1° Contenuto riservato: Ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri: pubblicato in GU il decreto legge

CIRCOLARE MONOGRAFICA

A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 8 OTTOBRE 2025

Il Decreto prevede la proroga, fino al 2028, delle misure che consentono l’ingresso fuori quota di 10.000 lavoratori stranieri all’anno per l’assistenza di anziani ultraottantenni e persone con disabilità


Nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2025, n. 230 è stato pubblicato il D.L. 3 ottobre 2025, n. 146, recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio”.

Il provvedimento – approvato in via definitiva in data 2 ottobre 2025, durante il Consiglio dei Ministri n. 143 – apporta una modifica rispetto al precedente testo in modo da prevedere la proroga, fino al 2028, delle misure che consentono l’ingresso fuori quota di 10.000 lavoratori stranieri all’anno per l’assistenza di anziani ultraottantenni e persone con disabilità.

Al contempo, è stato approvato, in esame definitivo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028.

Premessa

Il Governo, nella seduta del Consiglio dei ministri 2 ottobre 2025 , ha approvato, in via definitiva, il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio, apportando una modifica rispetto al precedente testo in modo da prevedere la proroga, fino al 2028, delle misure che consentono l’ingresso fuori quota di 10.000 lavoratori stranieri all’anno per l’assistenza di anziani ultraottantenni e persone con disabilità.

Inoltre, il CdM n. 143/2025 ha approvato, in esame definitivo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti commissioni parlamentari e della Conferenza unificata.

Al contempo, in data 1° ottobre 2025, il MLPS ha pubblicato la Nota direttoriale n. 3891 , con la quale viene definita l’attribuzione territoriale di 9.783 quote di ingresso per lavoratori stranieri stagionali nel settore turistico-alberghiero.

Nell’analisi che segue, prima dell’analisi delle novità del D.L. n. 146/2025, il dettaglio delle nuove quote di ingresso per i lavoratori stagionali.

Lavoratori stranieri stagionali nel settore turistico-alberghiero

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – con Nota 1° ottobre 2025, prot. n. 3891 – ha reso note le quote a livello territoriale relative all’anno 2025 per ingressi per lavoro subordinato stagionale per il settore turistico alberghiero, ex art. 7, commi 1 , 2 lettt. a) b) e c) , 3 e 5 , D.P.C.M. 27 settembre 2023.

Nel dettaglio, le n. 9.783 quote sono suddivise nel modo seguente:

  • n. 1.156 quote riservate alle lavoratrici per lavoro subordinato stagionale – settore turistico alberghiero;
  • n. 7.919 quote per richieste di nulla osta al lavoro stagionale nel settore turistico alberghiero;
  • n. 351 quote riservate a lavoratori di cittadinanza indiana per lavoro subordinato stagionale – settore turistico alberghiero (v. Accordo in materia di migrazione e mobilità tra Italia e India entrato in vigore il 1° aprile 2024);
  • n. 357 quote riservate alle istanze di lavoro stagionale (anche pluriennale) nel settore turistico alberghiero presentate dalle organizzazioni di datori di lavoro maggiormente rappresentative del settore sul piano nazionale.

Il provvedimento dà attuazione a quanto stabilito dal D.L. n. 145/2024 (convertito dalla Legge n. 187/2024), che ha imposto per il 2025 la ripartizione paritaria delle quote stagionali tra settore agricolo e turistico-alberghiero, introducendo anche la possibilità di destinare fino al 70% delle quote al click day del 12 febbraio 2025 e il restante 30% a quello del 1° ottobre 2025.

Al riguardo, è opportuno ricordare che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – con Decreto Direttoriale 12 febbraio 2025, n. 1054 – ha attribuito, in base alla “Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025”, le quote relative all’anno 2025 utili agli ingressi per lavoro subordinato (stagionale e non).

Nel dettaglio:

Lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti e idraulici (art. 6, co. 3 lett. a e b, co. 4 lett. c) n. 42.835 quote, di cui:
a) n. 17.129 riservate alle lavoratrici di tutte le tipologie di quote per lavoro subordinato non stagionale;
b) n. 15.000 quote riservate a lavoratori di Paesi con i quali siano vigenti accordi o intese di cooperazione in materia migratoria;
c) n. 5.006 quote riservate a cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio di riferimento del DPCM 27 settembre 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria, delle quali:
     – n. 1.542 quote riservate a lavoratori di cittadinanza tunisina,
     – n. 3.464 quote riservate a lavoratori di cittadinanza Indiana,
d) n. 5.700 quote riservate a lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare e sociosanitaria;

Lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero, n. 38.462 quote, di cui:
a) n. 15.380 riservate alle lavoratrici di tutte le tipologie di quote per lavoro subordinato stagionale;
b) n. 2.101 quote riservate a lavoratori di cittadinanza indiana;
c) n. 841 quote per richieste di nulla osta al lavoro stagionale pluriennale;
d) n. 13.736 quote riservate alle istanze di lavoro stagionale (anche pluriennale) nel settore agricolo presentate dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro:
      COLDIRETTI- Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, CIA-Confederazione Italiana Agricoltori, CONFAGRICOLTURA-Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, COPAGRIConfederazione di Produttori Agricoli, AGCI-Alleanza delle Cooperative Italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane);
e) n. 3.143 quote riservate alle istanze di lavoro stagionale (anche pluriennale) nel settore turistico presentate dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro: ASSITAI – Associazione delle imprese del turismo all’aria aperta, ACEARI ITALIA -Associazione imprenditori turistici balneari, ASSOCIAZIONE ITALIANA CONFINDUSTRIA ALBERGHI, ASSOHOTEL,ASSOINTRATTENIMENTO–Associazione imprenditori intrattenimento, ASSOTURISMO, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa, FAITA FEDERCAMPING, FEDERAGIT, FEDERALBERGHI, FEDERTURISMO, FEDERTERME – Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative;
f) n. 3.261 quote residuali per istanze di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero.

Con riferimento alle quote previste dall’art. 6, co. 4 lett. b) e dall’art. 7 co. 2 lett. c) del D.P.C.M. 27 settembre 2023 (apolidi e rifugiati) si fa presente che saranno rese immediatamente disponibili sulla base delle richieste provenienti dai territori.

Le quote non ripartite a livello territoriale saranno assegnate sulla base delle richieste pervenute agli Sportelli Unici per l’Immigrazione, che saranno segnalate alla scrivente dagli Ispettorati territoriali del lavoro.

Qualora a livello territoriale vengano rilevate un numero significativo di quote non utilizzate, le stesse potranno essere diversamente ripartite trascorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dei click day sulla base delle effettive necessità riscontrate.

Le nuove regole per i flussi extra UE di lavoratori

Nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2025, n. 230 è stato pubblicato il D.L. 3 ottobre 2025, n. 146, recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio“.

Di seguito, gli aspetti di maggior rilievo in ambito lavoristico:

  • art. 1  – nulla osta al lavoro subordinato e di controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite ai fini dell’autorizzazione all’ingresso di lavoratori stranieri;
  • art. 2  – disposizioni di semplificazione e accelerazione dei procedimenti per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori stranieri;
  • art. 3  – svolgimento dell’attività lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno;
  • art. 5  – ingressi fuori quota per l’assunzione di lavoratori domestici per l’assistenza di grandi anziani e persone con disabilità.

Proprio relativamente alla tematica afferente l’art. 5 , è stata disposta la proroga fino all’anno 2028 delle misure che consentono l’ingresso fuori quota di 10.000 lavoratori stranieri all’anno per l’assistenza di anziani ultraottantenni e persone con disabilità.

Andando nel dettaglio, il provvedimento prevede che l’adozione del nulla osta per lavoro subordinato decorre dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota di ingresso.

In caso di ricongiungimento familiare, il termine per il rilascio del nulla osta passa da 90 a 150 giorni.

Diviene, inoltre, strutturale la procedura di precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro con il limite di 3 per le richieste di nulla osta, adesso previste anche per il lavoro stagionale.

In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno.

È necessario che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge.

Viene, inoltre, portata a 12 mesi la durata del permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro o per motivi di protezione.

Ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e alle vittime di violenza domestica è riconosciuta anche la possibilità di richiedere l’assegno di inclusione.

Infine, il D.L. n. 146/2025 chiarisce che l’ingresso e il soggiorno, per periodi superiori a 3 mesi è consentito, per motivi di lavoro subordinato, al di fuori delle quote, ai lavoratori stranieri da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di persone grandi anziane. Le richieste di assunzione possono essere presentate per l’assistenza:

  • al datore di lavoro;
  • al suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado;
  • al parente entro il terzo grado del datore di lavoro;
  • ancorché non conviventi, residenti in Italia.

È vietata l’assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro.

Nei primi 12 mesi di effettiva occupazione legale in Italia questi lavoratori possono svolgere esclusivamente l’attività autorizzata e possono cambiare datore di lavoro solo con autorizzazione degli Ispettorati territoriali del lavoro.

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