1° Contenuto riservato:  I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e il rinvio per incompatibilità

DIRITTO FALLIMENTARE

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 17472 del 29 giugno 2025

Nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n. 3 del 2012, si ha un “rinvio per compatibilità” agli artt. 737 e ss. c.p.c. (come nel caso in esame: v. art. 14-terdecies, comma 6), detto rinvio

«è compatibile con la decorrenza del relativo termine di proposizione di dieci giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria, in forma integrale, del provvedimento»,

in quanto

«consente un adattamento della disciplina della decorrenza del termine previsto dalla disposizione processuale per il reclamo verso una forma partecipativa dell’atto diversa dalla notifica ma pur sempre individualizzata, tenuto conto della particolarità del procedimento di composizione della crisi»,

pur con la precisazione che tale notiziazione ad hoc del decreto deve essere effettuata nel suo testo completo, cioè comprensivo di dispositivo e motivazione secondo quanto risulta in termini integrali dalla sua pubblicazione, dunque non potendo farsi decorrere il termine breve d’impugnazione dalla sola notizia del dispositivo e dei dati del deposito, per evidenti esigenze di difesa della parte soccombente, essendole necessaria la conoscenza della motivazione al fine di correlare ad essa le ragioni a sostegno del gravame, anche sotto il profilo della relativa specificità.Avv. Mariangela Di Biase

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