CIRCOLARE MONOGRAFICA
A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 18 NOVEMBRE 2025
Aggiornata la modulistica utilizzata dai soggetti aventi diritto per la concessione delle agevolazioni rientranti nel regime di aiuti “de minimis”
L’INPS – con Messaggio 6 novembre 2025, n. 3339 – ha ricordato che a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari in materia di aiuti “de minimis”, si è reso necessario aggiornare la modulistica utilizzata dai soggetti aventi diritto per la concessione delle agevolazioni rientranti nel suddetto regime di aiuti.
Rilevato che per i moduli di domanda “de minimis” gestiti tramite il “Portale delle Agevolazioni” sono state già effettuate le modifiche previste per l’adeguamento ai nuovi regolamenti comunitari, la dichiarazione aggiornata con i nuovi riferimenti comunitari e le nuove soglie di concedibilità dell’aiuto può essere utilizzata per le istanze per la concessione di agevolazioni per le quali non è previsto un modulo telematico a supporto.
Il modulo di dichiarazione sugli aiuti “de minimis” è reperibile sul portale dell’INPS www.inps.it, accedendo alla sezione “Moduli”, nella categoria “Aziende e Contributi”, digitando nel campo “Ricerca libera” il codice “SC105”.
Premessa
La riduzione del costo del lavoro in caso di assunzione di personale subordinato è una delle leve che il legislatore utilizza per incrementare i tassi occupazionali.
Le norme nazionali devono, la maggior parte delle volte, “confrontarsi” con le disposizioni comunitarie, sempre pronte a segnalare ipotesi distorsive del mercato del lavoro (es. una agevolazione selettiva potrebbe generare vantaggi ad uno specifico settore, ovvero ad un determinato Stato Membro).
In tal senso, le agevolazioni contributive in caso di assunzione di particolari cluster di persone rientrano nel c.d. “de minimis” europeo (da qui, i vari Regolamenti in base ai diversi settori merceologici), oppure sono in “esenzione” (sempre, in riferimento ai richiamati Regolamenti).
Ora, l’INPS – con il Messaggio n. 3339/2025 – ha reso noto di aver aggiornato i relativi modelli, alla luce delle modifiche intercorsi ai Regolamenti UE.
Nell’analisi seguente, i dettagli del Messaggio INPS ed alcune schede degli incentivi occupazionali maggiormente utilizzati.
I nuovi modelli per la dichiarazione del “de minimis”: il Messaggio INPS n. 3339/2025
L’INPS – con Messaggio 6 novembre 2025, n. 3339 – ha reso noto l’avvenuto aggiornamento della dichiarazione “de minimis” necessaria per la richiesta di incentivi subordinati a tale regime agevolativo.
L’adeguamento recepisce i nuovi Regolamenti Europei 2023/2831 e 2023/2832, che introducono modifiche rilevanti ai massimali concedibili e al periodo di riferimento triennale per il calcolo complessivo degli aiuti.
L’adeguamento recepisce i nuovi Regolamenti Europei 2023/2831 e 2023/2832, che introducono modifiche rilevanti ai massimali concedibili e al periodo di riferimento triennale per il calcolo complessivo degli aiuti.
Nel dettaglio, i nuovi limiti sono pari a:
– € 300.000 per il settore generale (Reg. UE 2023/2831);
– € 750.000 per i servizi di interesse economico generale – SIEG (Reg. UE 2023/2832);
– € 50.000 per il settore agricolo (Reg. UE 1408/2013);
– € 40.000 per pesca e acquacoltura (Reg. UE 717/2014).
Al contempo, è abrogato il precedente limite di € 100.000 per il trasporto merci su strada, che ora rientra nel massimale generale di € 300.000.
Tali nuovi importi si calcolano su base triennale mobile e si riferiscono all’impresa unica, come definita dalle norme UE.
La relativa modulistica telematica è stata già aggiornata ed è rinvenibile sul Portale delle Agevolazioni: in tal senso, l’INPS ha messo a disposizione il nuovo modello “de minimis” (codice SC105) nella sezione “Moduli” del portale, per le richieste non gestite tramite procedura online.
Gli sgravi contributivi maggiormente utilizzati
Di seguito, alcune schede di incentivi occupazionali interessati dal Messaggio INPS n. 3339/2025.
Bonus Donne (2024-2025) – Decreto Coesione
| Fonte normativa | Art. 23, D.L. n. 60/2024 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 95/2024) Decreto Inteministeriale n. 3217/2024 Autorizzazione Commissione Europea 31 gennaio 2025 D.M. n. 67/2025 Circolare 12 maggio 2025, n. 91 Messaggio 6 novembre 2025, n. 3339 |
| Soggetti beneficiari | Datori di lavoro – i datori di lavoro del settore privato (tranne quelli del settore domestico) che assumano – dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 – donne svantaggiate. Tali datori di lavoro dovranno, altresì, rispettare le disposizioni inerenti: il DURC; le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; le disposizioni contenute nei CCNL; art. 31, D.Lgs. n. 150/2015; la realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione; le condizioni generali di compatibilità con il mercato interno del Regolamento. Donne che rispettino alternativamente una delle seguenti condizioni: qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’art. 2, punto 4), lett. f), Regolamento UE n. 651/2024 (il beneficio non può superare il 50% dei costi salariali). Tale assunzione, che DEVE decorrere DOPO aver trasmesso in via telematica all’INPS la richiesta di sgravio contributivo (modulo attivo dal 16 maggio 2025), la durata dell’esonero è pari a 24 mesi; qualsiasi età, ovunque residenti, operanti nelle professioni e nei settori con un tasso di disparità di occupazione superiore almeno del 25% tra uomini e donne, così come individuati ogni anno con decreto MLPS/MEF (per l’anno 2025, Decreto Interministeriale MLPS/MEF n. 3217/2024). Tale assunzione, che può decorrere anche dal 01 settembre 2024, la durata dell’esonero è pari a 12 mesi; qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. Tale assunzione, che può decorrere anche dal 01 settembre 2024, la durata dell’esonero è pari a 24 mesi. |
| Tipologia contrattuale | Il rapporto di lavoro deve essere a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, part time e full time. Non sono incentivabili i rapporti di lavoro in apprendistato, ex D.Lgs. n. 81/2015, né quelli di lavoro domestico. Le assunzioni in specie devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate, ex art. 2359, cod. civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ex legen. 223/1991, nella medesima unità produttiva. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in commento, ovvero di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero in commento. |
| Natura incentivo | L’esonero è riconosciuto, per un periodo al massimo pari a 24 mesi, nella misura totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite massimo di importo pari ad € 650 su base mensile. IN CASO DI ASSUNZIONE DI DONNA IN SETTORI IN CUI CI SIA “GENDER GAP”, LA DURATA DELL’ESONERO E’ PARI A 12 MESI. Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma compatibili, senza alcuna riduzione, con: la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023 (maxideduzione del costo del lavoro); l’esonero disciplinato dall’art. 5, Legge 5 novembre 2021, n. 162, pari all’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di € 50.000 annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere”, ex art. 46-bis, D.Lgs. n. 198/2006, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta. L’INPS – con Messaggio 6 novembre 2025, n. 3339 – ha reso noto l’avvenuto aggiornamento della dichiarazione “de minimis” necessaria per la richiesta di incentivi subordinati a tale regime agevolativo. L’adeguamento recepisce i nuovi Regolamenti Europei 2023/2831 e 2023/2832, che introducono modifiche rilevanti ai massimali concedibili e al periodo di riferimento triennale per il calcolo complessivo degli aiuti. Nel dettaglio, i nuovi limiti sono pari a: € 300.000 per il settore generale (Reg. UE 2023/2831); € 750.000 per i servizi di interesse economico generale – SIEG (Reg. UE 2023/2832); € 50.000 per il settore agricolo (Reg. UE 1408/2013); € 40.000 per pesca e acquacoltura (Reg. UE 717/2014). Al contempo, è abrogato il precedente limite di € 100.000 per il trasporto merci su strada, che ora rientra nel massimale generale di € 300.000. Tali nuovi importi si calcolano su base triennale mobile e si riferiscono all’impresa unica, come definita dalle norme UE. |
| Modalità richiesta incentivo | In data 31 gennaio 2025, la Commissione Europea ha autorizzato la misura in specie. Il MLPS, di concerto con il MEF, ha emanato il D.M. attuativo n. 67/2025, inerente all’operatività dell’esonero in commento. L’INPS – con Circolare 12 maggio 2025, n. 91 – ha fornito istruzioni operative sulla modalità di richiesta incentivo. Il datore di lavoro interessato deve presentare all’INPS la domanda di ammissione alle agevolazioni tramite la funzione “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23 – Donne” presente nel “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, a decorrere dal 16 maggio 2025. Nel modulo di istanza on-line devono essere indicate le seguenti informazioni: dati identificativi dell’impresa; dati identificativi della lavoratrice nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato, ivi inclusa la residenza; tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro; retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero; dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice. In caso di donne impiegate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e all’esonero per le assunzioni a tempo indeterminato di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti, la domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati. La domanda all’INPS deve essere presentata prima di assumere e le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio. In caso di esito positivo la comunicazione obbligatoria deve essere inviata entro il termine perentorio di 10 giorni. In merito all’esposizione in Uniemens, si segnala quanto segue: donne prive di impiego retribuito da almeno 24 mesi: i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, elemento “InfoAggcausaliContrib”:in “CodiceCausale” il nuovo valore ED25; nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” il numero di protocollo della domanda telematica; nell’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” il valore “PROTOCOLLO”. nell’elemento “AnnoMeseRif” l’AnnoMese di riferimento del conguaglio; nell’elemento “BaseRif” l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza. Il recupero degli arretrati può essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di giugno 2025, luglio 2025 e agosto 2025. donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti nelle ZES: i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzarenell’elemento “CodiceCausale” il nuovo valore EDZE; nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” il numero di protocollo della domanda telematica; nell’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” il valore “PROTOCOLLO”. nell’elemento “AnnoMeseRif” l’AnnoMese di riferimento del conguaglio; nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza. |
Bonus giovani (2024-2025) – Decreto Coesione
| Fonte normativa | Art. 22, D.L. n. 60/2024 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 95/2024) Autorizzazione Commissione Europea 31 gennaio 2025 D.M. n. 66/2025 Circolare 12 maggio 2025, n. 90 Messaggio 18 giugno 2025, n. 1935 Messaggio 6 novembre 2025, n. 3339 |
| Soggetti beneficiari | Datori di lavoro – i datori di lavoro del settore privato (tranne quelli del settore domestico) che assumano – dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 – under 35 anni, che non hanno mai avuto rapporti a tempo indeterminato in precedenza. Tali datori di lavoro dovranno, altresì, rispettare le disposizioni inerenti: il DURC; le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; le disposizioni contenute nei CCNL; art. 31, D.Lgs. n. 150/2015; le condizioni generali in materia di aiuti di Stato (solo per le assunzioni in zona ZES). Giovani che rispettino congiuntamente le seguenti condizioni: alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età; non siano mai stati mai occupati a tempo indeterminato (in parziale deroga alla suddetta disposizione, l’esonero spetta in riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’incentivo in specie). |
| Tipologia contrattuale | Il rapporto di lavoro deve essere a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione (ovvero, con contratto a tempo determinato trasformato a tempo indeterminato), part time e full time. L’esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Non sono incentivabili i rapporti di lavoro in apprendistato, ex D.Lgs. n. 81/2015, né quelli di lavoro domestico. |
| Natura incentivo | L’esonero è riconosciuto, per un periodo al massimo pari a 24 mesi, nella misura totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite massimo di importo pari ad € 500 su base mensile. Tale importo, generalizzato in tutta Italia, riguarda anche rapporti di lavoro attivati a decorrere dal 1° settembre 2024. Se la sede di lavoro o l’unità produttiva di impiego è in area Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) l’importo massimo fruibile mensilmente a titolo di sgravio sale ad € 650 mensili. Tale importo, inerente alla zona ZES, riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro attivati dopo l’approvazione della misura da parte della Commissione Europea (31 gennaio 2025) e successivi alla presentazione della relativa domanda all’INPS (modulo attivo dal 16 maggio 2025). Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma compatibili, senza alcuna riduzione, con: la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4 , D.Lgs. n. 216/2023 (maxideduzione del costo del lavoro); l’esonero disciplinato dall’art. 5, Legge 5 novembre 2021, n. 162, pari all’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di € 50.000 annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere”, ex art. 46-bis, D.Lgs. n. 198/2006, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta. L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ex legen. 223/1991, nella medesima unità produttiva. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in commento, ovvero di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero in commento. L’INPS – con Messaggio 18 giugno 2025, n. 1935 – ha reso noto che la Commissione europea ha richiesto di includere, tra i criteri di ammissibilità della spesa sul programma per gli incentivi all’occupazione per i giovani, l’aumento netto del numero totale di lavoratori nell’impresa. Pertanto, per la legittima fruizione dell’esonero contributivo di cui al comma 1 dell’articolo 22 in argomento, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto. Il modulo di domanda già in uso per la richiesta dell’esonero “Giovani” di cui al decreto Coesione è stato implementato con l’inserimento della seguente dichiarazione da rilasciare ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “la legittima fruizione dell’esonero ex art. 22, comma 1 , del D.L. n. 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento occupazionale netto”. L’INPS – con Messaggio 6 novembre 2025, n. 3339 – ha reso noto l’avvenuto aggiornamento della dichiarazione “de minimis” necessaria per la richiesta di incentivi subordinati a tale regime agevolativo. L’adeguamento recepisce i nuovi Regolamenti Europei 2023/2831 e 2023/2832, che introducono modifiche rilevanti ai massimali concedibili e al periodo di riferimento triennale per il calcolo complessivo degli aiuti. Nel dettaglio, i nuovi limiti sono pari ad: € 300.000 per il settore generale (Reg. UE 2023/2831); € 750.000 per i servizi di interesse economico generale – SIEG (Reg. UE 2023/2832); € 50.000 per il settore agricolo (Reg. UE 1408/2013); € 40.000 per pesca e acquacoltura (Reg. UE 717/2014). Al contempo, è abrogato il precedente limite di € 100.000 per il trasporto merci su strada, che ora rientra nel massimale generale di € 300.000. Tali nuovi importi si calcolano su base triennale mobile e si riferiscono all’impresa unica, come definita dalle norme UE. |
| Modalità richiesta incentivo | L’efficacia delle disposizioni inerenti all’esonero in specie è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea. In data 31 gennaio 2025, la Commissione Europea ha autorizzato la misura in specie, relativamente alle assunzioni in zona ZES (con sgravio contributivo pari ad € 650). Le assunzioni con incentivo pari ad € 500 (effettuate in ogni parte d’Italia) non sono soggetta ad autorizzazione da parte della Commissione Europea. Il MLPS, di concerto con il MEF, ha emanato decreto attuativo n. 66/2025, inerente all’operatività dell’esonero in commento. L’INPS – con Circolare 12 maggio 2025, n. 90 – ha fornito istruzioni operative sulla modalità di richiesta incentivo. Il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione tramite il modulo telematico “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22 – Giovani”, disponibile a decorrere dal 16 maggio 2025 all’interno del “Portale delle Agevolazioni”. La domanda da inoltrare all’INPS per via telematica deve contenere le seguenti informazioni: dati identificativi dell’impresa; dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere; tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro; retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero; indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio. La domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati (nelle ZES solo per i rapporti di lavoro non ancora in corso). Nello specifico: le aziende che hanno già effettuato l’assunzione (e che beneficeranno dello sgravio pari ad € 500 mensili) dovranno inoltrare il modulo per dare modo all’INPS di monitorare le risorse complessivamente impiegate; le aziende che dovranno assumere in zona ZES (e che beneficeranno dello sgravio pari ad € 650 mensile) dovranno obbligatoriamente trasmettere il modulo ed attendere la risposta dell’INPS; prima di procedere con l’assunzione incentivata. L’esito viene comunicato a mezzo posta elettronica certificata (PEC), o a mezzo posta elettronica ordinaria (e-mail) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni. Quanto all’esposizione in Uniemens, si segnalano le seguenti istruzioni: A) Bonus giovani standard: in “DenunciaIndividuale”, nell’elemento “InfoAggcausaliContrib”: in “CodiceCausale” deve essere riportato il nuovo valore “EG35”; in “IdentMotivoUtilizzoCausale” deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica; in “TipoIdentMotivoUtilizzo” deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”; B) Bonus ZES: nell’elemento “InfoAggcausaliContrib” occorre indicare: in “CodiceCausale” il nuovo valore “ES35”; in “IdentMotivoUtilizzoCausale” il numero di protocollo della domanda telematica; in “TipoIdentMotivoUtilizzo” deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”. Il recupero dei mesi pregressi (dal mese di settembre 2024 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di giugno 2025, luglio 2025 e agosto 2025. |
Incentivo beneficiari Supporto Formazione Lavoro (SFL)
| Fonte normativa | Artt. 10 e 12, D.L. n. 48/2023 (convertito, con modificazioni, nella Legge n. 85/2023 ) Circolare 29 agosto 2023, n. 77 Circolare 29 dicembre 2023, n. 111 Messaggio 20 novembre 2024, n. 3888 Messaggio 4 dicembre 2024, n. 4110 Legge 30 dicembre 2024, n. 207 Messaggio 6 novembre 2025, n. 3339 |
| Soggetti beneficiari | Datori di lavoro – i datori di lavoro del settore privato (tranne quelli del settore domestico) che assumano – dal 1° gennaio 2024 – i soggetti beneficiari del SFL. Tali datori di lavoro dovranno, altresì, rispettare le disposizioni inerenti: il DURC; le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; le disposizioni contenute nei CCNL; art. 31, D.Lgs. n. 150/2015; la Legge n. 68/1999 Soggetti beneficiari del Supporto per la Formazione ed il Lavoro, ex art. 12, D.L. n. 48/2023, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 85/2023 La legge di Bilancio 2025 ha elevato da € 6.000 ad € 10.140: il valore massimo dell’ISEE familiare; la soglia del reddito familiare necessari per l’accesso alla misura (moltiplicata per la scala di equivalenza ISEE). Inoltre, l’importo mensile del beneficio viene incrementato ad € 500 (a fronte dei precedenti € 350) e alla scadenza dei primi 12 mesi può essere prorogato per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, se il beneficiario sta partecipando a un corso di formazione. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso. |
| Tipologia contrattuale | Il beneficio spetta ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (pieno o parziale), anche in apprendistato, e/o trasformano un contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, nel limite di 24 mesi. Agevolazioni anche per i datori di lavoro che assumono con contratto a termine o stagionale, a tempo pieno o parziale. |
| Natura incentivo | L’incentivo spetta: per le assunzioni a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato nella misura del 100%, per un periodo massimo di 12 mesi, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua (da riparametrare e applicare su base mensile). La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari ad € 666,66 (€ 8.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 21,50 (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto; per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale nella misura del 50%, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, (da riparametrare e applicare su base mensile). La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari ad € 333,33 (€ 4.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 10,75 (€ 333,33/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto; per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, nella misura del 100%, nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti per le assunzioni a tempo determinato di cui al punto precedente. Per espressa previsione normativa, l’incentivo è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL e non si applica ai premi e contributi dovuti all’INAIL. Si prevede la restituzione dell’esonero fruito (e maggiorato delle sanzioni civili) nei casi di licenziamento entro 24 mesi successivi all’assunzione, ad eccezione dei casi per giusta causa o giustificato motivo. Le agevolazioni sono ammesse ai sensi e nei limiti previsti del regime “de minimis”. Al riguardo, per effetto dei nuovi Regolamenti “de minimis” – che hanno sostituito i Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (settore generale) e n. 360/2012 (SIEG) – i massimali di aiuto concedibili all’impresa unica nel triennio, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono così fissati: Regolamento del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (settore generale) – nuovo massimale € 300.000; Regolamento (UE) 2023/2832 del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG) – nuovo massimale € 750.000. La cumulabilità tra l’esonero contributivo per l’assunzione dei soggetti beneficiari del SFL, laddove si tratti, segnatamente, di persone con disabilità, con l’incentivo economico per l’assunzione di soggetti disabili di cui all’articolo 13, Legge n. 68/1999, è possibile nei limiti del 100% dei costi salariali ammissibili. Quanto alla restante platea di esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente relativi alla contribuzione datoriale, l’esonero in in specie – considerata la sua entità (100% dei contributi datoriali nel limite massimo di € 8.000 annui) – deve ritenersi strutturalmente non cumulabile. Viene riconosciuto un incentivo specifico per le Agenzie per il Lavoro, alle quali sarà concesso, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30% dell’incentivo riconosciuto al datore di lavoro. Tale provvedimento incentiva anche l’attività degli enti del Terzo Settore a cui è riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività di mediazione, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato, un contributo pari al 60% dell’intero incentivo previsto in caso di assunzione a tempo indeterminato o un contributo pari all’80% dell’intero incentivo previsto in caso di assunzione a tempo determinato. L’INPS – con Messaggio 6 novembre 2025, n. 3339 – ha reso noto l’avvenuto aggiornamento della dichiarazione “de minimis” necessaria per la richiesta di incentivi subordinati a tale regime agevolativo. L’adeguamento recepisce i nuovi Regolamenti Europei 2023/2831 e 2023/2832, che introducono modifiche rilevanti ai massimali concedibili e al periodo di riferimento triennale per il calcolo complessivo degli aiuti. Nel dettaglio, i nuovi limiti sono pari ad: € 300.000 per il settore generale (Reg. UE 2023/2831); € 750.000 per i servizi di interesse economico generale – SIEG (Reg. UE 2023/2832); € 50.000 per il settore agricolo (Reg. UE 1408/2013); € 40.000 per pesca e acquacoltura (Reg. UE 717/2014). Al contempo, è abrogato il precedente limite di € 100.000 per il trasporto merci su strada, che ora rientra nel massimale generale di € 300.000. Tali nuovi importi si calcolano su base triennale mobile e si riferiscono all’impresa unica, come definita dalle norme UE. |
| Modalità richiesta incentivo | L’INPS – con Circolare n. 111/2023 – ha chiarito che il datore di lavoro deve inoltrare all’Istituto (avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto e reperibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni) la domanda di ammissione all’agevolazione. L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali: calcolerà l’ammontare del beneficio spettante in base alle informazioni sul Supporto per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione in suo possesso e in base all’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta; consulterà, qualora ricorrano le condizioni previste dai regolamenti comunitari in materia di aiuti “de minimis”, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere l’agevolazione richiesta; fornirà, qualora risulti che il lavoratore sia percettore del SFL o dell’ADI e che vi sia sufficiente capienza di aiuti “de minimis” in capo al datore di lavoro, un riscontro di accoglimento della domanda. L’INPS – con Messaggio 20 novembre 2024, n. 3888 – ha reso nota la disponibilità del modulo on line per la richiesta del beneficio, il rilascio di un nuovo applicativo, nonché fornito le istruzioni che riguardano sia la fruizione corrente del beneficio che il recupero delle mensilità arretrate per le quali spetta l’agevolazione. All’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” è disponibile il modulo di istanza on-line denominato “Esonero SFL-ADI”, per la richiesta del beneficio. In essa il datore di lavoro deve indicare le seguenti informazioni: lavoratore assunto; prestazione di cui il lavoratore risulta percettore alla data di assunzione (SFL o ADI); codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato; importo della retribuzione lorda mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità; eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale; aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio; eventuale attività di mediazione da parte di un’agenzia o di un ente. L’INPS, effettuate le dovute verifiche, informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on line, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione. In caso di intervento di uno degli enti autorizzati all’attività di intermediazione, ad essi spetta un contributo pari: al 60% dell’intero incentivo riconosciuto per l’assunzione a tempo indeterminato; all’80% dell’intero incentivo riconosciuto per l’assunzione a termine. Sul portale INPS è presente il “Cruscotto SFL-ADI” in cui l’Agenzia può inserire l’IBAN presso il quale deve essere effettuato il pagamento del contributo spettante. Il datore di lavoro deve esporre in Uniemens il beneficio valorizzando all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, elemento “InfoAggcausaliContrib” i seguenti elementi: nell’elemento “CodiceCausale” il valore “EADI” in caso di percettore di Assdegno di Inclusione o “ESFL” in caso di percettore di SFL; nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG. L’INPS – con Messaggio 4 dicembre 2024, n. 4110 – a parziale modifica di quanto indicato nel Messaggio n. 3888/2024, ha precisato che i dati esposti nel flusso Uniemens sono riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come di seguito indicato: con il codice di nuova istituzione “L617”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”; con il codice di nuova istituzione “L618”, avente il significato di “Conguaglio arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”. Le agenzie di somministrazione devono riportare: in “IdentMotivoUtilizzoCausale” la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o “CF_PERS_GIU”; nell’elemento “AnnoMeseRif” deve essere indicato l’”AnnoMese” di riferimento del conguaglio; nell’elemento “BaseRif” l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; da valorizzare esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che “AnnoMeseRif” sia diverso dal periodo di competenza della denuncia; nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza. La sezione “InfoAggcausaliContrib” deve essere ripetuta per tutti i mesi arretrati e la valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif”, con riferimento ai mesi da gennaio a novembre 2024, deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025. |
Decontribuzione sud PMI 2025-2029
| Fonte normativa | Art. 1, commi 406 – 412, Legge n. 207/2024; Circolare 30 gennaio 2025, n. 32; Messaggio 30 luglio 2025, n. 2398 Messaggio 6 novembre 2025, n. 3339 |
| Soggetti beneficiari | Datori di lavoro privati (anche non imprenditori) la cui sede di lavoro sia ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Il datore di lavoro deve rientrare nella nozione di micro, piccola e media impresa, cioè: datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell’Allegato I del Regolamento. Nel dettaglio, “la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR”. L’INPS – con Messaggio 30 luglio 2025, n. 2398 – ha reso noto che è stata rilasciata un’apposita funzionalità all’interno delle denunce mensili volta a verificare la forza lavoro del mese di competenza e a inibire, in via prudenziale, la possibilità di inviare la denuncia con valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI” qualora il numero di dipendenti calcolato nel mese risulti superiore alle 250 unità. Dato che, per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari bisogna tenere in considerazione l’ultimo esercizio contabile chiuso ed effettuare il calcolo su base annua, tale controllo può essere comunque superato dal soggetto interessato che ritenga di rientrare nell’ambito di legittima applicazione della misura in trattazione, inviando la denuncia mensile con la valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI” con l’onere di fornire, se richiesta dall’Istituto, la documentazione probante relativa al rispetto delle soglie dimensionali annue e di fatturato o di bilancio. Sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo e coloro che stipulino contratti di lavoro domestico. Sono esclusi dall’esonero: i rapporti di apprendistato; gli enti pubblici economici; gli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; gli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; le ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP) iscritte nel registro delle persone giuridiche; le aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; i consorzi di bonifica; i consorzi industriali; gli enti morali; gli enti ecclesiastici. Il datore di lavoro dovrà essere in regola con le seguenti disposizioni: art. 31, D.Lgs. n. 150/2015; art. 1, commi 1175–1176, Legge n. 296/2006; art. 13, Legge n. 68/1999. Lavoratori assunti al 31 dicembre dell’anno precedente, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (con l’esclusione del contratto di apprendistato e di quello intermittente). |
| Tipologia contrattuale | Contratto di lavoro subordinato (a tempo pieno, ovvero part time), a tempo indeterminato (diversi dal lavoro agricolo e domestico), la cui attività lavorativa sia svolta in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. |
| Natura incentivo | Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero sarà riconosciuto a partire dal 2025, con un tetto mensile e per 12 mensilità, secondo la seguente rimodulazione: per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 145 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024; per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di € 125 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025; per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di € 125 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026; per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di € 100 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027; per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di € 75 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028. Le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità), se erogate per intero, non rientrano nella base di computo della misura in argomento, in quanto è previsto un espresso limite di durata dell’agevolazione. Diversamente, se le mensilità aggiuntive sono erogate mensilmente mediante corresponsione di singoli ratei, le stesse rientrano nella base di computo della Decontribuzione Sud PMI, purché vengano rispettati i massimali mensili di esonero fruibile (pari ad € 145 per l’anno 2025). Il beneficio è riconosciuto nei limiti del Regolamento, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. Per espressa previsione della norma, decontribuzione SUD non è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dagli artt. 21, 22, 23, 24 del D.L. n. 60/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 95/2024. Al contempo, l’esonero in commento è cumulabile, nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, con riferimento ad altri incentivi, di natura: contributiva (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne variamente svantaggiate, ex art. 4, commi da 8 a 11, Legge 28 giugno 2012, n. 92); economica (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili, ex art. 13, Legge n. 68/1999, o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI, ex art. 2, comma 10-bis, Legge n. 92/2012). L’INPS – con Messaggio 6 novembre 2025, n. 3339 – ha reso noto l’avvenuto aggiornamento della dichiarazione “de minimis” necessaria per la richiesta di incentivi subordinati a tale regime agevolativo. L’adeguamento recepisce i nuovi Regolamenti Europei 2023/2831 e 2023/2832, che introducono modifiche rilevanti ai massimali concedibili e al periodo di riferimento triennale per il calcolo complessivo degli aiuti. Nel dettaglio, i nuovi limiti sono pari a: € 300.000 per il settore generale (Reg. UE 2023/2831 ); € 750.000 per i servizi di interesse economico generale – SIEG (Reg. UE 2023/2832); € 50.000 per il settore agricolo (Reg. UE 1408/2013); € 40.000 per pesca e acquacoltura (Reg. UE 717/2014). Al contempo, è abrogato il precedente limite di € 100.000 per il trasporto merci su strada, che ora rientra nel massimale generale di € 300.000. Tali nuovi importi si calcolano su base triennale mobile e si riferiscono all’impresa unica, come definita dalle norme UE. |
| Modalità richiesta incentivo | L’INPS – con Circolare n. 32/2025 – ha ricordato che, al fine di garantire la legittima fruizione dello sgravio nelle ipotesi in cui un datore di lavoro, titolare di una matricola il cui indirizzo è coincidente con la sede legale ubicata in regioni non rientranti nell’ambito di applicazione della norma, abbia una o più unità operative ubicate nelle citate regioni del Mezzogiorno, è necessario che la Struttura territorialmente competente dell’INPS, a seguito di specifica richiesta da parte dello stesso datore di lavoro interessato e dopo avere effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”, che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”. Relativamente alle modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens dal mese di febbraio 2025, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi: nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “DPMI”, avente il significato di “Agevolazione contributiva Art. 1, commi da 406 a 412, Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) per l’occupazione in aree svantaggiate a favore microimprese e PMI.”; nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione/trasformazione nel formato AAAA-MM-GG. Nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> venga indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” con valore “DATA”. Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione/trasformazione e al relativo attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo”, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o ”CF_PERS_GIU”: nell’ elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio; nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; da valorizzare esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che <AnnoMeseRif> sia diverso dal periodo di competenza della denuncia; nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza. I dati esposti nell’Uniemens, come sopra specificati, vengono poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue: con il codice “L588”, avente il significato di “Conguaglio Agevolazione contributiva Art. 1, commi da 406 a 412, Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) per l’occupazione in aree svantaggiate a favore microimprese e PMI”; con il codice “L589”, avente il significato di “Arretrati Agevolazione contributiva Art. 1, commi da 406 a 412, Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) per l’occupazione in aree svantaggiate a favore microimprese e PMI”. La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento alla mensilità di gennaio 2025 può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di febbraio, marzo e aprile 2025. |
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