1° Contenuto riservato: Fondo Tesoreria INPS: cambiano le regole dal 2026

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Ambito di applicazione, requisiti soggettivi e istruzioni operative per l’accesso al Fondo

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 13 MARZO 2026

Con Circolare 5 febbraio 2026, n. 12, l’INPS fornisce le prime indicazioni concernenti l’attuazione delle modifiche relative agli aspetti di natura contributiva disposte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), in materia di trattamento di fine rapporto e obbligo di versamento al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del Codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le novità della Legge di Bilancio 2026

L’articolo 1, comma 203, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), modifica il comma 756 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiungendo, in fine, i seguenti periodi: “Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di cui al terzo periodo, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato, e, limitatamente al periodo 2026-2027, a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a sessanta addetti alle proprie dipendenze. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, sono altresì tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a quaranta o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di quaranta addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato.

In particolare, a seguito della descritta novella, relativamente all’ambito di applicazione della norma, viene meno il rilievo esclusivo della dimensione occupazionale del datore di lavoro rilevata con riferimento al primo anno di attività, attribuendo rilevanza anche all’incremento del numero dei lavoratori eventualmente intervenuto negli anni successivi.

In sede di prima applicazione, limitatamente al periodo 2026-2027, la media annuale dei lavoratori da considerare ai fini dell’obbligo contributivo non deve essere inferiore a 60 addetti alle proprie dipendenze.

Inoltre, con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, l’obbligo di versamento si estende anche ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 40 o che raggiungono tale soglia negli anni successivi all’inizio dell’attività, calcolata sempre sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato.

Nel silenzio della disposizione in ordine al requisito dimensionale applicabile per il periodo 2028-2031, continua a trovare applicazione il requisito dimensionale ordinario di almeno 50 addetti, già previsto dalla disciplina generale in materia di conferimento delle quote del trattamento di fine rapporto (TFR) al Fondo di Tesoreria.

L’obbligo di versamento degli accantonamenti al Fondo di Tesoreria ricorre, peraltro, in tutti i casi in cui il lavoratore non aderisce alle forme pensionistiche complementari secondo le modalità di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal comma 204dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026. In tali ipotesi, il TFR maturando resta regolato dall’articolo 2120 del Codice civile e le relative quote devono essere versate al Fondo di Tesoreria qualora il datore di lavoro soddisfi i requisiti dimensionali previsti dalla normativa.

Ambito di applicazione e requisiti soggettivi

Come evidenziato in premessa, con Circolare 5 febbraio 2026, n. 12, l’INPS fornisce le prime indicazioni in ordine alle modifiche apportate alla disciplina del Fondo di Tesoreria dalla Legge di Bilancio 2026 .

La disciplina in esame continua a riguardare esclusivamente i lavoratori per i quali trova applicazione l’articolo 2120 del Codice civile ai fini del TFR.

Pertanto, sono obbligati al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria:

  • tutti i datori di lavoro privati;
  • gli Organismi pubblici privatizzati e gli Enti pubblici economici, limitatamente ai rapporti di lavoro regolati dal diritto comune;
  • i datori di lavoro che, per i lavoratori occupati all’estero (indipendentemente dall’esistenza di convenzioni di sicurezza sociale e dal regime previdenziale applicato), accantonano comunque il TFR ai sensi dell’articolo 2120 del Codice civile, anche in virtù di clausole contrattuali di miglior favore;
  • i lavoratori non di prima assunzione non aderenti alle forme pensionistiche complementari laddove il datore di lavoro stesso soddisfi i requisiti dimensionali previsti dalla normativa.

Restano, invece, esclusi:

  • datori di lavoro domestico;
  • dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, salvo che i rapporti di lavoro siano regolati integralmente dal diritto comune.

In caso di operazioni societarie (ad esempio, acquisizione di ramo d’azienda, incorporazione) o cessione di contratto:

  • se il personale transita alle dipendenze di un datore di lavoro obbligato al versamento, quest’ultimo deve effettuare il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria anche per tali lavoratori, a partire dal periodo di paga in corso alla data di acquisizione;
  • se il personale (in precedenza alle dipendenze di un datore di lavoro assoggettato all’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria) transita alle dipendenze di un datore di lavoro non obbligato al versamento, il nuovo datore è tenuto a versare il contributo solo per il personale transitato, limitatamente al periodo successivo al trasferimento.

Per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici, l’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria sorge nell’ipotesi in cui il lavoratore, entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione, manifesti espressamente la volontà di non aderire alle forme pensionistiche complementari e di mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice civile.
Ne deriva che, qualora il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti dimensionali previsti dalla normativa vigente, le quote di TFR maturando, non destinate alle forme pensionistiche complementari, devono essere conferite al Fondo di Tesoreria secondo le modalità ordinarie.

Quanto al requisito dimensionale, esso si determina sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente rispetto all’anno del periodo di paga considerato.

Per anno solare precedente deve intendersi, nella prassi amministrativa, l’anno civile, ossia il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, periodo in cui la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dimensionale di seguito dettagliato:
– 60 addetti per il periodo 2026-2027;
– 50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031;
– 40 addetti dal 1° gennaio 2032.

Il controllo del requisito dimensionale è sempre effettuato con riferimento all’anno solare precedente (da intendersi come anno civile), dunque:

  • per il periodo di paga decorrente da gennaio 2026 e per i relativi accantonamenti, si considera la media annuale dei dipendenti in forza nell’anno 2025 – 1° gennaio/31 dicembre 2025;
  • per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027 e per i relativi accantonamenti, si considera la media annuale dei dipendenti in forza nell’anno 2026 – 1° gennaio/31 dicembre 2026.

Pertanto:

  • se un datore di lavoro non raggiunge la soglia dimensionale riferita all’anno 2025 (media inferiore a 60 addetti), il medesimo non è tenuto all’obbligo di conferimento delle quote di TFR per l’anno 2026;
  • se nel corso dell’anno 2026 raggiunge la soglia dimensionale prevista dalla disposizione in argomento, l’obbligo suddetto scatterà per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027, poiché il calcolo si baserà sulla media dei dipendenti riferita all’anno 2026;
  • eventuali riduzioni del numero di addetti intervenute successivamente non incidono sull’obbligo di versamento;
  • relativamente al primo anno di applicazione (2026), l’obbligo contributivo configurato dal nuovo comma 756 dell’articolo 1 della Legge n. 296/2006 trova applicazione per i datori di lavoro in attività nell’anno 2024;
  • un datore di lavoro che abbia iniziato l’attività nell’anno 2025 e che, con riferimento a tale anno, raggiunga la media di 50 dipendenti, è tenuto al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria, a decorrere dal mese di inizio dell’attività. Ne consegue che, per le aziende di nuova costituzione, continua ad applicarsi il criterio vigente prima della novella di cui all’articolo 1, comma 203 , della Legge di Bilancio 2026, il quale richiede il raggiungimento della media di 50 dipendenti nell’anno di inizio dell’attività ai fini dell’obbligo di conferimento delle quote al Fondo di Tesoreria.

La media annuale dei dipendenti deve essere calcolata avendo riguardo esclusivamente ai mesi di effettiva attività del datore di lavoro, escludendo dal computo eventuali periodi di sospensione dell’attività aziendale.

Nel calcolo della media dimensionale, devono essere considerati:

  • tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro;
  • indipendentemente dalla tipologia e dall’orario di lavoro;
  • compresi i lavoratori con contratto part-time (questi ultimi, a prescindere dalla tipologia del contratto, orizzontale, verticale o misto, sono computati in proporzione all’orario, sommando mensilmente gli orari individuali e rapportandoli all’orario del lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all’unità per frazioni/superiori alla metà dell’orario normale.

Ai fini del computo, i datori di lavoro che rientrano nel requisito dimensionale di cui sopra devono rilasciare all’Istituto apposita dichiarazione, anche per via telematica, utilizzando il modello denominato “SC34”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale www.inps.it.

L’INPS, in merito alla computabilità dei lavoratori per la determinazione della media annuale richiama altresì le indicazioni già fornite con la Circolare n. 70/2007.

In particolare, l’obbligo del versamento sussiste solo con riferimento ai lavoratori per i quali trova applicazione l’art. 2120 del Codice civile ai fini del trattamento di fine rapporto salvo quanto precisato al precedente punto 2, lett. a).

Sono, in ogni caso, esclusi:

  • lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 3 mesi; a tale proposito, si prende a riferimento, per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della norma, il termine di durata del rapporto previsto dal contratto e, in caso di eventuale proroga, il termine complessivo di durata del rapporto. Al riguardo si precisa che l’obbligo del versamento al Fondo di tesoreria  decorre dal periodo della proroga. Si fa presente altresì che l’esclusione dall’obbligo del versamento non riguarda i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche se il relativo rapporto si interrompa prima dei 3 mesi;
  • lavoratori stagionali del settore agro-alimentare per i quali il termine non è prestabilito ma è legato al verificarsi di un evento, per es. il termine della campagna saccarifera);
  • lavoratori a domicilio;
  • impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo (assicurati per il TFR presso l’ENPAIA);
  • lavoratori per i quali i CCNL prevedano, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, al posto dell’accantonamento, la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR (es. marittimi componenti gli equipaggi delle navi da pesca in regime di Legge n. 413/1984; personale marittimo in continuità di rapporto di lavoro di cui alla Circolare n. 162/1998; personale marittimo in turno particolare); pertanto non rilevano, al fine di escludere dall’obbligo del versamento, previsioni aventi tale contenuto in fonti diverse;
  • lavoratori per i quali i CCNL prevedono, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello,  l’accantonamento delle quote maturate di TFR presso soggetti terzi (es. lavoratori dell’edilizia con TFR accantonato presso le Casse Edili);
  • lavoratori assicurati presso il “Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi  delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici” e i lavoratori iscritti al “Fondo delle abolite imposte di consumo”, in quanto assoggettati a specifica disciplina in materia di trattamenti di fine rapporto (prestazioni in capitale);
  • lavoratori a qualsiasi titolo assenti, che saranno esclusi dal computo solamente se, in loro sostituzione, siano stati assunti altri lavoratori. In tal caso saranno questi ultimi ad essere computati.

Modalità di calcolo della media

Anche in merito alle modalità di calcolo della media annuale è necessario rifarsi sempre a quanto già riportato nelle Circolare INPS n. 70/2007.

Per ciascun lavoratore sarà preso in considerazione il numero di mesi o le frazioni di mesi di attività (escludendo i periodi di disponibilità per i lavoratori intermittenti e per i somministrati), riconducendo il periodo di attività al numero di giornate convenzionalmente fissato in 26 per il lavoratore in forza all’azienda per l’intero mese ovvero nel minor numero di giornate proporzionalmente ridotte per i rapporti di lavoro di durata inferiore al mese. La sommatoria delle giornate di tutti i lavoratori  sarà divisa per  312 (26 x12) ovvero per un numero proporzionalmente ridotto nel caso di inizio attività nel corso dell’anno.

Riportiamo l’esempio della Circolare INPS n. 70/2007

  • periodo di attività: intero anno 2006
  • orario normale:  40 ore settimanali
  • lavoratori occupati nell’anno:

– 40 lavoratori a tempo pieno e indeterminato, di cui 30  che hanno lavorato tutto l’anno, 5 assunti il 1° luglio e 5 che hanno dato le dimissioni dal 1° ottobre;
– 20 lavoratori a tempo determinato e intermittenti che hanno lavorato ciascun per 6 mesi e  per 9 giornate al mese;
– 40 lavoratori a tempo parziale di cui 10 verticale che hanno lavorato tutto l’anno e 10 che hanno lavorato solo 6 mesi, entrambi con orario al 40% di quello normale   e 20 con part-time  orizzontale al 50% che hanno lavorato metà tutto l’anno e l’altra metà solo 6 mesi.

Il totale degli addetti (teste) è 100.

La media nell’anno è pari a:  53,21 (si veda tabella seguente)

Numero lavoratoriTipologian. giornate mensilin. mesiTotale giornate
Lavoratori full-time
30Full-time – Tempo indeterminato26129.360
5Full-time – Tempo indeterminato26  6   780
5Full-time – Tempo indeterminato26  91.170
20Tempo determinato ed intermittenti  9  61.080
Lavoratori part-time
 Tipologia% p.timeRapporto p.t./f.t. indiv.MesiLavorCalcolo 
10Verticale40%16:40=0,4*124x26x12=12481.248
10Verticale40%16:40=0,4*64x26x 6=   624624
10Orizzontale50%20:40=0,5*125x26x12=15601.560
10Orizzontale50%20:40=0,5* 65×26 x 6=  780780
 
Totale complessivo  giornate lavorate16.602

16.602 : 312= 53,21 media annua

(*) i valori indicati vanno moltiplicati per il numero dei lavoratori interessati.

Il numero di giornate che fa scattare l’obbligo contributivo deve essere pari, almeno, per l’intero anno di attività, a 15.600 (50x26x12).

Ne consegue che qualunque valore inferiore, individuato con i criteri sopra enunciati, non determina l’obbligo del versamento al Fondo di Tesoreria.

Totale complessivo giornate lavorate pari a 15.599, corrispondente alla media di 49,99 lavoratori  (15.599:312),  è escluso l’obbligo del versamento.

Le istruzioni operative per l’accesso al Fondo Tesoreria INPS

Ai fini della determinazione dell’importo mensile da versare al Fondo di Tesoreria, per ciascun lavoratore interessato:

  • deve essere presa in considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del TFR;
  • riferita al periodo di paga di competenza;
  • la quota di TFR maturata nel periodo è determinata applicando alla suddetta retribuzione l’aliquota pari al 7,41% (1/13,5);
  • dall’importo così determinato deve essere detratto il contributo dello 0,50% di cui alla Legge n. 297/1982;

Il contributo dello 0,50% continua a essere esposto e versato unitamente agli altri contributi previdenziali obbligatori, restando ferma la possibilità di procedere al relativo conguaglio in sede di regolazione di fine anno, ove necessario.

Il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria:

  • deve essere effettuato dai datori di lavoro con periodicità mensile;
  • con le medesime modalità e nei termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota di TFR maturata.

La contribuzione ha natura obbligatoria e non può beneficiare di alcuna forma di agevolazione contributiva, ivi comprese le riduzioni o gli esoneri previsti dall’ordinamento per la contribuzione previdenziale ordinaria.

In relazione ai conferimenti delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria è previsto:

  • l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia Legge n. 297/1982 (pari allo 0,20% o allo 0,40% per i dirigenti industriali), in misura corrispondente alla quota di TFR maturando conferita alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria;
  • l’esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla gestione per ciascun lavoratore, nella misura di 0,28 punti percentuali a decorrere dal 2014 applicati nella stessa percentuale del TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria.

I datori di lavoro che soddisfino i requisiti dimensionali come sopra illustrati sono tenuti a richiedere, per le posizioni INPS afferenti alla gestione DM:

  • il codice di autorizzazione “1R”, avente il significato di “Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”.

I datori di lavoro già in possesso del codice di autorizzazione “1R”, non per effetto del requisito dimensionale ma in ragione della presenza di singoli lavoratori per i quali veniva effettuato il versamento al Fondo di Tesoreria, restano comunque tenuti a procedere alla verifica del requisito dimensionale previsto dalla normativa vigente. Qualora tale requisito risulti soddisfatto, i medesimi datori di lavoro sono tenuti a effettuare il versamento al Fondo di Tesoreria anche per la generalità dei lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli che risultino aderenti a forme pensionistiche complementari.

Con riguardo alla gestione dei periodi pregressi, le aziende:

  1. con inizio attività nell’anno 2025, e che perfezionano il requisito dimensionale di almeno 50 addetti nel corso del medesimo anno, sono tenute al versamento delle quote di TFR maturate anche per i mesi pregressi, a fare tempo da quello di inizio dell’attività;
  2. costituite antecedentemente all’anno 2025, e che raggiungono in tale anno il limite dimensionale di almeno 60 addetti, sono tenute al versamento delle quote di TFR a fare tempo dal 1° gennaio 2026.

I datori di lavoro possono assolvere all’obbligo contributivo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della Circolare INPS (16 maggio 2026) utilizzando il nuovo codice causale Uniemens “CF05” avente il significato di “Versamento arretrati quote TFR Legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

In conclusione, forniamo alcune specifiche sull’applicazione delle nuove disposizioni in tema di Fondo di Tesoreria Inps, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Circolare INPS n. 12/2026

Circolare INPS n. 12/2026
Anno “solare”Per anno solare precedente nella prassi amministrativa deve intendersi l’anno civile, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre, e pertanto non un periodo mobile.
Limite dimensionaleAziende già attive al 31 dicembre 2024 = 60 dipendenti;

Aziende nata nel 2025 = 50 dipendenti;

Inviare modello SC34.
Verifica del limiteAlla fine di ogni anno civile à se ad esempio si superano 60 dip. nel corso del 2026 il versamento inizia da gennaio 2027
Periodi pregressiAziende già attive al 31 dicembre 2024 = versamento dovuto dal 1° gennaio 2026 (entro il 16 maggio 2026 con codice causale CF05);

Aziende nata nel 2025 = da decorre dalla data di inizio attività (entro il 16 maggio 2026 con codice causale CF05).
Decorrenza obbligoCon cadenza mensile e con versamento entro il 16 del mese successivo.

Riferimenti normativi: 

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