1° Contenuto riservato: ISEE: disposizioni sul computo del patrimonio mobiliare

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Nel patrimonio mobiliare rilevante anche le giacenze detenute all’estero in valute, cripto-valute e rimesse in denaro all’estero

A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 26 GENNAIO 2026

La Legge di Bilancio 2026 demanda a un decreto ministeriale la determinazione di nuovi criteri di computo, al fine del calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, delle componenti del patrimonio mobiliare costituite dalle giacenze, anche all’estero, in valute o in criptovalute o da rimesse in denaro all’estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all’estero di denaro contante non accompagnato.

Premessa

I commi da 32 a 34 , dell’articolo 1, della Legge di Bilancio 2026, veicolata nella Legge 30 dicembre 2025, n. 199, introducono una revisione mirata del calcolo del patrimonio mobiliare ai fini ISEE, includendo espressamente le giacenze in valuta estera, in cripto-valute e le rimesse di denaro all’estero, anche tramite money transfer o invio di contante non accompagnato.

Cosa è l’ISEE: cenni

L’ISEE è l’indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata. L’accesso a queste prestazioni, infatti, come ai servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (telefono fisso, luce, gas, ecc.) è legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e alla situazione economica della famiglia.

L’ISEE serve a determinare in modo equo la partecipazione al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie dei residenti ed è soggetto a controlli.

Per ottenere la propria certificazione ISEE è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.

L’INPS mette a disposizione dei cittadini un servizio per simulare il calcolo del proprio ISEE, che consente di comprendere la situazione economica del nucleo familiare per valutare in anticipo il potenziale possesso dei requisiti economici di accesso alle prestazioni sociali agevolate.

ISEE corrente

In alcune situazioni è consentito l’aggiornamento dell’indicatore presentando il così detto ISEE corrente.

L’ISEE corrente aggiorna il valore dell’indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi e/o i patrimoni relativi a un periodo di tempo più ravvicinato.

Per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 28-bis , del D.L. n. 34/2019 e dall’art. 7 , del D.L. n. 101/2019, nell’ISEE corrente sono state introdotte alcune novità.

Possibilità di aggiornare i dati reddituali

I nuclei familiari in possesso di un ISEE ordinario possono richiedere il calcolo dell’ISEE corrente qualora si verifichi, in maniera alternativa:

  • una variazione della situazione lavorativa ovvero un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare;
  • una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente.

Se si verificano tali condizioni la componente reddituale dell’ISEE viene aggiornata prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato.

L’Indicatore reddituale è calcolato sui redditi e trattamenti percepiti dal nucleo familiare negli ultimi 12 mesi.

Solo nel caso di componente per il quale si è verificata un’interruzione dei trattamenti ovvero di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa è possibile, in alternativa, indicare i redditi ed i trattamenti percepiti negli ultimi 2 mesi, come base di calcolo del reddito annuale.

Con riferimento alla scadenza, per gli ISEE correnti presentati a partire dal 23 ottobre 2019 il periodo di validità è esteso a 6 mesi.

Solo in caso di variazione della situazione occupazionale o della fruizione dei trattamenti, l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro 2 mesi dalla variazione.

Possibilità di aggiornare i dati patrimoniali

Anche nell’ipotesi di una riduzione del patrimonio complessivo del nucleo familiare superiore al 20% rispetto alla situazione patrimoniale individuata nell’ISEE ordinario viene data la possibilità, a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno, di calcolare un ISEE corrente sulla base dei patrimoni posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU.

Attestazione con omissioni/difformità

Qualora l’attestazione ISEE riporti talune omissioni o difformità, di cui all’art. 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013, ai fini della richiesta della prestazione sociale di interesse è possibile alternativamente:

  • presentare domanda per la prestazione avvalendosi della stessa attestazione ISEE recante le omissioni o difformità. Tale dichiarazione è valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
  • con riferimento ad omissioni/difformità relative al patrimonio mobiliare, la documentazione va richiesta dal cittadino esclusivamente all’intermediario (Banca, Poste Italiane, ecc.) che ha comunicato i rapporti finanziari all’Agenzia delle Entrate;
  • presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
  • richiedere al CAF la rettifica della DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale. In tal caso, all’atto della rettifica il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare.

ISEE e DSU: nuove regole dal 3 aprile 2025

Il D.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025, entrato in vigore il 5 marzo 2025, modifica il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”.

In particolare, con il D.P.C.M. n. 13/2025 vengono recepite nel Regolamento ISEE le disposizioni normative introdotte successivamente all’entrata in vigore del medesimo e viene integrato l’articolo 5 dello stesso al fine di attuare le disposizioni dell’articolo 1, comma 183, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

A seguito delle modifiche apportate dal D.P.C.M. n. 13/2025, nel Regolamento ISEE sono state recepite disposizioni emanate successivamente all’entrata in vigore del medesimo, in particolare:

a) l’articolo 2-sexies del D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 maggio 2016, n. 89, che ha previsto:

  • l’esclusione dai redditi ai fini ISEE dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, laddove non già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF, percepiti in ragione di una condizione di disabilità (cfr. la lettera f del comma 2 , dell’art. 4 , del Regolamento ISEE);
  • la riformulazione della disciplina relativa alla sottrazione dall’ISEE del trattamento percepito ai fini dell’accertamento dei requisiti per il mantenimento dello stesso (cfr. il comma 5, dell’art. 4 Regolamento ISEE);
  • l’introduzione della maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza per ogni componente del nucleo con disabilità media, grave o non autosufficiente, sopprimendo contestualmente alcune previsioni del Regolamento ISEE che escludevano dal computo dei redditi alcune spese o importi forfettari a titolo di franchigia, in relazione alla presenza di soggetti non autosufficienti o con disabilità di cui alle lettere b), c) e d) del previgente comma 4,  dell’articolo 4, del Regolamento ISEE (cfr. la lettera c-bis dell’Allegato n. 1 al Regolamento ISEE e il nuovo comma 4,  dell’articolo 4,  del medesimo Regolamento);

b) l’articolo 10 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, che ha previsto:

  • l’introduzione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata, che consente di acquisire nella DSU i dati già disponibili presso le Amministrazioni pubbliche (cfr. la lettera n-bis) del comma 1 , dell’art. 1, del Regolamento ISEE);
  • la modifica del periodo di validità della DSU, prevedendo che la stessa abbia validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre (cfr. il comma 1 , dell’art. 10, del Regolamento ISEE);
  • la modifica dell’anno di riferimento del patrimonio immobiliare e mobiliare, prevedendo che sia il secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (cfr. i commi 2, 3 e 4 , dell’art. 5, del Regolamento ISEE);
  • la modifica del periodo di validità dell’ISEE corrente e l’estensione dell’utilizzo nel caso di rilevanti variazioni del patrimonio (cfr. l’art. 9 , del Regolamento ISEE).

Esclusione dei titoli di Stato, dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali dal patrimonio mobiliare ai fini dell’ISEE

Il comma 4-bis ,  dell’articolo 5 del Regolamento ISEE, inserito dall’articolo 1 , comma 1, lettera d), numero 5), del D.P.C.M. n. 13/2025, dispone che: “Dal patrimonio mobiliare di cui al comma 4 sono esclusi i titoli di Stato di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i buoni fruttiferi postali,  inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale, nel limite complessivo di 50.000 euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2023, n. 213“.

Pertanto, sono esclusi dalla determinazione del valore dell’ISEE, nel limite complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale dando, quindi, attuazione all’articolo 1, comma 183 , della Legge n. 213/2023 (cfr. l’art. 1, comma 184 , della Legge n. 213/2023).

Con il Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze 2 aprile 2025, n. 75 , pubblicato il 2 aprile 2025, sono stati approvati, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 , del Regolamento ISEE, il modello aggiornato della DSU e le relative istruzioni, che sostituiscono dal 3 aprile 2025, giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto, il precedente modello DSU e le relative istruzioni (cfr. l’art. 1 del Decreto direttoriale).

Dal 3 aprile 2025 è possibile, pertanto, non indicare o ridurre nel Quadro FC2, sezione I e II, del Modulo FC.1 della DSU Mini o Integrale, il valore dei titoli di Stato di cui all’articolo 3, del D.P.C.M. 30 dicembre 2003, n. 398, dei buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, dei libretti di risparmio postale, posseduti alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare. Per la DSU corrente è possibile applicare le medesime modalità nel Quadro S5 del Modello MS con riferimento al patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre dall’anno precedente a quello di presentazione della DSU.
Il valore dei predetti rapporti mobiliari, eccedente il valore complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, deve essere riportato nei Quadri sopraindicati.

Per le DSU precompilate è onere del dichiarante eliminare o ridurre il valore dei rapporti finanziari precompilati dall’Agenzia delle Entrate per le predette tipologie di rapporto fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

Nuovo modello DSU e relative istruzioni di compilazione
Le principali modifiche e integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni della DSU:
sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità dei dati presenti nell’ISEE e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e alle certificazioni fiscali relative all’anno di imposta 2023;
è stata integrata la legenda del Quadro FC2 del Modulo FC.1 della DSU Mini e Integrale e del Quadro S5 del Modello MS della DSU corrente ed è stato inserito un nuovo paragrafo nelle istruzioni (istruzioni, parte 2, paragrafo 4.3) aggiornate con le disposizioni di cui al citato comma 4-bis dell’articolo 5 del Regolamento ISEE;
sono state integrate le istruzioni per la compilazione (istruzioni, parte 2, paragrafo 5), precisando che, per le DSU presentate nell’anno 2025 non rilevano nel calcolo dell’ISEE gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali (cfr. l’art. 1, comma 667, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207).
I cittadini che hanno già presentato a decorrere dal 1° gennaio 2025 la DSU per l’attestazione ISEE e che vogliano avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4-bis , del Regolamento ISEE,  devono presentare una nuova DSU.
FAQ ISEE aggiornate a settembre 2025  (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e INPS) 
DomandaRisposta
Con riferimento ai “Libretti di risparmio” indicati in Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) con cod. 03 in FC2 sez. 1, oltre al valore del Saldo contabile occorre indicare la Giacenza media, sorge il dubbio su come debba essere applicata l’esclusione in questa casistica in considerazione del fatto che i rispettivi valori potrebbero non essere uguali. Caso: Saldo contabile euro 10.000 e Giacenza media euro 15.000.In relazione ai rapporti identificati con il codice 03 (Libretti di risparmio detenuti esclusivamente presso Poste Italiane) indicati nel quadro FC2, sezione I della DSU, si precisa che la riduzione deve essere effettuata, nel limite complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, sia sul saldo contabile, sia sulla giacenza media. Esempio pratico:
Saldo contabile: euro 10.000
Giacenza media: euro 15.000.
In questo caso, la riduzione si applicherà fino a concorrenza della giacenza media (per un importo pari a euro 15.000) e fino a concorrenza del saldo contabile (per un importo pari a euro 10.000). Pertanto, entrambi i valori (saldo contabile e giacenza media) potranno essere azzerati e quindi si potrà non indicare il libretto di risparmio postale.
Si chiede se tutti i rapporti del patrimonio mobiliare (Quadro FC2 sez. I e II) che hanno un valore pari a zero potranno non essere inseriti in DSU. Tale eventualità (ossia la non indicazione nella DSU), è prevista solo nei casi di rapporti azzerati per via dell’esclusione dei c.d. “Titoli di Stato” o trattasi di una nuova regola generale?In linea generale devono essere indicati nel Quadro FC2 della DSU anche i rapporti con dati contabili pari a zero. Tuttavia, nel caso di esclusione o detrazione, fino ad un massimo di 50.000 euro per nucleo familiare, dei titoli di Stato, dei buoni fruttiferi postali e dei libretti di risparmio postale, tale regola subisce un’eccezione e i predetti rapporti, per i quali sono stati azzerati i dati contabili, possono non essere indicati nel Quadro FC2 della DSU.
In merito all’esclusione dei titoli di Stato, dei buoni fruttiferi postali e dei libretti di risparmio postale fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare, come ci dobbiamo comportare in caso di impossibilità di compilazione del foglio componente relativo al genitore non coniugato e non convivente (GNC) attratto e comunque anche nei casi di presenza di DSU dell’altro genitore esterno al nucleo?Nel caso in cui non sia possibile compilare il foglio componente del GNC attratto e si disponga solo del protocollo DSU, è necessario fare riferimento a quest’ultimo. In caso di nucleo ove è presente un soggetto che è anche GNC attratto ad altro nucleo, si consiglia di applicare la decurtazione dei “Titoli di Stato” prima sul patrimonio mobiliare degli altri componenti il nucleo familiare.
 Nel caso di presentazione di un ISEE corrente per variazione della situazione patrimoniale a partire dal 3 aprile 2025 posso applicare la sottrazione dei “Titoli di Stato” sul patrimonio 2024? La stessa procedura può essere effettuata se l’ISEE Corrente ha una data di presentazione anche antecedente al 3 aprile 2025?ISEE corrente con variazione patrimoniale su un ISEE ordinario con data precedente al 3 aprile 2025
Nel caso di presentazione di un ISEE Corrente con variazione della situazione patrimoniale a partire dal 3 aprile 2025, è possibile applicare la sottrazione dei “Titoli di Stato” sul patrimonio 2024 anche se l’ISEE ordinario ha una data di presentazione antecedente al 3 aprile 2025. ISEE Corrente con variazione della situazione patrimoniale con data antecedente al 3 aprile 2025
Premesso che la variazione della situazione patrimoniale può essere elaborata a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno, se l’ISEE Corrente per variazione della situazione patrimoniale è stato presentato prima del 3 aprile 2025, non è possibile applicare la sottrazione dei “Titoli di Stato”, in quanto la normativa che disciplina la riduzione è entrata in vigore dal 3 aprile 2025.
Nel caso di un singolo titolo di Stato da 80.000 euro cointestato a due soggetti che appartengono a due nuclei familiari diversi cosa devo inserire in DSU?Nel caso specifico, i due soggetti possiedono in parti eguali euro 40.000 (euro 80.000/2) e pertanto ciascun soggetto può escludere la propria quota parte dell’importo (euro 40.000) nella propria DSU. In altri termini l’esclusione del valore fino all’importo dei 50.000 si applica sugli investimenti posseduti da ciascun nucleo familiare.
Nel caso in cui il nucleo possieda esclusivamente Bot/Btp/CCTeu per un valore pari a 30.000 euro, è corretto non inserire alcun valore nella DSU?Sì, è corretto e si potrà barrare la casella “Nel secondo anno precedente la presente DSU non è stato posseduto alcun rapporto finanziario”.
Nel caso in cui venga presentata una DSU con nucleo ristretto e successivamente una seconda DSU con nucleo ordinario è necessario riportare in quest’ultima le stesse esclusioni/riduzioni apportate nella DSU con nucleo ristretto?No, è possibile variare nella DSU con nucleo ordinario le scelte compiute nella DSU con nucleo ristretto, a condizione che venga rispettato il limite massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.
Cittadino con due libretti di risparmio postale codice 03 pertinenti alla sezione I del quadro FC2:
Libretto A con saldo euro 46.000 e giacenza media euro 23.000
Libretto B con saldo e giacenza media di euro 30.000 ciascuno. Come può essere applicata la decurtazione dei 50.000 euro per nucleo familiare?
La decurtazione dei 50.000 euro deve essere applicata con riferimento da una parte al saldo dei diversi rapporti finanziari e, dall’altra alla giacenza media complessiva dei rapporti, come di seguito esemplificato.
Ipotesi 1):
non dichiara il libretto B (applicando la decurtazione di 30.000 euro su saldo e giacenza)
dichiara il libretto A con saldo 26.000 euro e giacenza media 3.000 euro (applicando su entrambi la decurtazione residua di 20.000 euro).
Ipotesi 2):
non dichiara il libretto A (escludo quindi 46.000 euro dal saldo e 23.000 euro dalla giacenza)
dichiara il libretto B con saldo 26.000 euro (30.000 euro saldo iniziale – 4.000 decurtazione residua saldo) e giacenza 3.000 euro (30.000 euro giacenza iniziale – 27.000 decurtazione residua giacenza).

Cosa dispone la Legge di Bilancio 2026

Il comma 32 , dell’articolo 1, della Legge di Bilancio 2026, modificando l’art. 5, comma 1, del D.L. n. 201/2011, prevede che nel patrimonio mobiliare rilevante ai fini delle prestazioni sociali agevolate rientrino, oltre alle attività finanziarie già considerate, anche le giacenze detenute all’estero in valute, le cripto-valute e le rimesse in denaro all’estero, comprese quelle effettuate tramite sistemi di money transfer o con invio di contante non accompagnato.

Tali componenti dovranno essere espressamente ricondotte tra le voci di patrimonio mobiliare considerate nel calcolo ISEE, evitando che quote significative di ricchezza rimangano fuori dal perimetro dell’indicatore.

Il successivo comma 33 demanda a un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il MEF, l’attuazione operativa di questa estensione, prevedendo le necessarie modifiche al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento ISEE), previa acquisizione del parere della Conferenza unificata.

In particolare, il decreto dovrà aggiornare l’art. 5, del D.P.C.M. n. 159/2013, inserendo tra le componenti del patrimonio mobiliare le nuove categorie di giacenze e rimesse, assicurando nel contempo l’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ai sensi del comma 34 , dell’articolo 1, della Legge di Bilancio 2026, gli enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano, entro 90 giorni dalla data di decorrenza dell’efficacia del decreto ministeriale suddetto, gli atti, anche normativi, necessari all’erogazione delle nuove prestazioni in conformità alle nuove disposizioni in oggetto, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle determinazioni precedenti restano salve fino alla decorrenza delle nuove determinazioni.

I primi chiarimenti dell’INPS 

L’articolo 1, comma 208 , della Legge di Bilancio 2026 introduce un nuovo valore della situazione economica equivalente, ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, applicabile esclusivamente alle seguenti prestazioni erogate dall’INPS che con il Messaggio n. 102 del 12 gennaio 2026 ha fornito chiarimenti in merito:

  • assegno di inclusione (ADI) di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85;
  • supporto per la formazione e il lavoro (SFL) di cui all’articolo 12 del D.L. n. 48/2023;
  • assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230;
  • bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione di cui l’articolo 1, comma 355, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • bonus nuovi nati di cui all’articolo 1, comma 206, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Riferimenti normativi: 

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