CIRCOLARE MONOGRAFICA
Disciplina generale, contribuzione sulle ferie non godute e differimento dei contributi per ferie collettive
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 7 AGOSTO 2026
La gestione delle ferie non si esaurisce nella programmazione del riposo annuale e nella corretta rappresentazione dei relativi residui nei documenti di lavoro. Alla mancata fruizione entro i termini stabiliti dalla legge, dalla contrattazione collettiva o dalle altre fonti applicabili si collegano, infatti, specifiche conseguenze previdenziali: il datore di lavoro può essere tenuto ad assoggettare a contribuzione il valore economico delle ferie maturate e non ancora godute, sebbene nessuna indennità sostitutiva sia stata concretamente corrisposta al lavoratore.
A questa disciplina, incentrata sull’individuazione del momento impositivo delle ferie non godute, si affianca il diverso istituto del differimento del pagamento dei contributi in occasione delle ferie collettive. Le due fattispecie, pur accomunate dal riferimento all’istituto feriale, rispondono a finalità differenti: la prima anticipa l’assolvimento dell’obbligazione previdenziale relativa alle ferie residue; la seconda consente, in presenza di una reale chiusura aziendale, di posticipare il termine ordinario di pagamento della contribuzione
La disciplina generale delle ferie
Il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce una delle principali garanzie poste dall’ordinamento a tutela della persona del lavoratore. La sua funzione non è meramente economica, ma è diretta ad assicurare il recupero delle energie psicofisiche impiegate nello svolgimento della prestazione lavorativa, nonché la piena tutela della salute e della dignità del prestatore.
La fonte primaria è rappresentata dall’articolo 36, comma 3, della Costituzione della Repubblica italiana, secondo cui il lavoratore ha diritto alle ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi. La disposizione costituzionale qualifica, pertanto, le ferie come un diritto irrinunciabile e indisponibile: durante il rapporto di lavoro, il lavoratore non può validamente rinunciarvi e il datore di lavoro non può sostituirne la fruizione con un equivalente economico.
Il principio trova attuazione nell’articolo 2109 del Codice civile, in forza del quale il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite, possibilmente continuativo, nel tempo stabilito dall’imprenditore, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.
La collocazione temporale delle ferie rientra, dunque, nel potere organizzativo del datore di lavoro, il quale deve tuttavia esercitarlo mediante un equilibrato contemperamento tra le necessità produttive e l’interesse del dipendente al riposo, comunicando preventivamente il periodo individuato.
La disciplina relativa alla durata minima e ai termini di godimento è contenuta nell’articolo 10, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, che riconosce a ciascun lavoratore subordinato un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane.
Le 4 settimane costituiscono un periodo unitario minimo, ma sono sottoposte a termini di fruizione differenti:
– almeno 2 settimane devono essere godute nel corso dell’anno di maturazione;
– le medesime 2 settimane devono essere fruite consecutivamente qualora il lavoratore ne faccia richiesta;
– le ulteriori 2 settimane devono essere godute entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, salvo il diverso termine eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.
La previsione deve essere interpretata nel senso che il lavoratore matura, per ogni anno di servizio, almeno 4 settimane di ferie, delle quali una prima quota deve essere utilizzata nell’anno stesso e una seconda quota può essere fruita entro il successivo periodo di 18 mesi.
Il termine più ampio previsto per le ultime due settimane non trasforma queste ultime in un credito liberamente monetizzabile, ma consente esclusivamente di differirne l’effettivo godimento.
| Quota di ferie | Termine di fruizione | Modalità |
| Prime due settimane | Entro l’anno di maturazione | Consecutive, se richiesto dal lavoratore |
| Ulteriori due settimane | Entro i diciotto mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione | Anche in modo frazionato, salvo diversa disciplina collettiva |
| Ferie ulteriori rispetto alle quattro settimane | Secondo i termini stabiliti dal CCNL o dalle altre fonti applicabili | Secondo la disciplina contrattuale |
Il punto centrale della disciplina è rappresentato dall’effettività del godimento. Le ferie non costituiscono una componente retributiva che il datore di lavoro possa ordinariamente liquidare in luogo del riposo, ma un periodo di sospensione della prestazione che deve essere concretamente assicurato al lavoratore.
Ne consegue che, durante lo svolgimento del rapporto, le 4 settimane minime non possono essere sostituite dalla relativa indennità per ferie non godute. L’articolo 10, comma 2, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, ammette la monetizzazione esclusivamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro, quando la fruizione non sia più materialmente possibile.
Le ferie devono essere godute e non possono essere trasformate in un compenso economico durante il rapporto di lavoro. Il pagamento della relativa indennità è ammesso soltanto alla cessazione del rapporto, quando il diritto al riposo non può più essere esercitato.
Il divieto di monetizzazione opera indipendentemente dalla volontà delle parti. Sarebbe, pertanto, nullo tanto l’accordo con il quale il lavoratore rinunciasse preventivamente alle ferie in cambio di una maggiorazione economica, quanto il comportamento datoriale diretto a sostituire sistematicamente il riposo con un’indennità.
Alla irrinunciabilità del diritto del lavoratore corrisponde, infatti, uno specifico obbligo datoriale di consentirne e programmarne l’effettiva fruizione.
La contrattazione collettiva può riconoscere periodi feriali più ampi rispetto alle 4 settimane, stabilire criteri di maturazione, disciplinare il computo in giorni lavorativi o di calendario e individuare specifiche modalità di programmazione. Non può, invece, ridurre il periodo minimo legale né privare il lavoratore del diritto al riposo annuale.
| Profilo | Regola |
| Natura del diritto | Irrinunciabile e indisponibile |
| Durata minima | 4 settimane per ogni anno |
| Prima quota | 2 settimane nell’anno di maturazione |
| Seconda quota | 2 settimane entro i 18 mesi successivi |
| Individuazione del periodo | Compete al datore di lavoro, tenuto conto degli interessi del lavoratore |
| Monetizzazione durante il rapporto | Vietata per il periodo minimo legale |
| Monetizzazione alla cessazione | Ammessa quando le ferie non possono più essere godute |
| Contrattazione collettiva | Può prevedere trattamenti migliorativi, non peggiorativi |
Il mancato godimento entro i termini previsti non determina l’estinzione delle ferie. Il lavoratore conserva il diritto a fruirne e il datore di lavoro rimane obbligato a consentirne l’utilizzo, ferma restando l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie e contributive previste dall’ordinamento.
Anche l’eventuale assoggettamento a contribuzione del valore delle ferie residue non produce alcun effetto estintivo: il versamento previdenziale non equivale alla monetizzazione e non libera il datore dall’obbligo di assicurare il riposo.
La contribuzione sulle ferie non godute
La mancata fruizione delle ferie entro il termine previsto dalla fonte applicabile produce effetti specifici sul piano previdenziale.
La Circolare INPS 7 ottobre 1999, n. 186, successivamente integrata dalla Circolare INPS 15 gennaio 2002, n. 15, ha individuato il momento nel quale sorge l’obbligazione contributiva sul compenso corrispondente alle ferie maturate e non godute.
La disciplina previdenziale si fonda sulla distinzione tra il diritto del lavoratore alla fruizione delle ferie e il momento nel quale il loro valore economico assume rilevanza contributiva. Il sorgere dell’obbligo previdenziale non implica che l’indennità sostitutiva sia stata corrisposta, né consente al datore di monetizzare il periodo minimo legale durante la vigenza del rapporto. Si verifica, più precisamente, un’anticipazione dell’imposizione contributiva rispetto all’eventuale futura corresponsione del compenso.
L’individuazione del momento impositivo deve essere effettuata considerando, in ordine, le fonti che disciplinano il termine di fruizione.
| Fonte che disciplina le ferie | Momento impositivo |
| Previsione legale | Termine stabilito dalla legge |
| Contratto collettivo, anche aziendale | Termine previsto dal contratto |
| Regolamento aziendale | Termine di fruizione ivi stabilito |
| Pattuizione individuale finalizzata all’effettivo godimento | Termine differito concordato |
| Assenza di una specifica previsione | Diciottesimo mese successivo al termine dell’anno di maturazione |
In presenza di una previsione legale o contrattuale che individui un termine per la fruizione delle ferie, la scadenza dell’obbligazione contributiva e la relativa collocazione temporale coincidono con il termine stabilito dalla fonte.
La Circolare INPS n. 186/1999 consente che la fruizione sia procrastinata mediante regolamenti aziendali o pattuizioni individuali, purché tali strumenti siano effettivamente diretti a favorire il godimento delle ferie e rispettino i limiti posti dalla disciplina dell’istituto. In tal caso, anche il momento impositivo viene spostato e coincide con il mese nel quale cade il nuovo termine di fruizione.
La possibilità di differire il termine non può, tuttavia, risolversi in un rinvio indefinito o in un espediente volto a sottrarre le ferie alla loro funzione di riposo. Gli accordi devono essere effettivi, documentabili e preordinati alla concreta fruizione del periodo residuo.
In assenza di previsioni legali, collettive, regolamentari o individuali, la scadenza dell’obbligazione contributiva è fissata, in via residuale, al diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle ferie.
Si consideri un lavoratore che presenti, al 31 dicembre 2024, ferie maturate nel corso del medesimo anno e non ancora godute. In assenza di un diverso termine stabilito dalle fonti applicabili:
| Elemento | Data o adempimento |
| Anno di maturazione | 2024 |
| Termine dell’anno di maturazione | 31 dicembre 2024 |
| Scadenza dei diciotto mesi | 30 giugno 2026 |
| Mese di imputazione contributiva | Luglio 2026 |
| Termine ordinario di versamento | Scadenza relativa alla contribuzione di luglio 2026 |
Individuato il momento impositivo, il datore di lavoro deve sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello nel quale è scaduto il termine di fruizione l’importo corrispondente al compenso per ferie non godute, ancorché tale importo non sia stato effettivamente erogato al lavoratore.
La disciplina si riconduce alla regolamentazione degli elementi variabili della retribuzione, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo rispetto a quello nel quale si verifica la relativa maturazione.
L’importo da assoggettare a contribuzione deve essere determinato in relazione alle giornate o alle ore di ferie non godute e alla retribuzione utile prevista dalla disciplina legale e collettiva applicabile. Il valore così determinato assume rilevanza previdenziale, ma non viene necessariamente corrisposto al lavoratore.
Il criterio contributivo riguarda tanto le ferie comprese nel periodo minimo di 4 settimane quanto gli eventuali periodi ulteriori riconosciuti dalla contrattazione collettiva. Per questi ultimi, il momento impositivo deve essere individuato con riferimento al termine di fruizione stabilito dal contratto collettivo o dalle altre fonti applicabili.
L’assoggettamento a contribuzione interessa anche le ferie eccedenti le 4 settimane minime, qualora sia decorso il termine previsto per la loro fruizione. Il relativo termine non coincide necessariamente con quello legale dei diciotto mesi, dovendo essere ricavato dalla disciplina collettiva o aziendale applicabile.
Particolare attenzione deve essere riservata alle cause legali di sospensione del rapporto intervenute durante il periodo dei 18 mesi. Qualora si verifichino eventi che impediscano legittimamente la fruizione delle ferie, quali malattia, infortunio o maternità, il termine rimane sospeso per un periodo corrispondente alla durata dell’impedimento.
Il decorso riprende dal giorno nel quale il lavoratore torna a svolgere l’attività lavorativa. Conseguentemente, anche il momento impositivo viene posticipato per un periodo equivalente alla sospensione.
| Evento intervenuto nei 18 mesi | Effetto sul termine |
| Malattia | Sospensione per la durata dell’impedimento |
| Infortunio | Sospensione per la durata dell’impedimento |
| Maternità | Sospensione per la durata dell’impedimento |
| Ripresa dell’attività | Il termine torna a decorrere |
Il sorgere dell’obbligazione contributiva non rappresenta un limite temporale al diritto del lavoratore di fruire delle ferie. Il dipendente può, pertanto, utilizzare il periodo residuo anche dopo che il relativo valore è stato sottoposto a contribuzione.
In tal caso, la contribuzione precedentemente versata sul compenso figurativo diviene indebita. Il datore di lavoro deve assoggettare ordinariamente a contribuzione l’intera retribuzione del mese nel quale le ferie vengono effettivamente fruite e procedere, contestualmente, alla sistemazione della precedente posizione contributiva.
Le modalità originariamente previste dalla Circolare INPS n. 15/2002 attraverso il modello DM10 sono state successivamente sostituite dalla gestione mediante il flusso UniEmens. La procedura utilizza una specifica variabile retributiva contraddistinta dalla causale FERIE.
Tale causale indica l’avvenuta fruizione di ferie già comprese nell’imponibile previdenziale di una precedente denuncia e consente di:
- individuare l’anno e il mese nel quale il valore delle ferie era stato assoggettato a contribuzione;
- ridurre l’imponibile della denuncia originaria;
- recuperare, nella denuncia corrente, la contribuzione divenuta indebita;
- effettuare il recupero totale o parziale, in relazione alle ferie effettivamente utilizzate.
| Fase | Adempimento |
| Scadenza del termine di fruizione | Assoggettamento a contribuzione del valore delle ferie |
| Successivo godimento | Ordinaria contribuzione sulla retribuzione del mese |
| Regolarizzazione | Utilizzo della variabile UniEmens |
| Causale | FERIE |
| Effetto | Riduzione dell’imponibile originario e recupero dei contributi |
La contribuzione già versata non viene, quindi, definitivamente acquisita quando le ferie siano successivamente godute. Il sistema consente di ricondurre l’imposizione previdenziale al periodo nel quale il lavoratore fruisce concretamente del riposo, evitando una duplicazione contributiva.
Diversa è l’ipotesi nella quale, alla cessazione del rapporto, venga effettivamente corrisposta l’indennità sostitutiva. In tal caso dovrà essere assoggettata a contribuzione soltanto l’eventuale differenza tra il valore dell’indennità liquidata e l’importo già sottoposto al prelievo previdenziale in occasione del precedente momento impositivo.
La distinzione assume rilievo sistematico: l’imposizione contributiva delle ferie non godute costituisce un adempimento previdenziale anticipato; la monetizzazione rappresenta, invece, l’effettiva sostituzione del riposo con una prestazione economica, consentita per il periodo minimo legale soltanto al momento della cessazione del rapporto.
Il differimento dei contributi per ferie collettive
Il differimento del pagamento dei contributi in occasione delle ferie collettive deve essere mantenuto nettamente distinto dalla disciplina dell’imposizione previdenziale sulle ferie non godute.
Nel primo caso, infatti, il lavoratore non ha fruito delle ferie entro il termine e sorge l’obbligo di assoggettare a contribuzione il relativo valore economico. Nel secondo, le ferie vengono effettivamente godute dalla generalità dei dipendenti e la chiusura aziendale può rendere necessario posticipare il termine ordinario di pagamento dei contributi.
Le imprese che sospendono l’attività per ferie collettive possono presentare all’INPS una domanda diretta a ottenere il differimento del termine di pagamento della contribuzione dovuta.
La domanda deve essere inoltrata entro il 31 maggio di ciascun anno.
Il termine è qualificato come ordinatorio: l’Istituto può, pertanto, esaminare anche le richieste presentate successivamente, quando ricorrano particolari circostanze idonee a giustificare il ritardo.
L’accoglimento delle istanze tardive non costituisce, tuttavia, un diritto del datore di lavoro, rimanendo subordinato alla valutazione dell’INPS.
L’autorizzazione può riguardare un unico differimento anche quando la chiusura interessi più periodi o quando le ferie collettive siano collocate a cavallo di due mesi. Nella situazione tradizionalmente più ricorrente, il differimento riguarda il termine del mese di agosto relativo alla contribuzione afferente al mese di luglio.
La richiesta può essere presentata anche in via cautelativa. L’autorizzazione non obbliga il datore di lavoro a utilizzare il termine differito: qualora l’impresa riesca comunque a eseguire il pagamento entro la scadenza ordinaria, può provvedervi senza attendere il nuovo termine.
| Profilo | Disciplina |
| Presupposto | Sospensione dell’attività per ferie collettive |
| Oggetto | Differimento del termine di pagamento dei contributi |
| Termine della domanda | 31 maggio |
| Natura del termine | Ordinatoria |
| Domanda tardiva | Esaminabile dall’INPS in presenza di situazioni particolari |
| Chiusura a cavallo di due mesi | È autorizzato un unico differimento |
| Domanda cautelativa | Ammessa |
| Utilizzo dell’autorizzazione | Facoltativo |
Ai fini del beneficio, deve ricorrere una reale situazione di ferie collettive. Tale nozione identifica il periodo di riposo che l’impresa concede alla generalità dei propri dipendenti attraverso la chiusura dell’esercizio in tutte le sue articolazioni.
La normale attività produttiva deve, quindi, cessare. Non viene meno il carattere collettivo della chiusura quando rimanga in servizio esclusivamente il personale necessario:
- alla manutenzione degli impianti;
- alla custodia o alla conservazione delle strutture;
- alle attività che non possono essere interrotte;
- alle lavorazioni organizzate a ciclo continuo.
Non è, invece, riconducibile alla fattispecie una semplice riduzione dell’attività, né la fruizione scaglionata delle ferie da parte di singoli lavoratori o di gruppi che si avvicendano, quando l’organizzazione aziendale continui a operare ordinariamente.
Il beneficio presuppone l’effettiva sospensione della normale attività. La permanenza in servizio di personale addetto esclusivamente alla manutenzione o alle lavorazioni a ciclo continuo non fa venir meno la natura collettiva delle ferie; la prosecuzione dell’attività ordinaria, invece, è incompatibile con il differimento.
L’effettività della chiusura può essere oggetto di accertamento da parte dell’INPS. Qualora la situazione concreta non corrisponda a quanto dichiarato nella domanda, l’Istituto può annullare l’autorizzazione e applicare le conseguenze previste per l’inadempimento contributivo.
| Situazione riscontrata | Conseguenza |
| Effettiva chiusura aziendale | Mantenimento dell’autorizzazione |
| Presenza del solo personale indispensabile | Il carattere collettivo non viene meno |
| Prosecuzione della normale attività | Possibile annullamento dell’autorizzazione |
| Difformità rispetto alla domanda | Applicazione delle conseguenze per l’inadempimento |
La sospensione dell’attività in occasione delle ferie estive può incidere anche sulla materiale elaborazione delle presenze e della retribuzione. Per gli ultimi giorni del mese di luglio, quando non sia possibile acquisire tempestivamente i dati effettivi, le presenze possono essere determinate in via presuntiva.
Le informazioni provvisorie devono essere successivamente rettificate, effettuando i necessari conguagli nel Libro unico del lavoro del mese seguente. Il differimento adottato deve inoltre essere specificamente annotato nel cedolino relativo al mese di luglio.
Tale soluzione consente di coordinare la sospensione aziendale con l’esigenza di assicurare continuità agli adempimenti retributivi e contributivi, rinviando al mese successivo la definitiva valorizzazione delle presenze non ancora disponibili.
La distinzione tra contribuzione sulle ferie non godute e differimento per ferie collettive può essere così sintetizzata:
| Profilo | Ferie non godute | Ferie collettive |
| Situazione di partenza | Ferie non fruite entro il termine | Ferie effettivamente fruite |
| Rilevanza | Posizione del singolo lavoratore | Organizzazione complessiva dell’impresa |
| Effetto contributivo | Assoggettamento del valore delle ferie | Differimento del pagamento dei contributi |
| Domanda all’Inps | Non richiesta | Necessaria |
| Autorizzazione | Non prevista | Richiesta |
| Diritto alle ferie | Permane anche dopo il versamento | Viene esercitato durante la chiusura |
| Successiva regolarizzazione | Possibile recupero con causale FERIE | Conguaglio dei dati presuntivi, ove necessario |
Il corretto governo dei due istituti richiede, pertanto, una duplice verifica.
→ Sul piano individuale, occorre monitorare la maturazione e la fruizione delle ferie di ciascun lavoratore, individuando tempestivamente il momento nel quale sorge l’obbligazione contributiva.
→ Sul piano organizzativo, è necessario valutare se la chiusura aziendale possieda i caratteri propri delle ferie collettive e se ricorrano i presupposti per domandare il differimento del pagamento dei contributi.
Modalità operative
L’INPS con il proprio Messaggio 18 maggio 2012, n. 8609 ha disposto le modalità operative al fine della presentazione dell’istanza – entro il 31 maggio di ogni anno – per il differimento dell’adempimento contributivo per ferie collettivo.
A tal fine è necessario:
- utilizzare esclusivamente il canale telematico disponibile sul portale dell’Istituto www.inps.it ed accessibile mediante le credenziali a disposizione;
- seguire il seguente percorso: Servizi online – Aziende consulenti e professionisti – cassetto previdenziale – istanze on line – invio nuova istanza – codice 445 Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive – nella stessa pagina è presente anche il manuale di compilazione.
In allegato al presente approfondimento le istruzioni operative dell’Istituto.
Riferimenti normativi:
- Costituzione, art. 36, comma 3
- Codice civile, art. 2109
- Legge 10 aprile 1981, n. 157
- D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 10
- D.M. 9 luglio 2008, art. 1, comma 3
- INPS, Circolare 7 ottobre 1999, n. 186
- INPS, Messaggio 13 giugno 2001, n. 101
- INPS, Circolare 15 gennaio 2002, n. 15
- INPS, Messaggio 8 ottobre 2003, n. 118
- INPS, Messaggio 3 luglio 2006, n. 18850
- MLPS, Nota 26 ottobre 2006, n. 5221
- MLPS, Lettera circolare 28 luglio 2009, prot. n. 25/I/10964
- INPS, Circolare 15 gennaio 2010, n. 7
- INPS, Messaggio 18 maggio 2012, n. 8609
- Manuale utente, Procedura INPS richiesta posticipo contribuzione
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