1° Contenuto riservato: I provvedimenti dell’Inps di variazione della classificazione ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 88/89

DIRITTO DEL LAVORO

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 16176 del 16 giugno 2025

I provvedimenti dell’Inps di variazione della classificazione ai sensi dell’art. 49 l. n. 88/89 non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione.

Tale regola vale quand’anche la riclassificazione sia effettuata d’ufficio dall’Inps, in caso di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività; la retroattività è limitata, secondo la lettera della norma, alla sola ipotesi di un inquadramento iniziale errato poiché determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro.

Avv. Mariangela Di Biase

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