1° Contenuto riservato: Incentivo bonus ZES prorogato fino al 30 aprile 2026

CIRCOLARE MONOGRAFICA

L’art. 14 della Legge n. 26/2026 ha prorogato, con modalità diverse, i bonus occupazionali introdotti dal D.L. n. 60/2024

A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 25 MARZO 2026

Nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2024, n. 105 è stato pubblicato il D.L. 7 maggio 2024, n. 60, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”.

Nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2024, n. 157 è stata pubblicata la Legge 4 luglio 2024, n. 95, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”.

Nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2025, n. 55 è stato pubblicato il decreto MLPS 7 gennaio 2025, recante “Criteri e modalità attuative dell’esonero introdotte dall’articolo 24 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95 (Bonus ZES)”.

L’INPS – con Circolare 3 febbraio 2026, n. 10 – ha reso note le istruzioni operative afferenti il Bonus de quo (inerente le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025).

Ora, l’art. 14 del D.L. n. 200/2025, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2026, n. 26, ha prorogato, con modalità diverse, i bonus occupazionali introdotti dal D.L. n. 60/2024 (c.d. Decreto Coesione).

Premessa

A decorrere dall’8 maggio 2024, è entrato in vigore il Decreto Coesione (convertito, con modificazioni, nella Legge n. 95/2024).

Il provvedimento ha istituito 4 nuovi incentivi occupazionali:

Tali Bonus avevano scadenza temporale 31 dicembre 2025.

Per il 2026, si è dovuto attendere la legge di conversione del Decreto Milleproroghe.

Nel dettaglio, la Legge n. 26/2026 di conversione del D.L. n. 200/2025 ha previsto:

  • Bonus Giovani (art. 22) – Per le assunzioni a tempo indeterminato (ovvero, per le trasformazioni da tempo determinato in tempo indeterminato) intercorse dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026, la percentuale di esonero contributivo non è più del 100%, ma scende al 70%, con la possibilità di recuperare l’intensità piena soltanto al verificarsi di una condizione aggiuntiva, consistente nell’incremento occupazionale netto generato dall’assunzione stessa. Cambia, infine, il massimale economico di fruizione, in quanto il beneficio di euro 650 mensili (in precedenza riservato alle sole Regioni della ZES unica) viene ora riconosciuto anche per le assunzioni effettuate in unità produttive situate nelle regioni Marche e Umbria (nelle altre Regioni non ricomprese nella zona ZES, il beneficio rimane invariato in euro 500 mensili).
  • Bonus Donne (art. 23) – Prevista la possibilità di effettuare assunzioni incentivate fino al 31 dicembre 2026, con le stesse modalità normate in passato (e declinate nella Circolare INPS n. 91/2025).
  • Bonus ZES (art. 24) – Per le assunzioni a tempo indeterminato intercorse dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026, la percentuale di esonero contributivo non è più del 100%, ma scende al 70%, con la possibilità di recuperare l’intensità piena soltanto al verificarsi di una condizione aggiuntiva, consistente nell’incremento occupazionale netto generato dall’assunzione stessa. Cambia, infine, l’ambito geografico di riferimento: il beneficio di euro 650 mensili viene ora riconosciuto anche per le assunzioni effettuate in unità produttive situate nelle Regioni Marche e Umbria.

Nell’analisi che segue, il dettaglio della misura bonus ZES (inizialmente cessata al 31 dicembre 2025 e successivamente prorogata al 30 aprile 2026) e le novità introdotte dalla Legge n. 26/2026 (che dovranno, inevitabilmente, essere declinate in una Circolare INPS di prossima emanazione).

Decreto attuativo MLPS/MEF 7 gennaio 2025

Sono beneficiari dell’incentivo in specie i datori di lavoro del settore privato (tranne quelli del settore domestico) che:

  • occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna). lavoratori nelle medesime Regioni;
  • assumono – dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 – soggetti che hanno compiuto 35 anni e che sono disoccupati da almeno 24 mesi.

Tali datori di lavoro dovranno, altresì, rispettare le disposizioni inerenti:
– il DURC;
– le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
– le disposizioni contenute nei CCNL;
– art. 31, D.Lgs. n. 150/2015.

I soggetti destinatari devono rispettare congiuntamente le seguenti condizioni:

  • alla data dell’assunzione devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età;
  • devono essere disoccupati da almeno 24 mesi (a parziale deroga, l’esonero in specie spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’incentivo in commento).

Il rapporto di lavoro deve essere a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, part time e full time.

L’esonero è riconosciuto, per un periodo al massimo pari a 24 mesi, nella misura totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite massimo di importo pari ad euro 650 su base mensile.

Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma compatibili, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023 (maxideduzione del costo del lavoro), prorogato dalla Legge n. 207/2024 fino al 2027.

L’INPS – con Circolare n. 10/2026 – ha previsto che tale misura è inoltre compatibile con l’esonero disciplinato dall’art. 5, Legge 5 novembre 2021, n. 162, pari all’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di euro 50.000 annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’articolo 46-bis del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ex Lege n. 223/1991, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in commento, ovvero di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero in commento.

I chiarimenti INPS: Circolare 3 febbraio 2026, n. 10

L’INPS – con Circolare 3 febbraio 2026, n. 10 – ha illustrato l’esonero contributivo introdotto dall’art. 24, D.L. n. 60/2024 in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e fornisce indicazioni per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.

Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente l’esonero contributivo in argomento per l’assunzione già effettuata deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” – “Incentivi Decreto Coesione- Articolo 24”.

Nel modulo di istanza on line devono essere indicate, anche sulla base di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del D.M. 7 gennaio 2025, le seguenti informazioni:
– i dati identificativi dell’impresa, con particolare riferimento al numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l’assunzione incentivata;
– i dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato e la dichiarazione circa la sussistenza dello status di disoccupato di lunga durata alla data di assunzione;
– l’indicazione della tipologia di contratto di lavoro (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;
– l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro. Nel caso di rapporto part-time deve essere indicata la retribuzione effettivamente erogata;
– l’indicazione della Regione e della Provincia di esecuzione effettiva della prestazione lavorativa (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo).

L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali provvede a:

  • calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
  • consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta, relativamente al rispetto della c.d. clausola Deggendorf richiamata al paragrafo 7 della circolare in commento;
  • fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i requisiti di cui sopra siano rispettati, un riscontro in merito all’accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Per potere esporre l’agevolazione contributiva in argomento, dal mese di competenza febbraio 2026, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “EZES”, avente il significato di “Esonero contributivo Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno – D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
  • nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”. Nel caso delle agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente il numero di protocollo della domanda telematica e al relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo>, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o ”CF_PERS_GIU”;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
  • nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; tale elemento deve essere valorizzato esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che <AnnoMeseRif> sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nel flusso Uniemens, come sopra specificati, vengono poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
– con il codice di nuova istituzione “L619”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno – D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95”;
– con il codice “L620” di nuova istituzione, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno – D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95”.

La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento alle mensilità da settembre 2024 a gennaio 2026 può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di febbraio 2026, marzo 2026 e aprile 2026.

Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con l’esonero in trattazione, deve procedere alla restituzione dell’agevolazione tramite flussi regolarizzativi che saranno elaborati senza l’aggravio delle sanzioni civili.

datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

Bonus ZES: le novità del 2026

Com’è noto, fino al 31 dicembre 2025, per le assunzioni di giovani con un’età uguale o maggiore a 35 anni nella ZES Unica Mezzogiorno, era stato previsto un esonero totale per 24 mesi fino ad euro 650 euro mensili.

Ora, con le modifiche introdotte dall’art. 14 , Legge n. 26/2026, tale misura potrà essere utilizzata per le assunzioni effettuate fino al 30 aprile 2026.

Come per il cd. bonus Giovani, anche per tale agevolazione è previsto un beneficio differenziato al 70%, ma che sale al 100% in caso di assunzioni che comportino un incremento occupazionale.

Nel dettaglio, la reale novità introdotta dalla disposizione normativa in commento, recita “Per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero di cui al comma 1 è elevata al 100 per cento qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto”.

Per la piena operatività della misura in commento (cioè, per la fruizione da parte del datore di lavoro dello sgravio contributivo de quo) si dovranno attendere le necessarie istruzioni operative dell’INPS, che in una Circolare di prossima emanazione dovrà specificare:
– meccanismi di controllo e verifica dell’incremento occupazionale netto, così come richiamato dalla norma;
– istruzioni per il passaggio dal 70% al 100% dello sgravio contributivo;
– informazioni per il recupero dei contributi pieni già versati (per le assunzioni già effettuate da gennaio 2026).

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