CIRCOLARE MONOGRAFICA
Intervento organico della Legge di Bilancio 2026
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 27 GENNAIO 2026
La previdenza complementare assume, nel contesto attuale, una valenza sempre più centrale quale strumento di integrazione del trattamento pensionistico pubblico. Le trasformazioni demografiche, l’invecchiamento della popolazione, la frammentazione delle carriere lavorative e, soprattutto, il consolidamento del sistema contributivo hanno determinato una strutturale riduzione dei tassi di sostituzione garantiti dal primo pilastro. In tale scenario, il legislatore è chiamato a intervenire non solo sul piano dell’adeguatezza delle prestazioni, ma anche su quello della diffusione e dell’accessibilità degli strumenti di previdenza complementare.
La Legge di Bilancio per l’anno 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) si inserisce in questa cornice con un intervento organico e tutt’altro che marginale, incidendo su due profili chiave del sistema: da un lato, il rafforzamento dell’incentivo fiscale alla contribuzione, attraverso la modifica dell’art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005; dall’altro, il potenziamento del meccanismo del cosiddetto silenzio-assenso, che evolve verso una vera e propria logica di adesione automatica alla previdenza complementare.
L’obiettivo perseguito è evidente: aumentare in modo significativo la platea degli iscritti e il livello delle contribuzioni, superando le resistenze culturali e comportamentali che, a distanza di anni dall’entrata in vigore della riforma del 2005, continuano a limitare la diffusione del secondo pilastro previdenziale.
La previdenza complementare nel sistema previdenziale
La previdenza complementare costituisce il secondo pilastro del sistema previdenziale italiano ed è finalizzata a integrare le prestazioni erogate dal regime obbligatorio. Essa si fonda su un modello di capitalizzazione individuale, nel quale le prestazioni dipendono dall’ammontare dei contributi versati e dai rendimenti conseguiti nel tempo.
Dal punto di vista operativo, l’adesione può avvenire:
- su base volontaria ed espressa, mediante conferimento del TFR e contribuzione aggiuntiva;
- tramite il meccanismo del silenzio-assenso, in assenza di una manifestazione esplicita di volontà contraria da parte del lavoratore.
Il finanziamento della posizione individuale avviene attraverso:
- il trattamento di fine rapporto maturando;
- i contributi a carico del lavoratore;
- i contributi a carico del datore di lavoro, generalmente previsti dalla contrattazione collettiva.
In questo contesto, la fiscalità rappresenta un elemento decisivo di convenienza, incidendo direttamente sul costo netto della contribuzione per il lavoratore.
Un profilo di particolare rilievo è rappresentato dalle modalità di erogazione della prestazione pensionistica complementare al momento del pensionamento. In linea generale, il sistema privilegia la corresponsione della prestazione in forma di rendita, coerentemente con la funzione previdenziale dello strumento; tuttavia, la normativa consente una liquidazione parziale in capitale entro limiti prefissati.
In tale ambito, la Legge di Bilancio 2026 introduce una novità significativa, elevando dal 50% al 60% la quota massima della posizione individuale che può essere richiesta in forma di capitale, ferma restando la necessità che la parte residua sia convertita in rendita, salvo le ipotesi particolari previste per i cosiddetti “vecchi iscritti” o nei casi di rendita di importo particolarmente contenuto.
Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026
L’incremento della soglia di deducibilità
Prima dell’intervento della Legge di Bilancio 2026 , il limite massimo di deducibilità era fissato, da oltre 15 anni, in euro 5.164,57 annui. Si trattava di una soglia ormai disallineata rispetto all’evoluzione dei livelli retributivi, nonché insufficiente a sostenere percorsi di accumulo previdenziale adeguati a compensare la riduzione delle pensioni pubbliche future.
Con i commi 204 e 205 dell’art. 1 della Legge n. 199/2025, il legislatore modifica l’art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005, innalzando il limite di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare a euro 5.300 annui. L’intervento, seppur quantitativamente contenuto, ha un forte valore sistemico e simbolico, poiché riattiva la leva fiscale quale strumento di promozione della previdenza integrativa.
Il nuovo dettato normativo, quindi, delinea i seguenti criteri:
| RECUPERO CONTRIBUTIVO PER “NUOVI OCCUPATI” (POST-2006) | |
| CHI | Lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006 |
| COSA | Possibilità di dedurre nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione i contributi eccedenti il limite di 5.300 euro |
| PER QUANTO | Limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari |
| LIMITI | Importo pari all’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi 5 anni ma non effettivamente versati (e comunque non oltre il 50% del limite annuo, ossia 2.650 euro). |
| DECORRENZA | 1° luglio 2026 (COVIP adeguerà le istruzioni entro tale data) |
Sotto il profilo tecnico-operativo, ciò comporta che:
- i contributi versati dal lavoratore, dal datore di lavoro e tramite TFR, entro il nuovo limite, sono integralmente deducibili dal reddito complessivo;
- l’incremento produce un effetto diretto di riduzione dell’imponibile IRPEF;
- assume particolare rilevanza la corretta esposizione dei contributi nella Certificazione Unica, nei campi da 411 a 427.
- l’incremento del differenziale deducibile nei 20 anni successivi al primo anno di iscrizione al fondo per i c.d. primi iscritti dal 1° gennaio 2007.
| Deducibilità come funziona? | Primi 5 anni | Nei 20 anni successivi (esempio 6° anno) | |
| Versamenti | 35.000 (7.000 x 5) | 5.300 annui | |
| Limite max deducibile | 26.500 (5.300 x 5) | 5.300 + 2.650 annui | |
| Dedotto | 26.500 (5.300 x 5) | 5.300 anno + 1.700 su differenziale (ma è possibile arrivare a 2.650) | |
| Differenziale deducibile | 8.500 (1.700 x 5) | Differenziale per anni succ. 6.800 (8.500 – 1.700) | |
Il potenziamento del silenzio-assenso e l’adesione automatica
La seconda, e forse più incisiva, novità riguarda il rafforzamento del meccanismo del silenzio-assenso, che evolve verso una vera e propria adesione automatica alla previdenza complementare.
La disciplina introduce una netta distinzione tra:
- lavoratori di prima assunzione;
- lavoratori non di prima assunzione.
Lavoratori di prima assunzione
Per i lavoratori dipendenti del settore privato alla prima assunzione (con esclusione dei lavoratori domestici), a decorrere dal 1° luglio 2026, opera un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare.
In base alla nuova disciplina, il lavoratore è automaticamente iscritto a una forma pensionistica complementare e l’intero TFR maturando è conferito alla forma individuata dalla normativa. Il lavoratore dispone di un termine di 60 giorni dalla data di assunzione per esercitare il diritto di scelta.
Entro tale termine, il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica e destinare il TFR a una diversa forma pensionistica complementare liberamente scelta, oppure mantenere il TFR secondo il regime ordinario previsto dall’articolo 2120 del Codice civile, senza adesione a forme di previdenza complementare. In assenza di una manifestazione di volontà espressa entro il termine, l’adesione automatica diviene definitiva.
La forma pensionistica destinataria dell’adesione automatica è individuata secondo criteri gerarchici:
- in via prioritaria, quella prevista dai contratti o accordi collettivi applicabili;
- in presenza di più fondi, quello con il maggior numero di aderenti in azienda;
- in assenza di previsioni collettive, la forma pensionistica residuale individuata dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85 .
In sintesi
| Il lavoratore è automaticamente iscritto a una forma pensionistica complementare. |
| L’intero TFR maturando è conferito al Fondo individuato. |
| Il lavoratore dispone di 60 giorni dalla data di assunzione per esercitare il diritto di scelta. |
| Entro tale termine, il lavoratore può: rinunciare all’adesione automatica e destinare il TFR a una diversa forma pensionistica; mantenere il TFR in azienda secondo il regime ordinario ex art. 2120 c.c. |
| In assenza di una scelta espressa, l’adesione automatica diviene definitiva. |
La forma pensionistica destinataria è individuata secondo criteri gerarchici:
- in via prioritaria, quella prevista dai contratti o accordi collettivi applicabili;
- in presenza di più fondi, quello con il maggior numero di aderenti in azienda;
- in assenza di previsioni collettive, il fondo residuale individuato dal D.M. 31 marzo 2020, n. 85 (Fondo Cometa).
Lavoratori non di prima assunzione
Per i lavoratori non di prima assunzione o già iscritti a forme di previdenza complementare, la disciplina prevede obblighi informativi e gestionali specifici in capo al datore di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a:
- fornire un’informativa completa sui CCNL applicabili;
- verificare la scelta previdenziale pregressa del lavoratore;
- consentire al lavoratore di indicare, entro 60 giorni, la destinazione del TFR maturando.
In mancanza di una scelta espressa, trova applicazione il meccanismo del silenzio-assenso, con conferimento del TFR alla forma individuata secondo i criteri normativi.
Tabella di raffronto tra disciplina previgente e disciplina vigente
| Profilo | Disciplina previgente | Disciplina post Legge n. 199/2025 |
| Limite deducibilità art. 8 D.Lgs. n. 252/2005 | euro 5.164,57 annui | euro 5.300 annui |
| Silenzio-assenso | Meccanismo attenuato | Adesione automatica rafforzata |
| Termine di scelta | 6 mesi | 60 giorni dalla assunzione |
| Ruolo del datore di lavoro | Informativo | Informativo e attivo nella gestione dell’adesione |
Riferimenti normativi:
- Codice civile, art. 2120
- D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
- D.M. 31 marzo 2020, n. 85
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 204 e 205
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