MASSIMARIO – Cassazione Civile
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 9395 del 10 aprile 2025
Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l’affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l’esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all’art. 2932 cod. civ., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato.
Fonte: Massima Redazionale
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