1° Contenuto riservato: ISAC: istruzioni INPS su come gestire la compliance

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Campo di applicazione, modalità di invio delle comunicazioni di compliance, possibili azioni di regolarizzazione e meccanismo di premialità

A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 17 MARZO 2026

L’INPS fornisce  le prime indicazioni applicative sugli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva, per il contrasto al lavoro sommerso; il corposo  documento dell’istituto previdenziale illustra il campo di applicazione della sperimentazione, le fonti informative utilizzate per la costruzione degli indicatori, le modalità di invio delle comunicazioni di compliance, le possibili azioni di regolarizzazione da parte dei datori di lavoro, nonché il meccanismo di premialità per i datori di lavoro che risultano conformi agli indicatori.

Premessa

Con la Circolare n. 26 del 6 marzo 2026, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’attuazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC), di cui all’articolo 1, commi 5– 10, del D.L. n. 160/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 199/2024.

Vediamo di analizzare alcuni punti della corposa circolare dell’INPS.

La normativa di riferimento in merito agli ISA

Gli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) sono indicatori statistico-economici elaborati mediante una metodologia che combina l’utilizzo di dati di natura contributiva e di natura fiscale, per verificare la congruità della forza lavoro dichiarata dal datore di lavoro; la finalità della loro elaborazione risiede nella necessità di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all’imposizione contributiva.

I commi da 5 a 10, dell’articolo 1, del D.L. 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2024, n. 199, prevedonol’istituzione di Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC), relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale e applicabili a 2 settori economici – di imprese o lavoratori autonomi –  dal 1° gennaio 2026 e successivamente (anche gradualmente) ad almeno altri 6 settori.

Si demanda a decreti ministeriali l’individuazione dei settori, nell’ambito di quelli a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva, e l’approvazione dei relativi ISAC, nonché la definizione:

  • delle misure premiali per i soggetti che rientrino in determinati valori dell’indice;
  • dei criteri e delle modalità per l’aggiornamento periodico della classificazione dei soggetti;
  • delle ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.

Il comma 9 specifica che dall’applicazione dei commi da 5 a 8 , non derivano modifiche, rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, relative agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Il comma 10 provvede alla quantificazione dell’onere finanziario derivante dal costo di elaborazione degli ISAC e provvede alla relativa copertura, a valere sulle risorse finanziarie residue dei Piani urbani integrati previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (“progetti generali e superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”).

L’individuazione dei settori economici, secondo i termini temporali sopra ricordati, è operata tra quelli, relativi a imprese o lavoratori autonomi, a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva; il comma 5, del citato articolo 1, fa, al riguardo, un riferimento generale all’ambito delle imprese (appartenenti a persone fisiche o ad altri soggetti di diritto) e dei lavoratori autonomi (ambito all’interno del quale possono essere istituiti gli ISAC), compresi i settori non interessati attualmente dall’applicazione di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

I summenzionati decreti ministeriali sono emanati dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentiti l’INPS e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (commi 7 e 8 ); il decreto relativo ai primi due settori è stato il D.M. 27 febbraio 2026 ; l’estensione ad altri sei settori deve essere definita – anche gradualmente – entro il 31 agosto 2026.

L’elaborazione degli ISAC, in base al richiamo dell’articolo 10, comma 12, della Legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, e dell’articolo 9-bis, comma 15, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni, è demandata a una società con partecipazione pubblica maggioritaria.
Si ricorda che la società Sose-Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A., già competente per l’elaborazione dei summenzionati ISA, è stata incorporata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, nella Sogei-Società Generale d’Informatica S.P.A.

Il comma 9 , dell’articolo 1, specifica che dall’applicazione dei commi da 5 a 8 non derivano modifiche, rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, relative agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte dei soggetti interessati.

Il comma 10 , del citato articolo 1, quantifica in 414.800 euro per l’anno 2025 e in 1.250.000 euro per l’anno 2026 l’onere derivante dal costo di elaborazione degli ISAC e provvede alla relativa copertura.

La suddetta copertura è disposta a valere sulle risorse finanziarie residue dei Piani urbani integrati previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (“progetti generali e superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”).

Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 27 febbraio 2026 (Allegato n. 1 ), sono stati introdotti e approvati gli ISAC per due settori:
1) “Commercio all’ingrosso alimentare”, codice M21U, in ambito ISA;
2) “Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere”, codice G44U, in ambito ISA.

Come disposto dall’articolo 1, comma 6, del D.M. 27 febbraio 2026, il campo di applicazione degli ISAC coincide con quello degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA) dell’Agenzia delle Entrate.

I due settori, su cui è stata avviata la sperimentazione, sono stati individuati sulla base di approfondimenti tecnici e statistici, senza alcuna valutazione complessiva sull’andamento degli stessi, atteso anche che le stime effettuate dall’ISTAT in materia di lavoro sommerso tengono conto di macro-aggregati settoriali non sovrapponibili ai settori definiti in ambito ISA, che fungono da base di calcolo degli ISAC.

Va evidenziato, inoltre che, tra i settori interessati dall’introduzione sperimentale degli ISAC, non sussiste alcuna gradualità.

Con il medesimo D.M. sono state definite le premialità, i criteri e le modalità per l’aggiornamento periodico degli ISAC e le ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli stessi per determinate tipologie di datori di lavoro. Al D.M., in particolare, sono allegate le note tecnico-metodologiche, che definiscono gli indicatori e le relative modalità di calcolo.

Al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva, a decorrere dal 1° gennaio 2026, ai sensi dell’articolo 1, commi 5– 7, del D.L. n. 160/2024, sono introdotti e approvati con il presente decreto, gli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), nei settori M21U “Commercio all’ingrosso alimentare” e G44U “Servizi alberghieri ed extra-alberghieri”
L’ISAC per il settore M21U “Commercio all’ingrosso alimentare” è applicabile alle seguenti attività, identificate attraverso il codice ATECO
– 46.31.10 – Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi;
– 46.31.20 – Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi conservati;
– 46.32.10 – Commercio all’ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata;
– 46.32.20 – Commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria;
– 46.33.10 – Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova;
– 46.33.20 – Commercio all’ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale;
– 46.34.10 – Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche;
– 46.34.20 – Commercio all’ingrosso di bevande non alcoliche;
– 46.36.00 – Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno;
– 46.37.02 – Commercio all’ingrosso di tè, cacao e spezie;
– 46.38.10 – Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi;
– 46.38.20 – Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi;
– 46.38.30 – Commercio all’ingrosso di pasti e piatti pronti;
– 46.38.90 – Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari;
– 46.39.10 – Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti surgelati;
– 46.39.20 – Commercio all’ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco.
L’ISAC per il settore G44U “Servizi alberghieri ed extra-alberghieri” è applicabile alle seguenti attività, identificate attraverso il codice ATECO
– 55.10.00 – Alberghi;
– 55.20.51 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;
– 55.20.53 – Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche;
– 55.90.20 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero.

Promozione della compliance in materia contributiva

L’INPS trasmetterà, entro il 31 marzo 2026, ai datori di lavoro rientranti nei due settori economici di prima applicazione “M21U” e “G44U”, una comunicazione di compliance riportante le risultanze di eventuali scostamenti dai valori normali degli indicatori connessi al modello ISAC di riferimento.

La comunicazione di compliance specifica la presenza di eventuali scostamenti, lievi o significativi, rispetto ai valori rientranti nella c.d. fascia di normalità, così come determinata nel modello identificativo degli ISAC.

Si precisa che lo scopo della comunicazione è di promuovere la corretta contribuzione, atteso che la stima, derivante dal modello econometrico sotteso alla determinazione degli ISAC, ha carattere indicativo e non comporta alcuna irregolarità a carico del datore di lavoro.

Gli strumenti per ottenere le informazioni

Evidenzia la circolare dell’INPS che le fonti informative utilizzate ai fini dell’individuazione dei datori di lavoro ai quali inviare la comunicazione di compliance a seguito dell’introduzione degli ISAC sono sia interne (flussi UniEmens) che esterne all’Istituto (dati ISA), nonché derivanti dalla cooperazione applicativa (dati UNISOMM tratti dalle Comunicazioni Obbligatorie inviate al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali).

Le fonti informative sono combinate in modo tale che il confronto tra le informazioni di origine fiscale, contenute nei modelli ISA, con i dati contributivi relativi alla forza lavoro impiegata dai datori di lavoro, desunti dai flussi UniEmens, oltre che da UNISOMM per la parte relativa all’utilizzo di lavoratori in somministrazione, generi specifici indicatori, distinguibili nelle seguenti 5 categorie
1) indicatori che mettono a confronto una grandezza fiscale dichiarata in ISA (ad esempio, “valore dei beni strumentali”) e una grandezza contributiva (ad esempio, “gli addetti utilizzati” espressi in “giornate di lavoro”)
2) indicatori che confrontano il numero di giornate prestate da una categoria contrattuale sul totale (ad esempio, “quota di impiego part-time su totale”)
3) un indicatore complesso che utilizza molteplici dati in input ed è costituito da un modello di stima predittivo della forza lavoro teorica, tenuto conto dei modelli di business attribuiti a ciascun datore di lavoro nell’ambito del sistema ISA
4) indicatori di “presenza/assenza dichiarazione”, che mettono in evidenza l’anomalia secondo cui il datore di lavoro potrebbe avere dichiarato la presenza di lavoro dipendente in un ambito ma non nell’altro (ad esempio, dichiarando la presenza di dipendenti nel flusso UniEmens, ma non nel corrispondente modello ISA, per il medesimo anno)
5) indicatori specifici di ciascun settore (ad esempio, “veicoli per addetto” per il settore “Commercio all’ingrosso alimentare”; “posti letto fissi per addetto” per il settore “Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere”)
La Circolare dell’INPS riporta l’elenco degli ISAC calcolati per i due settori oggetto della prima applicazione
Indicatori comuni a entrambi i settori:
Assenza dipendenti dichiarazione ISA – presenza dipendenti dichiarazione INPS
Assenza dipendenti dichiarazione INPS – presenza dipendenti dichiarazione ISA
Valore dei beni strumentali per addetto
Costo del venduto e per la produzione di servizi per addetto
Quota di impiego di lavoro part-time
Quota di impiego di lavoro a termine
Quota di impiego di lavoro stagionale
Quota di impiego di lavoratori con contratti di collaborazione
Quota di impiego di apprendisti
Forza lavoro dipendente (indicatore complesso)
Indicatori specifici del settore “Commercio all’ingrosso alimentare”:
Numero di veicoli per addetto
Indicatori specifici del settore “Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere”:
Presenze per addetto
Numero totale dei posti letto fissi per addetto
Tasso medio di occupazione

Gli ISA utilizzati

I dati ISA utilizzati per la costruzione degli ISAC sono quelli contenuti nella modulistica ufficiale reperibile, per ciascun settore, sul sito dell’Agenzia delle Entrate e inseriti dai datori di lavoro in sede di dichiarazione ISA, per le annualità oggetto di analisi.

Va ricordato che, con l’istituzione degli Indici Sintetici di Affidabilità, l’Agenzia delle Entrate vuole favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di redditi imponibili. L’istituzione degli indici per gli esercenti di attività di impresa, arti o professioni, rappresenta un’ulteriore iniziativa che mira, utilizzando anche efficaci forme di assistenza (avvisi e comunicazioni in prossimità di scadenze fiscali) ad aumentare la collaborazione fra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

Nel dettaglio, gli Indici sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico-economico, dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti.

Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti che, risultando “affidabili”, avranno accesso a significativi benefici premiali.

Gli ISA sono stati costruiti facendo riferimento a specifici Modelli di Business (MoB), cioè gruppi omogenei di imprese con caratteristiche simili, ai quali il contribuente viene assegnato sulla base di quanto indicato nel modello dichiarativo.

Le probabilità di appartenenza ai MoB rappresentano variabili rilevanti sia per le stime econometriche di alcuni indicatori elementari di affidabilità, sia per la determinazione delle soglie di riferimento di alcuni indicatori elementari.

L’ISA è la media semplice di due tipi di indicatori elementari:

→ gli “indicatori elementari di affidabilità”, che valutano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale e possono assumere un valore compreso tra 1 e 10;

→ gli “indicatori elementari di anomalia”, che segnalano situazioni di gravi incongruenze contabili e gestionali o disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei diversi modelli di dichiarazione, o che emergono dal confronto con banche dati esterne.

Questi indicatori, che contribuiscono alla determinazione della media dell’indice sintetico solo in presenza dell’anomalia, si distinguono, in base al punteggio che possono assumere, in due categorie
1. indicatori elementari che, in presenza dell’anomalia, assumono un punteggio compreso tra 1 e 5. Essi si riferiscono, in particolare, alle fattispecie in cui vengono rilevate situazioni anomale di carattere contabile o dichiarativo, modulate in relazione alla loro gravità. Il punteggio 1 rileva la maggiore gravità dell’anomalia, il punteggio 5 la gravità più lieve. Tra gli indicatori elementari di tale tipo rientrano, ad esempio, quelli relativi all’incidenza degli accantonamenti, all’incidenza degli oneri finanziari netti e all’analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti;
2. indicatori elementari che, in presenza dell’anomalia, assumono un punteggio pari a 1. Si tratta di fattispecie dichiarative considerate di particolare gravità. Rientrano in queste anomalie, per esempio, quelle relative all’“Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili” e al “Margine operativo lordo negativo”, quelle che verificano la plausibilità economica di grandezze come l’“Incidenza degli ammortamenti”, l’“Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione finanziaria” e la “Copertura delle spese per dipendente”.

Il quadro A del modello ISA è inerente al personale utilizzato dal datore di lavoro comprensivo di tutta l’area del lavoro autonomo (collaboratori, associati in partecipazione, soci, familiari, ecc.).

L’utilizzo di tali informazioni ha consentito di ricostruire interamente il fattore lavoro utilizzato dal datore di lavoro, comprensivo della parte non dipendente, con l’obiettivo di cogliere le peculiarità di ciascun datore di lavoro.

quadri B e C dei modelli ISA contengono, invece, tutte le informazioni specifiche relative ai datori di lavoro di ciascun settore, utili a ricostruire le peculiarità organizzative di ciascuno e a definire il “Modello di business” (“Mob”) di appartenenza. I “Mob” sono derivati dalle elaborazioni effettuate in ambito ISA e consentono di effettuare confronti tra i datori di lavoro con organizzazione e risorse simili. Alcuni dati di tali quadri, inoltre, sono direttamente utilizzati per il calcolo degli indicatori.

Il quadro F, infine, contiene una serie di dati contabili, tra cui, in particolare, il “Costo per acquisti” e il “Valore dei beni strumentali”, anch’essi utilizzati per la costruzione degli indicatori.

La lettera di compliance

Evidenzia laCircolare dell’INPS che a seguito dell’elaborazione degli ISAC viene effettuato un primo invio di lettere di compliance ai datori di lavoro rientranti nei primi due settori, utilizzando i modelli allegati alla presente circolare.

Nella lettera di compliance vengono comunicati a tutti i datori di lavoro, anche se privi di scostamenti (ciò in un’ottica di valorizzazione della premialità), i risultati derivanti dal calcolo degli ISAC.

Tale lettera non sarà recapitata ai datori di lavoro che hanno cessato al 1° gennaio 2026 la propria attività in via definitiva, in quanto esclusi dal campo di applicazione degli ISAC.

La Circolare dell’INPS ribadisce che, ai sensi della normativa vigente, la lettera di compliance non ha la natura giuridica di un atto di accertamento, né determina, di per sé, alcuna irregolarità nei confronti del datore di lavoro.

L’obiettivo dell’attività di compliance, infatti, consiste nella possibilità per il datore di lavoro, sulla base dei dati trasmessi dall’Istituto, di operare una valutazione complessiva dell’aderenza della prassi aziendale alla normativa in materia di lavoro, adeguandosi ove necessario; l’adeguamento spontaneo eventualmente posto in essere, pertanto, non deve riguardare solo l’anno oggetto di analisi ma può riguardare tutti i periodi, anche futuri, che, a seguito della valutazione condotta, necessitino di aggiustamenti.

Riferimenti normativi:

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.

È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.

Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise