1° Contenuto riservato: Il lavoro sportivo cambia passo: 8 anni a termine dal 1° luglio 2025

CIRCOLARE MONOGRAFICA

La nuova durata del contratto a termine nel lavoro sportivo, l’intervento del D.L. n. 96/2025

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 18 LUGLIO 2025


A partire dal 1° luglio 2025, il quadro normativo dei rapporti di lavoro subordinato sportivo a tempo determinato si arricchisce di una rilevante innovazione: l’articolo 11, comma 1, lettera b), del D.L. 30 giugno 2025, n. 96 ha modificato l’articolo 26, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2021, innalzando da 5 a 8 anni la durata massima del contratto.

La riforma, destinata ad avere un impatto significativo soprattutto nel settore professionistico, si inserisce in un più ampio disegno di adeguamento delle regole del lavoro sportivo alle esigenze strutturali del comparto, spesso segnato da stagionalità, discontinuità e mobilità intersocietaria.

Il contratto a termine nel sistema generale: quadro normativo di riferimento

Prima di analizzare le novità normative introdotte nel settore del lavoro sportivo a decorrere dal 1° luglio 2025, è opportuno richiamare brevemente il quadro regolatorio generale applicabile ai contratti di lavoro a tempo determinato, disciplinato dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, come successivamente modificato dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96 e dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85.

Ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, il contratto di lavoro a tempo determinato può avere una durata massima complessiva di 24 mesi, comprensiva di proroghe e rinnovi tra le medesime parti. Fino al limite di 12 mesi, la stipulazione del contratto non richiede l’indicazione di alcuna causale. Per i contratti di durata superiore, invece, l’apposizione del termine è subordinata alla presenza di specifiche condizioni giustificative, che possono essere individuate:

  • per sostituzione di lavoratori assenti;
  • dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale stipulata da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • oppure, in via transitoria, direttamente dalle parti del contratto individuale, purché siano esplicitate esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, come prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2025 dal Decreto Milleproroghe 2025 (D.L. 30 dicembre 2024, n. 215 ).

Rileva, altresì, l’art. 21 del medesimo decreto, che fissa il numero massimo di quattro proroghe per ciascun contratto a tempo determinato.

Il superamento del limite di durata complessiva o del numero massimo di proroghe determina la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato dalla data del superamento.

Il sistema delineato dal legislatore mira a un bilanciamento tra le esigenze di flessibilità organizzativa del datore di lavoro e la necessità di tutele contro la precarietà per il lavoratore subordinato, affidando un ruolo centrale alla contrattazione collettiva quale strumento di regolazione delle causali ammesse.

Tuttavia, questo apparato normativo generale non trova applicazione nel contesto del lavoro sportivo, che presenta peculiarità funzionali e organizzative tali da giustificare l’adozione di una disciplina speciale, come delineata nel D.Lgs. n. 36/2021, oggetto di modifica ad opera dell’art. 11, comma 1, lett. b), del D.L. n. 96/2025. Sarà su questa disciplina speciale, e sulla rilevante modifica in tema di durata massima dei contratti a termine, che si concentrerà l’analisi nei paragrafi che seguono.

La riforma del lavoro sportivo: un sistema normativo autonomo

La disciplina generale del contratto a tempo determinato, come visto, trova la sua fonte primaria nel D.Lgs. n. 81/2015 e non si applica al lavoro sportivo, che è invece regolato da un corpus normativo autonomo, frutto di un articolato processo di riforma. Quest’ultimo ha preso forma attraverso il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, attuativo della lLegge delega 8 agosto 2019, n. 86, successivamente modificato da numerosi interventi correttivi (D.Lgs. n. 163/2022D.L. n. 198/2022 conv. in Legge n. 14/2023D.Lgs. n. 120/2023 e D.L. n. 71/2024 conv. in Legge n. 106/2024).

A decorrere dal 1° luglio 2023, il lavoro sportivo ha acquisito una fisionomia giuridica distinta rispetto al lavoro subordinato e autonomo ordinario, con implicazioni rilevanti sia sotto il profilo contrattuale, sia sul piano previdenziale e fiscale. In particolare:

  • i lavoratori sportivi subordinati, anche se operanti nel settore dilettantistico, sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP);
  • per i titolari di collaborazioni coordinate e continuative (ai sensi dell’art. 409, c. 1, n. 3 c.p.c.) nei settori professionistici, permane l’obbligo di iscrizione al medesimo fondo;
  • compensi percepiti dai lavoratori sportivi, dal punto di vista tributario, non sono più qualificabili come redditi diversi, ma rientrano tra quelli di lavoro dipendente, assimilato o autonomo, a seconda della forma contrattuale adottata.

La riforma ha così delineato un sistema unitario, ma flessibile, capace di adattarsi alle peculiarità del settore sportivo e al tempo stesso conforme ai principi generali dell’ordinamento lavoristico. In questo contesto, il Titolo V del D.Lgs. n. 36/2021 – dedicato specificamente al lavoro sportivo – rappresenta il fulcro normativo della nuova disciplina.

Le tipologie di lavoro sportivo: struttura e qualificazioni giuridiche

Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 – come modificato da successivi interventi correttivi – delinea in modo sistematico la nozione di lavoratore sportivo e ne individua le diverse modalità di impiego, stabilendo un’articolazione duale tra settore professionistico e dilettantistico, ciascuno con regole specifiche.

Ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto:

  • di un rapporto di lavoro subordinato;
  • di un rapporto di lavoro autonomo;
  • di una collaborazione coordinata e continuativa (ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3 c.p.c.).

Definizione di lavoratore sportivo

È considerato lavoratore sportivo (art. 26) chi, esercitando un’attività sportiva verso corrispettivo, lo faccia a favore di soggetti dell’ordinamento sportivo riconosciuti, quali: Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, associazioni benemerite, CONI, CIP, Sport e salute S.p.a. o soggetti tesserati.

Rientrano nella definizione, ad esempio:

  • atleti;
  • allenatori;
  • istruttori;
  • direttori tecnici e sportivi;
  • preparatori atletici;
  • direttori di gara;
  • e ogni altro tesserato che svolga attività riconducibili alla funzione sportiva (escluse quelle amministrativo-gestionali o professioni regolamentate da ordini).

Settore professionistico: la regola della subordinazione

Nel settore professionistico, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, prevalente e continuativa si presume subordinatoLa deroga alla subordinazione è ammessa solo in presenza di specifici elementi, alternativi tra loro:

  • prestazione limitata a singole manifestazioni sportive;
  • assenza di obbligo contrattuale di partecipazione ad allenamenti;
  • attività non superiore a 8 ore settimanali, 5 giorni al mese o 30 giorni l’anno.

Il rapporto è costituito mediante contratto scritto, secondo il contratto tipo predisposto da federazioni e sindacati rappresentativi. Sono ammesse clausole compromissorie, ma vietate quelle di non concorrenza.

Settore dilettantistico: la presunzione di autonomia

Nel dilettantismo, prevale invece la presunzione di rapporto autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, purché sussistano le seguenti condizioni:

  • prestazioni non superiori a 24 ore settimanali (escluso tempo gare);
  • coordinamento tecnico-sportivo secondo i regolamenti federali.

In questi casi, la comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a quella al centro per l’impiego, con validità anche ai fini INPS e INAIL. Fino al limite di 15.000 euro annui non sussiste obbligo di emissione del prospetto paga.

Collaborazioni amministrativo-gestionali

Una disciplina a sé è prevista per le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale, ammesse nel solo settore dilettantistico. Si tratta di attività riconducibili alla categoria delle co.co.co. ex art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., rese a favore di soggetti sportivi riconosciuti dal CONI o dal CIP.

È esclusa da tale ambito la prestazione resa da professionisti iscritti ad albi, la quale è regolata secondo l’ordinamento professionale. Tali collaborazioni sono soggette a copertura assicurativa INAIL, subordinatamente al rispetto di specifici requisiti formali e sostanziali (art. 34 e art. 37 del decreto).

La nuova durata del contratto a termine nel lavoro sportivo: l’intervento del D.L. 96/2025

Il sistema normativo delineato dal D.Lgs. n. 36/2021 per il lavoro sportivo si connota per una disciplina autonoma e derogatoria rispetto al diritto del lavoro comune. In tale contesto, una delle previsioni più significative riguarda la possibilità di apporre un termine al contratto di lavoro subordinato sportivo, già configurata, nella versione originaria, con un limite massimo pari a cinque anni.

A decorrere dal 1° luglio 2025, questa previsione è stata oggetto di una modifica rilevante ad opera dell’art. 11, comma 1, lett. b), del D.L. 96/2025, che ha innalzato il limite massimo di durata del contratto a tempo determinato sportivo da cinque a otto anni. La disposizione interviene sull’art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2021, senza alterarne l’impostazione generale, ma estendendo significativamente l’orizzonte temporale entro cui può svilupparsi il rapporto di lavoro subordinato a termine.

Tale modifica, tuttavia, non riguarda tutte le tipologie di lavoro sportivo, ma esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato formalizzati nel settore sportivo, con esclusione pertanto:

  • dei rapporti di lavoro autonomo, anche nella forma della co.co.co.;
  • delle collaborazioni amministrativo-gestionali;
  • e, più in generale, delle prestazioni rese nel settore dilettantistico ove non si configuri un vincolo di subordinazione.

È nel settore professionistico che la novella legislativa trova la sua principale applicazione. Qui, come noto, il lavoro sportivo prestato dagli atleti in modo continuativo e prevalente si presume subordinato, salvo eccezioni esplicitamente previste dalla norma. Pertanto, le società professionistiche, a seguito della modifica normativa, potranno stipulare contratti a termine di durata fino a otto anni, mantenendo la possibilità di prevedere successioni contrattuali tra le stesse parti, senza che ciò determini una trasformazione automatica del rapporto in tempo indeterminato, come invece accade nel regime generale di cui al D.Lgs. n. 81/2015.

Il D.Lgs. n. 36/2021, sempre in un contesto di contratti a tempo determinato, all’art. 26, comma 2, ammette la successione di contratti fra gli stessi soggetti.

È altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici.

Ai contratti a tempo determinato regolati dal D.Lgs. n. 36/2021 non si applicano gli articoli da 19 a 29 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

L’intento del legislatore è chiaramente rivolto a favorire una maggiore stabilità e programmabilità contrattuale in un settore caratterizzato da cicli sportivi pluriennali, esigenze tecniche complesse e una forte componente negoziale tra le parti. La nuova soglia temporale amplia la flessibilità a disposizione delle società sportive, offrendo al contempo ai lavoratori una maggiore proiezione contrattuale, anche in chiave di continuità reddituale e copertura contributiva.

Occorre, tuttavia, sottolineare che, pur nel contesto di questa maggiore estensione, restano ferme le peculiarità strutturali del rapporto di lavoro sportivo: esclusione dell’applicabilità delle norme in tema di mansioni (art. 2103 c.c.), licenziamenti (Legge n. 604/1966Legge n. 108/1990), e disciplina generale del contratto a termine (artt. 19 ss. D.Lgs. n. 81/2015). Inoltre, il contratto può ancora contenere clausole compromissorie e può essere ceduto tra società sportive, nel rispetto delle regole federali.

Infine, va rilevato come l’intervento del 2025 si collochi all’interno di una linea di continuità con gli obiettivi della riforma originaria: creare un assetto normativo speciale ma funzionale, capace di coniugare le esigenze di autonomia gestionale del sistema sportivo con i diritti fondamentali del lavoratore, superando le rigidità di un modello pensato per settori produttivi ordinari.

Riferimenti normativi: 

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