CIRCOLARE MONOGRAFICA
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 24 OTTOBRE 2025
Principi regolatori e ambito applicativo per le professioni intellettuali
L’intelligenza artificiale sta trasformando profondamente le modalità di esercizio delle professioni intellettuali, imponendo una riflessione giuridica sulla compatibilità tra automazione e responsabilità personale.
Con la Legge 23 settembre 2025, n. 132, il legislatore ha introdotto un quadro normativo organico sull’IA, ispirato alla centralità della persona e al rispetto dei diritti fondamentali. In particolare, l’articolo 13 delimita l’impiego dell’intelligenza artificiale da parte dei professionisti, riconoscendole un ruolo esclusivamente strumentale.
A questa previsione si affiancano le indicazioni operative fornite dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con il documentodel 6 ottobre 2025, che ribadisce i principi di trasparenza, autonomia decisionale e responsabilità nell’utilizzo delle tecnologie IA.
La Legge n. 132/2025: principi regolatori e ambito applicativo per le professioni intellettuali
La Legge 23 settembre 2025, n. 132, segna l’introduzione di un impianto normativo nazionale organico in materia di intelligenza artificiale, strutturato per assicurare un governo consapevole e responsabile delle tecnologie algoritmiche.
La disciplina, articolata in 28 articoli, è improntata a una visione orientata alla salvaguardia dei diritti fondamentali e alla subordinazione funzionale dei sistemi di IA rispetto alla persona umana.
L’articolo 1 della legge chiarisce l’oggetto e le finalità della normativa: “La presente legge detta i princìpi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale, nel rispetto della dignità della persona, delle libertà fondamentali, della sicurezza, della trasparenza e della responsabilità”. È esplicitata, dunque, la volontà del legislatore di collocare ogni uso dell’intelligenza artificiale in un quadro etico e costituzionalmente orientato.
I princìpi generali sono, poi, sviluppati all’articolo 3, che individua i criteri cui deve conformarsi l’adozione dei sistemi di IA nei diversi ambiti applicativi: “I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale devono essere progettati, sviluppati, addestrati e utilizzati nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’essere umano, della prevenzione del danno, della tracciabilità, della trasparenza e della spiegabilità”.
Il legislatore ribadisce, quindi, l’impossibilità di affidare in via esclusiva a processi automatizzati compiti decisionali o valutativi a rilevanza giuridica o professionale.
Tale impianto normativo trova un’applicazione mirata e significativa nell’articolo 13, che disciplina in modo espresso l’impiego dell’intelligenza artificiale nell’ambito delle professioni intellettuali. La disposizione, composta da due commi, stabilisce:
- art. 13, comma 1 – “I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale possono essere utilizzati dai professionisti di cui all’articolo 2229 del codice civile e da quelli di cui alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, esclusivamente per lo svolgimento di attività strumentali e di supporto alla prestazione intellettuale, che deve comunque conservare carattere prevalente e personale”.
- art. 13, comma 2 – “I soggetti destinatari della prestazione devono essere informati in modo chiaro, semplice ed esaustivo circa l’utilizzo dei sistemi e modelli di intelligenza artificiale da parte del professionista incaricato”.
Questa previsione rafforza la concezione del lavoro intellettuale quale attività inscindibile dalla persona del professionista, confermando il principio di personalità della prestazione già sancito dall’art. 2232 c.c.
Ne discende una netta delimitazione tra uso ausiliario dell’intelligenza artificiale e l’attività interpretativa, valutativa o creativa, che resta riservata esclusivamente alla competenza professionale.
Inoltre, l’obbligo informativo delineato dal secondo comma non configura un mero adempimento formale: si tratta di una vera e propria condizione di trasparenza contrattuale e deontologica, finalizzata a preservare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente.
La norma si applica tanto ai professionisti ordinistici quanto a quelli non organizzati in ordini o collegi, ampliando il perimetro soggettivo dell’obbligo.
A integrazione del quadro, la legge prevede future deleghe legislative per disciplinare aspetti operativi quali:
- le modalità concrete dell’informativa al cliente;
- la tracciabilità dell’impiego dell’IA nei documenti professionali;
- la formazione obbligatoria dei professionisti in materia di tecnologie digitali.
Nel complesso, l’articolo 13 funge da baricentro per la regolazione dell’IA nelle professioni intellettuali, riaffermando la centralità del professionista e garantendo che l’innovazione tecnologica sia posta al servizio, e non in sostituzione, dell’attività umana.
Il documento CDL: trasparenza e responsabilità nell’impiego professionale dell’IA
A seguito dell’entrata in vigore della Legge 23 settembre 2025, n. 132, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha diffuso, in data 6 ottobre 2025, un documento ufficiale volto a orientare gli iscritti nell’adozione dei sistemi di intelligenza artificiale, alla luce delle nuove prescrizioni normative e dei doveri deontologici connessi.
Il testo, trasmesso ai Consigli Provinciali e agli Organi interni dell’Ordine, fornisce indicazioni di carattere interpretativo e operativo fondate su tre assi principali: strumentalità dell’IA, trasparenza informativa, e responsabilità individuale.
Anzitutto, il documento ribadisce quanto già stabilito all’articolo 13 della legge: “l’impiego dell’intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali deve essere limitato ad attività strumentali e di supporto, senza mai sostituire il lavoro intellettuale del professionista”. Tale precisazione rafforza il principio della subalternità tecnica dell’IA rispetto alla prestazione professionale, escludendo la possibilità di delegare attività valutative, discrezionali o creative a strumenti automatizzati.
In secondo luogo, viene posto in evidenza il principio di trasparenza, che impone al professionista l’obbligo di informare il cliente, “in modo chiaro, semplice ed esaustivo”, circa l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’esecuzione dell’incarico. L’Ordine chiarisce che tale obbligo non può ridursi a un adempimento formale, ma deve tradursi in una comunicazione effettiva, strutturata in modo da tutelare il rapporto fiduciario.
A tal fine, si raccomanda che l’informativa sia integrata nei documenti contrattuali (lettere di incarico, allegati tecnici) e sia sempre tracciabile.
Il terzo pilastro è rappresentato dalla riaffermazione della responsabilità personale del professionista, espressamente richiamata nel documento con riferimento all’art. 2232 c.c. Secondo quanto indicato dal Consiglio Nazionale:
- l’uso dell’IA non attenua né trasferisce la responsabilità del professionista verso cliente e ordinamento;
- permangono tutte le responsabilità (civile, deontologica, disciplinare e, in ipotesi, penale) connesse a un utilizzo scorretto o non controllato dei sistemi digitali;
- la valutazione critica e la decisione finale restano prerogative esclusive della persona del professionista.
Il documento si chiude con una serie di raccomandazioni operative agli iscritti, che sintetizziamo nella seguente tabella:
| Ambito | Raccomandazione |
| Uso dell’IA | Solo per funzioni di supporto e mai sostitutive |
| Informativa al cliente | Chiara, comprensibile, documentata e integrata nei contratti |
| Controllo dei processi | Pieno governo umano dei flussi decisionali |
| Aggiornamento professionale | Formazione continua su normativa e strumenti digitali |
| Etica e affidabilità | Adozione di protocolli coerenti con correttezza, sicurezza e tracciabilità |
In conclusione, l’Ordine richiama i professionisti al rispetto «scrupoloso» dei nuovi obblighi, sottolineando come trasparenza e responsabilità individuale costituiscano i cardini di un utilizzo eticamente sostenibile e giuridicamente conforme dell’intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali.
L’obbligo di comunicazione e informazione
Infine, i professionisti – in virtù delle indicazioni poste dalla Legge n. 132/2025 a decorrere dal 10 ottobre 2025 devono segnalare alle aziende assistite l’eventuale utilizzo e le modalità di applicazione di strumenti dotati di IA. Di seguito si riporta il fac-simile informativa.
| A tutti i Sigg.ri Clienti in indirizzo INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DI STRUMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (ai sensi dell’art.13 della Legge 23 settembre 2025, n.132) Gentile Cliente, ai sensi dell’art.13 della Legge 23 settembre 2025, n. 132 (…e ad integrazione del mandato professionale in corso), La informiamo che nell’esecuzione dell’incarico lo studio e il professionista di riferimento si avvalgono o potrebbero avvalersi di sistemi di Intelligenza Artificiale (d’ora in poi IA) di tipo compilatorio, predittivo, generativo, agentico, conversazionale, on line (banche dati) o altro tipo, relativi a prodotti nazionale, UE od extra UE esclusivamente per finalità ausiliarie, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: supporto nella ricerca documentale e giurisprudenziale, redazione di bozze di documenti, predisposizione di contenuti non decisionali. In ogni caso, l’attività professionale, le valutazioni critiche, le decisioni e le responsabilità connesse all’incarico rimangono esclusivamente in capo al Professionista, il quale esercita un controllo umano effettivo su tutte le attività svolte con l’ausilio dell’IA. Il Cliente prende atto che l’impiego di sistemi di IA non comporta l’adozione di decisioni automatizzate ai sensi dell’art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679, né produce effetti giuridici o significativamente analoghi nei suoi confronti. Qualora l’utilizzo dei suddetti strumenti implichi il trattamento di dati personali del Cliente o di terzi, il Professionista garantisce che tale trattamento avverrà nel rispetto del Regolamento, del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), della normativa nazionale applicabile e dell’informativa fornita ex art. 13 GDPR. Il Professionista si impegna, ove richiesto, a informare il Cliente in modo trasparente circa la tipologia di strumenti di IA impiegati, le finalità del loro utilizzo e le misure adottate per garantirne la correttezza, la sicurezza e la conformità normativa. Il Cliente potrà, su richiesta espressa e motivata, chiedere l’esclusione dell’utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale nell’ambito dell’incarico, fermo restando il rispetto degli obblighi deontologici e di diligenza professionale da parte del Professionista. F.to il Professionista / lo Studio F.to per ricevuta ……………..… Il cliente |
Riferimenti normativi:
- Codice Civile, art. 2232
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, artt. 1, 3 e 13
- Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Documento del 6 ottobre 2025 “Utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali – Principio di trasparenza e responsabilità individuale”.
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