1° Contenuto riservato: Il nuovo paradigma della sicurezza sul lavoro: strategie integrate, strumenti operativi e riforme normative introdotte dal D.L. n. 159/2025

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Dalla mera sommatoria di adempimenti ad un sistema integrato, digitale e reputazionale di prevenzione dove la qualificazione del datore di lavoro diventa fattore competitivo

DI BARBARA GARBELLI | 19 NOVEMBRE 2025

Il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, si colloca al termine di un percorso pluriennale di manutenzione del D.Lgs. n. 81/2008 e di rafforzamento delle politiche di prevenzione, inaugurato con il D.L. n. 48/2023, proseguito con il D.L. n. 19/2024 e dalla Legge n. 203/2024 (c.d. Collegato Lavoro), quindi completato dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione obbligatoria.

Il decreto sicurezza non introduce un nuovo “Testo unico”, ma interviene su più fronti coordinati: potenziamento della vigilanza, centralità del subappalto e delle white list, badge di cantiere in chiave digitale, revisione della patente a crediti, ridefinizione delle aliquote INAIL, accesso gratuito alle norme tecniche UNI e BUNT (bollettino unico delle norme tecniche), aggiornamento degli standard dei Modelli di organizzazione e gestione ex art. 30 D.Lgs. n. 81/2008, riforma del fascicolo del lavoratore e della sorveglianza sanitaria, con precisi richiami agli articoli cardine del D.Lgs. n. 81/2008.

L’approfondimento analizza la struttura del decreto, evidenzia i rinvii puntuali alle disposizioni previgenti e mette in luce il cambio di paradigma: dalla mera sommatoria di adempimenti ad un sistema integrato, digitale e reputazionale di prevenzione, nel quale la qualificazione del datore di lavoro e delle imprese della filiera diventa un fattore competitivo e non solo un obbligo giuridico.

Premessa sistematica: l’esigenza di un ripensamento profondo delle politiche di sicurezza

Per comprendere la portata del D.L. n. 159/2025 è necessario ricondurlo all’interno di una linea di intervento che parte da lontano. Il D.Lgs. n. 81/2008 – elaborato sul fondamento della Direttiva 89/391/CEE e delle direttive particolari – aveva già recepito l’evoluzione iniziata con il D.Lgs. n. 626/1994. Nel tempo, tuttavia, l’applicazione pratica del “Testo unico” ha mostrato zone d’ombra: difficoltà interpretative, prassi difformi tra territori, stratificazione di prassi amministrative e linee guida non sempre coerenti.

Negli ultimi anni il legislatore ha quindi scelto la via di una manutenzione progressiva del sistema: il D.L. n. 48/2023 è intervenuto su vari profili del rapporto di lavoro e sulla qualificazione della formazione, il D.L. n. 19/2024 ha inciso sulla certificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, la Legge n. 203/2024 ha introdotto un nuovo “pacchetto sicurezza”, e l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha riscritto in modo organico la disciplina della formazione alla sicurezza. Il D.L. n. 159/2025 si innesta su questa traiettoria come tassello che ricompone e potenzia quanto già disposto, con un’attenzione particolare all’effettività delle norme e al ruolo degli operatori professionali.

Per un lettore esperto è evidente come l’operazione non sia meramente “additiva”: si tratta piuttosto di dare coerenza sistemica ad una serie di interventi settoriali, spostando l’asse del sistema verso la prevenzione misurabile e la responsabilità condivisa.

L’architettura strategica del D.L. n. 159/2025: coordinamento istituzionale e cooperazione con le professioni

Il decreto si caratterizza per una forte impronta strategica, che vede il Ministero del Lavoro assumere un ruolo di coordinamento e di impulso nei confronti del sistema della prevenzione pubblica. L’obiettivo dichiarato è quello di ricomporre la frammentazione degli interventi succedutisi nel tempo, creando una cornice programmatoria unica e stabilizzando una cooperazione costante con gli ordini professionali, le parti sociali e gli organismi tecnici.

La scelta di rafforzare la dimensione collaborativa risponde alla constatazione che la qualità della prevenzione non può più essere affidata a misure episodiche, bensì deve radicarsi in un ecosistema di competenze diffuse, interconnesse e coordinate secondo una logica di filiera.

Il decreto si muove così lungo tre direttrici:

  1. rafforzamento del controllo,
  2. qualificazione degli operatori economici,
  3. modernizzazione degli strumenti tecnico-organizzativi.

Ciascuna direttrice è sviluppata attraverso misure puntuali, che verranno analizzate di seguito.

Sin dalle prime disposizioni il D.L. n. 159/2025 evidenzia una strategia chiara: potenziare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro intervenendo contestualmente su vigilanza, qualificazione, incentivi e strumenti tecnico-organizzativi. La logica è quella di un “pacchetto integrato” che agisce su:

  1. Controlli: rimodulati nella direzione di una maggiore selettività e penetrazione, con priorità ai contesti a maggior rischio, in primis il subappalto (art. 3 D.L. n. 159/2025 in collegamento con l’art. 37, c. 2, D.Lgs. n. 81/2008).
  2. Qualificazione delle imprese: attraverso il rafforzamento della patente a crediti (art. 3, c. 4, D.L. n. 159/2025 e art. 27 D.Lgs. n. 81/2008).
  3. Strumenti digitali e di tracciabilitàbadge di cantiere interoperabile con SIISL (art. 3, c. 1, D.L. n. 159/2025).
  4. Incentivi economici: autorizzazione a INAIL per la revisione delle aliquote contributive e del sistema di oscillazione per andamento infortunistico (art. 1 D.L. n. 159/2025).
  5. Quadro tecnico-organizzativo: accesso alle norme UNI e BUNT, aggiornamento del riferimento per i MOG alla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024, superando l’obsoleto rinvio a OHSAS 18001 contenuto nell’art. 30 D.Lgs. n. 81/2008 (art. 10 D.L. n. 159/2025).
  6. Rafforzamento del D.Lgs. n. 81/2008: modifica di numerose disposizioni, tra cui gli artt. 171820263751778889111113115 D.Lgs. n. 81/2008, con impatto diretto su obblighi, sorveglianza sanitaria e DPI.

Il nuovo modello di vigilanza: priorità, target e specializzazione

L’art. 3 D.L. n. 159/2025 rappresenta il cuore della riforma sul versante ispettivo. Il legislatore prende atto della crescente centralità del subappaltoe della sua funzione nella realizzazione di opere complesse, soprattutto in edilizia e nei grandi appalti pubblici. Proprio nei rapporti a catena il sistema prevenzionistico ha mostrato le maggiori fragilità: dispersione di responsabilità, scarsa trasparenza sui rapporti di lavoro, difficoltà di controllo.

La norma attribuisce all’Ispettorato nazionale del lavoro il compito di orientare in via prioritaria la propria attività di vigilanza verso i datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato, collegando tale indirizzo alla disciplina dell’attestato di qualificazione introdotto dal D.L. n. 19/2024 (art. 29 e art. 37, c. 2, D.L. n. 19/2024, richiamati dall’art. 3, c. 7, D.L. n. 159/2025). Il subappalto cessa così di essere un fenomeno marginale e diventa, anche sul piano normativo, un vero “nodo critico” della strategia di prevenzione.

Il decreto interviene anche sul sistema delle white list, rendendo prioritari i controlli verso i soggetti che operano in subappalto al di fuori di tali elenchi, e rafforza gli obblighi di notifica preliminare nei cantieri, richiamando l’art. 99 D.Lgs. n. 81/2008 e precisando – in nota – l’esigenza di trasmissione agli enti territorialmente competenti, compresi le Aziende sanitarie locali, l’Ispettorato territoriale e, per i lavori pubblici, il Prefetto.

Queste disposizioni, lette in combinato disposto con l’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 e con l’art. 5 della Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti), delineano un sistema in cui la responsabilità del committente e del datore di lavoro dell’appaltatore viene scrutinata su un piano non solo documentale, ma anche di effettiva gestione della filiera.

Le principali leve di intervento sulla vigilanza

AmbitoRiferimentiContenuto essenzialeImpatto operativo
SubappaltoArt. 3, D.L. n. 159/2025; artt. 2629, D.Lgs. n. 81/2008Priorità ispettive verso i datori in subappalto; valorizzazione della qualificazioneNecessità di filiere “pulite” e tracciabili
White listArt. 3 D.L. n. 159/2025Priorità di controllo per imprese non qualificateValore strategico dell’iscrizione in white list
Notifica preliminareArt. 99 D.Lgs. n. 81/2008Trasmissione a ASL, Ispettorato, Prefetto; obbligatorietà nei casi previstiMaggiore responsabilizzazione del committente

Il badge di cantiere: una nuova infrastruttura digitale per la tracciabilità

Sempre l’art. 3 del decreto interviene sull’istituto del badge di cantiere, trasformandolo da mero strumento di identificazione ad elemento chiave della tracciabilità prevenzionistica. La norma specifica che il badge dev’essere reso disponibile al lavoratore anche in modalità digitale e che deve essere interoperabile con il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), richiamato dal D.L. n. 48/2023.

L’integrazione dei dati permette di connettere presenza in cantiere, posizione contrattuale, adempimenti formativi di cui all’art. 37 D.Lgs. n. 81/2008, abilitazioni e idoneità sanitaria. Ne derivano almeno tre conseguenze rilevanti:

  1. Maggiore facilità di verifica per gli organi di vigilanza, che possono controllare in tempo reale il rispetto degli obblighi principali (formazione, idoneità, regolarità del rapporto di lavoro).
  2. Riduzione degli spazi di opacità tipici dei subappalti a catena, dove la gestione dei tesserini cartacei era spesso frammentata.
  3. Valorizzazione del fascicolo del lavoratore, il quale viene progressivamente trasformato in un vero “portafoglio digitale” delle competenze e delle idoneità.

Riforma della patente a crediti: finalità, meccanismi e impatto sul mercato

L’art. 3, c. 4, D.L. n. 159/2025 interviene anche sulla disciplina della patente a crediti, innestata nel sistema dell’art. 27 D.Lgs. n. 81/2008. Il decreto rafforza la funzione deterrente dello strumento, puntando in modo esplicito al contrasto del lavoro “a nero” nei cantieri e alla selezione delle imprese realmente affidabili.

Le modifiche incidono sui presupposti e sulle conseguenze delle decurtazioni di crediti: vengono ampliate le ipotesi di violazione rilevanti, comprendendo non solo gli illeciti prevenzionistici più gravi, ma anche una serie di condotte che denotano scarsa affidabilità strutturale (ad esempio gravi irregolarità in materia di rapporti di lavoro, reiterazione di inottemperanze, ecc., secondo il rinvio alle fattispecie di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008).

In prospettiva, la patente diventa un indicatore di reputazione tecnica dell’impresa, destinato a essere progressivamente utilizzato dai committenti, pubblici e privati, come criterio di scelta e di permanenza in filiera.

Giova, tuttavia, ricordare che le modifiche apportate al sistema della Patente a Crediti avrà decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Tabella – Evoluzione della patente a crediti

ProfiloPrima delle modificheDopo il D.L. n. 159/2025
Ambito delle violazioni rilevantiPrincipalmente infortuni gravi e violazioni tipizzateEsteso a violazioni prevenzionistiche e lavoristiche a forte impatto
FunzioneMisura “difensiva” di selezione minimaStrumento di deterrenza e di premialità reputazionale
Collegamento con appaltiLimitatoTendenziale aggancio a qualificazione e accesso alla filiera

Revisione delle aliquote INAIL e dei contributi agricoli

Il decreto interviene anche sul sistema tariffario INAIL, autorizzando – dal 1° gennaio 2026 – una revisione delle aliquote e dei meccanismi di oscillazione del bonus per andamento infortunistico. L’obiettivo è duplice: incentivare la riduzione degli infortuni e premiare i comportamenti virtuosi dei datori di lavoro.

È significativo che la norma escluda dall’accesso ai benefici le imprese destinatarie, negli ultimi 2 anni, di sentenze definitive per violazioni gravissime. Questa scelta introduce una linea di demarcazione etica particolarmente netta, rafforzando il nesso tra condotta prevenzionistica e trattamento contributivo.

Accesso alle norme tecniche e nuovi standard UNI: una svolta culturale

Uno dei passaggi più innovativi del D.L. n. 159/2025 è contenuto nell’art. 10, che interviene sull’accesso alle norme tecniche UNI e BUNT e sui riferimenti per i Modelli di organizzazione e gestione (MOG) di cui all’art. 30 D.Lgs. n. 81/2008. Il legislatore introduce un meccanismo per l’accesso gratuito alle norme tecniche in materia di salute e sicurezza, tramite convenzioni tra Ministero del Lavoro, INAIL e UNI: una scelta che ha l’effetto di democratizzare la conoscenza tecnica, tradizionalmente appannaggio di un numero limitato di operatori.

Contestualmente viene eliminato il riferimento allo standard OHSAS 18001:2007, ormai superato, sostituendolo con la norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024, che diventa il parametro aggiornato per la costruzione di MOG idonei ai fini dell’esimente ex D.Lgs. n. 231/2001. Ciò obbliga le imprese che già avevano adottato modelli “storici” a rivedere l’impianto documentale, i processi di gestione dei rischi e i sistemi di monitoraggio degli eventi, con particolare attenzione alla registrazione e analisi dei near miss.

Riassumendo. Tabella – Standard tecnici e MOG dopo il D.L. n. 159/2025

Riferimento normativoStatoEffetto sui MOG
OHSAS 18001:2007Espunto dall’art. 30 D.Lgs. n. 81/2008Non più utilizzabile come standard di riferimento
UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024Nuovo standard esplicitamente richiamatoParametro per strutturare sistemi di gestione conformi e aggiornati
Norme UNI/BUNT in materia di sicurezzaAccesso gratuito tramite convenzioni (art. 10D.L. n. 159/2025)Maggiore diffusione di prassi tecniche uniformi

Fascicolo del lavoratore, RLS, visite mediche e ricomposizione delle norme del D.Lgs. n. 81/2008

Nel corpo del decreto sono numerose le modifiche puntuali al D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, il D.L. n. 159/2025 interviene su:

  • fascicolo del lavoratore: la documentazione relativa a formazione, abilitazioni, idoneità e sorveglianza sanitaria viene integrata con i flussi digitali e collegata alle banche dati esterne, in coerenza con le innovazioni su badge e SIISL;
  • art. 37 D.Lgs. n. 81/2008: vengono riorganizzate le previsioni sulla formazione, anche alla luce del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, cui il decreto fa da cornice di completamento;
  • art. 17 e art. 18 D.Lgs. n. 81/2008: sono rafforzati gli obblighi non delegabili di valutazione dei rischi e di organizzazione della prevenzione;
  • sorveglianza sanitaria: l’art. 41 viene integrato da una nuova lettera (indicata nel testo come lett. e-quater), che disciplina la possibilità di sottoporre il lavoratore a visita medica prima o durante il turno di lavoro, quando vi siano ragionevoli motivi per ritenere che lo stesso sia sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • organizzazioni di volontariato di protezione civile: l’art. 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, già oggetto di precedenti interventi, viene ulteriormente precisato, delimitando il regime di tutela e le semplificazioni applicabili.

La combinazione di questi interventi sposta l’attenzione dalla mera esistenza del medico competente alla qualità della governancesanitaria e alla capacità di integrare sorveglianza, valutazione dei rischi e gestione organizzativa.

DPI, sistemi di protezione collettiva e responsabilità nei lavori in quota

Il D.L. n. 159/2025 interviene anche su alcuni articoli del Titolo IV D.Lgs. n. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili), con particolare riferimento a:

  • art. 77 D.Lgs. n. 81/2008: gestione dei DPI e criteri per la scelta, l’uso e la manutenzione;
  • art. 113 e art. 115 D.Lgs. n. 81/2008: scale a pioli e sistemi di protezione contro le cadute dall’alto;
  • art. 111, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008: priorità dei sistemi di protezione collettiva (parapetti, reti) rispetto all’impiego di DPI anticaduta.

L’impianto che ne deriva è chiaro: la protezione collettiva non è più un’opzione tra le altre, ma rappresenta la prima linea di difesa, mentre i DPI individuali assumono un ruolo di “ultima barriera” per la gestione del rischio residuo. Ciò ha ricadute importanti sul piano della responsabilità penale del datore di lavoro e del coordinatore per l’esecuzione, che non potranno più giustificare l’assenza di parapetti o reti con il semplice ricorso al DPI, salvo situazioni eccezionali adeguatamente motivate.

Considerazioni conclusive: verso un nuovo ecosistema della prevenzione

Il D.L. n. 159/2025 non si limita ad aggiungere nuovi adempimenti, ma ridisegna l’ecosistema della prevenzione, orientando il sistema verso una cultura più tecnica, misurabile e fondata sulla responsabilità condivisa lungo tutta la filiera. La riforma presuppone investimenti significativi in termini organizzativi, digitali e formativi, ma introduce anche nuovi spazi di premialità e reputazione.

Per i professionisti della sicurezza, il decreto rappresenta una sfida interpretativa e operativa: richiede di ricomporre il quadro normativo, aggiornare i modelli organizzativi, rafforzare la capacità di audit e accompagnare le imprese nella transizione verso standard più elevati.

Riferimenti normativi:

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