MASSIMARIO – Cassazione Civile
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Ordinanza n. 7705 del 23 marzo 2025
Il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio e, pertanto, il giudice tributario, quando ritiene invalido l’avviso di accertamento per motivi di ordine sostanziale, e non meramente formali, è tenuto a esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte.
Fonte: Massima Redazionale
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