BANCARIO E MERCATI FINANZIARI
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 1643 del 23 gennaio 2025
La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 cod. civ.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, cod. civ.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio, e può essere superata dalla prova contraria – e ciò anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.
Avv. Mariangela Di Biase
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