1° Contenuto riservato: Direttori sportivi di Associazioni o Società sportive dilettantistiche: firmato l’accordo nazionale

CIRCOLARE MONOGRAFICA – CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI LAVORO

L’Accordo è valido per la stagione sportiva 2026/2027 e la sua scadenza è stata stabilita al 30 giugno 2027

DI GIULIO D’IMPERIO | 15 OTTOBRE 2026

Il 4 agosto 2026 è stato sottoscritto dalla Lega Dilettanti, ADICOSP e ADISE il primo Accordo Nazionale che regolamenta il trattamento economico e normativo tra chi è iscritto nell’Elenco dei Direttori Sportivi e le Associazioni o Società Sportive che partecipano ai campionati dilettantistici.

Premessa

L’Accordo siglato è valido per la stagione sportiva 2026/2027 e la sua scadenza è stata stabilita al 30 giugno 2027.

L’Accordo una volta scaduto non si rinnova tacitamente.

Le parti firmatarie dell’accordo si sono impegnate ad incontrarsi entro il 30 giugno 2027 per sottoscrivere un Accordo Collettivo per le stagioni sportive successive.

È stato stabilito che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa che sono stati sottoscritti precedentemente a tale Accordo dal 1° luglio 2023 sono da ritenersi validi a tutti gli effetti considerando quelli che erano gli Accordi collettivi vigenti in quel periodo.

Figure interessate ed i rapporti di lavoro

Le figure interessate dall’Accordo Collettivo sono diverse:

  • il Direttore Sportivo;
  • il Collaboratore nella gestione della Società o Associazione Sportiva dilettantistica;
  • persone che svolgono altri ruoli assimilabili o assimilati ai precedenti, purché previsti dal mansionario relativo alla FIGC.

L’Accordo Collettivo prevede che per instaurare un rapporto di lavoro sportivo è necessario stipulare un contratto in forma scritta redatto in triplice copia compilando il modulo del Contratto tipo ed eventualmente il modulo “Altre Scritture” allegato all’Accordo collettivo.

L’Accordo prevede la stipula di rapporti di lavoro autonomi, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Spetta alle Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche depositare i contratti stipulati con i propri tesserati, contemporaneamente alla richiesta di tesseramento, attraverso il Portale Servizi FIGC.

I contratti possono essere stipulati dai tesserati per un periodo massimo di 5 stagioni sportive, e per un periodo minimo di 1 stagione sportivacoincidente con la stagione sportiva durante la quale è sorto il rapporto di lavoro.

È prevista la possibilità di perfezionare sull’apposito modulo, allegato all’Accordo Collettivo, un accordo finalizzato a normare gli effetti del contratto pluriennale qualora si dovesse verificare la promozione della Associazione o Società dilettantistica in un campionato professionistico.

Ogni qual volta che dovessero verificarsi accordi atti a modificare il contratto firmato e depositato la Società dovrà provvedere a depositare il nuovo accordo, rispettando lo stesso iter del deposito del contratto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del nuovo accordo medesimo.
Nello stesso tempo occorrerà inviare al tesserato una comunicazione scritta o tramite PEC, o tramite e-mail oppure attraverso un’altra modalità che garantisca la conferma di ricezione della comunicazione.

Nel caso in cui la Società o Associazione Sportiva Dilettantistica non provvede al deposito dl nuovo accordo entro i termini stabiliti dall’Accordo Collettivo, il deposito potrà essere effettuato dal tesserato entro i 45 giorni successivi attraverso PEC oppure utilizzando un altro mezzo che garantisca la conferma di ricezione.

Vincoli da rispettare se l’attività si svolge con atleti minorenni

Quando il tesserato nell’espletamento del proprio lavoro dovrà avere contatto diretto con soggetti non maggiorenni è tenuto ad allegare al contratto, in maniera contestuale al tesseramento, un suo certificato penale del casellario giudiziario, da dove si evinca che non ci sono a suo carico:

  • condanne riferite ai reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 600-undecies del Codice penale;
  • misure interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con soggetti minorenni.   

In attesa di acquisire il certificato penale del casellario giudiziario il tesserato potrà presentare, in sostituzione, la richiesta presentata all’Ufficio del Casellario Giudiziale oltre ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’assenza a suo carico di condanne e/o sanzioni.

Una volta ricevuto il certificato penale del casellario giudiziario, il tesserato o la società dovranno provvedere ad inviare copia dello stesso entro 10 giorni dalla data in cui lo hanno ricevuto. L’invio del certificato dovrà avvenire a mezzo PEC oppure attraverso un’altra modalità che garantisca la conferma di ricezione.

Se dal certificato penale del casellario giudiziario dovessero emergere condanne e/o sanzioni il contratto con il tesserato dovrà essere immediatamente risolto.

Patti applicabili e patti vietati

L’Accordo contrattuale prevede una serie di divieti a stipulare patti, ammettendone solo uno che è il “patto di opzione” a favore sia della Associazione o Società Sportiva Dilettantistica, purché si verifichino due condizioni:

  • la previsione di un compenso specifico a favore di chi concede l’opzione;
  • il limite della durata complessiva del contratto non superi la durata massima stabilita dalla legge e dalle norme federali.

La durata complessiva del contratto deve essere costituita dalla somma della durata prevista dal contratto e dall’eventuale prolungamento previsto dall’opzione.

Invece l’Accordo Contrattuale prevede il divieto delle seguenti tipologie di patti:

  • patti di non concorrenza;
  • patti di prelazione;
  • pattuizioni extracontrattuali. 

→ Sono ritenuti nulli i patti di non concorrenza o comunque quelli stipulati che risultano limitativi della libertà professionale del tesserato per il periodo di tempo successivo alla risoluzione del contratto.

→I patti di prelazione non sono consentiti né è possibile integrare con tali patti il contratto stipulato tra la Associazione o Società sportiva dilettantistica ed il tesserato durante il periodo in cui viene svolto il rapporto di lavoro.

Sono vietate e ritenute nulle le pattuizioni economiche che non sono riportate nel contratto stipulato tra il tesserato e l’Associazione o la Società Sportiva dilettantistica regolarmente depositato così come previsto dall’Accordo Collettivo. 

Infine, sono vietati i patti economici, stipulati anche dopo la stipula del contratto tipo, tra il tesserato e l’Associazione o Società Sportiva dilettantistica che prevedono limitazioni alla libertà sessuale, al coniugio e alla maternità del tesserato.

Compenso

Al tesserato dovrà essere corrisposto dalla Associazione o Società Sportiva dilettantistica il compenso pattuito e riportato nel contratto, sottoscritto dalle parti.

Nel caso di contratti pluriennali occorrerà indicare il compenso spettante per ogni singola stagione sportiva.

L’Associazione o Società Sportiva dilettantistica può concordare con il tesserato che il compenso venga erogato nel seguente modo:

  • in parte fissa il cui importo non deve essere inferiore al trattamento economico minimo stabilito dalla Tabella allegata all’Accordo Contrattuale (euro 150,00 mensili);
  • altri corrispettivi come “Premi”, strettamente collegati ai risultati sportivi raggiunti, il cui importo non potrà essere superiore all’importo stabilito in parte fissa.

I premi possono essere corrisposti, ad esempio al raggiungimento di uno dei seguenti obiettivi prefissati:

  1. vittoria del campionato;
  2. piazzamento in classifica al termine della regular season;
  3. all’esito della vittoria dei play off;
  4. permanenza nel campionato di competenza;
  5. conquista titoli nelle competizioni regionali e/o nazionali;
  6. raggiungimento degli obiettivi nelle competizioni internazionali per Club.    

L’Associazione o la Società sportiva dilettantistica deve pagare al tesserato il compenso stabilito da contratto, in ratei mensili di pari importo, posticipati al giorno 10 del mese successivo, applicando su tali importi il trattamento fiscale e previdenziale stabilito per legge.

Le parti potranno anche stabilire di pagare la parte fissa del compenso, maturato in ratei mensili di pari importo, alternativamente rispettando le tempistiche previste dal contratto.

Il pagamento dei premi al tesserato dovrà essere corrisposto rispettando le modalità riportate nel testo del contratto, ovvero entro la fine della stagione sportiva, tranne che nel contratto non sia stato stabilito in maniera differente.        

Il tesserato potrà mettere in mora l’Associazione o Società Sportiva, inviando una PEC o un’altra modalità che garantisca l’avvenuta consegna, nel caso in cui non dovesse ricevere l’importo stabilito dopo 1 mese rispetto alla data in cui il compenso doveva essere erogato.

Oltre al compenso ed ai premi nel contratto potrà essere stabilita l’elargizione di somme a titolo di indennità o di rimborso spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto.  

Obblighi della società o associazione sportiva dilettantistica

L’Associazione o Società Sportiva Dilettantistica ha l’obbligo di fornire al proprio tesserato tutti i mezzi adeguati che gli permettano di svolgere la prestazione stabilita.

L’Associazione o Società Sportiva Dilettantistica deve mettere a disposizione del tesserato tutte le attrezzature necessarie per permettergli di svolgere al meglio il proprio lavoro, mettendogli anche a disposizione un ambiente consono alla dignità lavorativa del tesserato.

L’Accordo Collettivo ha previsto che quando ci sono ritiri e trasferte per le competizioni a carattere nazionale organizzate dal Dipartimento Interregionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimento Calcio Femminile, oltre che nelle fasi nazionali delle competizioni regionali, l’Associazione o Società Sportiva Dilettantistica deve mettere a disposizione dei tesserati appropriati mezzi di trasporto vitto e alloggio.

Quando il tesserato è assente a causa di malattia e/o infortunio e/o altre cause, l’Associazione o Società Sportiva Dilettantistica potrà ridurre al tesserato, proporzionalmente, l’importo stabilito come compenso; considerando le sue assenze queste potrebbero portare alla risoluzione del contratto al verificarsi dei seguenti casi:

  • assenza oltre i 6 mesi se il contratto è annuale;
  • assenza oltre i 10 mesi se il contratto è pluriennale.   

Nel caso in cui il tesserato sia stato condannato dagli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC ad una squalifica definitiva per un periodo superiore a 30 giorni o corrispondenti a 5 giornate per fatti imputabili solo a lui, l’Associazione o Società Sportiva Dilettantistica ha diritto a sospendere il pagamento del compenso pattuito fino al termine della squalifica.

Il pagamento del corrispettivo dovuto al tesserato potrà essere sospeso a partire dal 31° giorno o comunque dal giorno seguente alla 5^ giornata.

Resta comunque il diritto da parte dell’Associazione o Società sportiva dilettantistica di poter far ricorso al competente Collegio Arbitrale.

Obblighi del tesserato

Diversi sono gli obblighi a cui deve adempiere il tesserato.

Il primo riguarda l’impegno a svolgere il lavoro previsto dal contratto.

Il secondo riguarda la custodia degli indumenti e dei materiali sportivi e di rappresentanza, degli apparecchi informatici e di comunicazione che la Associazione o Società sportiva dilettantistica gli ha messo a disposizione.

Nel caso in cui il tesserato dovesse smarrire o rovinare per colpa sua quello che gli è stato messo a disposizione dovrà rifondere il loro valore.

Il terzo obbligo posto in capo al tesserato è quello di far conoscere ai tecnici, agli atleti ed atlete le norme regolamentari e tecniche ritenute necessarie, oltre a sorvegliare sulla condotta morale e sportiva degli stessi.

Il quarto obbligo del tesserato è quello di mantenere un comportamento in linea con i principi di lealtà, correttezza e probità anche nei rapporti con altre realtà sportive e con gli Organi Federali. Dovrà anche assumere un comportamento tale da diventare un esempio di correttezza civile e sportiva per i tecnici, calciatori e calciatrici.           

Infine, il tesserato ha l’obbligo di non assumere comportamenti tali che possano causare danno all’immagine della Associazione o Societàsportiva dilettantistica, le quali potrebbero adottare azioni presso i competenti Organi Federali.

Gravidanza o puerperio

Nel caso di gravidanza o puerperio della tesserata non è possibile richiedere la risoluzione contrattuale, per motivi legati all’evento ed inoltre il contratto firmato non può in alcun modo essere subordinato ad una eventuale gravidanza.

Al verificarsi del caso di gravidanza o puerperio la tesserata ha la possibilità di effettuare una duplice scelta:

  • usufruire del congedo di maternità previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001;
  • continuare a lavorare.

Nel primo caso la Società o Associazione dilettantistica ha la facoltà di poter tesserare un’altra persona, per sostituire temporaneamente la tesserata che ha scelto di beneficiare del congedo di maternità.

Il contratto della tesserata che sostituirà la sua collega terminerà automaticamente il giorno in cui termina il congedo di maternità che dovrà essere comunicato dall’interessata alla Società o Associazione sportiva dilettantistica.

La persona tesserata in sostituzione di chi beneficia del congedo di maternità potrà, dopo che si è verificata la risoluzione automatica del contratto, tesserarsi con altre Società od Associazioni sportive dilettantistiche durante la stessa stagione sportiva.

Invece se la tesserata dovesse optare per continuare a lavorare, potrà farlo solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione dal proprio medico e rispettando le indicazioni fornite dal medico sociale. In questo caso le parti interessate potranno stabilire un piano di lavoro differenziato finalizzato a tutelare al meglio la salute della tesserata che è in gravidanza.

Durante il periodo di gravidanza e puerperio la tesserata ha diritto a riceve per intero l’importo riportato nel contratto, tranne che tale importo non risulti dall’indennità prevista da Enti Previdenziali.

Interruzione del rapporto di lavoro

I casi in cui è possibile procedere alla risoluzione del contratto sono i seguenti:

  • esonero;
  • dimissioni presentate dal tesserato;
  • clausola risolutiva.

L’esonero consiste nell’esonerare il tesserato dall’incarco ricevuto e dallo svolgere le prestazioni lavorative previste dal contratto. Questo provvedimento, preso unilateralmente dall’Associazione o Società sportiva dilettantistica, dovrà essere comunicato in forma scrittaall’interessato. Successivamente la stessa Associazione o Società sportiva deve provvedere a depositare la comunicazione all’Organo Federale competente utilizzando il portale servizi FIGC entro 3 giorni lavorativi dalla data dell’esonero.

Nel caso in cui l’Associazione o Società sportiva dilettantistica dovesse risultare inadempiente, il tesserato dovrà inviare una comunicazione dell’esonero tramite PEC o mezzo da cui si evince la ricezione della comunicazione, alla Divisione, Dipartimento, Comitati e alle articolazioni competenti della FIGC.

Spetta poi a tali organismi, entro 7 giorni successivi, provvedere a comunicare il tutto al Settore Tecnico FIGC che dovrà procedere alla registrazione dell’esonero.

Il tesserato esonerato ha diritto a ricevere la parte fissa del compenso stabilito nel contratto e riportato nella voce retribuzione, escludendo le indennità stabilite dagli articoli 51 e 52 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.

Diversa è la disciplina relativa ai premi ed ai rimborsi spesa.

Per quanto riguarda i premi spettano, salvo differente accordo, solo per la stagione sportiva in cui si è verificato l’esonero ed in maniera proporzionale al periodo contrattuale prima dell’esonero.

Il rimborso spesa, alla voce di rimborso per vitto, alloggio e trasporto, spetta fino alla data dell’esonero.    

Il contratto del tesserato esonerato verrà risolto quando lo stesso verrà tesserato da una nuova società. In questo caso il tesserato esonerato avrà diritto a percepire il compenso fino alla data dell’esonero.  

Il tesserato esonerato se dovesse decidere di cambiare residenza o il proprio domicilio, rispetto a quello indicato nel contratto, è tenuto a comunicarlo per iscritto tramite PEC od altra modalità che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione.

Occorre precisare che l’Associazione o Società Sportiva Dilettantistica può decidere di revocare l’esonero, reintegrando il tesserato in organico, il quale dovrà tenersi a disposizione della Associazione o Società sportiva dilettantistica per tutta la durata residua del contratto.

Passando ad esaminare il caso in cui il tesserato decida di presentare le proprie dimissioni alla Associazione o Società sportiva dilettantistica, l’Accordo Collettivo ha precisato che tale decisione deve essere comunicata alla Società ed al Settore Tecnico.

Le dimissioni vanno presentate tramite PEC o altro mezzo equivalente che garantisca la prova di avvenuta consegna.

Il tesserato che decide di dimettersi ha diritto a ricevere sia il compenso che il rimborso delle spese fino alla data fissata per le dimissioni.

L’ultima modalità per interrompere il rapporto di lavoro tra l’Associazione o Società sportiva dilettantistica ed il tesserato è la Clausola risolutiva, che si verifica quando una delle due parti commette gravi violazioni relative agli obblighi contrattuali che deve rispettare.

La risoluzione del contratto può verificarsi quando viene presentato un lodo costitutivo che ha come conseguenza lo scioglimento del contratto.

L’Accordo Contrattuale ha individuato come gravi violazioni relativamente al contratto di lavoro in ambito dilettantistico:

  • quando la morosità della Associazione o Società sportiva dilettantistica nel pagamento del compenso e dei premi prosegue oltre i 20 giorni dal giorno del ricevimento della comunicazione della messa in mora comunicata alla Associazione o Società sportiva dilettantistica inviata tramite PEC o altra modalità che garantisca la prova del ricevimento della comunicazione. Contestualmente tale comunicazione deve essere inviata all’istituzione che organizza il campionato a cui partecipa la prima squadra, utilizzando gli stessi mezzi di comunicazione;
  • la violazione dell’obbligo da parte del tesserato relativamente allo svolgimento dell’attività sportiva per cui è stato stipulato il contratto, si protrae oltre 10 giorni da quando il tesserato ha ricevuto la diffida tramite PEC od atro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuta consegna da parte dell’Associazione o Società sportiva dilettantistica;
  • il tesserato viene sanzionato in via definitiva per illecito disciplinare con una squalifica di oltre 3 mesi da parte degli organi disciplinari della F.I.G.C.;
  • quando al tesserato vengono contestati illeciti sportivi dalla apposita commissione e la Associazione o Società Sportiva Dilettantistica risulta parte offesa, oppure quando il tesserato viola la normativa antidoping. In questi casi la Società od Associazione sportiva dilettantistica potrà sospendere il tesserato dallo svolgimento della sua attività senza l’obbligo di dovergli corrispondere i compensi durante il periodo di sospensione cautelare, od anche in caso di condanna non definitiva.

La risoluzione del contratto a causa di un grave inadempimento, quando accertato dal Collegio Arbitrale, darà la possibilità alla parte adempiente di poter richiedere il risarcimento del danno da quantificarsi rispettando le regole del diritto.

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