1° Contenuto riservato: Il punto sulle agevolazioni alle assunzioni in tabella
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CIRCOLARE MONOGRAFICA
DI EMANUELE MAESTRI, ALICE CHINNICI | 29 SETTEMBRE 2025
Quadro normativo delle misure volte a incentivare le assunzioni
Il quadro normativo che contiene le misure volte a incentivare le assunzioni è in costante mutamento. Alle modifiche introdotte dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (Legge n. 56/2024) per quanto concerne i requisiti in capo al datore che richiede i benefici e le nuove indicazioni INPS, si sono aggiunte le nuove agevolazioni previste dal D.L. 7 maggio 2024, n. 60.
Requisiti in capo al datore che richiede i benefici
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Art. 1 – Co. 1175–1176 (DURC)
1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.
Datori privati, imprenditori e non, agricoli incusi, che assumono lavoratori con determinati requisiti con contratto a tempo indeterminato, anche part time; l’esonero si applica anche nei casi di: conversione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, somministrazione a tempo indeterminato (anche se le missioni sono a termine) e “stabilizzazione” di un apprendista. Sono esclusi datori domestici e PA. Il datore, nei 6 mesi: precedenti l’assunzione, pena la non spettanza dell’esonero, non deve aver effettuato licenziamenti individuali per GMO o collettivi nella stessa unità produttiva; successivi all’assunzione incentivata, pena la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito, non deve licenziare per giustificato motivo oggettivo il medesimo o un altro lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con identica qualifica.
Lavoratori interessati
Soggetti che alla data della prima assunzione incentivata:non hanno ancora compiuto il 30° anno di età, ossia con al massimo 29 anni e 364 giorni;non sono mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 103, della Legge n. 205/2017 (fruizione parziale).In caso di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore non deve aver compiuto il 30° anno di età alla data della prosecuzione.
Vigenza
Fermo che per gli anni 2021, 2022 e 2023 è stato previsto in via derogatoria un esonero per i giovani che non abbiano ancora compiuto il 36° anno di età (per il cui dettaglio si rinvia alla tabella successiva), la misura in esame spetta per le assunzioni (o trasformazioni) effettuate dal 2021: essa quindi, salvo successiva modifica o abrogazione, è permanente.
Importo
Ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori, esclusi premi e contributi Inail, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile: quindi, la soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a 250 euro (3.000 euro/12); per i rapporti instaurati o risolti nel mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (250 euro/31 giorni) per ogni giorno di fruizione dell’esonero. In caso di assunzione a tempo parziale, l’importo è proporzionalmente ridotto.Se il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero, è di nuovo assunto a tempo indeterminato da altri datori, il beneficio spetta loro per il periodo residuo utile alla piena fruizione, a prescindere dall’età del lavoratore alla data delle nuove assunzioni: ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori privati che assumono.
Durata
Massimo 36 mesi; 12 mesi in caso di prosecuzione (successiva al 31 dicembre 2017) di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato (in tal caso l’esonero si applica dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all’art. 47, comma 7, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il quale dispone che i benefici contributivi sono mantenuti per 1 anno dalla prosecuzione del rapporto alla fine dell’apprendistato).In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per quella a termine per la durata complessiva di 36 mesi, inclusi gli eventuali periodi in cui il lavoratore resta in attesa di assegnazione.Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso solo nell’ipotesi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.
Bonus giovani under 35 (dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025)
Datori privati (anche agricoli e non imprenditori) che dal 1° settembre 2024 (solo dopo aver presentato la domanda, ossia dal 15 maggio 2025 in poi per godere del beneficio maggiorato a 650 euro nella ZES) e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale (quadri, impiegati e operai) con contratto subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto da termine a tempo indeterminato.L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.Fermi i principi generali di fruizione degli incentivi exart. 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, e delle condizioni ex cui art. 1, co. 1175–1176, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (DURC ecc.), l’esonero spetta ai datori che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per GMO o collettivi exLegge 23 luglio 1991, n. 223, nella stessa unità produttiva.L’incremento occupazionale è sempre necessario se l’assunzione avviene nella ZES; invece, per le regioni del centro nord, esso è richiesto per le nuove assunzioni o trasformazioni a TI avvenute a partire dal 1° luglio 2025.Inoltre, il licenziamento per GMO del lavoratore assunto con l’esonero in esame o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero per l’assunzione da parte di un altro datore.Se l’assunzione avviene nella ZES unica vige l’autorizzazione UE (cfr. decisione C-2025 649 final del 31 gennaio 2025), e il rispetto delle condizioni generali in materia di aiuti di Stato.
Lavoratori interessati
Soggetti (operai, impiegati e quadri) che alla data dell’assunzione incentivata:non hanno ancora compiuto il 35° anno di età, ossia con al massimo 34 anni e 364 giorni;non sono mai stati occupati a tempo indeterminato.sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in esame.L’esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Vigenza
Nel centro Nord, se il giovane non ha ancora compiuto i 35 anni di età, l’assunzione deve avvenire nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.Nella ZES unica, la domanda di esonero da 650 euro può essere presentata solo per i rapporti non ancora in corso: le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda non sono ammesse al beneficio. In pratica, nelle regioni della ZES, la misura maggiorata può essere fruita solo se la domanda viene effettuata, prima di assumere, a partire dal 16 maggio 2025, data in cui l’Inps ha reso disponibile l’apposito modulo.
Importo
Assunzione in una sede o unità produttiva ubicata:nella ZES unica (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna): limite di importo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore;nelle altre regioni: limite di importo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore.Restano fermi i limiti di spesa previsti dalla stessa norma.
Durata
24 mesi di esonero al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore.
Imprese dei settori strategici (sviluppo di nuove tecnologie e transizione digitale ed ecologica) che assumono giovani under 35 (dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025)
Persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale avente le caratteristiche definite con decreto ministeriale e operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.In aggiunta al beneficio per le nuove assunzioni di dipendenti under 35 (pari a 800 euro mensili per 3 anni), le imprese avviate dai soggetti di cui sopra, nei limiti della spesa autorizzata, possono richiedere all’Inps un contributo per l’attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo, c.d. incentivo all’auto impiego (che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) è erogato dall’INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata.
Lavoratori interessati
Dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, che alla data della assunzione non hanno compiuto il 35° anno di età. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
Vigenza
Se il giovane non ha ancora compiuto i 35 anni di età, l’assunzione deve avvenire nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.
Importo
Esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo di 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Durata
Durata massima di 3 anni, comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
Giovani under 36 (2021, 2022 e 2023)
(non applicabile alle assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024)
Fonte
Art. 1Art. 1, commi da 100 a 105 e 107 , della Legge 27 dicembre 2017, n. 205; art. 1art. 1, commi da 10 a 15 , Legge 30 dicembre 2020, n. 178; art. 1, commi 297 e 299, Legge 29 dicembre 2022, n. 197
Datori privati, imprenditori e non, inclusi quelli agricoli, che assumono lavoratori con certi requisiti con contratto subordinato a tempo indeterminato o che trasformano a tempo indeterminato precedenti rapporti a termine. Sono esclusi i datori domestici e le PA, nonché le imprese del settore finanziario che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE al settore “K” – Financial and insurance activities e, per le nuove assunzioni nel 2023, quelle soggette a sanzioni adottate dalla UE (tra cui, ma non solo: persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni; imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dalla UE; oppure imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dalla UE in quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione).Il datore – pena la revoca e il recupero del beneficio già fruito – non deve aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né dovrà procedere, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Lavoratori interessati
Soggetti che alla data della prima assunzione incentivata:non hanno ancora compiuto il 36° anno di età (con al massimo 35 anni e 364 giorni); enel corso dell’intera vita lavorativa, non sono mai stati occupati, presso lo stesso o altro datore, con un contratto subordinato a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 103, della Legge n. 205/2017 (che disciplina l’ipotesi della fruizione parziale).L’INPS, con PEC inviata nel mese di aprile 2025, ha invitato le aziende che nel 2021 e 2022 hanno assunto a tempo indeterminato (o stabilizzato) lavoratori mediante il ricorso all’esonero in esame, a informarli (anche solo via mail) che l’agevolazione è stata cofinanziata con fondi europei.
Vigenza
Salvo successive modifiche, l’esonero spetta per le assunzioni (o le trasformazioni) a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023.
Importo
Ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori, esclusi premi e contributi Inail, nel limite massimo di 6.000 euro annui: la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pertanto pari a 500 euro (6.000 euro/12) e, per rapporti instaurati e risolti nel corso del mese, essa va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (500 euro/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero.Invece, per le sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori (sempre esclusi premi e contributi Inail), nel limite massimo di 8.000 euro annui: la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pertanto pari a 666,66 euro (8.000 euro/12) e, per i rapporti instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (666,66 euro/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.In caso di assunzione part time, il massimale dell’agevolazione è proporzionalmente ridotto.
Durata
La durata massima varia a seconda della regione in cui è ubicata la sede o l’unità produttiva presso la quale viene effettuata l’assunzione. In particolare:Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna: 48 mesi;tutte le altre Regioni: massimo 36 mesi.Il periodo di fruizione può essere sospeso solo nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
Tutti i datori privati, imprenditori e non, che, dal 1° gennaio 2018, assumono a tempo indeterminato con contratto a tutele crescenti di cui al D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, ex studenti o apprendisti di I o di III livello. Sono esclusi i datori domestici, quelli che assumono con contratto di apprendistato e le PA.
Lavoratori interessati
Studenti che hanno svolto presso il medesimo datore:attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% del/delle:ore di alternanza previste dall’art. 1, comma 33, della Legge 13 luglio 2015, n. 107;monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del Capo III del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al Capo II del D.P.C.M. 25 gennaio 2008;monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (I livello);periodi di apprendistato in alta formazione (III livello).Tali soggetti, al momento dell’assunzione, non devono aver compiuto il 30° anno di età, ossia devono avere al massimo 29 anni e 364 giorni.
Vigenza
L’esonero spetta per le assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate dal 1° gennaio 2018: esso quindi, salvo successiva modifica o abrogazione, è permanente.
Importo
Esonero totale (100%) dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori, esclusi premi e contributi Inail, fermo il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua.
Datori privati, imprenditori e non. L’accesso al beneficio è consentito in relazione ai rapporti di lavoro dipendente – sia instaurati che instaurandi – la cui sede di lavoro sia situata in una regione caratterizzata da gravi situazioni di disagio socio-economico (ossia che nel 2018 presentava un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o compreso tra il 75 e il 90% e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale), e dunque: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Sono invece esclusi i datori domestici e del settore agricolo, nonché le imprese del settore finanziario che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE al settore “K” – Financial and insurance activities.
Lavoratori interessati
Non è previsto alcun requisito particolare: tutti quelli che hanno in corso un rapporto di lavoro subordinato o in relazione ai quali si intende effettuare una nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato in una di tali regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.La misura si applica anche ai giornalisti assicurati presso l’INPGI.
Vigenza
La misura è stata autorizzata fino al 31 dicembre 2024 ma solo per i contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024 (INPS, circ. 17 luglio 2024, n. 82; art. 1, co. 404, Legge 30 dicembre 2024, n. 207).
Importo
Ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore, esclusi premi e contributi INAIL, modulato come segue:30% fino al 31 dicembre 2025 (l’autorizzazione opera sino al 31 dicembre 2024);20%per gli anni 2026 e 2027;10% per gli anni 2028 e 2029.Non essendo previsto un limite individuale di importo, l’esonero si applica sulla percentuale della contribuzione datoriale prevista, senza individuazione di un tetto massimo mensile.
Durata
Fino al 31 dicembre 2029, previa autorizzazione della Commissione Europea. Tale Commissione, con la Decisione C (2024) 4512 final del 25 giugno 2024, ha autorizzato la fruizione della misura sino al 31 dicembre 2024 ma unicamente per le assunzioni effettuate entro e non oltre il 30 giugno 2024 (se il rapporto è stato costituito entro il 30 giugno 2024, la misura è applicabile fino al 31 dicembre 2024 ancorché tale rapporto venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato dopo il 30 giugno 2024).
Esonero Mezzogiorno dal 2025 – Nuova decontribuzione SUD
ESONERO MEZZOGIORNO DAL 2025 – NUOVA DECONTRIBUZIONE SUD
Fonte
Art. 1, co. 406–426, Legge 30 dicembre 2024, n. 207
Datori privati (esclusi quelli agricoli e le altre categorie di cui sotto) che occupano dipendenti a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.Sono esclusi i datori appartenenti a queste categorie: enti pubblici economici; IACP trasformati in EPE; enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di privatizzazione; ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato; aziende speciali costituite anche in consorzio ex artt. 31 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; consorzi di bonifica e industriali; enti morali ed ecclesiastici.
Lavoratori interessati
Tutti quelli assunti a tempo indeterminato alle date indicate dalla norma – con la sola eccezione dei lavoratori domestici e degli apprendisti – nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Vigenza
La misura è applicabile dall’anno 2025, alle seguenti condizioni:per tutte le imprese occorre il rispetto di quanto segue: art. 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150; condizioni ex art. 1, co. 1175, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; obblighi di assunzione previsti ex art. 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;micro, piccole e medie imprese: rispetto dei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della UE agli aiuti de minimis;grandi imprese: al 31 dicembre di ogni anno, vi deve essere un incremento occupazionale, rispetto all’anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato; ex art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento della UE, occorre l’autorizzazione della Commissione europea, per cui l’applicabilità della nuova misura è sospesa fino all’adozione della decisione.
Importo
L’esonero, che non riguarda i premi Inail, è così modulato:anno 2025: 25% dei contributi per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato al 31 dicembre 2024;anno 2026: 20% dei contributi per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato al 31 dicembre 2025;anno 2027: 20% dei contributi per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato al 31 dicembre 2026;anno 2028: 20% dei contributi per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato al 31 dicembre 2027;anno 2029: 15% dei contributi per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato al 31 dicembre 2028.
Durata
Fino al 31 dicembre 2029, previa autorizzazione della Commissione Europea per le grandi imprese.
Bonus Zona Economica Speciale per il mezzogiorno – ZES Unica (dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025)
Datori di lavoro privati – che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) – che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale (ossia solo: operai, impiegati e quadri) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Inoltre, vale quanto segue:fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero spetta ai datori che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva;il licenziamento per GMO del lavoratore assunto con l’esonero o di uno occupato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito; la revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero.
Lavoratori interessati
Soggetti (operai, impiegati e quadri) che alla data dell’assunzione incentivata:hanno già compiuto il 35° anno di età; esono disoccupati da almeno 24 mesi.L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato; per contro, esso spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore che ne ha beneficiato solo parzialmente.
Vigenza
Se la persona è disoccupata da almeno 24 mesi e ha già compiuto i 35 anni di età, l’assunzione deve avvenire nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.
Importo
Esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori, esclusi premi e contributi Inail, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ogni lavoratore, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 (resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche).
Durata
24 mesi di esonero al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore.
Uomini e donne over 50 disoccupati da più di 12 mesi
Tutti i datori che esercitano attività economica nell’ambito di un determinato mercato, indipendentemente dallo scopo di lucro e/o dall’organizzazione aziendale, incluse le cooperative e le agenzie di somministrazione. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Lavoratori interessati
Lavoratori e lavoratrici di età non inferiore a 50 anni e disoccupati da oltre 12 mesi (quindi in possesso della DID, ossia della dichiarazione di immediata disponibilità).
Vigenza
L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2013: esso quindi, salvo successiva modifica o abrogazione, è permanente.La Legge di bilancio 2021 ha aumentato la misura dell’incentivo per le assunzioni e le trasformazioni di sole lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022; tale misura è stata prorogata dalla Legge di bilancio 2023 anche per il 2023 con la previsione però di un diverso limite massimo di importo: per il dettaglio, si veda la tabella che segue.
Importo
Riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore, inclusi i premi Inail.
Durata
La durata dell’esonero contributivo varia in base alla tipologia contrattuale. In particolare:assunzione a tempo indeterminato: massimo 18 mesi dalla data di assunzione;assunzione a tempo determinato: massimo 12 mesi (proroghe incluse) dalla data di assunzione;trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine: massimo 18 mesi dalla data dell’iniziale assunzione.
Bonus donne svantaggiate (dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025)
Datori privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono lavoratrici svantaggiate con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 23, comma 1).Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato (art. 23, comma 3).
Lavoratrici interessate
Il beneficio in esame si applica, nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età:prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali della UE;operanti nelle professioni e nei settori di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), di tale regolamento, annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro.
Vigenza
Per le donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti e per quelle che sono occupate nelle professioni o settori di cui all’art. 2 , punto 4), lettera f), del Regolamento UE n. 2014/651: l’assunzione a tempo indeterminato deve avvenire tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.Invece, per le donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica: l’assunzione a tempo indeterminato deve avvenire solo dopo la presentazione della domanda, alla luce del fatto che la Commissione europea ha autorizzato la misura solo il 31 gennaio 2025: le domande presentate dopo che l’assunzione è già avvenuta non sono ammesse al beneficio; in pratica, quindi, nella ZES l’esonero può essere fruito solo a decorrere dal 16 maggio 2025 (data in cui l’Inps ha reso disponibile l’apposito modello).
Importo
L’esonero è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo di 650 euro su base mensile per ogni lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata ex comma 4 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (art. 23, comma 1).
Durata
24 mesi di esonero al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore per le donne prive di impiego da almeno 24 mesi, ovunque residenti o prive di impiego da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica. Invece, i mesi scendono a 12 per le donne occupate nelle professioni o settori ex art. 2 , punto 4), lettera f), del Regolamento UE n. 2014/651.
Donne over 50 disoccupate da più di 12 mesi (2021, 2022 e 2023)
(non applicabile alle assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024)
Tutti i datori privati, imprenditori e non, compresi quelli del settore agricolo. Sono invece esclusi i datori domestici e le PA, nonché le imprese del settore finanziario che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” – Financial and insurance activities e, per le assunzioni nel 2023, quelle soggette a sanzioni adottate dalla UE (tra cui, ma non solo: persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni; imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dalla UE; o imprese che operano nel settore industriale oggetto di sanzioni adottate dall’UE perché l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi di tali sanzioni).
Lavoratori interessati
Donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi (quindi in possesso della DID). Lo stato di disoccupazione deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio; quindi, se si intende richiedere il beneficio:per un’assunzione a termine, il requisito deve sussistere alla data di assunzione e non a quella dell’eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato;per una trasformazione a tempo indeterminato, senza aver richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.
Vigenza
Salvo successiva modifica, proroga o abrogazione, l’incentivo spetta per le assunzioni/trasformazioni effettuate negli anni 2021, 2022 e 2023. Si ricorda che è comunque sempre applicabile l’esonero “ordinario” che prevede un beneficio pari al 50% dei contributi dovuti da parte del datore.
Importo
Ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori, nel limite massimo di importo pari a:6.000 euro annui per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022;8.000 euro annui per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.Nelle ipotesi di rapporti a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione va proporzionalmente ridotto.
Durata
La durata dell’esonero contributivo varia in relazione al tipo di contratto. In particolare:assunzione a tempo indeterminato: fino a 18 mesi;assunzione a tempo determinato: fino a 12 mesi;trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine: fino a 18 mesi a decorrere dalla data dell’iniziale assunzione;proroga del rapporto a termine: fino al limite complessivo di 12 mesi.L’incentivo spetta anche in riferimento ai rapporti a scopo di somministrazione.Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso solo nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di godimento.
Donne di qualunque età, prive di impiego da almeno 6 ovvero 24 mesi
Tutti i datori che esercitano attività economica nell’ambito di un determinato mercato, indipendentemente dallo scopo di lucro e/o dall’organizzazione aziendale, incluse le cooperative e le agenzie di somministrazione. Sono esclusi i datori domestici.
Lavoratori interessati
Donne di qualsiasi età:residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;con una professione o appartenenti a un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere (tasso di disparità uomo-donna pari almeno al 25% o che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani: per il 2023, si veda il D.M. 16 novembre 2022, n. 327; per il 2024, si veda il D.M. 20 novembre 2023, n. 365); per il 2025 si veda il D.M. 30 dicembre 2024, n. 3217 ) e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Vigenza
L’incentivo spetta per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2013: esso quindi, salvo successiva modifica o abrogazione, è permanente. La Legge di bilancio 2021 ha aumentato la misura dell’incentivo per le assunzioni e le trasformazioni effettuate nel 2021-2022; tale misura è stata prorogata dalla Legge di bilancio 2023 anche per il 2023 con la previsione però di un diverso limite di importo: per il dettaglio, si veda la tabella che segue.
Importo
Riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore, inclusi i premi Inail.
Durata
La durata dell’esonero contributivo varia in base alla tipologia contrattuale. In particolare:assunzione a tempo indeterminato: massimo 18 mesi dalla data di assunzione;assunzione a termine: massimo 12 mesi (proroghe incluse) dalla data di assunzione;trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine: massimo 18 mesi dalla data dell’iniziale assunzione.
Donne di qualunque età, prive di impiego da almeno 6 ovvero 24 mesi (2021, 2022 e 2023)
(non applicabile alle assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024)
Tutti i datori privati, imprenditori e non, compresi quelli agricoli. Sono invece esclusi i datori domestici e le PA, nonché le imprese del settore finanziario che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” – Financial and insurance activities e, per le assunzioni nel 2023, quelle soggette a sanzioni adottate dalla UE (tra cui: persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni; imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dalla UE; o imprese che operano nel settore industriale oggetto di sanzioni adottate dalla UE in quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione).
Lavoratori interessati
Donne di qualsiasi età:residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali della UE prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere (tasso di disparità uomo-donna pari almeno al 25% o che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani: per il 2023, si veda il D.M. 16 novembre 2022, n. 327; per il 2024, si veda il D.M. 20 novembre 2023, n. 365da il D.M. 30 dicembre 2024, n. 3217 ) e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.Il requisito deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio; quindi, se si intende richiedere il beneficio:per un’assunzione a termine, il requisito deve sussistere alla data di assunzione e non a quella dell’eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato;per una trasformazione a tempo indeterminato, senza averlo richiesto per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.
Vigenza
Salvo modifiche, l’incentivo spetta per le assunzioni/trasformazioni effettuate negli anni 2021, 2022 e 2023. Si ricorda che è comunque sempre applicabile l’esonero “ordinario” che prevede un beneficio pari al 50% dei contributi dovuti da parte del datore.
Importo
Ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico datore, nel limite massimo di:6.000 euro annui per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022;8.000 euro annui per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.Se il rapporto è part time, il massimale dell’agevolazione va proporzionalmente ridotto.
Durata
La durata dell’esonero varia in relazione alla tipologia contrattuale. In particolare:assunzione a tempo indeterminato: fino a 18 mesi;assunzione a tempo determinato: fino a 12 mesi;trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine: fino a 18 mesi a decorrere dalla data dell’iniziale assunzione;proroga del rapporto a termine: fino al limite complessivo di 12 mesi.L’incentivo spetta anche in riferimento ai rapporti a scopo di somministrazione.Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso solo nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di godimento.
Beneficiari di reddito di cittadinanza (fino al 31 dicembre 2023)
(non applicabile alle assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024)
Datori privati, imprenditori e non, compresi quelli del settore agricolo, che assumono a tempo indeterminato, pieno o parziale, o a termine, o in apprendistato, soggetti beneficiari di RdC, anche con l’attività svolta da un soggetto accreditato ex art. 12 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 (agenzie di somministrazione, di intermediazione, eccetera). Sono esclusi i datori domestici e le PA. L’incentivo spetta anche ai datori che assumono a tempo pieno e indeterminato soggetti beneficiari di RdC a seguito della stipula di un Patto di formazione.
Lavoratori interessati
Beneficiari del Reddito di Cittadinanza.
Vigenza
Fino al 31 dicembre 2023: l’art. 8 del D.L. n. 4/2019 è infatti abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2024 (art. 1, comma 318, Legge 29 dicembre 2022, n. 197). Inoltre, per promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del RdC, ai datori privati (non domestici) che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, assumono (o trasformano) tali soggetti con contratto subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori – esclusi premi e contributi Inail e ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero è alternativo a quelle “ordinario” per l’assunzione di percettori di RdC di cui all’art. 8 del D.L. n. 4/2019 (art. 1, commi 294-296 , Legge n. 197/2022).
Importo
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico di datore e lavoratore (no premi e contributi Inail), nel limite dell’importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all’assunzione, comunque non superiore a 780 euro mensili. L’importo massimo di beneficio mensile non può eccedere l’ammontare totale dei contributi a carico di datore e lavoratore per le mensilità incentivate. Per i rapporti avviati nel mese, le soglie mensili vanno ricalcolate in funzione della durata effettiva del rapporto: quindi, per un rapporto incentivato attivato nel mese, il tetto massimo di incentivo in tale mese è pari all’importo mensile diviso per 31 e calcolato in base al numero dei giorni di durata nel mese. In caso di licenziamento del beneficiario di RdC effettuato nei 36 mesi successivi all’assunzione, il datore deve restituire l’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili ex art. 116, comma 8, lett. a), Legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo si tratti di giusta causa o giustificato motivo.
Durata
L’esonero spetta per un periodo pari alla differenza tra 18 e le mensilità già godute dal beneficiario, in ogni caso non inferiore a 5 mensilità; in caso di rinnovo, l’esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. Il godimento può essere sospeso solo in caso di assenza obbligatoria per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione.
Datori privati, imprenditori e non (esclusa quindi la PA), compresi quelli agricoli e le società cooperative di produzione e lavoro, che: a) non hanno in atto nell’azienda sospensioni dal lavoro; ovvero b) non hanno proceduto a riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti, salvo che l’assunzione avvenga per acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle riduzioni o sospensioni di personale; c) assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori, o ammettono soci lavoratori, in possesso di particolari requisiti.
Lavoratori interessati
Tutti i lavoratori o soci lavoratori che (cumulativamente): hanno fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno 3 mesi, anche non continuativi; sono dipendenti da imprese beneficiarie da almeno 6 mesi dell’intervento per CIGS.
Vigenza
Permanente, salvo eventuale successiva modifica o abrogazione.
Importo
Riduzione contributiva: la quota di contribuzione a carico del datore è pari a quella degli apprendisti di imprese con più di 9 dipendenti (10%), esclusi i premi Inail, ferma la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.
Datori privati operanti in Italia;enti pubblici economici definibili come impresa ai sensi dell’art. 2082 cod. civ.;cooperative che instaurano con i soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 3 aprile 2001, n. 142;imprese di somministrazione per i lavoratori assunti a scopo di somministrazione;che assumono (o utilizzano) a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono della Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego (NASpI); l’incentivo spetta anche in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore titolare di indennità NASpI.Sono esclusi i datori tenuti all’assunzione per disposizione di Legge o contratto, nonché la PA.
Lavoratori interessati
Tutti i lavoratori che fruiscono della NASpI, nonché quelli che, avendo già inoltrato domanda di concessione, hanno comunque titolo alla prestazione di disoccupazione pur non avendola ancora in concreto percepita. Il lavoratore non deve essere stato licenziato, nei 6 mesi precedenti, da un’impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del recesso, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume o risulta con essa in rapporto di collegamento o controllo.
Vigenza
Permanente, salvo eventuale successiva modifica o abrogazione.
Importo
Per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, al datore è concesso un contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, spettante per i soli periodi di effettiva erogazione della retribuzione. Se il lavoratore è stato retribuito per tutto il mese, il contributo compete in misura intera; invece, in presenza di giornate non retribuite (es: sciopero, malattia, maternità, e così via), l’importo mensile va diviso per i giorni di calendario del mese e il quoziente così ottenuto, moltiplicato per il numero di giornate non retribuite, va detratto dal contributo riferito allo stesso mese. Si considerano retribuite anche le giornate in cui si è in presenza di emolumenti ridotti.
Durata
L’incentivo non può superare la durata dell’indennità di disoccupazione che sarebbe ancora spettata al lavoratore, da determinarsi con riguardo alla decorrenza iniziale dell’indennità stessa, detraendo i periodi di cui l’interessato ha già fruito all’atto dell’assunzione.
Sostituzione di lavoratrici/lavoratori assenti per maternità/paternità
Datori privati, imprenditori e non, con una forza occupazionale inferiore a 20 unità (quindi fino a 19 dipendenti), che assumono personale con contratto a tempo determinato, o utilizzano personale in somministrazione a tempo determinato, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori assenti in virtù delle disposizioni del D.Lgs. n. 151/2001 (ossia in congedo di maternità, di paternità o parentale). L’assunzione (o l’utilizzo di personale in somministrazione) a termine può avvenire anche con anticipo fino a 1 mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
Lavoratori interessati
Lavoratori assunti o somministrati a tempo determinato in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti per i congedi connessi alla maternità e alla paternità.Sono esclusi i dirigenti e i domestici.
Vigenza
Permanente, salvo eventuale successiva modifica o abrogazione.
Importo
Per i contributi a carico datore (inclusi quelli per l’assicurazione infortuni), sgravio contributivo del 50%. Se la sostituzione avviene con contratto di somministrazione, l’utilizzatore recupera dal somministratore le somme corrispondenti allo sgravio ottenuto.
Durata
Fino al compimento di 1 anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per 1 anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.
Tutti i datori privati, imprenditori e non, soggetti o meno all’obbligo di assumere disabili di cui alla Legge n. 68/1999. Rientrano tra i datori ammessi anche gli enti pubblici economici, posto che, come previsto dall’art. 3, comma 6, della citata Legge n. 68/1999, a essi si applica la disciplina prevista per i datori privati.
Lavoratori interessati
Disabili con una riduzione della capacità lavorativa:superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla 1a alla 3a categoria delle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra, D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915;compresa tra il 67 e il 79% o minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);superiore al 45%: intellettivi e psichici.
Vigenza
Permanente, salvo eventuale successiva modifica o abrogazione.
Importo
L’incentivo è concesso nelle seguenti misure:70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni disabile, assunto a tempo indeterminato, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla 1a alla 3a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR n. 915/1978;35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni disabile, assunto a tempo indeterminato, con una riduzione della capacità lavorativa tra il 67 e il 79% o minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR n. 915/1978;70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, assunto a tempo indeterminato o a termine (per almeno 12 mesi).
Durata
La durata dell’incentivo è modulata come segue:36 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato di disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla 1a alla 3a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR n. 915/1978, nonché di disabili con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79% o minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a categoria di cui alle citate tabelle;60 mesi per l’assunzione a tempo indeterminato di disabili intellettivi e psichici con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;per tutta la durata del rapporto (che comunque non può essere inferiore a 12 mesi) in caso di assunzione a termine di disabili intellettivi e psichici con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (2020-2023)
(non applicabile alle assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024)
Fonte
Art. 1, comma 503, Legge 27 dicembre 2019, n. 160; art. 1, comma 33, Legge 30 dicembre 2020, n. 178; art. 1, comma 520, Legge 30 dicembre 2021, n. 234; art. 1, comma 300, Legge 29 dicembre 2022, n. 197
Sono interessati dalla misura in esame i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.
Lavoratori interessati
Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, che:hanno iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola (e quindi si sono iscritti alla previdenza agricola) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023; enon hanno compiuto 40 anni all’inizio della nuova attività imprenditoriale agricola.
Vigenza
Fino al 31 dicembre 2023, salvo proroga o modifica.
Importo
Ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e del contributo addizionale di cui all’art. 17, comma 1, della Legge 3 giugno 1975, n. 160 (contributo dovuto per l’adeguamento delle pensioni), cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo. Sono pertanto esclusi dall’agevolazione il contributo di maternità e il contributo INAIL.
Durata
Massimo 24 mesi.
Beneficiari dell’assegno di inclusione e del SFL
(nuova misura applicabile alle assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024)
Datori privati, imprenditori e non, che assumono – a tempo indeterminato, pieno o parziale, a termine o con contratto stagionale (anche a tempo parziale), in apprendistato – o che trasformano a tempo indeterminato un contratto a termine, soggetti beneficiari dell’assegno di inclusione anche con l’attività svolta da un’agenzia per il lavoro o da un ente autorizzato. Sono esclusi i datori domestici, i contratti di lavoro intermittente, i dirigenti e la PA. È condizione necessaria che il datore abbia prima inserito l’offerta di lavoro nel sistema informativo di cui all’art. 5.
Lavoratori interessati
Beneficiari dell’assegno di inclusione (art. 10) o del Supporto per la Formazione e il Lavoro (art. 12), entrambi introdotti dal c.d. Decreto Calderone
Vigenza
Permanente dal 1° gennaio 2024 (salvo successiva proroga, modifica o abrogazione)
Importo
La misura è differenziata in relazione al tipo di assunzione (a tempo determinato o indeterminato) nonché in caso di trasformazione da contratto a termine in un ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In pratica – premesso che si tratta dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore, esclusi premi e contributi dovuti all’INAIL – vale quanto segue:assunzione a termine (non oltre la durata del rapporto di lavoro): esonero del 50%, nel limite massimo di importo di 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;assunzione a tempo indeterminato: esonero del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;trasformazione del contratto da termine a tempo indeterminato: si applicano entrambe le misure di cui sopra, con un limite di 24 mesi (se il contratto a termine è durato 12 mesi).In caso di licenziamento illegittimo del beneficiario di Assegno di inclusione o del SFL effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione, il datore deve restituire l’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili ex art. 116, comma, lett. a), Legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo si tratti di giusta causa o giustificato motivo.
Durata
Con riguardo alla durata dell’agevolazione, si evidenzia quanto segue:assunzione a termine: esonero per un massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro;assunzione a tempo indeterminato: esonero per un massimo di 12 mesi;trasformazione del contratto da termine a tempo indeterminato: l’agevolazione si applica per un massimo di 24, inclusi i periodi di esonero fruiti durante il contratto a termine.
Donne vittime di violenza
(nuova misura applicabile alle assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024)
Fonte
Art. 1, commi 191–193, Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024)
Datori di lavoro privati, imprenditori e non, che – nel triennio 2024/2026 – assumono a tempo determinato o indeterminato (o che trasformano a tempo indeterminato un precedente contratto a termine)
Lavoratori interessati
Donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all’articolo 105-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 (si tratta del c.d. Reddito di Libertà). In sede di prima applicazione, il beneficio si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della citata misura nell’anno 2023.
Vigenza
Salvo successive proroghe o modifiche, la norma incentiva le assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026
Importo
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi Inail, pari al 100%, nel limite massimo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Durata
Con riguardo alla durata dell’agevolazione, si evidenzia quanto segue:assunzione a termine (anche in somministrazione): esonero per un massimo di 12 mesi;assunzione a tempo indeterminato: esonero per un massimo di 24 mesi;trasformazione del contratto da termine a tempo indeterminato: l’agevolazione si applica per un massimo di 18 mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti durante il contratto a termine.
Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
L’articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, ha introdotto una maggiorazione pari al 20% del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato che comportino un incremento occupazionale dal 1° gennaio 2024. La norma riguarda – per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 – i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni. Le disposizioni di attuazione sono contenute nel decreto del MEF 25 giugno 2024.
La misura sale al 30% per i lavoratori svantaggiati individuati come di seguito:
lavoratori molto svantaggiati ex art. 2, n. 99), del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
persone con disabilità ex art. 1 Legge 12 marzo 1999, n. 68, persone svantaggiate ex art. 4 Legge 8 novembre 1991, n. 381, ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, persone detenute o internate negli istituti penitenziari, condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ex art. 21 Legge 26 luglio 1975, n. 354;
donne di qualsiasi età con almeno 2 figli di età minore di 18 anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali della UE e nelle aree di cui all’art. 2, n. 4), lettera f), del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, annualmente individuate con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il MEF;
donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza di cui all’art. 5-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93 (Legge 15 ottobre 2013, n. 119), da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
Quanto all’incremento, la maggiorazione del costo del lavoro spetta per le assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con contratto in essere al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, se il numero dei dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente. Diversamente, l’incremento non rileva se, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, è inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
Ai fini della determinazione delle nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, nonché del calcolo dell’incremento occupazionale, dell’incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo, fermo restando il rispetto della condizione di cui al co. 2:
non rilevano i dipendenti, ad eccezione di quelli assunti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, i cui contratti sono ceduti sia a seguito di trasferimenti di aziende o rami d’azienda, sia ai sensi dell’art. del codice civile, sempre che il contratto sia in essere al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023; in caso contrario, detti lavoratori dipendenti riducono l’incremento occupazionale (ciò vale, altresì, in caso di assegnazione dei lavoratori dipendenti alla stabile organizzazione localizzata in Italia che hanno svolto precedentemente l’attività presso la casa madre ovvero di subentro nella gestione di un servizio pubblico);
nei casi di cui alla lettera a), i dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 rilevano sia per il dante causa sia per l’avente causa in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;
non si tiene conto del personale assunto a tempo indeterminato destinato a una stabile organizzazione localizzata all’estero di un soggetto residente, anche in regime di esenzione degli utili e delle perdite di cui all’articolo 168-ter del TUIR; si applicano le disposizioni della lettera b) nel caso di assegnazione dei dipendenti alla stabile organizzazione localizzata all’estero che hanno svolto precedentemente l’attività presso la casa madre residente;
non si tiene conto dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato precedentemente in forza ad altra società del gruppo e il cui rapporto di lavoro con quest’ultima sia interrotto a decorrere dal 30 dicembre 2023;
si tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nell’ipotesi di conversione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato effettuata nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;
i soci lavoratori di società cooperative sono assimilati ai lavoratori dipendenti;
i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.
Per l’individuazione dei “lavoratori dipendenti a tempo indeterminato” occorre fare riferimento alla forma contrattuale di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, nonché a tutte quelle forme contrattuali a questa assimilabili, sulla base della disciplina giuslavoristica. Ad esempio, nel caso del contratto di apprendistato, la tipologia contrattuale costituisce, di regola, un contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 41, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015. Non rileva, inoltre, la circostanza che i lavoratori producano reddito di lavoro dipendente o assimilato ai sensi della normativa tributaria.
I lavoratori a tempo parziale rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.