1° Contenuto riservato:  Il diritto dei soci al rimborso di un finanziamento concesso alla società in una situazione di squilibrio finanziario

DIRITTO SOCIETARIO

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 17508 del 29 giugno 2025

La Suprema Corte  come già affermato con la sentenza n. 1865/2025, ribadisce che: 

– il diritto dei soci al rimborso di un finanziamento concesso alla società in una situazione di squilibrio finanziario ovvero in un contesto che avrebbe richiesto un aumento di capitale, è, a norma dell’art. 2467, comma 1°, c.c., postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori; 

– l’art. 2467, comma 1°, c.c. dispone espressamente che il rimborso del finanziamento concesso dai soci alla società nelle condizioni ivi previste è “postergato” rispetto agli “altri creditori”, nel senso che il diritto dei soci è posposto rispetto a quelli dei creditori; 

– la postergazione disposta dall’art. 2467 c.c. opera, dunque, non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali ma anche durante la vita della società, configurandosi quale condizione d’inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del “finanziamento” fino a quando non sia superata la situazione prevista dalla norma stessa; 

– la società, pertanto, è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del “finanziamento”, ove sussista, sia al momento della concessione del finanziamento, sia al momento della richiesta di rimborso, la situazione di difficoltà economico-finanziaria indicata dalla legge; 

– in caso di azione giudiziale di restituzione proposta dal socio, il giudice del merito è, pertanto, chiamato a verificare se la situazione di crisi prevista dall’art. 2467, comma 2°, c.c., sussista, oltre che al momento della concessione del “finanziamento”, altresì al momento della sua decisione; 

– lo stato di eccessivo squilibrio nell’indebitamento o di una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento, prevista dall’art. 2467, comma 2°, c.c., costituisce, dunque, un fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento operato dal socio in favore della società, rilevabile dal giudice d’ufficio, in quanto oggetto di un’eccezione in senso lato.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 17508 del 29 giugno 2025

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