CIRCOLARE MONOGRAFICA
DI ALICE CHINNICI | 2 LUGLIO 2025
Con la Circolare n. 101/2025 l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative in materia di indennità di discontinuità, introdotta dal D.Lgs. 30 novembre 2023, n. 175, a favore dei lavoratori autonomi e subordinati iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), per le domande presentate a decorrere dall’anno 2025.
Premessa
Come noto il D.Lgs. 30 novembre 2023, n. 175, ha introdotto, dal 1° gennaio 2024, l’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS) al fine di sostenere economicamente la citata categoria di lavoratori, individuando quali destinatari della misura i lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori subordinati a tempo determinato, nonché i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, che non siano titolari dell’indennità di disponibilità.
Successivamente l’art. 1, co. 611, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), ha modificato – a decorrere dal 1° gennaio 2025 – alcuni requisiti di accesso previsti dal D.Lgs. n. 175/2023, nonché le modalità di calcolo della durata della prestazione e il termine ultimo per la presentazione della relativa domanda di accesso alla misura.
Inoltre, il medesimo articolo della Legge di Bilancio 2025 ha abrogato, a fare data dal 1° gennaio 2025, l’articolo 5 del D.Lgs. n. 175/2023, che prevedeva che i lavoratori percettori dell’IDIS, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro, partecipassero a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l’utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali.
Pertanto, la disciplina relativa alle predette misure di politica attiva non è più in vigore per le domande di prestazione presentate a partire dall’anno 2025.
Destinatari
Sono destinatari dell’IDIS, i seguenti lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori dello Spettacolo (FPLS):
- lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182, ossia i lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo (cfr. le qualifiche professionali di cui al D.M. 15 marzo 2005 , lett. A);
- lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 182/1997, ossia i lavoratori che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento della lettera a) del medesimo comma 1, individuati come destinatari dell’IDIS con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 25 luglio 2023 e come di seguito elencati:
- operatori di cabine di sale cinematografiche;
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
- lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, fatto salvo il caso dei lavoratori intermittenti a tempo indeterminato titolari di indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Requisiti in vigore dal 1° gennaio 2025
Come anticipato in premessa l’art. 1, co. 611, della Legge di Bilancio 2025 ha modificato l’art. 2 del D.Lgs. n. 175/2023, riformulando sia il requisito reddituale che il requisito contributivo.
I requisiti, in vigore dal 1° gennaio 2025, che i lavoratori devono congiuntamente possedere al momento della presentazione della domanda ai fini del riconoscimento dell’IDIS sono:
a. essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
b. essere residente in Italia da almeno 1 anno;
c. essere in possesso di un reddito ai fini IRPEF determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 30.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
Il reddito cui si riferisce il citato articolo 2, comma 1 , lettera c), del D.Lgs. n. 175/2023 è il reddito complessivo ai fini IRPEF e non il solo reddito connesso all’attività da lavoro per cui è prevista l’iscrizione al FPLS.
d. avere maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 51 giornate di contribuzione accreditata al FPLS. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) nel medesimo anno;
Si considerano utili i contributi previdenziali accreditati al FPLS, con esclusione di quelli connessi a rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Sono altresì considerati utili i contributi versati al FPLS relativi a rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 81/2015. Infine, si considerano utili anche i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale regolarmente indennizzati, riferiti ai soli periodi non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto dell’astensione della lavoratrice e del lavoratore.
e. avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPLS;
f. non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 81/2015;
Il requisito si intende soddisfatto solo laddove il richiedente l’IDIS non sia stato titolare, neanche per un breve arco temporale ricadente nell’anno di osservazione (anno precedente a quello di presentazione della domanda), di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L’accesso alla misura non è precluso in presenza di svolgimento di attività lavorativa alla data di presentazione della domanda; ciò in quanto l’IDIS non ha la finalità, a differenza della NASpI, di indennizzare i periodi di disoccupazione successivi alla cessazione involontaria di un rapporto di lavoro, bensì quella di indennizzare periodi di non lavoro riferiti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda.
g. non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.
L’assicurato, alla data di presentazione della domanda, non deve essere titolare di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della medesima, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, degli Enti di previdenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, nonché dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).
Durata, calcolo e misura della prestazione
L’IDIS è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al FPLS nell’anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, di cui all’articolo 6 del medesimo Decreto Legislativo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive.
L’articolo 6 del D.Lgs. n. 175/2023, richiamato dal citato articolo 3, reca la disciplina relativa al regime dell’incumulabilità della prestazione di discontinuità con altri trattamenti previdenziali.
Pertanto, dal combinato disposto dell’art. 3, co. 1, e dell’art. 6 del D.Lgs. n. 175/2023, ai fini della determinazione della durata dell’indennità, intesa in termini di numero di giorni indennizzabili, non sono considerate utili le giornate presenti nell’anno civile precedente alla presentazione della domanda coperte da altra contribuzione e/o indennizzate a titolo di indennità di maternità, di malattia, di infortunio, nonché a titolo di indennità di disoccupazione involontaria (NASpI, NASpI erogata in forma anticipata, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS INPGI, DS Agricola); inoltre, non sono utili ai fini della durata le giornate presenti nell’anno di competenza indennizzate a titolo di prestazioni integrative dell’indennità NASpI, di indennità previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, nonché le giornate, sia di riduzione che di sospensione del rapporto di lavoro, coperte da trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, anche in deroga, di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Infine, non sono utili le giornate indennizzate a titolo di assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge n. 222/1984.
I contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale regolarmente indennizzati sono invece considerati utili ai soli fini del raggiungimento del requisito contributivo (51 giornate).
A fare data dal 1° gennaio 2025, non devono più essere scomputati, ai fini della durata dell’IDIS, i periodi contributivi, presenti nell’anno di osservazione (anno precedente a quello di presentazione della domanda), che hanno già dato luogo a erogazione di altra prestazione di disoccupazione (ad esempio, NASpI, anche erogata in forma anticipata, ALAS).
La misura giornaliera dell’IDIS è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPLS relative all’anno precedente la presentazione della domanda. Pertanto, ai fini della determinazione della retribuzione media giornaliera si considera la retribuzione imponibile dell’anno di riferimento (anno civile precedente alla presentazione della domanda) e si divide la stessa per il numero delle giornate coperte da contribuzione derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa per cui è richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPLS.
L’IDIS è corrisposta in unica soluzione nella misura del 60% del valore calcolato. Tuttavia, nel caso in cui l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie non consenta di soddisfare il numero delle domande ammesse all’IDIS, l’INPS, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di valutazione delle domande, individuato nel giorno 30 settembre di ogni anno, stabilisce la quota dell’indennità da erogare, riparametrata in misura proporzionale, in base alla dotazione finanziaria e all’ammontare complessivo delle indennità liquidabili agli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa.
L’importo giornaliero dell’IDIS non può in ogni caso superare l’importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall’INPS.
Termini e modalità di presentazione della domanda
A decorrere dal 1° gennaio 2025, per l’accesso all’IDIS i lavoratori interessati devono presentare domanda all’INPS, a pena di decadenza, entro il 30 aprile di ogni anno. La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, utilizzando i canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto. Il servizio di presentazione della domanda – riferita all’anno precedente – è a disposizione degli interessati dal mese di gennaio fino al 30 aprile di ogni anno.
Se il 30 aprile cade di domenica o di altro giorno festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo.
Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il richiedente l’indennità deve rilasciare, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti previsti dalla norma.
Nell’ipotesi in cui, all’esito di verifica, risulti l’insussistenza dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo in commento, l’Istituto avvia la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità, ferme restando le ulteriori sanzioni, anche penali, legislativamente previste.
Strumenti di tutela
Istanze di riesame
L’istanza di riesame può essere inoltrata accedendo alla stessa sezione del sito istituzionale www.inps.it in cui è stata presentata la domanda (per l’anno 2025: “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2025)”.
Accedendo al dettaglio della domanda, in caso di istruttoria con esito negativo, è disponibile la funzionalità “Chiedi riesame”.
Una volta attivata la funzione che consente di presentare l’istanza di riesame, viene richiesto di esporre le motivazioni dell’istanza di riesame e di riportare altre informazioni di rilievo, nonché allegare l’eventuale documentazione a supporto delle motivazioni addotte.
Il termine, non perentorio, per proporre riesame è di 30 giorni decorrenti dalla data in cui si è avuta conoscenza del provvedimento amministrativo di reiezione.
Ricorsi amministrativi
La competenza a decidere in merito ai ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità di discontinuità è il Comitato provinciale della Struttura territoriale che ha emesso il provvedimento.
Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dalla data in cui si è avuto conoscenza del provvedimento amministrativo.
In caso di mancata adozione del provvedimento da parte della Struttura territoriale, i termini per la proposizione del ricorso amministrativo decorrono dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Decadenza sostanziale
Relativamente all’applicazione del regime decadenziale di 1 anno per l’esercizio dell’azione giudiziaria avverso il provvedimento di diniego della prestazione, il medesimo decorre dall’esaurimento del procedimento amministrativo o, in alternativa, dalla scadenza dei termini fissati per il compimento del procedimento. Pertanto, dalla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo intervenuta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso; dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato provinciale, in assenza di decisione da parte del Comitato medesimo; dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata emissione di un provvedimento da parte dell’INPS o nel caso in cui non venga proposto ricorso amministrativo entro i termini.
In ogni caso, deve essere fatto salvo il limite di 300 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di prestazione (costituiti da 120 giorni previsti per l’adozione del provvedimento, cui si aggiungono i 90 giorni per la proposizione del ricorso al Comitato provinciale e gli ulteriori 90 giorni per la relativa decisione) il quale rappresenta la soglia limite oltre la quale non è possibile spostare in avanti il dies a quo ai fini del computo dell’anno di decadenza, come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n. 12718 del 29 maggio 2009. Nel caso di prestazione riconosciuta solo in parte, il termine per proporre azione giudiziaria decorre dal riconoscimento parziale della prestazione o dal pagamento della sorte.
Incompatibilità e incumulabilità
L’IDIS non è cumulabile, nell’anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio, con le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura (NASpI, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS Agricola, DS INPGI), nonché con l’indennità NASpI erogata in forma anticipata e con le prestazioni integrative di durata dell’indennità NASpI.
Inoltre, l’IDIS non è cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, ossia con i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, anche in deroga, di assegno di integrazione salariale a carico del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui al D.Lgs. n. 148/2015.
L’art. 6 stabilisce altresì che l’IDIS non è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge n. 222/1984.
Il richiedente l’IDIS, qualora fosse titolare dell’assegno ordinario di invalidità nell’anno di riferimento (anno precedente a quello di presentazione della domanda), può optare, in sede di presentazione della domanda, a favore dell’IDIS in luogo del predetto assegno, ferma restando l’incumulabilità delle due prestazioni. In caso di opzione a favore dell’IDIS, l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione della predetta indennità. Nei confronti del titolare di assegno d’invalidità, ancorché sospeso per effetto dell’opzione esercitata in favore dell’IDIS, continua a trovare applicazione la disciplina in materia di conferma e di revisione della prestazione di invalidità.
L’IDIS è compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza; al contrario, la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consente l’accesso all’indennità in argomento.
Contribuzione
L’art. 7 del decreto in commento prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori di cui all’art. 1 del medesimo Decreto Legislativo, è dovuto un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all’1% dell’imponibile contributivo, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al FPLS, pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al medesimo Fondo e stabilito annualmente ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995.
Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo n. 175/2023, il contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, è pari all’1,10% dell’imponibile previdenziale.
Con riferimento ai lavoratori autonomi, compresi i lavoratori esercenti attività musicali di cui all’articolo 3, commi 98, 99 e 100, della Legge n. 350/2003, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D,Lgs. n. 175/2023, dal 1° gennaio 2024 cessa l’obbligo di versamento del contributo ALAS di cui all’articolo 66, comma 14, del D.L. n. 73/2021.
Regime fiscale
L’IDIS concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986.
In relazione al regime fiscale da applicare, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, l’IDIS ha la medesima natura reddituale degli emolumenti ordinariamente percepiti per le prestazioni svolte sulla base dei rapporti contrattuali in essere.
Pertanto, se percepita in sostituzione di un reddito di lavoro dipendente, è assoggettata al regime ordinario della tassazione corrente con la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Qualora l’IDIS sia corrisposta in sostituzione di un reddito di lavoro autonomo, la medesima è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973; tale ritenuta non viene effettuata qualora il beneficiario dichiari nella domanda di adottare il regime forfettario. L’Istituto rilascia al contribuente, nei casi previsti dalla vigente disciplina, apposita certificazione fiscale (CUS/CUA) valida ai fini dichiarativi.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 30 novembre 2023, n. 175
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207
- INPS, circolare 13 giugno 2025, n. 101
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