1° Contenuto riservato: Il contratto di locazione ad uso abitativo a canone libero: Principi di diritto

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Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tera Civile – Ordinanza n. 15891 del 13 giugno 2025

1. Il contratto di locazione ad uso abitativo a canone libero, scritto e non simulato, ma non registrato, stipulato prima del 1° gennaio 2016, è soggetto alla “riconduzione a congruità” prevista dall’art. 13, comma 6, terzo e quarto periodo, l. 431/98, ma solo a partire dal 1° gennaio 2016. Nell’ipotesi suddetta il giudice, nello stabilire il canone dovuto, non può eccedere la misura concordata dalle associazioni di categoria, ai sensi dell’art. 2, comma 3, l. 431/98, e ciò sia nel caso di contratto stipulato a canone libero, sia nel caso di contratto stipulato a canone concordato

2. Qualora, prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, sia stato stipulato in forma scritta (nel rispetto del comma 4 dell’art. 1 della l. n. 431 del 1998), un contratto locativo c.d. a canone libero, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della l. n. 431 del 1998 (nel testo allora vigente) senza alcuna segreta imposizione di un maggior canone, e non si sia proceduto alla registrazione, né prima né dopo la novità normativa di cui al detto art. 1, comma 346, e nemmeno si siano tenuti i comportamenti indicati dalla disciplina richiamata nell’attuale comma 5 dell’art. 431 del 1998, il contratto fino alla sostituzione del testo dell’art. 13 operata dall’art. 1, comma 59, della l. n. 208 del 2015, non era soggetto alla c.d. azione di rideterminazione di cui al testo degli incisi terzo e quarto della versione originaria del comma 5 dell’art. 13. Successivamente all’intervento della detta sostituzione e nel vigore del nuovo testo dell’art. 13, il contratto, perdurando la mancanza di registrazione, è divenuto invece soggetto all’azione di rideterminazione del canone ai sensi del terzo e quarto inciso del nuovo comma 6 dell’art. 13, con effetto dall’entrata in vigore di esso, cioè dalla data di entrata in vigore della l. n. 208 del 2015.

Avv. Mariangela Di Biase

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