS ricorda che in riferimento alla nuova ipotesi di risoluzione per volontà del lavoratore, introdotta dall’articolo 19 del Collegato Lavoro 2024, è stato istituito su UniLav dal 29 gennaio 2025,  il nuovo codice cessazione “FC – dimissioni per fatti concludenti”.
Nel caso, pertanto, di cessazione del rapporto di lavoro denunciata su UniLav con la causale “FC – dimissioni per fatti concludenti” è precluso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto tale fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, come richiesto dall’articolo 3, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (cfr. la Circolare n. 94 del 12 maggio 2015).

L’INPS precisa che laddove, invece, la causale di cessazione del rapporto di lavoro sia per licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, anche riconducibili a un’assenza ingiustificata del lavoratore protratta nel tempo, il medesimo, se in possesso di tutti i requisiti legislativamente previsti, può accedere all’indennità di disoccupazione NASpI; in tale ipotesi, pertanto, l’accesso è ammesso anche se dalla lettera di licenziamento emerge che il licenziamento stesso sia intervenuto a seguito di procedimento disciplinare derivante da un’assenza ingiustificata,  protratta nel tempo.

Dimissioni per fatti concludenti e dimissioni rese dal lavoratore per giusta causa

L’INPS evidenzia che, se successivamente all’avvio da parte del datore di lavoro della procedura di cui all’articolo 19 , del Collegato Lavoro 2024,  il lavoratore rassegna le proprie dimissioni, anche per giusta causa, queste ultime prevalgono sulla procedura di cessazione per fatti concludenti.

Di conseguenza, laddove il lavoratore rassegni le dimissioni per giusta causa, anche dopo l’avvio della procedura di risoluzione per fatti concludenti, l’assicurato può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, sempre che assolva altresì all’onere probatorio di cui alla Circolare n. 163 del 20 ottobre 2003 e che soddisfi i requisiti legislativamente previsti per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione NASpI.

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