1° Contenuto riservato: In GU le disposizioni sulle assunzioni in deroga per le società organizzatrici dell’America’s Cup – Napoli 2027

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Nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2026, n. 182 è stata pubblicata la Legge 4 agosto 2026, n. 142, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità”.

La Legge di conversione conferma quanto previsto all’art. 4, che riconosce alle società organizzatrici della trentottesima edizione della America’s Cup – Napoli 2027, la possibilità di assumere personale a tempo determinato, non oltre il 31 dicembre 2027, in deroga ai limiti di durata complessiva, al regime delle proroghe e dei rinnovi e ai limiti quantitativi di cui al D.Lgs. n. 81/2015.

Il medesimo regime in deroga trova applicazione anche in caso di ricorso alla somministrazione a tempo determinato per le esigenze dell’evento.

La durata complessiva del rapporto a termine con il medesimo lavoratore non può eccedere i 24 mesi e, in ogni caso, non può andare oltre il 31 dicembre 2027.

Il numero dei rinnovi con il medesimo lavoratore non può essere superiore a 6. In caso di violazione dei limiti non trova applicazione la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.

Le società organizzatrici possono anche occupare lavoratori sportivi a tempo determinato secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2021.

La cessazione dei contratti a tempo determinato alla scadenza del termine connesso all’evento non costituisce licenziamento.

Non trova applicazione la procedura dei licenziamenti collettivi di cui alla Legge n. 223/1991.

Ai fini del collocamento obbligatorio, non si computano i lavoratori assunti a tempo determinato per le esigenze dell’evento, per la parte eccedente le esclusioni già operate ai sensi dell’art. 4, Legge n. 68/1999.

Restano fermi gli obblighi riferiti al restante personale e le quote di riserva già maturate.

Ai soggetti organizzatori dell’evento è riconosciuto uno sgravio dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel rispetto del limite de minimis.

Spetterà ad un decreto ministeriale individuare la misura e le modalità di applicazione dell’esonero.

L’esonero non è cumulabile, per i medesimi rapporti di lavoro, con altri esoneri o agevolazioni contributive previsti dalla normativa vigente, compreso il regime contributivo degli sportivi, e viene meno in caso di riqualificazione del rapporto come autonomo o per l’insussistenza dei presupposti. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Trovano applicazione le disposizioni sulla sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e le condizioni di lavoro e di occupazione previste per i lavoratori distaccati di cui al D.Lgs. n. 136/2016.

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