1° Contenuto riservato: Il rifiuto del figlio adolescente di incontrare il genitore

DIRITTO FAMIGLIA – SUCCESSIONI

Corte di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 14456 del 30 maggio 2025

Massima: La circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa – a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche – costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il coniuge non affidatario”.

Riferimenti normativi: art. 337-ter c.c.art. 8 CEDU

La vicenda sottoposta al vaglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione trae origine dal giudizio di separazione personale tra due coniugi che si era concluso, in primo grado, con l’affidamento condiviso dei due figli minori adolescenti e la loro collocazione presso la madre, con regolamentazione delle modalità di visita con il padre, a carico del quale veniva posto un contributo al mantenimento dei figli.

La sentenza veniva impugnata con riferimento sia alla misura del contributo al mantenimento sia alle modalità di incontro padre-figli. Nelle more del gravame, il padre depositava ricorso in via d’urgenza con il quale, a seguito del verificarsi di un gravissimo litigio occorso tra il figlio maggiore e la madre (esitato in una querela nei confronti della donna), veniva richiesto l’affidamento esclusivo dei figli al padre e il divieto di frequentazione tra madre e figli ovvero la frequentazione in luogo neutro alla presenza dei Servizi Sociali.

La Corte d’Appello accoglieva, dunque, le domande svolte dal padre.

I giudici di legittimità, investiti dell’impugnazione della pronuncia di secondo grado, dando continuità

all’orientamento secondo cui, anche in base ai principi sanciti dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176 del 1991, la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa – a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche – costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il coniuge non affidatario (cfr. Cass. n. 21969/2024; Cass. n. 317/1998)

hanno ritenuto inammissibile il ricorso.

Del resto, costituisce principio consolidato quello per cui la sospensione degli incontri genitore-figlio adolescente

può essere disposta indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all’atteggiamento del figlio, ed indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest’ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l’intensità, al fine di prevedere se disporre il prosieguo degli incontri con il genitore avversato potrebbe portare ad un superamento senza gravi traumi psichici della sua animosità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stessa (Cass. n. 317/1998; Cass. n. 6312/1999)”.

Il Collegio ha, quindi, ritenuto che la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione dei suddetti principi, tanto più che il rifiuto dei figli risultava correlato a un comportamento gravemente aggressivo e pregiudizievole posto in essere dalla madre nei loro confronti

in relazione ed a causa della, da loro auspicata, maggiore frequentazione con l’altro genitore e, quindi, direttamente conseguente alle dinamiche familiari fortemente compromesse e a presunti conflitti di lealtà”.

Avv. Elisa Brino

Iniziativa gratuita organizzata con l’approvazione dell’editore riservata agli iscritti alla nostra informativa. E’ severamente proibita la condivisione dell’articolo, della pagina e degli allegati e di qualsiasi contenuto condiviso.